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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 723/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 723/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORGIONE MARIA CRISTINA Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NOSTRO ALESSANDRO INPS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO P.IVA_3 INAIL (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASAGRANDA ITALO P.IVA_4
RESISTENTI
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/7/2023, La proponeva opposizione all'intimazione di Parte_1
pagamento n. 033 2023 90014260 83/000 notificatale il 23/6/2023 relativa tra l'altro a 8 cartelle di pagamento (n. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 16 e 19) per crediti Inail e Inps e 14 avvisi di addebito Inps (n. 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45), per intervenuta prescrizione quinquennale, decadenza dal diritto alla riscossione per violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973 e addebito di somme non dovute per maggiorazioni e tassi di interesse.
Integrato il contraddittorio, si costituivano l'Inps che contestava il fondamento del ricorso, l'Inail che eccepiva il difetto della legittimazione passiva e l , che eccepiva il Controparte_2
difetto di legittimazione passiva per gli avvisi di addebito e negava il decorso della prescrizione.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
pagina 1 di 3 Il ricorso non è fondato e dev'essere conseguentemente respinto.
Solo con la memoria autorizzata la società opponente ha contestato la mancata notifica degli atti oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata.
Trattandosi di un motivo nuovo - che peraltro costituisce un'opposizione riconducibile all'art 617 cpc, diversa da quella svolta con il ricorso, e comunque tardiva - deve ritenersi inammissibile.
L ha provato la tempestiva interruzione dei crediti oggetto delle Controparte_2
cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
Infatti, i sette avvisi di intimazione del 2013, consegnati il 27/6/2013 con raccomandata postale, hanno tempestivamente interrotto la prescrizione delle prime cartelle n 1, 2, 3, 4, la prima delle quali notificata in data 8/7/2009, e degli avvisi di addebito 32, 33, 34, e 36.
Il successivo avviso di intimazione n. 033 2014 9001927442000 consegnato il 31/3/2014 ha interrotto la prescrizione dell'avviso di addebito n. 37.
L'avviso di intimazione n. 033 2016 9002536049000, notificato a mezzo pec il 2/8/2016, ha nuovamente interrotto il termine di prescrizione per le suddette cartelle e per quelle n. 7 (notificata il
13/12/2012), 13 e 16, e per gli avvisi di addebito n. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43.
La prescrizione è stata poi nuovamente interrotta dagli avvisi di intimazione n. 033 2018
9000714730000 notificato a mezzo pec il 7/2/2018 e da quello n. 033 2020 9001967865000 notificato a mezzo pec il 19/2/2020 per tutte le cartelle e gli avvisi di addebito.
Per quanto concerne la notifica a mezzo pec, è sufficiente osservare in base alla stessa giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, che le pec di avvenuta consegna all'indirizzo della ricorrente, attestano la provenienza dal mittente, il contenuto del documento allegato (l'avviso di intimazione, perfettamente leggibile), la data e l'ora dell'invio.
Occorre peraltro osservare che la stessa ricorrente, con la quattro istanze di rateazione, ha interrotto il termine di prescrizione per alcuni dei crediti degli enti previdenziali.
Anche il secondo motivo, la decadenza dal diritto alla riscossione per violazione dell'art. 25 D.P.R.
602/1973, è del tutto infondato.
Premesso che la norma invocata regola la decadenza della riscossione dei tributi e delle imposte, che ha termini più estesi di quella dei crediti degli enti previdenziali, stabilita dall'art 25 D Lgs 46/1999, è sufficiente osservare che non essendo stata tempestivamente contestata l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, la loro notifica deve di conseguenza, ritenersi ritualmente eseguita, per cui la ricorrente è ormai decaduta dalla possibilità di far valere tale vizio, per il decorso del termine di cui all'art 24 D Lgs cit. previsto a pena di decadenza.
In ogni caso, non avendo la ricorrente contestato nel merito la pretesa contributiva, ma solo la prescrizione, i crediti Inps e Inail dovrebbero essere confermati per il loro intero ammontare, in quanto pagina 2 di 3 la violazione del termine di cui all'art 25 D Lgs 46/1999 riguarda solo la possibilità di procedere alla riscossione mediante il ruolo (vd. Cass. 1558/2020).
