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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/07/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 2666/2023 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2666/2023
UDIENZA 22.07.2025 tra con l'avv. MAZZETTI BEATRICE Parte_1 RICORRENTE e
, con l'avv. USAI FRANCESCO Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 22/07/2025 , alle ore 13,20 davanti al sottoscritto giudice dott. Elena Moretti, sono comparsi:
- L'Avv Beatrice Mazzetti per parte ricorrente
- L'Avv Stefania Pesci in sostituzione dell'Avv Usai per l'ente convenuto
- Il Giudice invita le parti alla discussione della procedura
- I procuratori delle parti si riportano ciascuno a tutto quanto dedotto eccepito opposto e richiesto nei rispettivi atti defensionali e precedenti verbalizzazioni e precisano le conclusioni come da note in atti dichiarando al contempo di rinunziare ad essere presenti al momento della lettura della sentenza
- Il Giudice udita la discussione si ritira in camera di consiglio per deliberare all'esito della quale alle ore 15,30 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura in assenza delle parti costituite
.
Il Giudice
dott. Elena Moretti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2666/2023, promossa da:
con l'avv. MAZZETTI BEATRICE Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. USAI FRANCESCO Controparte_1 RESISTENTE
Conclusioni
PER PARTE RICORRENTE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito, per le causali di cui in premessa, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del
, in persona del pro tempore, con sede legale in Piazza del Comune n. 2, Prato Controparte_1 CP_2 (PO), 59100, condannare il predetto in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della CP_1 somma di € 19.127,50, come accertata all'esito dell'espletata CTU medico-legale, oltre interessi dal dì del fatto al soddisfo e/o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia anche a seguito dell'espletanda istruttoria e/o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia PER PARTE RESISTENTE. Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione:
- in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per i motivi esposti in narrativa.
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, si chiede che venga riconosciuto a carico dell'attore un concorso ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del in proporzione all'incidenza Controparte_1 causale del comportamento assunto dallo stesso;
- in ogni caso, contenere l'eventuale risarcimento nei limiti strettamente accertati dalla CTU, in assenza di allegazione e prova di ulteriori danni;
Con vittoria di spese e compensi di causa Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art 281 decies cpc la difesa attorea conveniva in giudizio il CP_1 rappresentando che in data 07.05.2021 alle ore 10,00 sig. mentre si trovava in via Parte_1 CP_1 Viareggio a causa di una disconnessione del manto stradale, cadeva rovinosamente sull'adiacente dissuasore mobile di sosta in cemento, sulla cui sommità si collocava un anello di ferro sporgente, utilizzato per sollevarlo. accusando in esito al sinistro danni (patrimoniali e non patrimoniali) di cui chiedeva in sede giudiziale il ristoro agendo contro l'ente territoriale convenuto invocando la responsabilità del medesimo ex art. 2051 c.c.. Il Giudice fissava udienza di trattazione con decreto poi ritualmente notificato pagina 2 di 5 Si costituiva tempestivamente in giudizio il che contestava la domanda di parte attrice sia in CP_1 punto di an (allegando la esclusiva responsabilità dell'attore per l'accaduto) che di quantum. Così regolarmente instauratosi il contraddittorio la causa veniva istruita attraverso le allegazioni documentali delle parti l'escussione di un teste e l'espletamento di CTU medica sulla persona dell'attore
All'esito del deposito della relazione peritale il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione di un termine per il deposito di note conclusionali;
