Sentenza 11 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/2004, n. 4979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4979 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC OS NN AR in proprio e quale erede del Sig. ME NO, NO LL, NO EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARENULA 21, presso lo studio dell'avvocato ISABELLA LESTI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AP TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 1, presso lo studio dell'avvocato LUIGI D'AGOSTINO, che la difende, per procura speciale notarile Notaio IA Lida CIANCI 13/3/01 rep. 64091 rep. 22/02/03;
- resistente -
avverso la sentenza n. 3567/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 30/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/11/03 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato LESTI Isabella, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato D'AGOSTINO Luigi, difensore della resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 17 maggio 1989 DI IT citava IA ME IR davanti al Tribunale di Roma, chiedendo che venisse emessa in suo favore la sentenza di cui all'art. 2932 cod. civ., in esecuzione specifica del contratto preliminare in data 17 gennaio 1989, con il quale la convenuta le aveva promesso in vendita un appartamento.
IA ME IR contestava il fondamento della domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva che venisse pronunciata la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di DI IT. Con altro atto notificato il 4/5 luglio 1990 DI IT conveniva IA ME IR ed i coniugi IO AN e OS AN IA RI davanti al Tribunale di Roma, chiedendo che venisse dichiarato inopponibile nei suoi confronti, in quanto trascritto successivamente alla trascrizione della citazione relativa al precedente giudizio, il contratto in data 18 dicembre 1989, con il quale IA ME IR aveva venduto a IO AN e OS AN IA RI l'appartamento oggetto del contratto preliminare in data 17 gennaio 1989.
I convenuti, per quello che ancora interessa in questa sede, resistevano alla domanda proposta nei loro confronti. Le due cause venivano riunite.
Con sentenza in data 23 novembre 1996 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda ex art. 2932 cod. civ. proposta da DI IT, e dichiarava inopponibile nei confronti di quest'ultima la vendita in data 18 dicembre 1989 effettuata da IA ME IR in favore di IO AN e OS AN IA RI. Questi ultimi proponevano appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Roma con sentenza in data 30 novembre 1999. I giudici di secondo grado ritenevano che infondatamente gli appellanti si dolevano del fatto che il Tribunale avesse disposto la riunione delle cause, pur essendo quella "portante" in fase di avanzata istruttoria, per cui era stato loro negato il diritto di difesa.
Essendo il secondo giudizio collegato all'esito del primo, correttamente il Tribunale aveva disposto la riunione delle cause, nè risultava violato il diritto di difesa e comunque in sede di appello non era stata avanzata alcuna istanza istruttoria. La Corte di appello di Roma riteneva, poi, che infondatamente gli appellanti si dolevano del mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto preliminare in data 17 gennaio 1989 proposta da IA ME IR.
Per il resto i giudici di secondo grado confermavano che, avendo DI IT trascritto il 27 maggio 1989 la domanda ex art. 2932 cod. civ. proposta
contro
IA ME IR, le era inopponibile la vendita in data 18 dicembre 1989, trascritta l'8 gennaio 1989, effettuata da IA ME IR in favore di IO AN e OS AN IA RI. Quest'ultima, anche quale erede di IO AN, ha proposto ricorso per Cassazione, con quattro motivi, illustrati da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, da esaminare congiuntamente con il quarto motivo, in considerazione della sostanziale identità della questione trattata, la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2652 n. 2 cod. civ., sostiene che la nota di trascrizione dell'atto di citazione sarebbe nulla, in quanto sottoscritta non da DI IT, ma dalla Dott. Proc. Caterina Miccadei.
La doglianza, a prescindere dalla fondatezza o meno della stessa nel merito, è inammissibile, in considerazione della novità della questione che ne costituisce l'oggetto.
Con il secondo motivo la ricorrente, in sostanza, ribadisce la tesi secondo la quale con la riunione delle cause era stato violato il diritto di difesa consistente nel potere di formulare richieste istruttorie.
La doglianza è infondata, in base alla considerazione che, come risulta dalla sentenza impugnata, nel giudizio di appello non sono state formulate (o riformulate) istanze istruttorie, per cui nessuna violazione del diritto di difesa si sarebbe comunque verificata quale conseguenza di una non consentita riunione delle cause. Con il terzo motivo la ricorrente si duole del fatto che non sia stata accolta la domanda, formulata da IA ME IR nei confronti di DI IT, di risoluzione del contratto preliminare in data 17 gennaio 1989 per inadempimento di DI IT.
In motivo è inammissibile.
Come un terzo, infatti, non è legittimato a chiedere la pronuncia di risoluzione per inadempimento di un contratto al quale è estraneo, così non può dolersi del mancato accoglimento della domanda ove proposta da una delle parti.
In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di DI IT, che ha partecipato alla discussione, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore di DI IT, delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 50,00, e degli onorari, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004