Decreto cautelare 6 maggio 2011
Ordinanza cautelare 18 maggio 2011
Sentenza 16 dicembre 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/12/2011, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02226/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2011, proposto da:
Compass Group Italia Spa, in persona dell’Amministratore Delegato ing. Carlo Scarsciotti, in proprio e quale mandatario dell’ATI costituenda con la Se.ri.co. snc, rappresentata e difesa dagli avv.ti Innocenzo e Massimo Militerni, con domicilio eletto presso l’avv. Sonia Bonerba in Lecce, via Idomeneo 23;
contro
Azienda Sanitaria Locale Lecce, non costituita;
per l'annullamento
- di tutti i verbali di gara conosciuti dalla ricorrente e segnatamente dei verbali n. 1, 2, 3 4 e 5 nella parte in cui è stata disposta l'ammissione con riserva dell'ATI Compass Group Italia - Se.ri.co. e la sua successiva esclusione;
- del parere n. 0029436 del 21 febbraio 2011 del Dirigente della Struttura Burocratico Legale, di contenuto sconosciuto;
- del provvedimento di estremi e contenuto sconosciuto con cui è stata disposta la predetta esclusione;
- dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione, ove medio tempore intervenuto;
- nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi, cogniti e non alla ricorrente;
per la dichiarazione di inefficacia del contratto ove stipulato, con disponibilità immediata al subentro nello stesso;
per la condanna, nel caso di impossibilità al risarcimento in forma specifica, della resistente ASL Lecce al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente, ai sensi dell'art.30 d.lgs.2 luglio 2010, n. 104.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione depositata in data 8 novembre 2011, con la quale parte ricorrente manifesta di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il dott. Giuseppe Esposito; nessuno è presente per la parte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Società ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, in riferimento all’esclusione dalla partecipazione alla gara comminata per irregolarità fiscali, non dichiarate ex art. 38 d.lgs. 163/06.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 388 del 18 maggio 2011.
Con dichiarazione depositata l’8/11/2011, parte ricorrente ha manifestato di non aver più interesse al ricorso, sia in ragione della disposta ammissione con riserva dopo la suddetta ordinanza che avendo l’ASL comunicato il 12/10/2011 l’avvio del procedimento per l’eventuale revoca/annullamento degli atti di gara.
All’udienza pubblica del 9 novembre 2011 il ricorso è stato assegnato in decisione.
Al Collegio non resta che prendere atto della dichiarata carenza di interesse, non potendo decidere il ricorso per il quale l’interessato manifesti di non ricevere più alcuna utilità dalla sua decisione.
Si osserva infatti che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
Nulla per le spese di giudizio, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere
Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2011
IL SEGRETARIO