Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12889/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12889/2023 promossa da:
, residente in Milano, C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Piazza Mondadori n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Roberto de' Sanna ( ), dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura C.F._2 speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice opponente
Contro
(C.F. - P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore con sede in Monza (MB), via Antonio Gambacorti Passerini Controparte_2
n. 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eduardo Mariani del Foro di Monza (C.F.
e Andrea Panella del Foro di Roma (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Eduardo C.F._4
Mariani in Milano, via Giuseppe Revere n. 16, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione Parte convenuta opposta
Oggetto: mediazione
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Nel merito : Revocare integralmente il decreto n. 19991/2022, con tutte le conseguenze di legge che ne discendono.
2. Ancora nel merito : Accertare l'inesistenza di un debito di nei Parte_1 confronti di per le causali e le prestazioni dedotte in giudizio. CP_1
3. In ogni caso : Condannare in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, alla rifusione delle spese di causa e del compenso di avvocato, nonché al pagina 1 di 10
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda eccezione e richiesta, in via principale e nel merito
- rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- condannare il SI. al pagamento in favore dell'opposta di Parte_1 somma equitativamente determinata ex art. 96, III comma, c.p.c.; in via subordinata
- condannare il SI. al pagamento di quanto risulterà dovuto, il Parte_1 tutto oltre interessi ex art. 1184, IV comma, cod. civ. dalla domanda giudiziale al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, ed accessori come per legge, come da nota spese che si deposita.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 10.3.2023 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 19991/2022 emesso, su istanza di dal CP_1
Tribunale di Milano, con cui veniva allo stesso ingiunto il pagamento della somma di euro 15.250,00, oltre interessi e spese, a titolo di compenso mediatorio ex art. 1755 c.c. Il decreto veniva notificato in data 13.2.2023. L'opponente allegava in fatto quanto segue: <<a. con contratto del aprile il sig incaricav facente pt_1 cp_1 parte circuito commerciale franchising network di procurare la vendita dell propriet situato in via guintellino n. a milano per prezzo richiesto corpo fissando nel testo predisposto su modulo dalla medesima senza trattativa individuale sulle relative clausole salve le indicazioni cui infra condizioni basilari della compravendita. b. all era aggiunto mano : da accordi venditrice si riserva rifiutare una proposta conforme al presente incarico qualora non avesse individuato sua volta un immobile acquistare dovere alcuna penale>>>. C. All'art. 9 “Compenso di mediazione”, il testo predisposto dalla società di intermediazione prevedeva una provvigione pari al 3 % oltre IVA sull'effettivo prezzo di vendita, aggiungendo <<<... Il compenso maturerà al momento della comunicazione al Venditore dell'avvenuto ritiro della caparra confirmatoria e sarà corrisposto all'Agenzia Immobiliare entro la data di sottoscrizione del contratto preliminare di vendita e comunque entro 15 giorni dall'avvenuto ritiro della caparra>>>. D. Nelle prime due settimane di maggio 2022 la quale ha operato Parte_2 sempre nella persona di agente immobiliare iscritto presso la Controparte_3
pagina 2 di 10 Camera di Commercio di Monza-Brianza, informava il dell'interesse Pt_1 concreto di una persona, la quale aveva già visionato l'appartamento; gli era però comunicato che gli interessati all'acquisto parevano disposti ad offrire un prezzo inferiore ai 525mila Euro richiesti. E. Per tale ragione il 27 maggi (d'ora in avanti anche sottoponeva al CP_1
un altro modulo d'incarico che conteneva alcune condizioni specifiche Pt_1 riguardanti l'interessato all'acquisto, tale sig (cfr. doc. 02) : il prezzo, Persona_1 inferiore a quello richiesto con l'incarico c.d. generale (€ 475.000,00 anziché € 525.000,00); la data del rogito, stabilita entro i 14 mesi successivi alla comunicazione dell'accettazione della proposta di acquisto;
il compenso di mediazione fissato a forfait in € 12.500,00 oltre IVA, con l'aggiunta <<<...Il compenso maturerà nel momento in cui sarà data comunicazione all'acquirente dell'avvenuta accettazione della sua proposta di acquisto.>>>. F. Anche questo modulo d'incarico era predisposto unilateralmente d enza alcuno spazio per trattative individuali con il , fatte salve le aggiunte a mano apposte Pt_1 dall'Agenzia, aventi ad oggetto i dettagli sopra descritti. G. Questo secondo incarico NON conteneva alcuna clausola o aggiunta che dichiarasse assorbito, sostituito o comunque modificato il precedente incarico rilasciato da Pt_1 il 1 aprile, nè che la precisazione inserita in quest'ultimo all'art. 17 si considerasse rinunciata. H. Il 21 maggio 2022 aveva ricevuto la proposta di acquisto del sig. Persona_1
(residente in [...]a Milano) per l'acquisto dell'appartamento del
[...]
