Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/06/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 130/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 130/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione all'udienza del 23.5.2025, la quale è stata celebrata mediante collegamento da remoto con l'applicativo Microsoft Teams, vertente
TRA
C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 23.9.1943 e ivi residente a[...] int. 4, cittadino italiano, e
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
28.2.1951 e residente in [...] int. 4, cittadina italiana, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ALESSANDRA COLLESI (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliati in Melfi (PZ) C.F._3
alla via Pesce n. 5 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
[...]
[...]
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_3 C.F._4
16.4.1986 e ivi residente a[...], cittadino italiano;
-ADOTTANDO-
1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: adozione di maggiore d'età;
CONCLUSIONI: per le parti private come rassegnate all'udienza del 23.5.2025; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 23.1.2025, e Parte_1
hanno chiesto e dedotto: Parte_2
1. che «intendevano adottare il Sig. nato a [...] il [...] Parte_3
ed ivi residente in [...]»;
2. che «avevano compiuto gli anni trentacinque e superato di oltre diciotto anni quelli dell'adottando»;
3. che ricorrevano tutte le condizioni previste dalla Legge, nulla ostando per farsi luogo all'adozione di cui agli artt. 291 e ss. c.c.
Per l'effetto, gli adottanti hanno formulato la seguente domanda:
«che l'Ill.mo Tribunale di Potenza voglia fissare, ai sensi dell'art. 311, l'udienza per la comparizione dei ricorrenti e dell'adottando, dei genitori dell'adottando Sigg.: nato a [...] il [...] e nata Parte_4 Parte_5
a Corato (BA) il 18/11/1957 entrambi residenti in [...] affinché i primi due manifestino il consenso e gli altri l'assenso alla predetta adozione».
II Alla prima udienza del 4.4.2025 sono comparsi gli adottanti Parte_1
e , l'adottando e i genitori di quest'ultimo
[...] Parte_2 Parte_3
e , i quali hanno tutti dichiarato di esser Parte_4 Parte_5 favorevoli all'adozione.
Orbene, acquisite le dette dichiarazioni, il Giudice delegato e relatore ha fissato l'udienza del 23.5.2025 dinanzi a sé per sentir confermare la volontà già espressa da parte dei soggetti interessati. In via ulteriore, ai sensi dell'art. 312 c.c., ha disposto acquisirsi informazioni sulla condotta (morale e giuridica) degli adottanti
[...]
e a mezzo della locale Stazione dei Carabinieri di Parte_1 Parte_2
Melfi. Segnatamente, è stato chiesto ai Carabinieri di relazionare in ordine alla condotta
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morale, sociale e familiare degli adottanti, nonché circa l'eventuale riferibilità agli stessi di procedimenti di rilevanza penale (definiti e pendenti).
All'udienza del 23.5.2025, la quale è stata celebrata mediante collegamento da remoto con l'utilizzo dell'applicativo Microsoft Teams, gli adottanti, l'adottando e i genitori di quest'ultimo -interrogati dal Giudice- hanno confermato le dichiarazioni rese all'udienza del 4.4.2025. In particolare, i genitori dell'adottando hanno prestato il consenso all'adozione. In via ulteriore, l'adottando non ha avanzato istanza diversa con riguardo all'assunzione del cognome dell'adottante ai sensi dell'art. 299 c.c.
Sicché, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III Orbene, occorre esaminare la sussistenza nel caso concreto delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni in relazione al requisito dell'età, atteso che l'art. 291 c.c. permette l'adozione «[…] alle persone […] che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare».
Nel caso di specie risulta che tale limite è rispettato, considerato che l'adottante
è nato il [...] (cfr. certificato di nascita prodotto in Parte_1
allegato al ricorso, atto di nascita dell'adottante n. 348, parte I, serie A, anno 1943 -
Comune di Melfi), che l'adottante è nata il [...] (cfr. Parte_2
certificato di nascita prodotto in allegato al ricorso, atto di nascita dell'adottante n. 252, parte I, serie A, anno 1951 - Comune di Corato) e che l'adottando Parte_3
è nato il [...] (cfr. certificato contestuale di stato libero, anagrafico di nascita, di stato di famiglia e di residenza – Atto di nascita n. 142, parte I, serie A - anno 1986 -
Comune di Melfi), superando il primo di quarantadue (42) anni e la seconda di trentacinque (35) anni l'età del terzo.
Si osserva in via ulteriore, sebbene la Corte Costituzionale con sentenza n. 557 del 19.5.1988 abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti, che nella specie gli adottanti non hanno figli (cfr. dichiarazione sostitutiva allegata al ricorso introduttivo).
Pienamente realizzato risulta poi il requisito di cui all'art. 296 c.c., essendo stato acquisito il consenso degli adottanti e dell'adottando all'adozione.
