Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/12/2025, n. 23792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23792 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23792/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01833/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1833 del 2025, proposto da
LI NI ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto Nr. 265 del 07.01.2025 del Ministero Istruzione e Merito, nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione per materia delle classi di concorso AB24 lingua e cultura straniera (inglese) sec. I grado, AB25 - lingua straniera (inglese) sec. II grado; AC24 - lingua e cultura straniera (spagnolo) scuola sec. II grado; AC25 - lingua straniera (spagnolo) nella scuola sec. I grado, richieste dalla ricorrente;
-di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente connessi direttamente e/o indirettamente al mancato riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero di cui al presente ricorso anche se ignoto e/o sconosciuto;
-ove occorra, con ordine al Ministero Istruzione e Merito, di riesaminare l'istanza della ricorrente, il percorso formativo allegato e la documentazione prodotta, procedendo alla comparazione ai fini del riconoscimento ed accertando che il titolo (adeverinta) del ricorrente, conferisce il diritto all'insegnamento in Italia, come previsto dal DPR N°19/2016 ed in ottemperanza ai principi della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n°18-22/2022) per le classi di concorso AB24, AB25, AC24 E AC25 con eventuale misura compensativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa AN LL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha impugnato il diniego riconoscimento del titolo professionale conseguito in Romania per le classi di concorso: AB25 - lingua straniera (inglese) nella scuola di Secondaria di I grado, AC25 - lingua straniera (spagnolo) nella scuola di Secondaria di I grado, AB24 - lingua e cultura straniera (inglese) nella scuola Secondaria di II grado AC24 - lingua e cultura straniera (spagnolo) nella scuola Secondaria di II grado.
1.1 Il gravato diniego è stato così motivato: “ La scrivente Amministrazione non ha potuto procedere con il riconoscimento poiché, dal percorso professionale da Lei concluso in Romania e in virtù di quanto dichiarato nel certificato n. 82962 rilasciato dal Ministero dell’Educazione in Romania in data 06/01/2023 e allegato all’istanza, si evince chiaramente che Lei è abilitato alla docenza nell’ambito della FILOLOGIA. Pertanto, il titolo di studio di cui chiede il riconoscimento, “Programma di formazione psicopedagogica Nivel I – Nivel II”, non La abilita anche all’insegnamento delle discipline costituenti la classe di concorso già menzionata. Si informa, pertanto, coerentemente con quanto sopra indicato, che è stato espresso parere negativo ai fini dell’insegnamento nella classe di concorso già menzionata ”.
1.2 Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ 1) Illegittimità eccesso di potere del decreto ministeriale nella parte in cui nega il riconoscimento del percorso abilitante estero maturato dalla ricorrente con riferimento a tutte le classi di concorso richieste, limitandosi a rigettare l’istanza sulla base della sola denominazione del titolo “filologia” risultante dalla adeverinta, non tenendo conto della sentenza del Consiglio di Stato sez. VII nr. 6153/2023 e della giurisprudenza recente ”;
- “ 2) Illegittimità eccesso di potere del decreto, nella parte in cui il ministero omette di valutare in sede istruttoria “l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite” nonchè i nivel I e II, senza disporre la comparazione analitica tra i percorsi italiano e romeno già presenti in atti, limitandosi ad un esame formale della sola adeverinta del ricorrente violazione e falsa applicazione della dir.2005/36/ce e del procedimento di riconoscimento di cui agli art.3 e 16 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 violazione e falsa applicazione dell’obbligo di comparazione in palese violazione dei principi di diritto enunciati dall’adunanza plenaria nnrr. 18, 19, 20, 21 e 22 del 29.12.2022 ”;
- “ 3) neanche l’adeverinta ministeriale è risolutiva ai fini del riconoscimento del titolo, avendo il ministero l’obbligo di valutare i nivel che contengono il percorso formativo dello studente: TAR Lazio sez. III bis n°1516 del 24 gennaio 2025 ”;
- “ 4) Illegittimità del decreto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7-10 bis l. 241/ 1990 eccesso di potere nelle figure sintomatiche contraddittorietà e illogicità dell’atto. A) difetto di motivazione e carente istruttoria. Illogicità ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 97 cost. il decreto ministeriale, omette altresì di valutare sia il nivel I e II che i due cnred del ministero romeno allegati alla domanda n°29424/2023 che nel riconoscere esplicitamente i diplomi di laurea in lingue e culture europee conseguiti presso l’Università di Catania, avrebbe dovuto condurre il MIM alla applicazione della tabella di corrispondenza tra lauree e discipline di cui al dpr n°19/2016 e dunque al riconoscimento delle classi richieste ab24, ab25, ac24, ac25”;
- “5) Quanto ai vizi del procedimento di riconoscimento di cui all’art.16 del d.lgs.n°206/2007 illegittimità eccesso di potere, nella parte in cui il ministero non ha tenuto conto della copiosa documentazione inviata a seguito del preavviso di diniego ex art 10 bis l. n°241/1990. A) violazione dei termini procedimentali stabiliti dall’art.16 del d.lgs.n°206/2007 in tema di richiesta di documentazione integrativa ”.