al prezzo di € 475.000,00, previa consegna di un acconto – definito “caparra Pt_1 confirmatoria” di € 10.000,00; con la previsione di un ulteriore versamento di € 0.000,00 a titolo di caparra confirmatoria entro il 20 giugno 2022 con contestuale conclusione di contratto preliminare;
la stipula del rogito era prevista entro il 31 luglio 2023. I. La proposta (cfr. doc. 03) del sig era portata a conoscenza del sig e Per_1 Pt_1 da questi accettata il successivo 1 giugno 2022 (si veda il doc. 03). J. Un particolare importante : la moglie dell'opponente, , aveva Persona_2 concepito un bambino l'8 novembre 2021, . In quel periodo fruiva di Persona_3 licenza di maternità che sarebbe cessata a settembre 2022. I genitori erano pertanto alle prese con un figlio di pochi mesi e per questa ragione i aveva conferito l'incarico Pt_1 di vendita la loro casa necessitava di una stanza aggiuntiva. K. L'intenzione della coppia era di reperire (in luogo vicino alla loro residenza) un'altra, più grande, abitazione e per tale motivo era stata inserita la clausola all'art. 17 del conferimento di incarico : volendo evitare di aggiungere all'inevitabile stress di crescere una creatura di pochi mesi, pur tra le gioie connesse alla nascita, anche quello legato al reperimento di una casa, con il rischio di dovere abbandonare il luogo sicuro, pur se piccolo, dove dimoravano, i si era riservato di rifiutare proposte conformi alla Pt_1 richiesta se prima non avesse ottenuto conferma del reperimento di altra abitazione (possibilmente nei paraggi per vicinanza alla madre, vedova e l'unica a dare una mano con il piccol ). Per_3
pagina 3 di 10 L. Era pertanto espressamente manifestata per iscritto nel primo incarico la facoltà del sig di non dare corso alla vendita, vale a dire egli poneva una precisa condizione Pt_1 di rifiuto/recesso delle proposte pur se conformi alla richiesta di prezzo. M. Il 22 giugno 2022 (un mercoledì e l'agent si incontravano Pt_1 Per_1 CP_3
a casa del primo per dare corso alla stesura del “preliminare”, in realtà una scrittura privata integrativa di quella iniziale;
nel corso della riunione alla quale partecipava anche la moglie dell'opponente, l'interessato alla vendita e quello all'acquisto si Pt_1
“fronteggiavano” con riferimento alla data del rogito : il primo nutriva forti dubbi sulla decisione di confermare luglio 2023 e premeva per allungare la data di altri mesi, temendo di restare senza casa e senza una nuova abitazione;
il secondo spingeva per avere la certezza di una data, ribadendo che entro luglio 2023 il avrebbe certamente Pt_1 trovato una nuova abitazione ma che in mancanza si sarebbe dovuto “arrangiare”, perché egli intendeva prendere possesso dell'abitazione. N. A fronte di questa alternativa e ben conscio che con la stipula di un'ulteriore scrittura o di un contratto preliminare il vincolo giuridico con l'interessato all'acquisto avrebbe avuto una ben più stringente efficacia, il sig. – seguendo il consiglio Pt_1 della moglie – decideva di non sottoscrivere alcuna ulteriore scrittura privata, né di procedere alla stipula del preliminare. O. Trascorso un fine settimana di travagliate riflessioni il 29 giugno il sig. Pt_1 comunicava per mail al sig. la “revoca” dell'accettazione della proposta Parte_3 comunicata il 1 giugno precedente (doc. 04), motivandola con le già comunicate esigenze di serenità nel trovare prima una nuova abitazione, senza vincoli giuridici pressanti e con la tranquillità di fruire di tutto il tempo necessario. P. Il giorno dopo analoga comunicazione era inviata al sig. al quale era Per_1 immediatamente accreditato l'importo di € 10.000,00 ricevuto quale acconto al momento della accettazione della proposta di acquisto. Q. Quattro giorni dopo, a seguito di uno scambio scritto tra l'opponente e l'agente, il sig.