entrambe le parti depositavano le proprie note conclusive Alla odierna udienza il Giudice, udita la discussione delle parti, si è ritirato in camera di consiglio per deliberare all'esito della quale alle ore 15,30 ha dato lettura della presente sentenza in difetto della presenza dei difensori delle parti La domanda di parte attrice merita accoglimento SULLA INVOCATA RESPONSABILITA' DEL EX ART 2051 C.C. CP_1 L'istruttoria svolta consente di ritenere dimostrata la dinamica dei fatti per come rappresentata dalla difesa del ricorrente Sul punto depone in senso favorevole alla ricostruzione offerta dalla parte attrice la dichiarazione testimoniale assunta Tes_ Il teste Sig ha infatti riferito: “ Io ricordo che quella mattina ero fuori dal mio locale e ho visto il Sig accasciato su uno dei dissuasori (dei manufatti tondeggianti con un gancio sporgente) posti Pt_1 vicina ai cassonetti In particolare ho sentito un urlo di dolore e ho visto il seduto su uno dei Pt_1 dissuasori quanto alla presenza di sconnnessioni sul manto stradale posso riferire che ogni volta che viene vuotata la campana del vetro viene poi riposizionata sulla sede stradale in maniera abbastanza violenta e quindi sulla sede stradale sono presenti disconnessioni dovute a questi continui urti.. il manto stradale nel punto in cui è caduto il è oggettivamente disconnesso ci sono avallamenti sia Pt_1 perchè come ho già detto quando muovono la campana del vetro la sede stradale viene urtata sia perchè ci passano gli spazzini con i bidoni dello sporco urtando e rovinando la strada o” (cfr dichiarazioni a verbale di udienza del 17.12.2024) Localizzazione della caduta e stato dei luoghi che il teste ha dunque confermato essere quello rappresentato dalla difesa attorea Questo il presupposto si ritiene dimostrata la riferibilità causale della caduta occorsa al Sig.ra Pt_1 alle sconnessioni della pavimentazione stradale della cui sussistenza non è dato dubitare giusta l'evidenza fattuale delle foto prodotte in atti dalla difesa del ricorrente e della conferma operata dal teste escusso: “il manto stradale nel punto in cui è caduto il è oggettivamente disconnesso ci Pt_1 sono avallamenti sia perchè come ho già detto quando muovono la campana del vetro la sede stradale viene urtata sia perchè ci passano gli spazzini con i bidoni dello sporco urtando e rovinando la strada con ciò integrandosi il profilo probatorio, gravante sull'attore, quanto alla efficienza causale della cosa in custodia con l'evento dannoso lamentato Né vale ad elidere il ritenuto dato probatorio la circostanza che il teste escusso non abbia avuto diretta visione della caduta (constando che lo stesso abbia solo visto il ricorrente dolorante sopra il manufatto in cemento dopo la caduta) in quanto la ermeneutica di legittimità è costante nell'indicare che dalle circostanze allegate e provate è legittimo desumere in via presuntiva la sussistenza del nesso di causa tra caduta e suolo pubblico atteso che in fattispecie simili alla presente, vale a dire in quelle nella quali il testimone non possa dare compiuta descrizione del momento della caduta, la causa va “sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto”, Cass. 16 aprile 2013 n. 9140. secondo l'id quod plerumque accidit. (Cfr., Cass. 2394/2008;) Queste le evidenze giusto il dato giurisprudenziale secondo cui:,”alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree anche di proprietà privata, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade deve provvedere il (tra gli altri Cass. Sez. VI 07.02.2017 n. 3216) .si ritiene CP_1
pagina 3 di 5 dimostrata la rivendicata responsabilità dell'ente convenuto per la non corretta manutenzione della sede stradale su cui insiste il manufatto in cemento sul quale si è arrestata la caduta del Pt_1 A fronte di tale prova risulta del tutto inottemperato l'onere probatorio gravante sull'ente convenuto teso alla emersione di circostanze atte a svilire sino ad eludere e/o eliminare tale dimostrato nesso eziologico.. In base a quanto sopra si accerta quindi che l'eziogenesi dei danni subiti dall'attore è, dunque, integralmente riferibile alla responsabilità ex art. 2051 cc del convenuto CP_1 Sui danni risarcibili SUL DANNO NON PATRIMONIALE Ritenuto di far integralmente proprie le conclusioni del CTU – stante l'esaustività ed il rigore metodologico adottato nella indagine peritale ed il difetto di alcuna notazione critica sull'elaborato da parte dei consulenti di parte – si ritiene provato il danno biologico patito dal Sig in Parte_1 conseguenza del sinistro per cui è causa nei seguenti termini:
2,5% di postumi permanenti, 90 giorni di inabilità temporanea di cui 30 al 75% 20 al 50% e 40 al 25% . Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (61 anni) applicati i criteri liquidatori di cui alle tabelle di Milano formulazione vigente si liquidano i seguenti importi : Età individuo: 61 anni Percentuale invalidità: valore mediano tra 2 e 3 % Importo danno non patrimoniale per danno non patrimoniale : € 3.353,00 Tenuto conto che nelle Tabelle Milanesi viene quale valore mediano la somma di € 115,00 per la ipotesi della inabilità temporanea;
ritenuto non doversi discostare dal valore medio ivi indicato stante l'assenza di prova di contingenze legittimanti il superamento dei valori medi previsti, liquida la somma come di seguito dettagliata: 30 giorni Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 20 giorni Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00 40 giorni Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00 Per un totale di € 4.887,00 SULLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DI ULTERIORE SOMME PER PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO Vale sottolineare come le Tabelle utilizzate apprezzino in modo olistico tutte le conseguenze che normalmente si associano alla percentuale di lesione all'integrità fisica riconosciuta. Per tali motivi, in difetto dell'emergere di prova di circostanze atte a configurare in senso personalizzato l'insorgere di peculiari sofferenze e/o di circostanze impingenti la sfera dinamico relazionale della parte attrice atte a modificare il valore mediano, si respinge la domanda di ulteriore personalizzazione del danno liquidabile. Di talchè si liquida in favore dell'attore a titolo di danno non patrimoniale la somma complessiva di € 8.240,00 DANNO DA RITARDO In considerazione del principio dell'integralità del risarcimento, il danneggiato deve essere risarcito anche per il danno da ritardo;
infatti, trattandosi di debito da fatto illecito, sorge una mora ex re dal giorno del fatto e la liquidazione non immediata ha presuntivamente causato un ulteriore danno al danneggiato per il ritardato risarcimento, che deve essere apprezzato a fini liquidatori, secondo l'insuperata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712/1995; pertanto, deve procedersi alla rivalutazione della somma così come sopra indicata dal 05.06.2024 (data di emanazione delle tabelle di Milano utilizzate) alla data odierna per poi provvedere alla devalutazione dell'importo così pagina 4 di 5 ottenuto alla data del fatto (07.05.2021) e successivamente su tali somme deve applicarsi la rivalutazione secondo indici istat con interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino alla data di oggi di effettiva liquidazione del danno. Dalla data di domani sulla somma così ottenuta matureranno i soli interessi di legge fino all'effettivo pagamento SUL DANNO PATRIMONIALE PER SPESE MEDICHE E RELAZIONI PROFESSIONISTI Occorre sottolineare come il danno patrimoniale rivendicato dal sig. a titolo di spese mediche sia Pt_1 stato riconosciuto come eziologicamente riconducibile al sinistro per la complessiva somma di € 780,00,00 complessive Su tali somme trattandosi di debito di valore devono essere riconosciuti rivalutazione ed interessi dalla data della singole effettive corresponsioni sino alla data odierna di pubblicazione della sentenza. Dalla data di domani sulle somme così ottenute matureranno i soli interessi di legge sino al pagamento SULLE SPESE E COMPETENZE DELLA PROCEDURA La regolamentazione delle spese e competenze di lite segue la soccombenza
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Accertata la univoca responsabilità del nella causazione del sinistro occorso al Controparte_1 ricorrente il 07.05.2021 e per l'effetto condanna l'ente territoriale al pagamento in favore del Sig
delle somme liquidate a titolo di risarcimento danni così come partitamente indicate in Parte_1 parte motiva oltre agli accessori nella misura e con la decorrenza ivi precisata : Condanna altresì parte convenuta alla refusione a parte attrice di competenze e spese di giudizio che si liquidano ex d.m. 55/2014 in complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00 per fase di studio € 777,00 per fase introduttiva € 1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701,00 per fase decisionale) oltre rimborso spese generali 15% CAP ed IVA se dovuta. Oltre a condannare parte convenuta alla refusione in favore della attrice degli esborsi di procedura nella misura documentata in atti (ivi compresi i compensi dei CTP di parte attrice sempre se e nella misura documentata in atti).
Pone definitivamente il pagamento del compenso liquidato al CTU a carico dell'ente convenuto
Prato, 22/07/2025 .
