Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/04/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli - Sezione Prima Civile - nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa
Paola Odorino, in funzione di Giudice Unico, pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 8514 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018; assegnata a questo giudice a seguito dell'avvicendamento di più magistrati;
riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 23 maggio 2024; vertente
TRA
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura alle liti in atti, dall'Avv. Alessandra Adinolfi, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli alla Via Vincenzo C.F._2
Mosca n. 41 e indirizzo pec: Email_1
Attore
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, come da procura alle liti in atti, dall'Avv. Gennaro Cavallo, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Marano di Napoli al Corso C.F._4
Umberto n. 72 e indirizzo pec: Email_2
Convenuto
Oggetto: scioglimento della comunione ordinaria e divisione di beni;
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14 aprile 2024, comparse conclusionali e repliche, con le quali entrambe parti hanno rassegnato e precisato le rispettive conclusioni.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta secondo quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att.
c.p.c., mediante una concisa esposizione del fatto e dei motivi di diritto della decisione, con
Si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza, per quanto di seguito non è riportato.
Con atto di citazione, notificato il 06 luglio 2018, come in epigrafe generalizzato, Parte_1
nel premettere di essere comproprietario, unitamente al MA , nato a [...] Controparte_1
Napoli il 07 novembre 1967, nella misura del 50% ciascuno, del seguente patrimonio immobiliare:
Appartamento sito in Melito di Napoli alla Via Roma n. 385/d, ubicato al piano 6°, scala B, int. 53, censito al Catasto Fabbricati al foglio 3, particella 163, sub 60, categoria A/2, classe 5, vani 4, rendita £.660.000 (acquistato con atto di compravendita del 24 novembre 1994 per AR
); Persona_1
Capannone con annessa corte sito in Melito di Napoli, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Melito di Napoli al foglio 2, particella 190, sub 1, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 340, rendita €. 667,26 (acquistato con atto di compravendita del 14 giugno 2004 per Nota Per_2
;
[...]
Capannone sito in Melito di Napoli, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Melito di Napoli al foglio 2, particella 1030, sub 1, categoria D/1, rendita catastale €. 5.310,00 (acquistato con atto di compravendita del 07 febbraio 2002 per Nota;
Persona_3
Terreno ubicato in Melito di Napoli alla via G. Puccini, 46, già Via Lavinaio -Località Masciocco - identificato in Catasto Terreni del Comune di Melito di Napoli al foglio 1, particella 1107
(acquistato con atto di compravendita del 12 febbraio 1993 per Nota ed atto di donazione Per_3 di e del 06 dicembre 1993, per AR ), sul Parte_2 Controparte_2 Persona_1 quale, come da autorizzazione rilasciata dal Comune di Melito di Napoli del 05 marzo 1998 n.
3776, veniva realizzato un parcheggio seminterrato e, successivamente al cambio di destinazione d'uso del 24 luglio 2002 n. 13793, in deposito artigianale;
atteso che la procedura di mediazione promossa ex decreto legislativo 28/2010 si era conclusa con verbale di mancata conciliazione, evocava in giudizio avanti all'intestato Tribunale, per l'udienza del 30 novembre 2018, , nato a [...] il [...], al fine di ivi Controparte_1
sentire:
- accertare e dichiarare la comoda divisibilità dei beni oggetto della predetta comunione;
- per l'effetto sciogliere la comunione, in maniera che ciascuno partecipante ne potesse godere liberamente ed autonomamente, ovvero secondo le modalità ritenute legittime, eque e ragionevoli dall'adito Giudicante, anche mediante la determinazione di conguaglio in danaro;
- il tutto con ogni consequenziale provvedimento, anche in relazione alla trascrizione dell'emendata sentenza e con spese di causa vinte. Si costituiva in giudizio depositando in atti, in data 08 novembre 2018, comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta, per sostenere la propria adesione alla domanda di scioglimento della comunione mediante la predisposizione a mezzo di c.t.u. di un comodo progetto divisionale e, in caso di accertata indivisibilità dei beni oggetto di comunione procedersi, ai sensi dell'art. 788 c.p.c., alla vendita degli stessi.