riceveva lettera del legale d (doc. 05), con cui era richiesto il pagamento Pt_1 della provvigione poi azionata con il procedimento monitorio. R. La risposta era inviata il 7 luglio da questa difesa, a seguito di incarico del sig Pt_1
(doc. 06), con lettera con cui la pretesa d ra contestata. Il successivo scambio di corrispondenza tra legali non risolveva la questione. T. Il 30 agosto 2022 questa difesa formulava a voce un'offerta transattiva al legale della società di intermediazione, per definire in via amichevole e senza alcun riconoscimento il contenzioso ma essa era rifiutata>>. Ciò esposto in fatto, l'opponente contestava il credito poiché non essendosi concluso alcun affare il mediatore non aveva maturato il diritto al compenso ex art. 1755 c.c. In particolare, l'opponente sosteneva che fosse facoltà dello stesso revocare la propria accettazione, pur dopo l'avvenuta accettazione della proposta di acquisto, e ciò in virtù della clausola contenuta nel primo incarico 1.4.2022 con cui si riservava, senza Pt_1 incorrere in alcuna penale, di non dar corso alle proposte qualora non avesse individuato a propria volta un immobile da acquistare. In sostanza, secondo l'opponente, la facoltà di rifiuto di cui alla citata clausola ricomprendeva anche la facoltà di revoca e/o “recesso” dall'accettazione e, benchè non riprodotta anche nel secondo incarico 27.5.2022, la stessa pagina 4 di 10 si sarebbe dovuta considerare in ogni caso vincolante perché il secondo incarico non sostituiva né assorbiva il primo, ma lo integrava. Sempre secondo l'opponente, poi, la clausola di cui all'art. 9 dell'incarico 27.5.2022, relativa al compenso del mediatore e su cui quest'ultimo aveva basato la sua azione monitoria, si doveva considerare vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 1, d. lgs. 206/2005 in quanto determinava a carico del un significativo squilibrio dei diritti e degli Pt_1 obblighi derivanti dal contratto, in particolare perché obbligava il mandante a riconoscere un compenso al mediatore indipendentemente dall'attività concretamente svolta da quest'ultimo e anche nel caso in cui l'affare non si fosse concluso, come, a dire dell'opponente, era avvenuto nel caso in oggetto, in cui vi era stato tra acquirente e venditore lo scambio di atti meramente preparatori e non già di atti idonei a creare un vincolo contrattuale. Detta clausola non era stata oggetto di trattativa individuale. E infine, al di là della natura della clausola, l'avvenuta conoscenza dell'accettazione della proposta non aveva dato luogo ad un contratto preliminare o comunque ad un vincolo contrattuale azionabile ex art. 2932 c.c., bensì ad una mera puntuazione ovvero preliminare di preliminare. L'opponente rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: << In via processuale, preliminare : Non concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, vertendo l'opposizione su di una questione di diritto ed essendo essa fondata su prova scritta e di pronta soluzione.
2. Nel merito: Revocare integralmente il decreto n. 19991/2022, con tutte le conseguenze di legge che ne discendono.
3. Ancora nel merito : Accertare l'inesistenza di un debito d nei Parte_1 confronti d per le causali e le prestazioni dedotte in giudizio. CP_1
4. In via istruttoria : Con riserva di articolare capitoli di prova per testimoni e produrre eventuali nuovi mezzi istruttori alla luce delle difese di parte opposta.
5. In ogni caso : Condannare in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, alla rifusione delle spese di causa e del compenso di avvocato, nonché al rimborso forfettario nella misura del 15 % ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre oneri ed accessori di legge>>.