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Inoltre, è stato anche espresso l'assenso richiesto dall'art. 297 c.c. da parte dei genitori dell'adottando, considerato che nella specie , quale padre Parte_4 dell'adottando, e , quale madre dell'adottando (cfr. certificato Parte_5
contestuale anagrafico di nascita, di residenza, di stato civile e di stato di famiglia rilasciato dal Ministero dell'Interno il 22.1.2025, allegato al ricorso introduttivo) hanno prestato il loro assenso all'adozione.
Non è stato acquisito il consenso del coniuge dell'adottando, poiché nel caso in esame l'adottando non è coniugato, tanto vero che risulta godere Parte_3
dello stato libero in base al certificato anagrafico di stato civile rilasciato dal Ministero dell'Interno il 22.1.2025 e allegato al ricorso introduttivo.
IV Nel merito, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'evoluzione normativa dell'istituto dell'adozione c.d. ordinaria e l'applicazione che tale sistema ha ricevuto hanno ben evidenziato come l'adozione «viene utilizzata nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto: evenienza nient'affatto esclusa né resa improbabile dal raggiungimento della soglia dei diciotto anni da parte dell'adottando, sensibilmente più lungo essendo oggi, di regola, il periodo di permanenza dei figli presso i genitori» (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent., 3.2.2006, n. 2426).
In merito, la Consulta ha chiarito: «L'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L'istituto formalizza così legami affettivo- solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo. Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle c.d. famiglie ricomposte – in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della
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comunità familiare – per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata» (cfr. Corte cost., sent., 18.1.2024, n. 5, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 Cost.,
l'art. 291, comma 1, c.c. nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando).
Tale (nuova) funzione solidaristica appare particolarmente visibile allorché le famiglie si formano con la partecipazione dei figli che i singoli componenti la coppia hanno generato in precedenti unioni familiari. In tali casi, nei quali l'adozione riguarda i figli del coniuge e/o compagno dell'unione more uxorio, l'adottando non è solo il figlio del coniuge dell'adottante, ma è egli stesso parte della famiglia di fatto dell'adottante, in quanto esiste una coincidenza, quantomeno parziale, tra la famiglia dell'adottante e la famiglia dell'adottando.
Quanto sopra detto comporta l'estensione all'adozione di maggiorenni dei principi di flessibilità affermati dalla Corte Costituzionale per l'adozione di minori in casi particolari di cui all'art. 44 della Legge n. 184 del 1983. Detto articolo alla lettera a) prevede che i minori di età possono essere adottati, anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7, «da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre».
Tornando al caso di specie, dalla documentazione acquisita agli atti di causa e dalle dichiarazioni rese in sede di audizione si evince che tra gli adottanti e l'adottando si è costituita un'unità familiare e un legame affettivo, testimoniato anche dagli svariati anni in cui l'adottando è stato cresciuto ed educato dagli adottanti ( Parte_3
ha convissuto ed è stato cresciuto da e da Parte_1 Parte_2
quando aveva otto/nove mesi circa) che hanno preceduto la proposizione del ricorso.
Poi, dalle chieste informazioni sulla condotta (morale e giuridica) degli adottanti ai Carabinieri territorialmente competenti non è emerso alcunché, atteso che gli adottanti risultano immuni da vicende penale agli atti dell'Arma dei Carabinieri.
Da ultimo, si osserva che risulta innegabile anche la sussistenza di un'evidente convenienza per l'adottando, ai sensi dell'art. 312 c.c., il quale vedrà ulteriormente
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rinsaldato e rivestito di dignità giuridica quel vincolo affettivo e di comunanza di vita che si è instaurato con gli adottanti.
In virtù di quanto esposto e argomentato, il Collegio ritiene che possa farsi luogo alla chiesta adozione.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 299, comma 4, c.c., si dispone che l'adottato assuma il cognome anteponendolo al proprio, in modo da chiamarsi Pt_1 [...]
. Parte_6
V Spese di lite irripetibili in considerazione dell'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, riunito in camera di consiglio, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 130 del ruolo della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, così provvede:
1) dichiara l'adozione, a norma dell'art. 313 c.c., di (C.F.: Parte_3
), nato a [...] il [...], da parte di C.F._4 [...]
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.9.1943, e (C.F.: ), nata a Parte_2 C.F._2
Corato (BA) il 28.2.1951;
2) dispone, ai sensi dell'art. 299, comma 4, c.c., che l'adottato Parte_3
(C.F.: ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._4
assuma il cognome anteponendolo al proprio, in modo da chiamarsi Pt_1
; Parte_6
3) dichiara le spese di lite irripetibili;
4) manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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