Alla prima udienza di comparizione delle parti l'istruttore rinviava la causa al 21 aprile 2020 concedendo i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositato le memorie previste al secondo e al terzo termine dalla citata norma nonché la richiesta relazione notarile relativa ai beni da dividere, all'udienza del 09 marzo 2021, poste le sollecitazioni delle parti processuali, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio onde procedere alla divisione dei beni oggetto di causa, previa individuazione degli stessi, della loro conformità urbanistica e delle quote di proprietà, con il mandato al nominato ausiliario, Arch. , di accertare la Persona_4
loro comoda divisibilità, provvedendo a riportare il valore di mercato di ciascun cespite e gli eventuali conguagli in denaro previsti per ogni quota, in caso di esito negativo, di indicare i motivi tecnici della indivisibilità dei beni per quote e dunque della impossibilità di redigere un progetto divisionale. Conferito all'udienza del 15 giugno 2021 l'incarico professionale, a seguito di proroghe, in date 10 novembre 2021, il nominato ausiliario depositava l'elaborato peritale.
A cagione dell'indisponibilità del c.t.u. di procedere all'ulteriore compito conferitogli finalizzato ad approfondire le indagini peritali in ordine alle eventuali difformità urbanistiche degli immobili oggetto del giudizio di scioglimento della comunione e divisione di beni, le parti chiedevano a più riprese rinvio per un bonario componimento della lite. All'esito del fallito tentativo di una composizione bonaria della controversia, con note scritte, in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 15 aprile 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni. Preso atto della dichiarazione dall'ausiliario, resa in sede di relazione di consulenza tecnica, di non aver potuto pienamente vagliare la conformità urbanista di taluni immobili oggetto di divisione, in quanto l'Ufficio Tecnico del aveva smarrito i relativi fascicoli, l'Istruttore, ritenuta la causa Controparte_3
matura per la decisione, con ordinanza del 23 maggio 2024, la introitava a sentenza ex art. 190 c.p.c. con la concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica a decorrere dal 1° luglio 2024.
La domanda di scioglimento della comunione e divisione del compendio immobiliare è accoglibile come di seguito riportato, non sussistendo severe e fondate ragioni di illegittimità urbanistiche ostative alla commerciabilità dei beni, eccetto per il capannone sito in Melito di Napoli al corso
Europa, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 2, particella 1030, sub 1, categoria D/1, in quanto il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato l'illegittimità urbanistica per tale cespite, essendo stato costruito “privo di licenza edilizia”. Dall'accesso agli atti debitamente argomentato nell'ambito della descrizione delle attività peritali, dai documenti versati in atti e dalle allegazioni delle parti si è potuto acclarare che i restanti immobili oggetto di causa sono dotati di elementi di legittimità sotto il profilo catastale e non presentano gravi e insanabili difformità sotto il profilo urbanistico, le quali non sono emerse neanche dai rilievi critici esposti in sede di note conclusionali dal convenuto che, in relazione alla sussistenza della conformità urbanistica del coacervo immobiliare, pur trovandosi in rapporto diretto e immediato con i beni questione avendo la disponibilità degli stessi, si è limitato a sollevare generiche e aspecifiche contestazioni.
Al riguardo, in particolare, va rilevato che l'ausiliario:
1 - per il capannone con annessa corte, sito in Melito di Napoli alla via San Vito, censito al Catasto
Fabbricati di quel Comune al foglio 2, particella 190, sub 1, categoria C/2, classe 1, consistenza mq.
340, rendita €. 667,26, ha accertato la regolarità urbanistica, poiché edificato con licenza edilizia n.
rilasciata dal competente ente territoriale il 02 maggio 1974, e l'assenza di vincoli (artistici, N_1 storici, alberghieri, di inalienabilità o indivisibilità, diritti demaniali o usi civici eccetera), ma non ha potuto verificare la conformità urbanistica avendo il competente Ufficio Tecnico Comunale smarrito il relativo fascicolo;
tuttavia, ha comunque vagliato positivamente, sulla base dell'attendibile prima pianta catastale, la corrispondenza dello stato di fatto dei luoghi a tale pianta catastale;
2 - per l'appartamento, sito in Melito di Napoli alla via Roma n. 385/d, piano 6, scala B, int. 53, censito al Catasto Urbano del Comune di Melito di Napoli al foglio 3, particella 163, sub 60, categoria
A/2, classe 5, vani 4, rendita £. 660.000, ha riferito che non essendo possibile risalire ad una concessione edilizia, resta attendibile la sola pianta catastale dalla quale si desume un'irregolarità nell'ingresso dell'unità abitativa realizzata in fase di costruzione dell'intero edificio di cui fa parte, poiché non fattibile in fase successiva, dovuta a una modifica che ha interessato il vano scala condominiale, che può essere regolarizzata mediante una rettifica della pianta catastale del fabbricato condominiale;
3 - per la costruzione realizzata sul terreno ubicato in Melito di Napoli alla via Giacomo Puccini n.