In data 14.4.2023 si costituiva in giudizio la quale, a rettifica della narrativa di CP_1 controparte, precisava in fatto quanto segue: <
- rogito notarile entro sei mesi dall'accettazione della proposta;
- durata dell'incarico dal 01.04.2022 al 31.12.2022;
- mandato in esclusiva;
- compenso di mediazione pari al 3% oltre IVA sul prezzo effettivo di vendita;
- riserva da parte del venditore di rifiutare una proposta conforme all'incarico qualora non avesse individuato un immobile da acquistare.
pagina 5 di 10 L'Agenzia dava pronta esecuzione all'incarico ricevuto, adoperandosi per intercettare i possibili acquirenti dell'immobile. In ragione ed a seguito della pubblicazione degli annunci di vendita, l'Agenzia intercettava un possibile acquirente, fortemente interessato all'acquisto dell'immobile. E così in data 21.05.2022 l'Agenzia raccoglieva dal SI. una Persona_1 proposta d'acquisto (cfr. doc. 3b) che prevedeva:
- prezzo di vendita € 475.000,00, con caparra di € 10.000,00 all'accettazione della proposta;
- scrittura integrativa del preliminare entro il 20.06.2022 con versamento di una integrazione di caparra pari ad € 30.000,00;
- rogito notarile entro il 31.07.2023, con versamento del saldo prezzo. In ragione dell'interesse mostrato dal promissario acquirente per l'immobile, poiché la proposta non era conforme all'incarico ricevuto, l'Agenzia chiedeva al SI. di Pt_1 confermare la propria volontà di pervenire alla conclusione dell'affare a condizioni diverse rispetto a quelle dell'incarico in essere. E così in data 27.05.2022 il SI. conferiva un nuovo e separato Persona_4 incarico di mediazione in esclusiva alla (cfr. doc. 3c) con cui riduceva il CP_1 prezzo domandato per l'immobile a € 475.000,00, e riservava tale condizione di vendita esclusivamente al promissario acquirente (si legga sul punto l'art. 16 dell'incarico). Dal canto suo per favorire la conclusione dell'affare, riduceva la Pt_2 propria provvigione, dapprima pattuita in misura pari al 3% oltre IVA sul prezzo effettivo di vendita, ora indicata in € 12.500,00 + IVA (dunque inferiore al 3% di € 475.000,00= € 14.250,00 + IVA). All'esito di tale trattativa, in data 01.06.2022 il SI accettava la proposta del SI. Pt_1
In pari data l'acquirente prendeva visione dell'accettazione della proposta, Per_1 che veniva così ad integrare contratto preliminare di vendita (cfr. doc. 3b). In esecuzione del contratto preliminare di vendita, l'acquirente provvedeva al versamento in favore del SI. della caparra confirmatoria, pari ad € Pt_1
10.000,00. Nei giorni successivi, in vista del termine del 20.06.2022 fissato dalle parti per la sottoscrizione della scrittura integrativa, il mediatore si attivava per organizzare la data dell'incontro. All'esito di scambio di mail, le parti convenivano la data del 22.06.2022 ore 19:45 (cfr. doc. 4). Tuttavia in prossimità della data fissata l'incontro, inopinatamente il SI. Pt_1 chiedeva di rinviare la firma della scrittura integrativa alla fine di luglio. Quando però il mediatore lo convocava in ufficio per sottoscrivere la proroga dei termini previsti in preliminare (cfr. doc. 5), l'odierno opponente con mail del 29.06.2022 comunicava la propria intenzione di non proseguire nella vendita (cfr. doc. 6). A sostegno della propria decisione, il SI. richiamava il contenuto Pt_1 dell'incarico del 01.04.2022 in cui si riservava la facoltà di non accettare una proposta conforme all'incarico qualora non avesse individuato un immobile da acquistare. Chiedeva, in conclusione, l'iban dell'acquirente per procedere alla restituzione della caparra.
pagina 6 di 10 Dopo uno scambio di messaggi con cui cercava di rappresentare al venditore la portata degli impegni contrattuali assunti (cfr. doc. 5), con mail delle ore 16:55 il mediatore faceva il punto della situazione (cfr. doc. 7):
IO , in riferimento alla mail che mi hai appena inviato tengo a farti Parte_1 presente alcune cose:
-In data 01/04/2022, mi conferivi l'incarico di vendita al prezzo di euro 525.000,00 con la condizione nelle note che avresti potuto anche RIFIUTARE una proposta conforme al presente incarico qualora non avessi individuato un'alternativa alla tua soluzione. Successivamente, a fronte dell'interesse di acquisto di casa tua da parte del SI.
mi conferivi un nuovo incarico datato 27/05/2022 al prezzo di euro 475.000,00 Per_1 rivolto esclusivamente al potenziale acquirente senza però indicare questa volta la condizione sospensiva indicata nel primo.
