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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 57/2025
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio introdotto con domanda congiunta da
, (C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. PINTO GIUSEPPE POMPEO
e
(C.F. con l'assistenza Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. TRIVISONNO SILVIA
con l'intervento del Pubblico Ministero (parere positivo espresso in data
22.1.2025) CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio secondo le conclusioni di cui al ricorso,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Letto in ricorso promosso ai sensi dell'art. 473-bis n. 51 c.p.c.;
rilevato che non risulta necessaria la fissazione di udienza posto che ai sensi dello stesso art. 473 bis.51, comma 5, “in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio”, dovendosi disporre la comparizione personale delle parti soltanto “quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte”;
considerato che tale evenienza non ricorre nel caso di specie, ove le parti pur tralaticiamente chiesto la fissazione di udienza, hanno contestualmente rinunciato a comparire “optando per la sostituzione della trattazione scritta”;
ritenuto che le condizioni formalizzate nelle conclusioni di cui al ricorso risultano conformi alla legge e non contrastanti con l'interesse della prole;
visto il parere favorevole del P.M.;
letto e applicato 473-bis n. 51, co. 5 c.p.c.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRENDE ATTO
degli accordi intervenuti tra le parti, per come formalizzati nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, disponendo in conformità.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14/03/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 57/2025
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio introdotto con domanda congiunta da
, (C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. PINTO GIUSEPPE POMPEO
e
(C.F. con l'assistenza Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. TRIVISONNO SILVIA
con l'intervento del Pubblico Ministero (parere positivo espresso in data
22.1.2025) CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio secondo le conclusioni di cui al ricorso,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Letto in ricorso promosso ai sensi dell'art. 473-bis n. 51 c.p.c.;
rilevato che non risulta necessaria la fissazione di udienza posto che ai sensi dello stesso art. 473 bis.51, comma 5, “in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio”, dovendosi disporre la comparizione personale delle parti soltanto “quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte”;
considerato che tale evenienza non ricorre nel caso di specie, ove le parti pur tralaticiamente chiesto la fissazione di udienza, hanno contestualmente rinunciato a comparire “optando per la sostituzione della trattazione scritta”;
ritenuto che le condizioni formalizzate nelle conclusioni di cui al ricorso risultano conformi alla legge e non contrastanti con l'interesse della prole;
visto il parere favorevole del P.M.;
letto e applicato 473-bis n. 51, co. 5 c.p.c.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRENDE ATTO
degli accordi intervenuti tra le parti, per come formalizzati nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, disponendo in conformità.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14/03/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 3 di 3