2. In data 11 febbraio 2025 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto formale, successivamente depositando relazione e documenti, tra cui il Parere negativo espresso dal tecnico valutatore: dall’esame del percorso svolto dall’istante in Romania non è risultato che la ricorrente si sia specializzata nell’insegnamento della lingua e letteratura inglese o spagnola, per cui ha richiesto l’abilitazione all’insegnamento in Italia. Più precisamente, relativamente alle classi di concorso AB24 e AB25, dall’esame del percorso di formazione iniziale per il conseguimento dell’abilitazione professionale all’insegnamento svolto in Romania, non è stato possibile evincere alcun riferimento a quale lingua e letteratura sia finalizzato, poiché si fa riferimento, come specializzazione, a Lingua e Letteratura, senza specificare quale, nel percorso di formazione psicopedagogica per la certificazione delle competenze per la professione docente Nivel I e a Filologia nel percorso di formazione psicopedagogica per la certificazione delle competenze per la professione docente Nivel II. Relativamente, invece, alle classi di concorso AC24 e AC25, i certificati di compimento dei programmi di formazione psicopedagogica (livello 1 e livello 2), corredati dai relativi certificati accademici e programmi analitici, non contengono alcun riferimento alla Lingua e Letteratura Spagnola. Anche dalla descrizione analitica dei moduli dedicati alla “Didattica della Specialità”, non è possibile evincere alcun contenuto relativo alla didattica della Lingua e della Letteratura Spagnola. Pertanto, non è stata rilevata corrispondenza tra le classi di concorso richieste dall’interessata e il percorso di studio svolto in Romania.
3. Con ordinanza n. 1386 adottata all’esito della camera di consiglio del 4 marzo 2025, il Collegio ha respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ Rilevato che parte ricorrente impugna il diniego riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania per le classi di concorso: AB24 - lingua e cultura straniera (inglese) nella scuola Secondaria di II grado, AB25 - lingua straniera (inglese) nella scuola di Secondaria di I grado, AC24 - lingua e cultura straniera (spagnolo) nella scuola Secondaria di II grado, AC25 - lingua straniera (spagnolo) nella scuola Secondaria di I grado; Rilevato che il diniego del Ministero si fonda sull’asserita impossibilità di procedere con il riconoscimento in ragione del fatto che, dal percorso professionale concluso all’estero e in virtù di quanto dichiarato nel certificato rilasciato dal Ministero dell’Educazione in Romania allegato all’istanza, si evincerebbe chiaramente che la ricorrente è abilitata alla docenza nell’ambito della Filologia e il titolo “Programma di formazione psicopedagogica Nivel I – Nivel II” non sarebbe abilitante anche all’insegnamento delle discipline costituenti le classi di concorso oggetto di istanza; Ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che, alla luce della relazione depositata in atti dall’Amministrazione resistente e del contenuto del parere negativo redatto dal tecnico verificatore (richiamato nella parte motiva del provvedimento gravato), le censure di parte ricorrente, in base ad una delibazione sommaria tipica della presente fase, non paiono prima facie meritevoli di positiva considerazione, essendo stata rilevata e argomentata la non corrispondenza tra le classi di concorso richieste dall’interessata e il percorso di studio dalla stessa svolto in Romania; Ritenuto quanto al periculum in mora, l’insussistenza, allo stato, del necessario requisito dell’attualità del pregiudizio ”.
3.1 Con ordinanza n. 1921/2025, Il Consiglio di Stato ha unicamente disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito ad opera del Giudice di primo grado.
4. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso, i cui motivi di diritto possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, è infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Risulta, dalle difese svolte dall’Amministrazione resistente, che il Ministero ha proceduto alla comparazione dei percorsi romeno e italiano e che il provvedimento di rigetto del riconoscimento del titolo si è basato proprio sull’esito dell’analisi comparativa, dalla quale è emersa la difformità tra le classi di concorso oggetto di richiesta (AB25, AC25, AB24, AC24) e la formazione conseguita all’estero dalla ricorrente.
Il Collegio richiama, anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., le decisioni adottate dalla Sezione su casi analoghi di denegato riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all’estero con riferimento all’insegnamento di lingue straniere in presenza di una attestazione del Ministero romeno di conferimento del diritto all’insegnamento preuniversitario in Romania nel campo “ Filologia ”:
- “ Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui veniva negato il riconoscimento del percorso di studi in Romania, in relazione alle classi di concorso AA24, AA25, AB25 e AB24. 2. Il ricorso è affidato a tre motivi, con i quali la ricorrente ha dedotto diversi profili di eccesso di potere e la violazione del D.lgs 206/2007, per non aver l’Amministrazione procedente attivato il soccorso istruttorio né disposto misure compensative, prima di adottare il provvedimento di diniego, nonché la violazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria, con sentenze nn. 18-22/2022, per non aver compiuto una valutazione in concreto del percorso abilitante svolto in Romania. … . 7. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento. Il d.lgs. 206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), all’art. 3 stabilisce che “1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano”, mentre all’art. 4, comma 1, lett. b), precisa che le qualifiche professionali sono “le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro”. Pertanto, in base a queste disposizioni, il riconoscimento viene rilasciato quando vi sia una corrispondenza tra la qualifica professionale e quella per la quale si chiede il riconoscimento. Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento per le quattro classi di concorso sopra indicate (per l’insegnamento di Lingua straniera - francese e inglese - nella scuola secondaria di I grado; Lingua e cultura straniera - francese e inglese - nella scuola secondaria di II grado), ma, come evidenziato dal Ministero resistente con il provvedimento impugnato, nell’istanza di riconoscimento non viene menzionata alcuna abilitazione all’insegnamento delle citate materie. In questo senso, dopo aver analizzato i titoli presentati dalla ricorrente, viene precisato che questi non sono attinenti e coincidenti con le classi di concorso richieste. L’Amministrazione ha, dunque, svolto un esame del percorso formativo dell’istante - in applicazione delle coordinate fissate dall’Adunanza Plenaria - concludendo tuttavia in senso negativo, in considerazione di due differenti ragioni, da ritenersi entrambe logiche e coerenti con la disciplina vigente, nonché singolarmente idonee a giustificare il diniego, riguardando in sostanza il mancato rispetto dei suddetti criteri della "professione corrispondente" e della "identità di condizioni previste dall'ordinamento italiano". Deve, infatti, ritenersi che la ricorrente non sia titolare di una abilitazione specifica nelle classi di concorso in questione. Come precisato da innumerevoli precedenti della Sezione, da cui non si ritiene di discostarsi, “il riconoscimento viene rilasciato quando vi sia una corrispondenza tra la qualifica professionale conseguita all’estero e quella per la quale si chiede il riconoscimento in Italia, con la conseguenza che il soggetto può svolgere nell’ambito nazionale la stessa attività che potrebbe svolgere nel Paese in cui ha ottenuto la qualifica professionale” (per tutte, cfr. Tar Lazio, Sez. III bis, n. 12473/2022, confermata in appello con sent. Cds n. 2661 del 19 marzo 2024). L’esame analitico e circostanziato degli esami singolarmente sostenuti dall’istante deve infatti trovare un limite nella distinzione di carattere sostanziale e quindi nella ontologica differenza tra il titolo abilitante e la classe di concorso per la quale è richiesta una data abilitazione. Ne discende che nel caso in cui l’Amministrazione - anche basandosi su massime di esperienza e conoscenze tecniche - verifichi la sostanziale difformità, anche nominale, tra le classi di concorso, deve considerarsi compatibile con i principi enunciati dalla Plenaria, la mancanza di un’analitica comparazione tra gli esami sostenuti dalla ricorrente in Romania e quelli che sarebbe necessario svolgere in Italia per ottenere il riconoscimento di un dato titolo