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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2025, n. 4143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4143 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5207/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa SI ER, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 5207/2022 R.G. promosso da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Oronzo Panebianco con studio in Palo del Colle alla via Nelson Mandela
n. 20 ove hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attori opponenti -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici, in Bari, alla via Melo n. 97, è domiciliata ex lege;
- convenuta opposta -
NONCHE'
Controparte_2
- convenuta opposta contumace –
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.).
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 07.07.2025 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamate.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
SI ER MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione del 19.04.2022 , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e anche nella qualità di eredi di , proponevano opposizione
[...] Parte_4 Persona_1 avverso le intimazioni di pagamento n. 014 2022 90039975 71 000, n. 014 2022 90039970 66 000, n.
014 2022 90040012 15 000, n. 014 2022 90039969 65 000, notificate in data 06.04.2022, con cui l' intimava loro il pagamento entro cinque giorni della somma di €. Controparte_3
8.701,09 ciascuno, nonché di €. 8.704,36 per sulla base della cartella di pagamento Parte_3
n. 014202071800310655 e relativo ruolo, notificati in data 19.04.2018 relativi a AGEA-Prelievo latte sulle consegne capitale e interessi, anni 1997 e 2000, a carico del de cuius per Persona_1
l'importo totale di €. 8.701,09 - convenendo in giudizio , in persona Controparte_3 del legale rappresentante p.t. e in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., per ivi sentire accogliere, le seguenti conclusioni: “-in via cautelare, sospendere anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione del titolo esecutivo fondante l'intimazione di pagamento opposta;
- in via principale dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta e della cartella con il relativo ruolo in essa indicati per mancata notifica della cartella presupposta;
- in via principale dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta e della cartella con il relativo ruolo, trattandosi di debiti di natura personale non trasmissibili agli eredi;
- in via principale dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta e della cartella con il relativo ruolo, per mancata accettazione dell'eredità;- in via principale dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta e della cartella con il relativo ruolo per mancata e precisa indicazione degli interessi e del relativo tasso, per violazione degli artt. 7 e 17 Legge n. 212/2000, dell'art. 3 Legge n. 241/90, dell'art 41 co. 2 lett. C della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dell'art. 24 Cost. e per prescrizione degli stessi;
- in via principale dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta e della cartella con il relativo ruolo per intervenuta prescrizione dei crediti Con vittoria di spese e CP_2 competenze di causa…”
A fondamento della spiegata opposizione gli attori deducevano: 1) la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica della cartella presupposta;
2) la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento trattandosi di debiti di natura personale non trasmissibili agli eredi;
3) la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata accettazione dell'eredità;
4) la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata precisa indicazione degli
SI ER interessi e del relativo tasso;
5) la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento e della cartella sottesa per intervenuta prescrizione dei crediti . CP_2
Dichiarata la contumacia delle parti opposte, alla prima udienza la scrivente, rilevata l'omessa notifica della cartella presupposta e la conseguente nullità delle intimazioni di pagamento, sospendeva l'efficacia esecutiva delle intimazioni di pagamento di cui in narrativa e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.11.2022 si costituiva tardivamente in giudizio che istava per la revoca della sospensione Controparte_3 disposta in via cautelare, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo, sollevava il proprio difetto di legittimazione passiva, dichiarandosi estranea alla notifica dei titoli in quanto effettuata dall'ente creditore e, nel merito, chiedeva il rigetto della CP_2 domanda in quanto infondata, con vittoria di spese e, in subordine, in caso di accoglimento dell'opposizione, con compensazione delle spese di lite.
Revocata la dichiarazione di contumacia di e fissata Controparte_3
l'udienza del 14.09.2023 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sull'eccezione di difetto di giurisdizione, con sentenza parziale n. 3578/2023 del 20.09.2023 veniva respinta detta eccezione e, con separata ordinanza, la causa veniva rinviata sino all'udienza del 07.07.2025 per la precisazione delle conclusioni ed ivi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla società di riscossione.
L'eccezione in parola si palesa priva di pregio.