46, già via Lavinaio, in Località Masseria Masciocco, identificato in Catasto Terreni del ridetto
Comune al foglio 1, particella 1107, articolato in due piani, uno interrato (adibito in un primo momento a parcheggio, giusta autorizzazione n. 3776 del 05 marzo 1998 rilasciata dall'ente territoriale, poi a deposito artigianale per effetto di un cambio di destinazione, giusta certificazione del ridetto Comune di cui al protocollo n. 13793 del 24 luglio 2002), e l'altro a livello stradale
(composto da due tettoie in lamiera a sbalzo smontabili, come da autorizzazione n. 25860 del 03 gennaio 2001 del Comune di Melito di Napoli), non ha potuto verificare la conformità urbanistica, avendo il competente Ufficio Tecnico Comunale smarrito il relativo fascicolo, evidenziando comunque delle difformità da eliminare o sanare consistenti nell'apposizione, non autorizzata, di infissi in alluminio in maniera tale da chiudere le tettoie a sbalzo. Quanto all'immobile riportato al punto 2 essendo stato costruito antecedentemente al 1° settembre
1967, come dichiarato dal venditore nell'atto di compravendita del 24 novembre 1994 rogato per
AR (repertorio n. 88427 e raccolta n. 8269), registrato in Napoli 2 - Ufficio Persona_1
Atti Pubblici al n. 21800, deve ritenersi dispensato dalla sussistenza di un titolo abilitativo, con conseguente irrilevanza delle questioni concernenti la legittimità urbanistica.
Quanto al manufatto rappresentato al punto 3, va puntualizzato che trattasi di un corpo di fabbrica divisibile in due immobili (di seguito così identificati: punto 3-A e punto 3-B), dotati di autonomi accessi e servizi igienici, uno (quello sub punto 3-A) posto al lato sinistro di mq. 418,31 (già occupato da ), e l'altro (quello sub punto 3-B) posto al lato destro di mq. 359,70 (già Persona_5 occupato da ). Persona_6
Nella consulenza tecnica d'ufficio, inoltre, i beni come sopra identificati e descritti, ritenuti comodamente divisibili, sono stati in tal modo stimati: per l'appartamento sub punto 2 in €
82.417,90; per il deposito artigianale lato sinistro sub punto 3-A in € 213.338,10; per il capannone con annessa corte sub punto 1 in € 136.660,00; per il deposito artigianale lato destro sub punto 3-
B in € 183.447,00, e sono stati poi assunti nella formazione di due lotti corrispondenti alle quote da attribuire a ciascun partecipante alla divisione:
- quota n. 1, composta dagli immobili sub punti 2 e 3-A del valore complessivo di € 295.756,00 con conguaglio in denaro ad “avere” dalla quota n. 2 di € 12.175,50;
- quota n. 2, composta dagli immobili sub punti 1 e 3-B del valore complessivo di € 320.107,00 con conguaglio in denaro a “dare” alla quota n. 1 di € 12.175,50; all'uopo, si precisa che la somma a conguaglio è ricavata dalla differenza di valore della quota spettante a ciascun condividente di € 307.931,50 (valore della massa dei beni da dividere €
615.863,00 : 2 condividenti = € 307.931,50 valore assoluto della quota dovuta a ogni condividente;
€ 307.931,50 – € 295.756,00 = a + € 12.175,50 a favore della quota n. 1; € 320.107,00 – €
307.931,50 = a – € 12.175,50 a carico della quota n. 2).
Sotto il profilo della “possibilità giuridica” dell'azione, corre l'obbligo altresì di rilevare:
a)- che, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 25021 del 07 ottobre 2019, nel sancire una serie di principi di diritto in materia di scioglimento della comunione di immobili abusivi, osservando che l'art. 40, comma 2, della legge 47/1985 ha la medesima estensione applicativa dell'art. 46, comma 1, del D.P.R. 380/2001, tale da risultare applicabile anche agli atti di scioglimento della comunione, hanno quindi, affermato il seguente principio di diritto:
“Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967”; evidenziando, poi, che lo scioglimento della comunione ereditaria è un tipico atto inter vivos, assimilato a quello di scioglimento della comunione ordinaria, hanno, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:
“Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n.