Infine, per quanto concerne l'ultimo motivo, occorre osservare che con l'intimazione di pagamento non
è stato richiesto il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle indicate nelle cartelle e negli avvisi di addebito, neppure per interessi, a parte gli oneri spettanti per la riscossione, stabiliti per legge dall'art 1 co 17 l. 234/2021.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida per onorari in €
3.000,00 ciascuno per Inps e Inail e in € 5.000,00 per l , Controparte_2
oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 9/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 723/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORGIONE MARIA CRISTINA Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NOSTRO ALESSANDRO INPS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO P.IVA_3 INAIL (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASAGRANDA ITALO P.IVA_4
RESISTENTI
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/7/2023, La proponeva opposizione all'intimazione di Parte_1
pagamento n. 033 2023 90014260 83/000 notificatale il 23/6/2023 relativa tra l'altro a 8 cartelle di pagamento (n. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 16 e 19) per crediti Inail e Inps e 14 avvisi di addebito Inps (n. 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45), per intervenuta prescrizione quinquennale, decadenza dal diritto alla riscossione per violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973 e addebito di somme non dovute per maggiorazioni e tassi di interesse.
Integrato il contraddittorio, si costituivano l'Inps che contestava il fondamento del ricorso, l'Inail che eccepiva il difetto della legittimazione passiva e l , che eccepiva il Controparte_2
difetto di legittimazione passiva per gli avvisi di addebito e negava il decorso della prescrizione.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
pagina 1 di 3 Il ricorso non è fondato e dev'essere conseguentemente respinto.
Solo con la memoria autorizzata la società opponente ha contestato la mancata notifica degli atti oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata.
Trattandosi di un motivo nuovo - che peraltro costituisce un'opposizione riconducibile all'art 617 cpc, diversa da quella svolta con il ricorso, e comunque tardiva - deve ritenersi inammissibile.
L ha provato la tempestiva interruzione dei crediti oggetto delle Controparte_2
cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
Infatti, i sette avvisi di intimazione del 2013, consegnati il 27/6/2013 con raccomandata postale, hanno tempestivamente interrotto la prescrizione delle prime cartelle n 1, 2, 3, 4, la prima delle quali notificata in data 8/7/2009, e degli avvisi di addebito 32, 33, 34, e 36.
Il successivo avviso di intimazione n. 033 2014 9001927442000 consegnato il 31/3/2014 ha interrotto la prescrizione dell'avviso di addebito n. 37.
L'avviso di intimazione n. 033 2016 9002536049000, notificato a mezzo pec il 2/8/2016, ha nuovamente interrotto il termine di prescrizione per le suddette cartelle e per quelle n. 7 (notificata il
13/12/2012), 13 e 16, e per gli avvisi di addebito n. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43.
La prescrizione è stata poi nuovamente interrotta dagli avvisi di intimazione n. 033 2018
9000714730000 notificato a mezzo pec il 7/2/2018 e da quello n. 033 2020 9001967865000 notificato a mezzo pec il 19/2/2020 per tutte le cartelle e gli avvisi di addebito.
Per quanto concerne la notifica a mezzo pec, è sufficiente osservare in base alla stessa giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, che le pec di avvenuta consegna all'indirizzo della ricorrente, attestano la provenienza dal mittente, il contenuto del documento allegato (l'avviso di intimazione, perfettamente leggibile), la data e l'ora dell'invio.
Occorre peraltro osservare che la stessa ricorrente, con la quattro istanze di rateazione, ha interrotto il termine di prescrizione per alcuni dei crediti degli enti previdenziali.
Anche il secondo motivo, la decadenza dal diritto alla riscossione per violazione dell'art. 25 D.P.R.
602/1973, è del tutto infondato.
Premesso che la norma invocata regola la decadenza della riscossione dei tributi e delle imposte, che ha termini più estesi di quella dei crediti degli enti previdenziali, stabilita dall'art 25 D Lgs 46/1999, è sufficiente osservare che non essendo stata tempestivamente contestata l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, la loro notifica deve di conseguenza, ritenersi ritualmente eseguita, per cui la ricorrente è ormai decaduta dalla possibilità di far valere tale vizio, per il decorso del termine di cui all'art 24 D Lgs cit. previsto a pena di decadenza.
In ogni caso, non avendo la ricorrente contestato nel merito la pretesa contributiva, ma solo la prescrizione, i crediti Inps e Inail dovrebbero essere confermati per il loro intero ammontare, in quanto pagina 2 di 3 la violazione del termine di cui all'art 25 D Lgs 46/1999 riguarda solo la possibilità di procedere alla riscossione mediante il ruolo (vd. Cass. 1558/2020).
Infine, per quanto concerne l'ultimo motivo, occorre osservare che con l'intimazione di pagamento non
è stato richiesto il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle indicate nelle cartelle e negli avvisi di addebito, neppure per interessi, a parte gli oneri spettanti per la riscossione, stabiliti per legge dall'art 1 co 17 l. 234/2021.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida per onorari in €
3.000,00 ciascuno per Inps e Inail e in € 5.000,00 per l , Controparte_2
oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 9/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3