Gli opponenti hanno impugnato l'intimazione di pagamento, convenendo in giudizio sia l' , sia l' , deducendo che la cartella di pagamento n. 014 2020 Controparte_3 CP_2
7180 0310 655 cui le stesse si riferivano non era stata notificata loro.
A tal riguardo mette conto rilevare che: “La Suprema Corte ha chiarito che il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del d. lgs. 13 aprile 1999 n. 112; così da andare indenne
SI ER dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. 16/02/2022, n. 5062). Stessi principi valgono per
l'intimazione di pagamento, quale altro atto della riscossione” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 5546/2023).
Ne consegue, pertanto, che dalla scelta dell'opponente di agire sia nei confronti del concessionario, sia nei confronti dell'Ente impositore, non consegue alcun difetto di legittimazione passiva dell'Agente di Riscossione.
Venendo al merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che per costante e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità
l'omessa notifica della cartella di pagamento determina la nullità dell'intimazione di pagamento: “La mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi del D. Lgs. n. 546 del 1992, art.
19, comma 3 anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli (nella specie l'avviso di mora) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nella specie la cartella di pagamento) (Cass. S.U. 5791/08, S.U. 16412/07”. Cfr. Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-06-2011, n. 13082).
Nel caso di specie , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 con l'impugnazione degli atti consequenziali hanno fatto valere il vizio dell'omessa notifica dell'atto presupposto, ossia della cartella.
L'Agente della Riscossione nulla ha dedotto sul punto, limitandosi a rimarcare la propria estraneità alle attività riconducibili all'ente creditore, anzichè provare la notifica dei suoi atti producendo gli originali o copia autentica delle cartelle (cfr. Cass. Civ. ord. n. 36263/2021).
Sotto ulteriore profilo giova rilevare che anche l'eccepita prescrizione del credito asseritamente vantato da e oggetto dell'attività di riscossione posta in essere da CP_2 Controparte_3
è fondata ed anche in relazione a tale motivo di opposizione l'Agente della Riscossione non
[...] ha argomentato alcunchè, disattendendo l'onere a suo carico di confutare, con adeguati riscontri documentali, la fondatezza dell'assunto di parte opponente a mente del quale il credito di cui è stato sollecitato il pagamento è appunto prescritto.
Quanto al termine di prescrizione nel richiamare l'ordinanza n. 4969/2024 con cui la Suprema
Corte ha confermato l'orientamento della Cassazione in ordine alla prescrizione quinquennale dei crediti erariali corrispondenti alle sanzioni non accertati in sede giurisdizionale, come previsto dall'art. 20 del
D. Lgs n. 472/1997, atteso che “l'art. 20, comma 3 del D. Lgs. n. 472/1997 stabilisce espressamente che
“il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”, mentre l'art.
2948 c.c. prevede che si prescrivono in cinque anni “(…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”… “Si prescrive entro il termine di dieci anni,
SI ER per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 20 del D. Lgs 472/1997” mette conto evidenziare sono pacificamente prescritte le somme iscritte a ruolo nella richiamata cartella, in quanto attinenti a debiti risalenti agli anni 1997 e 2000 ed essendo decorso per i predetti il termine di prescrizione decennale.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
Sulla base di quanto precede, l'opposizione va accolta con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 014 2020 7180 0310 655.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del DM n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia secondo i valori medi – considerando anche il rigetto dell'eccezione pregiudiziale di rito sollevata da , mediante Controparte_3 computo delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e con atto di citazione del 19.04.2022 nei confronti di Parte_4 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t. e ,
[...] Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto:
a) dichiara la nullità delle intimazioni di pagamento n. 014 2022 90039975 71 000, n. 014 2022
90039970 66 000, n. 014 2022 90040012 15 000, n. 014 2022 90039969 65 000, notificate in data
06.04.2022;
b) annulla la cartella di pagamento n. 014 2020 7180 0310 655 notificata in data 19.04.2018 per intervenuta prescrizione dei crediti in essa riportati;
2) ND , in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, alla rifusione nei confronti di CP_2
, , e delle spese di lite che si Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 liquidano in €. 3.397,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, il 12.11.2025.