Il giudice dott. Elena Moretti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 15,30 in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 5
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2666/2023
UDIENZA 22.07.2025 tra con l'avv. MAZZETTI BEATRICE Parte_1 RICORRENTE e
, con l'avv. USAI FRANCESCO Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 22/07/2025 , alle ore 13,20 davanti al sottoscritto giudice dott. Elena Moretti, sono comparsi:
- L'Avv Beatrice Mazzetti per parte ricorrente
- L'Avv Stefania Pesci in sostituzione dell'Avv Usai per l'ente convenuto
- Il Giudice invita le parti alla discussione della procedura
- I procuratori delle parti si riportano ciascuno a tutto quanto dedotto eccepito opposto e richiesto nei rispettivi atti defensionali e precedenti verbalizzazioni e precisano le conclusioni come da note in atti dichiarando al contempo di rinunziare ad essere presenti al momento della lettura della sentenza
- Il Giudice udita la discussione si ritira in camera di consiglio per deliberare all'esito della quale alle ore 15,30 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura in assenza delle parti costituite
.
Il Giudice
dott. Elena Moretti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2666/2023, promossa da:
con l'avv. MAZZETTI BEATRICE Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. USAI FRANCESCO Controparte_1 RESISTENTE
Conclusioni
PER PARTE RICORRENTE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito, per le causali di cui in premessa, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del
, in persona del pro tempore, con sede legale in Piazza del Comune n. 2, Prato Controparte_1 CP_2 (PO), 59100, condannare il predetto in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della CP_1 somma di € 19.127,50, come accertata all'esito dell'espletata CTU medico-legale, oltre interessi dal dì del fatto al soddisfo e/o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia anche a seguito dell'espletanda istruttoria e/o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia PER PARTE RESISTENTE. Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione:
- in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per i motivi esposti in narrativa.
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, si chiede che venga riconosciuto a carico dell'attore un concorso ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del in proporzione all'incidenza Controparte_1 causale del comportamento assunto dallo stesso;
- in ogni caso, contenere l'eventuale risarcimento nei limiti strettamente accertati dalla CTU, in assenza di allegazione e prova di ulteriori danni;
Con vittoria di spese e compensi di causa Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art 281 decies cpc la difesa attorea conveniva in giudizio il CP_1 rappresentando che in data 07.05.2021 alle ore 10,00 sig. mentre si trovava in via Parte_1 CP_1 Viareggio a causa di una disconnessione del manto stradale, cadeva rovinosamente sull'adiacente dissuasore mobile di sosta in cemento, sulla cui sommità si collocava un anello di ferro sporgente, utilizzato per sollevarlo. accusando in esito al sinistro danni (patrimoniali e non patrimoniali) di cui chiedeva in sede giudiziale il ristoro agendo contro l'ente territoriale convenuto invocando la responsabilità del medesimo ex art. 2051 c.c.. Il Giudice fissava udienza di trattazione con decreto poi ritualmente notificato pagina 2 di 5 Si costituiva tempestivamente in giudizio il che contestava la domanda di parte attrice sia in CP_1 punto di an (allegando la esclusiva responsabilità dell'attore per l'accaduto) che di quantum. Così regolarmente instauratosi il contraddittorio la causa veniva istruita attraverso le allegazioni documentali delle parti l'escussione di un teste e l'espletamento di CTU medica sulla persona dell'attore
All'esito del deposito della relazione peritale il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione di un termine per il deposito di note conclusionali;