-In data 01/06/2022 ACCETTAVI la proposta di acquisto con la possibilità di poter trovare casa entro 14 -QUATTORDICI mesi dall'accettazione della stessa. Ti prospetto che qualora ti volessi ufficialmente tirare indietro (come da te riportato nella precedente mail) dovrai: a) Restituire la somma di euro 20.000,00 al SI , già incassata da parte Persona_1 tua, in quanto se vedi il punto 6/a della proposta di acquisto, nel momento in cui viene incassata la somma diventa caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c.; b) Corrispondere all'agenzia immobiliare la somma di euro 12.500,00 oltre IVA come da punto 9 del conferimento incarico "Il compenso maturerà nel momento in cui sarà data comunicazione all'acquirente dell'avvenuta accettazione della sua proposta di acquisto” Resta inteso che, come già consigliato più volte, abbiamo tutto il tempo necessario a disposizione per trovare una soluzione a te gradita contando sempre sul mio sostegno come già dimostratosi nelle scorse settimane. Resto in attesa di una Tua ufficiale per comunicarlo anche alla parte promissaria Acquirente. Per comodità ti allego tutti i file. Giuseppe” Dunque il mediatore chiariva in modo inequivocabile: a) che nel secondo incarico non era stata formulata alcuna riserva circa la possibilità per il venditore di rifiutare proposte conformi;
b) che, in ogni caso, la circostanza era del tutto irrilevante visto che il non si era avvalso della facoltà di rifiutare la proposta conforme al Pt_1 nuovo incarico, ma l'aveva accettata, concludendo in tal modo un contratto preliminare di vendita. Anche dinanzi a tali evidenze il forzava la mano e rinvenuto l'IBAN Pt_1 dell'acquirente (né il mediatore né lo stesso acquirente avevano fornito tale dato all'odierno opponente), provvedeva mediante bonifico alla restituzione della caparra. Dal canto suo il mediatore, con missiva del 04.07.2022 a firma dello scrivente procuratore, ripercorsa brevemente la vicenda in esame, sottolineava come la conclusione dell'affare legittimasse la richiesta di pagamento della provvigione. Di qui, dunque, la diffida al pagamento dell'importo di € 12.500,00 + IVA e dunque l'importo di
€ 15.250,00 (cfr. doc. 8). Con missiva del 07.07.2022 (cfr. doc. 9) il SI. contestava la richiesta Pt_1 dapprima insinuando che il mediatore non fosse iscritto in Controparte_3
CCIA, poi assumendo che il preliminare sottoscritto in realtà non integrava un vincolo pagina 7 di 10 giuridico azionabile ex art. 2932 c.c. e, come tale, non costituiva conclusione dell'affare. Tale comunicazione era oggetto di pronto riscontro. Con missiva del 12.07.2022 (cfr. doc. 10), infatti, l'Agenzia chiariva e documentava come il mediatore fosse regolarmente iscritto in Camera di Commercio (cfr. doc. 11 e 12). Inoltre, rammentava il tenore letterale dell'art. 9 della proposta d'acquisto a mente del quale “La presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (contratto preliminare) allorché il Preponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del venditore…. Il contratto preliminare cosi concluso sarà azionabile ai sensi dell'art. 2932 Cod.Civ., con diritto dell'Agenzia mediatrice alla provvigione…”. Essendo, dunque, pacifico che il contratto sottoscritto integrava conclusione dell'affare, tornava a sollecitare il pagamento della provvigione. Successivamente, poiché il debitore non provvedeva al versamento del dovuto, veniva depositato il ricorso per ingiunzione oggi oggetto di opposizione>>. Ciò precisato in fatto, contestava tutte le eccezioni avanzate dalla controparte e CP_1 rassegnava le seguenti conclusioni: <<voglia l tribunale adito disattesa ogni contraria domanda eccezione e richiesta in via preliminare>- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente ex art. 648 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;
in via principale e nel merito
- rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- condannare il SI. al pagamento in favore dell'opposta di Parte_1 somma equitativamente determinata ex art. 96, III comma, c.p.c.; in via subordinata
- condannare il SI. al pagamento di quanto risulterà dovuto, il Parte_1 tutto oltre interessi ex art. 1184, IV comma, cod. civ. dalla domanda giudiziale al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, ed accessori come per legge>>.