abilitativo (cfr., proprio con riferimento all’abilitazione in Filologia, CdS, Sez. VII, n. 5534 del 21 giugno 2024). Come infatti ha avuto modo di precisare in tema il Consiglio di Stato, “nel caso di specie non vengono in rilievo i principi espressi dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 22 del 2022 […] anche a voler ritenere che non sia stata effettuata una verifica accurata […] ciò non toglie che la palese non adeguatezza del titolo posseduto dall’appellante rendeva il giudizio negativo vincolato, con conseguente irrilevanza del denunciato difetto di motivazione” (CdS, Sez VII, n. 2661/2024 e n. 7715/2023). D’altronde, in caso contrario, e cioè riconoscendo l’abilitazione anche per una classe di insegnamento che non corrisponde a quella accertata dall’esame della documentazione prodotta, si finirebbe per violare il principio della “stessa professione” cui fa riferimento la direttiva 2005/36/CE e quindi si giungerebbe ad attribuire un quid pluris rispetto a quanto il richiedente è autorizzato a insegnare in virtù del percorso abilitante e del titolo idoneativo conseguito nel Paese estero. In tale direzione si muove la stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea, la quale, nella sentenza 8 luglio 2021 resa sul caso BB (causa C-166/20), ha chiarito come allo Stato membro ospitante non possa essere imposto, salvo disattendere l’obiettivo della direttiva 2005/36/CE, di esaminare i titoli di formazione posseduti da un richiedente che non possiede le qualifiche necessarie per esercitare la relativa professione (cfr. punto 28). Nel caso di specie, l’Amministrazione ha infatti puntualizzato che la ricorrente ha ottenuto, in Romania, il diritto all’insegnamento “nell’ambito della Lingua e Letteratura nell’istruzione pre-universitaria dell’obbligo e della Filologia nell’istruzione pre-universitaria”, mentre ha chiesto il riconoscimento, in Italia, nelle seguenti classi di concorso: AA25 Lingua straniera nella scuola secondaria di I grado (Francese), AB25 Lingua straniera nella scuola secondaria di I grado (Inglese), AA24 Lingua straniera nella scuola secondaria di II grado (Francese) e AB24 Lingua straniera nella scuola secondaria di II grado (Inglese). Inoltre, l’Amministrazione ha precisato che “qualsiasi percorso abilitante indica con precisione la disciplina di riferimento, nella fattispecie, quale lingua straniera, ad esempio, inglese, francese, ecc, corrispondente alla rispettiva classe di concorso”. Rimane ovviamente salva la possibilità per la ricorrente di richiedere il riconoscimento in altra classe di concorso mediante deposito della relativa e completa documentazione. L’estraneità del titolo conseguito rispetto alle classi di concorso per cui è chiesto il riconoscimento giustifica, altresì, la mancata previsione di misure compensative, che dovrebbero di fatto tradursi nella istituzione di un nuovo e parallelo percorso abilitativo in Italia, ulteriore e differente rispetto a quelli previsti dall’ordinamento interno, da svolgersi nel rispetto dei tempi e delle procedure abilitative ivi stabiliti. Difatti, la previsione di misure compensative sostanzialmente equiparate al percorso abilitativo previsto nell’ordinamento interno si tradurrebbe in un sostanziale aggiramento della procedura abilitativa interna, con la sostituzione di una procedura a partecipazione collettiva con percorsi abilitativi individuali, perciò idonei a discriminare e ledere la posizione dei docenti che intendono seguire il percorso abilitativo in Italia rispetto a chi abbia iniziato un percorso abilitativo, per una differente classe di concorso, in altro stato membro dell’Unione europea (che non dovrebbero in tal modo attendere i tempi e la procedura prevista per l’abilitazione dall’ordinamento interno) ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sentenza n. 21150 del 26 novembre 2024);
- “ la necessità che vi sia una stretta corrispondenza tra il titolo conseguito all’estero e la classe di concorso chiesta è stata ribadita anche in altre circostanze da questo Tribunale, proprio con riferimento ad un’Adeverinta in “Filologia” e ad una richiesta di riconoscimento professionale sulle classi di concorso relative all’insegnamento dell’inglese e del francese nella scuola secondaria di secondo grado (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sent. n. 8649/2021) con statuizioni che sono state oggetto di conferma da parte del Consiglio di Stato. Sul punto, proprio il giudice amministrativo di appello ha avuto modo di evidenziare che “Il collegio osserva, a prescindere dall’astratta valenza del titolo straniero che fa riferimento alla materia “filologia”, quanto segue: - con il provvedimento con cui è stata respinta l’istanza di riconoscimento è fatto riferimento alla circostanza che nel percorso professionalizzante svolto dall’interessata non si fa specifico riferimento all’insegnamento delle lingue inglese e