47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”; con la conseguenza che l'immobile è destinato a rimanere in comunione fin quando l'abuso non è sanato o eliminato;
b)- che, la Corte di Cassazione, come meglio spiegato in una precedente pronuncia in materia di commerciabilità di edifici abusivi (cfr. SS.UU. Cass. civ. sentenza n. 8230 del 22 marzo 2019), ha affermato che la nullità, comminata dall'art. 46 del T.U. edilizia (D.P.R. n. 380/2001) e 40 della L. n.
47/985, è volta a sanzionare la mancata inclusione negli atti inter vivos degli estremi del titolo abilitativo, titolo che deve esistere realmente e deve essere riferibile proprio a quell'immobile; ciò significa che in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto (trasferimento o cessione) è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato;
applicando tale principio allo scioglimento della comunione su un immobile dotato di titolo abilitativo, ma presentante difformità edilizie, deve concludersi che la mancata rispondenza della costruzione al titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, non impedisce la commerciabilità e lo scioglimento della comunione;
c)- che, le Sezioni Unite, inoltre, analizzato le implicazioni di tali principi di diritto in punto di divisione giudiziale della comunione, hanno ritenuto applicabile il regime previsto per la divisione contrattuale:
“Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n.
47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”;
d)- che, secondo i principi guida enunciati dalle Sezioni Unite, è pacifica la sanzione della nullità dell'atto di trasferimento o cessione laddove le opere edilizie abusive siano state realizzate in assenza di permesso di costruire, vista in tal caso l'impossibilità di rendere in atto una dichiarazione veritiera circa l'esistenza del titolo effettivamente riferibile all'immobile oggetto di trasferimento;
e)- che, a tale fattispecie è verosimilmente da equipararsi, a tutti gli effetti, quella della totale difformità (tant'è che le due fattispecie sono assoggettate alle stesse sanzioni amministrative e penali), poiché, nel caso della costruzione eseguita in totale difformità rispetto al titolo (cioè senza alcun collegamento tra quanto realizzato e quanto in concreto autorizzato dal , si può CP_3
pacificamente affermare che non sia mai stato rilasciato un titolo che giustifichi quanto realizzato;
quindi, anche nel caso della totale difformità tra il realizzato e l'autorizzato mancherebbe uno dei requisiti richiesti dalla Corte di Cassazione per la validità del trasferimento (non sarebbe infatti possibile indicare in atto gli estremi di un titolo edilizio reale e riferibile all'immobile compravenduto);
f)- che, tuttavia, non tutti gli abusi sembrano determinare, sulla base di una lettura letterale,
l'incommerciabilità dell'immobile;
g)- che, in conclusione, le difformità edilizie o abusi parziali “minori” rispetto al titolo abilitativo non impediscono di per sé la divisione dell'immobile, in quanto non sono tali da escluderne la commerciabilità giuridica dal punto di vista della irregolarità edilizia e urbanistica.
A ben vedere, l'irregolarità urbanistica che attinge l'immobile oggetto della divisione in esame, innanzi riportato sub punto 3, rientra nell'ambito dei c.d. “abusi minori”, che si verificano a seguito di interventi costruttivi realizzati con modalità diverse rispetto a quelle previste e autorizzate, ma che incidono su elementi particolari e non essenziali, tali da poter essere sanati e/o agevolmente eliminati (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 2325 dell'1 giugno 2016, che ha ribadita la nozione di difformità parziale riferibile alle opere che non comportano una “snaturazione” del progetto originario autorizzato dal titolo).
Orbene, l'esposto concetto di “abusi minori” o di “piccoli abusi”, ossia di irregolarità emendabili
(cioè facilmente sanabili o eliminabili), si colloca in un ambito compatibile con il principio generale della circolazione dei beni, fattore cruciale per l'economia, intesa nell'accezione di soddisfare i bisogni di scambi di beni e servizi.
Le quote così formate dal c.t.u., in mancanza di preferenze espresse dalle parti o di accordi in tal senso, andranno assegnate alla stregua del criterio dell'estrazione a sorte, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo. A tal fine, si osserva che non emergono cause oggettivamente ostative legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, né sono stati segnalati imprescindibili fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata necessità in senso contrario.
La ripartizione come sopra riportata, e prospettata dal c.t.u., implica la composizione di due immobili per ogni quota, autonomi e di libero godimento, non compromessi da servitù, pesi o limitazioni eccessive, non richiedenti opere complesse o di notevole costo e, sotto l'aspetto economico-funzionale, non risultano affatto deprezzate in proporzione al valore dell'intero; per la quale si è tenuto conto, nel bilanciamento tra le due quote, del diverso valore economico del principio secondo cui l'ineguaglianza in natura si compensa con un equivalente in denaro.