Nel corso del giudizio le parti, ritenuto che la questione fosse di puro diritto e non necessitasse di alcuna istruttoria, non chiedevano i termini ex art. 183.6 c.p.c. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva In ordine alla riserva formulata dal nel primo incarico di mediazione del Pt_1
1.4.2022, occorre rilevare che l'art. 17 di detto incarico (per il quale la parte venditrice si riservava di rifiutare una proposta conforme all'incarico qualora la stessa non Pt_1 avesse ancora a sua volta individuato un immobile da acquistare e ciò senza versamento di pagina 8 di 10 alcuna penale) non risulta riprodotto nel secondo incarico di mediazione che, all'evidenza, è un successivo e diverso accordo tra le parti che supera e sostituisce il primo. La tesi di parte opponente della integrazione dei due documenti (primo e secondo incarico) a formare un unico accordo tra le parti non trova alcun sostegno nel testo contrattuale, di chiara e lineare formulazione.
Occorre in ogni caso rilevare che l'art. 17 del primo incarico, non riprodotto come detto nel secondo incarico, prevedeva la facoltà per il venditore di respingere proposte di acquisto conformi alla richiesta senza pagare alcuna penale al mediatore, ma non contemplava invece il diverso caso – di cui si discute - della “revoca o recesso dall'accettazione”, come invece sostenuto dall'opponente. Il dato letterale anche in questo caso porta a ritenere che nel primo incarico le parti avessero voluto consentire al venditore di rifiutare proposte conformi, facoltà che non si estendeva alla revoca dell'accettazione giunta a conoscenza del proponente.
Parimenti non può trovare accoglimento, proprio in base alla chiara evidenza documentale (così l'art. 9 della proposta: “La presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (contratto preliminare) allorché il Proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del Venditore;
L'accettazione s'intenderà conosciuta dal Proponente con la sottoscrizione apposta in calce della presente o con l'avvenuta ricezione della relativa comunicazione;
la relativa comunicazione potrà pervenire al Proponente anche tramite l'Agenzia Immobiliare (…). Il contratto preliminare così concluso sarà azionabile ai sensi dell'art. 2932 del cod. civ., con diritto da parte dell'Agenzia mediatrice alla provvigione (…). Così l'art. 6, lett. a): “L'Agenzia Immobiliare e autorizzata sin d'ora dal Proponente a consegnare tali somme al Venditore nel momento in cui il Proponente avrà comunicazione dell'accettazione del Venditore medesimo, considerando le parti in tale momento il contratto concluso (vedi articolo 9). In tal caso la somma versata a titolo di deposito diventerà caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385 c.c..”), la tesi dell'opponente secondo cui l'accettazione della proposta da parte del non avrebbe portato, una Pt_1 volta conosciuta dalla parte acquirente, alla conclusione del contratto. Nel caso in oggetto si è verificato senza alcun dubbio che, una volta conosciuta dall'acquirente l'accettazione della proposta da parte del venditore, il contratto si è concluso. La tesi secondo cui proposta e accettazione delle parti avrebbero portato ad un mero preliminare di preliminare ovvero ad una puntuazione senza il sorgere del vincolo contrattuale non trova alcun fondamento nel dato chiaro testuale.
Ogni disquisizione in ordine alla natura vessatoria o meno dell'art. 9 dell'incarico è superflua, in quanto il diritto del mediatore a percepire la provvigione è maturato con la conoscenza dell'acquirente dell'accettazione della proposta, ovvero con la conclusione dell'affare, a nulla rilevando ovviamente le vicende successive al perfezionamento del contratto e relative a venditore e acquirente.
Il compenso del mediatore è stato pattuito dalle parti oggi in causa con la sottoscrizione del secondo incarico;
la clausola che lo regola, l'art. 9, non può essere considerata pagina 9 di 10 vessatoria anche perché non è altro che la riproduzione della norma di legge che subordina il pagamento del compenso mediatorio alla conclusione dell'affare (affare che nel caso in oggetto si è inequivocabilmente concluso, come già detto) e, in ordine al quantum, detta clausola prevede una somma pari a quella stabilita dagli usi locali e quindi in ogni caso congrua.
Per quanto detto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Parte opposta ha chiesto la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. La domanda non può essere accolta perché non è ravvisabile nel comportamento processuale della parte opponente mala fede o colpa grave, o una condotta comunque abusiva, né sono stati allegati dalla parte opposta gli elementi di fatto necessari per la liquidazione equitativa del danno lamentato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che ex DM 55/2014 si liquidano in euro 3.397,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 11.3.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
pagina 10 di 10