Il Giudice dott.ssa SI ER
SI ER SI ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa SI ER, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 5207/2022 R.G. promosso da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Oronzo Panebianco con studio in Palo del Colle alla via Nelson Mandela
n. 20 ove hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attori opponenti -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici, in Bari, alla via Melo n. 97, è domiciliata ex lege;
- convenuta opposta -
NONCHE'
Controparte_2
- convenuta opposta contumace –
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.).
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 07.07.2025 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamate.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
SI ER MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione del 19.04.2022 , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e anche nella qualità di eredi di , proponevano opposizione
[...] Parte_4 Persona_1 avverso le intimazioni di pagamento n. 014 2022 90039975 71 000, n. 014 2022 90039970 66 000, n.
014 2022 90040012 15 000, n. 014 2022 90039969 65 000, notificate in data 06.04.2022, con cui l' intimava loro il pagamento entro cinque giorni della somma di €. Controparte_3
8.701,09 ciascuno, nonché di €. 8.704,36 per sulla base della cartella di pagamento Parte_3
n. 014202071800310655 e relativo ruolo, notificati in data 19.04.2018 relativi a AGEA-Prelievo latte sulle consegne capitale e interessi, anni 1997 e 2000, a carico del de cuius per Persona_1
l'importo totale di €. 8.701,09 - convenendo in giudizio , in persona Controparte_3 del legale rappresentante p.t. e in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., per ivi sentire accogliere, le seguenti conclusioni: “-in via cautelare, sospendere anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione del titolo esecutivo fondante l'intimazione di pagamento opposta;
- in via principale dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta e della cartella con il relativo ruolo in essa indicati per mancata notifica della cartella presupposta;
- in via principale dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta e della cartella con il relativo ruolo, trattandosi di debiti di natura personale non trasmissibili agli eredi;
- in via principale dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta e della cartella con il relativo ruolo, per mancata accettazione dell'eredità;- in via principale dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta e della cartella con il relativo ruolo per mancata e precisa indicazione degli interessi e del relativo tasso, per violazione degli artt. 7 e 17 Legge n. 212/2000, dell'art. 3 Legge n. 241/90, dell'art 41 co. 2 lett. C della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dell'art. 24 Cost. e per prescrizione degli stessi;
- in via principale dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta e della cartella con il relativo ruolo per intervenuta prescrizione dei crediti Con vittoria di spese e CP_2 competenze di causa…”
A fondamento della spiegata opposizione gli attori deducevano: 1) la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica della cartella presupposta;
2) la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento trattandosi di debiti di natura personale non trasmissibili agli eredi;
3) la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata accettazione dell'eredità;
4) la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata precisa indicazione degli
SI ER interessi e del relativo tasso;
5) la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento e della cartella sottesa per intervenuta prescrizione dei crediti . CP_2
Dichiarata la contumacia delle parti opposte, alla prima udienza la scrivente, rilevata l'omessa notifica della cartella presupposta e la conseguente nullità delle intimazioni di pagamento, sospendeva l'efficacia esecutiva delle intimazioni di pagamento di cui in narrativa e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.11.2022 si costituiva tardivamente in giudizio che istava per la revoca della sospensione Controparte_3 disposta in via cautelare, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo, sollevava il proprio difetto di legittimazione passiva, dichiarandosi estranea alla notifica dei titoli in quanto effettuata dall'ente creditore e, nel merito, chiedeva il rigetto della CP_2 domanda in quanto infondata, con vittoria di spese e, in subordine, in caso di accoglimento dell'opposizione, con compensazione delle spese di lite.
Revocata la dichiarazione di contumacia di e fissata Controparte_3
l'udienza del 14.09.2023 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sull'eccezione di difetto di giurisdizione, con sentenza parziale n. 3578/2023 del 20.09.2023 veniva respinta detta eccezione e, con separata ordinanza, la causa veniva rinviata sino all'udienza del 07.07.2025 per la precisazione delle conclusioni ed ivi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla società di riscossione.
L'eccezione in parola si palesa priva di pregio.