Con lo scioglimento della comunione, va approvato il progetto di divisione dei beni come innanzi elaborato, disponendosi a tale scopo l'assegnazione ai condividenti delle descritte quote, n. 1 e n. 2, mediante sorteggio.
Con separata ordinanza, dunque, viene fissata l'udienza per l'espletamento delle operazioni di sorteggio delle quote, in mancanza di un accordo delle parti sulla eventuale scelta delle medesime.
L'esito della controversia e le peculiarità della vicenda esaminata giustificano, ad avviso di questo giudice, l'integrale compensazione tra le parti le spese di giudizio.
Sul punto, si segnala la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” oppure di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Le spese della c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno invece poste solidalmente a carico di entrambe le parti, essendo stata disposta per la divisione dei cespiti di comune proprietà.
La competente Conservatoria dei RR.II. Ufficio Provinciale Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare Napoli 2 presso Agenzia Entrate è autorizzata alla trascrizione della presente CP_4
sentenza all'esito del disposto sorteggio.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Sezione Prima Civile, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8514/2018 del Ruolo Generale affari civili contenziosi, vertente tra e , in accoglimento della domanda Parte_1 Controparte_1
come sopra contenuta, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede: I- Dichiara sciolta la comunione ordinaria sussistente tra le parti sul compendio immobiliare oggetto di causa, eccettuato il capannone sito in Melito di Napoli al corso Europa, censito al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 2, particella 1030, sub 1, categoria D/1, e per l'effetto, sulla base della relazione di consulenza tecnica, approva il progetto di divisione dei beni come configurato in parte motiva, con la formazione, in riferimento ai comproprietari – condividenti, di due quote come di seguito specificate:
1) quota n. 1 composta: dall'appartamento, sito in Melito di Napoli alla via Roma n. 385/d, piano
6, scala B, int. 53, censito al Catasto Urbano del Comune di Melito di Napoli al foglio 3, particella
163, sub 60, categoria A/2, classe 5, vani 4, rendita £. 660.000, del valore di € 82.417,90, e dalla porzione di costruzione realizzata sul terreno ubicato in Melito di Napoli alla via Giacomo Puccini
n. 46, già via Lavinaio, in Località Masseria Masciocco, identificato in Catasto Terreni del ridetto
Comune al foglio 1, particella 1107, posta al lato sinistro del deposito artigianale di mq. 418,31
(già occupato da ) e della corrispondente verticale fino a raggiungere le tettoie del Persona_5
piano a livello stradale del valore di € 213.338,10; il tutto per un valore complessivo di €
295.756,00 e con un conguaglio a credito a carico della quota n. 2 di € 12.175,50;
2) quota n. 2 composta: dal capannone con annessa corte, sito in Melito di Napoli alla via San
Vito, censito al Catasto Fabbricati di quel Comune al foglio 2, particella 190, sub 1, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 340, rendita €. 667,26, del valore di € 136.660,00, e dalla porzione di costruzione realizzata sul terreno ubicato in Melito di Napoli alla via Giacomo Puccini n. 46, già via
Lavinaio, in Località Masseria Masciocco, identificato in Catasto Terreni del ridetto Comune al foglio 1, particella 1107, posta al lato destro del deposito artigianale di mq. 359,70 (già occupato da ) e della corrispondente verticale fino a raggiungere le tettoie del piano a livello Persona_6
stradale del valore di € 183.447,00; il tutto per un valore complessivo di € 320.107,00 e con un conguaglio a debito a favore della quota n. 1 di € 12.175,50;
II- Dispone, come da separata ordinanza, per le operazioni di sorteggio delle richiamate quote;
III- Compensa per intero tra le parti le spese di giudizio;
IV- Pone in via definitiva e solidalmente a carico delle parti le spese di c.t.u. e di ogni spesa o costo successivi e inerenti alla presente sentenza;
V- Autorizza il competente Conservatore dei RR.II. Ufficio Provinciale Territorio - Servizio di
Pubblicità Immobiliare - Napoli 2 presso Agenzia delle Entrate a trascrivere, all'esito del sorteggio di cui sopra, con esonero da ogni responsabilità, la presente sentenza e il verbale del sorteggio o di eventuale accordo delle parti sulla scelta delle quote, previe le necessarie incombenze di legge e regolarizzazioni catastali. Così deciso in Aversa il 07-04-2025
Il Giudice Dott.ssa Paola Odorino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli articoli 15 e
35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. La presente sentenza è stata redatta con il supporto del Dott. Nicola Paragliola (AUPP).