francese; - la documentazione depositata in giudizio fa piuttosto riferimento alla formazione in ambito psico-pedagogico; - sembra pertanto non dimostrato che il percorso formativo svolto in Romania sia coerente con l’insegnamento delle lingue inglese e francese, per il quale era stata richiesta l’abilitazione all’insegnamento” (Cons. Stato, Sez. VII, ordin. n. 1716/2022). Non può d’altro canto ritenersi di fondare un vizio di violazione di legge per mancato rispetto del principio di uguaglianza muovendo da un provvedimento illegittimo, con la conseguenza che anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. Ne discende il rigetto del ricorso ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 14107/2022; cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III bis , sent. n. 14074/2022);
- “ il riconoscimento viene rilasciato quando vi sia una corrispondenza tra la qualifica professionale conseguita all’estero e quella per la quale si chiede il riconoscimento in Italia, con la conseguenza che il soggetto può svolgere nell’ambito nazionale la stessa attività che potrebbe svolgere nel Paese in cui ha ottenuto la qualifica professionale. 5.1 Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento per le classi di concorso AB25, AC25, AB24 e AC24, ossia per l’insegnamento della lingua inglese e spagnola nella scuola secondaria di secondo grado, mentre l’Adeverinta rilasciata dal Ministero romeno, nella stessa traduzione datane dalla ricorrente, “conferisce … il diritto all’insegnamento preuniversitario in Romania nel campo Filologia”. Come evidenzia il Ministero resistente nel provvedimento gravato, l’istante risulta sprovvista di qualsivoglia abilitazione relativa all’insegnamento dell’inglese e dello spagnolo, ossia per le classi per cui è stato richiesto il riconoscimento, facendo il titolo riferimento all’ambito della filologia. In questo senso dopo aver analizzato i titoli presentati dalla ricorrente, si precisa che questi non sono attinenti e coincidenti con la classe di concorso richiesta. 5.2 Pertanto, l’Amministrazione appare aver svolto un esame del percorso formativo dell’istante, concludendolo in senso tuttavia negativo, in considerazione della differenza sostanziale tra il settore oggetto dell’abilitazione rumena e quello del titolo richiesto. Il limite all’esame analitico e circostanziato degli esami singolarmente svolti dall’istante deve infatti essere individuato nella distinzione di carattere sostanziale e quindi nella ontologica differenza tra il titolo abilitante e la classe di concorso per la quale è richiesta una data abilitazione. Ne discende che nel caso in cui l’Amministrazione verifichi la sostanziale difformità, anche nominale, basata anche su massime di esperienza e conoscenze tecniche, tra le classi di concorso non appare necessario svolgere un’analitica comparazione tra gli esami sostenuti dalla ricorrente in Romania e quelli che sarebbe necessario svolgere in Italia per ottenere il riconoscimento di un dato titolo abilitativo ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 12473/2022);
- “ D’altronde, in caso contrario, e cioè riconoscendo l’abilitazione anche per una classe di insegnamento che non corrisponde a quella accertata nell’attestato, si finirebbe per attribuire un quid pluris rispetto a quanto il richiedente è autorizzato a insegnare a seguito del percorso abilitante seguito in tale Paese, riconoscendogli l’abilitazione a insegnare materie che non è abilitato ad insegnare nel Paese in cui ha maturato il titolo idoneativo. Né giova sostenere, come fa parte ricorrente, che il possesso del titolo in questione, il quale attribuisce un diritto all’insegnamento genericamente riferito alla Filologia, consentirebbe in Romania l’accesso all’insegnamento su molteplici classi di concorso, tra cui anche le lingue inglese e francese, come sarebbe attestato dal documento c.d. “Centralizzatore” rumeno. Difatti tale documento non sembra in alcun modo riferirsi a titoli abilitativi, ma soltanto a specializzazioni e a prove di concorso per l’inserimento del personale docente nelle istruzioni preuniversitarie, nonché all’esame finale nazionale in educazione; mentre nel caso di specie l’istante chiede il riconoscimento di una qualifica professionale (ossia l’abilitazione all’insegnamento) che assume di aver già acquisito in Romania e che l’Amministrazione italiana, in base alla normativa più volte ivi richiamata, non può che riconoscere se non nei limiti e nelle forme in cui tale qualifica è stata attribuita nello Stato membro d’origine ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 10166/2022).
6. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
7. La natura della controversia e degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES OM, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
AN LL AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LL AR | ES OM |
IL SEGRETARIO