Gli opponenti hanno impugnato l'intimazione di pagamento, convenendo in giudizio sia l' , sia l' , deducendo che la cartella di pagamento n. 014 2020 Controparte_3 CP_2
7180 0310 655 cui le stesse si riferivano non era stata notificata loro.
A tal riguardo mette conto rilevare che: “La Suprema Corte ha chiarito che il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del d. lgs. 13 aprile 1999 n. 112; così da andare indenne
SI ER dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. 16/02/2022, n. 5062). Stessi principi valgono per
l'intimazione di pagamento, quale altro atto della riscossione” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 5546/2023).
Ne consegue, pertanto, che dalla scelta dell'opponente di agire sia nei confronti del concessionario, sia nei confronti dell'Ente impositore, non consegue alcun difetto di legittimazione passiva dell'Agente di Riscossione.
Venendo al merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che per costante e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità
l'omessa notifica della cartella di pagamento determina la nullità dell'intimazione di pagamento: “La mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi del D. Lgs. n. 546 del 1992, art.
19, comma 3 anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli (nella specie l'avviso di mora) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nella specie la cartella di pagamento) (Cass. S.U. 5791/08, S.U. 16412/07”. Cfr. Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-06-2011, n. 13082).
Nel caso di specie , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 con l'impugnazione degli atti consequenziali hanno fatto valere il vizio dell'omessa notifica dell'atto presupposto, ossia della cartella.
L'Agente della Riscossione nulla ha dedotto sul punto, limitandosi a rimarcare la propria estraneità alle attività riconducibili all'ente creditore, anzichè provare la notifica dei suoi atti producendo gli originali o copia autentica delle cartelle (cfr. Cass. Civ. ord. n. 36263/2021).
Sotto ulteriore profilo giova rilevare che anche l'eccepita prescrizione del credito asseritamente vantato da e oggetto dell'attività di riscossione posta in essere da CP_2 Controparte_3
è fondata ed anche in relazione a tale motivo di opposizione l'Agente della Riscossione non
[...] ha argomentato alcunchè, disattendendo l'onere a suo carico di confutare, con adeguati riscontri documentali, la fondatezza dell'assunto di parte opponente a mente del quale il credito di cui è stato sollecitato il pagamento è appunto prescritto.
Quanto al termine di prescrizione nel richiamare l'ordinanza n. 4969/2024 con cui la Suprema
Corte ha confermato l'orientamento della Cassazione in ordine alla prescrizione quinquennale dei crediti erariali corrispondenti alle sanzioni non accertati in sede giurisdizionale, come previsto dall'art. 20 del
D. Lgs n. 472/1997, atteso che “l'art. 20, comma 3 del D. Lgs. n. 472/1997 stabilisce espressamente che
“il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”, mentre l'art.
2948 c.c. prevede che si prescrivono in cinque anni “(…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”… “Si prescrive entro il termine di dieci anni,
SI ER per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 20 del D. Lgs 472/1997” mette conto evidenziare sono pacificamente prescritte le somme iscritte a ruolo nella richiamata cartella, in quanto attinenti a debiti risalenti agli anni 1997 e 2000 ed essendo decorso per i predetti il termine di prescrizione decennale.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
Sulla base di quanto precede, l'opposizione va accolta con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 014 2020 7180 0310 655.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del DM n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia secondo i valori medi – considerando anche il rigetto dell'eccezione pregiudiziale di rito sollevata da , mediante Controparte_3 computo delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e con atto di citazione del 19.04.2022 nei confronti di Parte_4 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t. e ,
[...] Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto:
a) dichiara la nullità delle intimazioni di pagamento n. 014 2022 90039975 71 000, n. 014 2022
90039970 66 000, n. 014 2022 90040012 15 000, n. 014 2022 90039969 65 000, notificate in data
06.04.2022;
b) annulla la cartella di pagamento n. 014 2020 7180 0310 655 notificata in data 19.04.2018 per intervenuta prescrizione dei crediti in essa riportati;
2) ND , in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, alla rifusione nei confronti di CP_2
, , e delle spese di lite che si Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 liquidano in €. 3.397,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, il 12.11.2025.
Il Giudice dott.ssa SI ER
SI ER SI ER