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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/06/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4922 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice Relatore
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4922/2024
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
promossa da:
pagina 1 di 5 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GINI SARA,
, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MAURELLI ANDREA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
All'udienza di discussione orale del la ricorrente e il resistente hanno
rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: insiste per il riconoscimento di un assegno divorzile e chiede di poter depositare i messaggi che la ricorrente ha scambiato con l'autore della truffa amorosa
Conclusioni di parte resistente: si oppone alle richieste tardive e si riporta agli atti
Conclusioni del PM: Nulla si oppone
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
pagina 2 di 5 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La domanda con la quale ha chiesto che, a modifica di Parte_1
quanto stabilito da questo tribunale con la sentenza del 17 luglio 2020 con la quale era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti il 5.2.1994 e revocato l'assegno dovuto dall' per il CP_1
mantenimento della donna, seppur ammissibile, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa del resistente, visto il disposto dell'art. 473-bis.29 c.p.c., è
infondata e va pertanto rigettata.
Occorre innanzitutto evidenziare l'irrilevanza delle ampie deduzioni svolte dalla ricorrente in ordine alla regolarità della notifica del ricorso introduttivo del procedimento di divorzio promosso dal resistente a suo tempo atteso che esse avrebbero dovute essere fatte valere mediante impugnazione della sentenza che aveva definito quel giudizio.
Venendo invece ad esaminare il merito della domanda attorea la non Pt_1
ha dimostrato il carattere sopravvenuto delle circostanze poste a fondamento di essa, e richiesto dall'art. 473-bis.29 c.p.c., ed in particolare il sopravvenuto impiego delle figlie rispetto al momento in cui era stata emessa la sentenza di divorzio, essendosi limitata a produrre un estratto della pagina facebook di una delle due, che risulta privo di data e a formulare un capitolo di prova per testi generico in quanto privo di riferimenti temporali.
pagina 3 di 5 Quanto poi alle sue condizioni di salute la documentazione che ha prodotto al fine di comprovarle risale a prima della separazione.
Ancora, la ricorrente non ha fornito prova delle circostanze (la ricorrente l'ha definita una “truffa amorosa”) che l'avrebbero indotta a disperdere la consistente liquidità (euro 145.000,00) che aveva ricavato il 13 gennaio 2020
dalla vendita all'ex coniuge della quota di comproprietà della casa familiare,
essendosi limitata a produrre le contabili di alcuni bonifici che recano come causale la dicitura “prestito”, ammesso che tale circostanza possa rilevare stante l'evidente carattere volontario di quelle iniziative.
Si noti che all'udienza di discussione orale la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla produzione dei messaggi che avrebbe scambiato con il destinatario di quelle somme ma si tratta con tutta evidenza di una istanza tardiva oltre che irrilevante perché non vi è certezza sul periodo al quale tali messaggi risalirebbero né che l'interlocutore della sia colui che ha Pt_1
ricevuto i predetti bonifici.
Infine la ricorrente non ha nemmeno avanzato istanze istruttorie dirette a comprovare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in proprio favore quanto meno della componente compensativa della richiesta provvidenza che erano invece indispensabili stante la specifica contestazione svolta sul punto dal resistente.
pagina 4 di 5 A tali considerazioni deve aggiungersi quella ulteriore che, nel corso dell'interrogatorio libero davanti al giudice relatore, la ricorrente ha riferito circostanze dalle quali si evince che ella beneficia delle provvidenze (indennità
di disabilità e pensione di reversibilità) godute dalla madre convivente e non ha spese abitative, a differenza del resistente
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico della ricorrente in applicazione del principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda della ricorrente e per l'effetto la condanna a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in euro 7.616,00 per competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali,
oltre IVA e CPA come per legge
Così deciso in Verona il 24/06/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice Relatore
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4922/2024
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
promossa da:
pagina 1 di 5 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GINI SARA,
, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MAURELLI ANDREA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
All'udienza di discussione orale del la ricorrente e il resistente hanno
rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: insiste per il riconoscimento di un assegno divorzile e chiede di poter depositare i messaggi che la ricorrente ha scambiato con l'autore della truffa amorosa
Conclusioni di parte resistente: si oppone alle richieste tardive e si riporta agli atti
Conclusioni del PM: Nulla si oppone
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
pagina 2 di 5 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La domanda con la quale ha chiesto che, a modifica di Parte_1
quanto stabilito da questo tribunale con la sentenza del 17 luglio 2020 con la quale era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti il 5.2.1994 e revocato l'assegno dovuto dall' per il CP_1
mantenimento della donna, seppur ammissibile, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa del resistente, visto il disposto dell'art. 473-bis.29 c.p.c., è
infondata e va pertanto rigettata.
Occorre innanzitutto evidenziare l'irrilevanza delle ampie deduzioni svolte dalla ricorrente in ordine alla regolarità della notifica del ricorso introduttivo del procedimento di divorzio promosso dal resistente a suo tempo atteso che esse avrebbero dovute essere fatte valere mediante impugnazione della sentenza che aveva definito quel giudizio.
Venendo invece ad esaminare il merito della domanda attorea la non Pt_1
ha dimostrato il carattere sopravvenuto delle circostanze poste a fondamento di essa, e richiesto dall'art. 473-bis.29 c.p.c., ed in particolare il sopravvenuto impiego delle figlie rispetto al momento in cui era stata emessa la sentenza di divorzio, essendosi limitata a produrre un estratto della pagina facebook di una delle due, che risulta privo di data e a formulare un capitolo di prova per testi generico in quanto privo di riferimenti temporali.
pagina 3 di 5 Quanto poi alle sue condizioni di salute la documentazione che ha prodotto al fine di comprovarle risale a prima della separazione.
Ancora, la ricorrente non ha fornito prova delle circostanze (la ricorrente l'ha definita una “truffa amorosa”) che l'avrebbero indotta a disperdere la consistente liquidità (euro 145.000,00) che aveva ricavato il 13 gennaio 2020
dalla vendita all'ex coniuge della quota di comproprietà della casa familiare,
essendosi limitata a produrre le contabili di alcuni bonifici che recano come causale la dicitura “prestito”, ammesso che tale circostanza possa rilevare stante l'evidente carattere volontario di quelle iniziative.
Si noti che all'udienza di discussione orale la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla produzione dei messaggi che avrebbe scambiato con il destinatario di quelle somme ma si tratta con tutta evidenza di una istanza tardiva oltre che irrilevante perché non vi è certezza sul periodo al quale tali messaggi risalirebbero né che l'interlocutore della sia colui che ha Pt_1
ricevuto i predetti bonifici.
Infine la ricorrente non ha nemmeno avanzato istanze istruttorie dirette a comprovare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in proprio favore quanto meno della componente compensativa della richiesta provvidenza che erano invece indispensabili stante la specifica contestazione svolta sul punto dal resistente.
pagina 4 di 5 A tali considerazioni deve aggiungersi quella ulteriore che, nel corso dell'interrogatorio libero davanti al giudice relatore, la ricorrente ha riferito circostanze dalle quali si evince che ella beneficia delle provvidenze (indennità
di disabilità e pensione di reversibilità) godute dalla madre convivente e non ha spese abitative, a differenza del resistente
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico della ricorrente in applicazione del principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda della ricorrente e per l'effetto la condanna a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in euro 7.616,00 per competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali,
oltre IVA e CPA come per legge
Così deciso in Verona il 24/06/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
pagina 5 di 5