entrambe le parti depositavano le proprie note conclusive Alla odierna udienza il Giudice, udita la discussione delle parti, si è ritirato in camera di consiglio per deliberare all'esito della quale alle ore 15,30 ha dato lettura della presente sentenza in difetto della presenza dei difensori delle parti La domanda di parte attrice merita accoglimento SULLA INVOCATA RESPONSABILITA' DEL EX ART 2051 C.C. CP_1 L'istruttoria svolta consente di ritenere dimostrata la dinamica dei fatti per come rappresentata dalla difesa del ricorrente Sul punto depone in senso favorevole alla ricostruzione offerta dalla parte attrice la dichiarazione testimoniale assunta Tes_ Il teste Sig ha infatti riferito: “ Io ricordo che quella mattina ero fuori dal mio locale e ho visto il Sig accasciato su uno dei dissuasori (dei manufatti tondeggianti con un gancio sporgente) posti Pt_1 vicina ai cassonetti In particolare ho sentito un urlo di dolore e ho visto il seduto su uno dei Pt_1 dissuasori quanto alla presenza di sconnnessioni sul manto stradale posso riferire che ogni volta che viene vuotata la campana del vetro viene poi riposizionata sulla sede stradale in maniera abbastanza violenta e quindi sulla sede stradale sono presenti disconnessioni dovute a questi continui urti.. il manto stradale nel punto in cui è caduto il è oggettivamente disconnesso ci sono avallamenti sia Pt_1 perchè come ho già detto quando muovono la campana del vetro la sede stradale viene urtata sia perchè ci passano gli spazzini con i bidoni dello sporco urtando e rovinando la strada o” (cfr dichiarazioni a verbale di udienza del 17.12.2024) Localizzazione della caduta e stato dei luoghi che il teste ha dunque confermato essere quello rappresentato dalla difesa attorea Questo il presupposto si ritiene dimostrata la riferibilità causale della caduta occorsa al Sig.ra Pt_1 alle sconnessioni della pavimentazione stradale della cui sussistenza non è dato dubitare giusta l'evidenza fattuale delle foto prodotte in atti dalla difesa del ricorrente e della conferma operata dal teste escusso: “il manto stradale nel punto in cui è caduto il è oggettivamente disconnesso ci Pt_1 sono avallamenti sia perchè come ho già detto quando muovono la campana del vetro la sede stradale viene urtata sia perchè ci passano gli spazzini con i bidoni dello sporco urtando e rovinando la strada con ciò integrandosi il profilo probatorio, gravante sull'attore, quanto alla efficienza causale della cosa in custodia con l'evento dannoso lamentato Né vale ad elidere il ritenuto dato probatorio la circostanza che il teste escusso non abbia avuto diretta visione della caduta (constando che lo stesso abbia solo visto il ricorrente dolorante sopra il manufatto in cemento dopo la caduta) in quanto la ermeneutica di legittimità è costante nell'indicare che dalle circostanze allegate e provate è legittimo desumere in via presuntiva la sussistenza del nesso di causa tra caduta e suolo pubblico atteso che in fattispecie simili alla presente, vale a dire in quelle nella quali il testimone non possa dare compiuta descrizione del momento della caduta, la causa va “sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto”, Cass. 16 aprile 2013 n. 9140. secondo l'id quod plerumque accidit. (Cfr., Cass. 2394/2008;) Queste le evidenze giusto il dato giurisprudenziale secondo cui:,”alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree anche di proprietà privata, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade deve provvedere il (tra gli altri Cass. Sez. VI 07.02.2017 n. 3216) .si ritiene CP_1
pagina 3 di 5 dimostrata la rivendicata responsabilità dell'ente convenuto per la non corretta manutenzione della sede stradale su cui insiste il manufatto in cemento sul quale si è arrestata la caduta del Pt_1 A fronte di tale prova risulta del tutto inottemperato l'onere probatorio gravante sull'ente convenuto teso alla emersione di circostanze atte a svilire sino ad eludere e/o eliminare tale dimostrato nesso eziologico.. In base a quanto sopra si accerta quindi che l'eziogenesi dei danni subiti dall'attore è, dunque, integralmente riferibile alla responsabilità ex art. 2051 cc del convenuto CP_1 Sui danni risarcibili SUL DANNO NON PATRIMONIALE Ritenuto di far integralmente proprie le conclusioni del CTU – stante l'esaustività ed il rigore metodologico adottato nella indagine peritale ed il difetto di alcuna notazione critica sull'elaborato da parte dei consulenti di parte – si ritiene provato il danno biologico patito dal Sig in Parte_1 conseguenza del sinistro per cui è causa nei seguenti termini:
2,5% di postumi permanenti, 90 giorni di inabilità temporanea di cui 30 al 75% 20 al 50% e 40 al 25% . Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (61 anni) applicati i criteri liquidatori di cui alle tabelle di Milano formulazione vigente si liquidano i seguenti importi : Età individuo: 61 anni Percentuale invalidità: valore mediano tra 2 e 3 % Importo danno non patrimoniale per danno non patrimoniale : € 3.353,00 Tenuto conto che nelle Tabelle Milanesi viene quale valore mediano la somma di € 115,00 per la ipotesi della inabilità temporanea;
ritenuto non doversi discostare dal valore medio ivi indicato stante l'assenza di prova di contingenze legittimanti il superamento dei valori medi previsti, liquida la somma come di seguito dettagliata: 30 giorni Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 20 giorni Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00 40 giorni Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00 Per un totale di € 4.887,00 SULLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DI ULTERIORE SOMME PER PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO Vale sottolineare come le Tabelle utilizzate apprezzino in modo olistico tutte le conseguenze che normalmente si associano alla percentuale di lesione all'integrità fisica riconosciuta. Per tali motivi, in difetto dell'emergere di prova di circostanze atte a configurare in senso personalizzato l'insorgere di peculiari sofferenze e/o di circostanze impingenti la sfera dinamico relazionale della parte attrice atte a modificare il valore mediano, si respinge la domanda di ulteriore personalizzazione del danno liquidabile. Di talchè si liquida in favore dell'attore a titolo di danno non patrimoniale la somma complessiva di € 8.240,00 DANNO DA RITARDO In considerazione del principio dell'integralità del risarcimento, il danneggiato deve essere risarcito anche per il danno da ritardo;
infatti, trattandosi di debito da fatto illecito, sorge una mora ex re dal giorno del fatto e la liquidazione non immediata ha presuntivamente causato un ulteriore danno al danneggiato per il ritardato risarcimento, che deve essere apprezzato a fini liquidatori, secondo l'insuperata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1712/1995; pertanto, deve procedersi alla rivalutazione della somma così come sopra indicata dal 05.06.2024 (data di emanazione delle tabelle di Milano utilizzate) alla data odierna per poi provvedere alla devalutazione dell'importo così pagina 4 di 5 ottenuto alla data del fatto (07.05.2021) e successivamente su tali somme deve applicarsi la rivalutazione secondo indici istat con interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino alla data di oggi di effettiva liquidazione del danno. Dalla data di domani sulla somma così ottenuta matureranno i soli interessi di legge fino all'effettivo pagamento SUL DANNO PATRIMONIALE PER SPESE MEDICHE E RELAZIONI PROFESSIONISTI Occorre sottolineare come il danno patrimoniale rivendicato dal sig. a titolo di spese mediche sia Pt_1 stato riconosciuto come eziologicamente riconducibile al sinistro per la complessiva somma di € 780,00,00 complessive Su tali somme trattandosi di debito di valore devono essere riconosciuti rivalutazione ed interessi dalla data della singole effettive corresponsioni sino alla data odierna di pubblicazione della sentenza. Dalla data di domani sulle somme così ottenute matureranno i soli interessi di legge sino al pagamento SULLE SPESE E COMPETENZE DELLA PROCEDURA La regolamentazione delle spese e competenze di lite segue la soccombenza
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Accertata la univoca responsabilità del nella causazione del sinistro occorso al Controparte_1 ricorrente il 07.05.2021 e per l'effetto condanna l'ente territoriale al pagamento in favore del Sig
delle somme liquidate a titolo di risarcimento danni così come partitamente indicate in Parte_1 parte motiva oltre agli accessori nella misura e con la decorrenza ivi precisata : Condanna altresì parte convenuta alla refusione a parte attrice di competenze e spese di giudizio che si liquidano ex d.m. 55/2014 in complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00 per fase di studio € 777,00 per fase introduttiva € 1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701,00 per fase decisionale) oltre rimborso spese generali 15% CAP ed IVA se dovuta. Oltre a condannare parte convenuta alla refusione in favore della attrice degli esborsi di procedura nella misura documentata in atti (ivi compresi i compensi dei CTP di parte attrice sempre se e nella misura documentata in atti).
Pone definitivamente il pagamento del compenso liquidato al CTU a carico dell'ente convenuto
Prato, 22/07/2025 .
Il giudice dott. Elena Moretti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 15,30 in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegazione al verbale.
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