Sentenza 29 gennaio 1981
Massime • 1
In tema di benefici combattentistici per il personale degli enti indicati dall'art 4 della legge 24 maggio 1970 n 336, l'art 4 ultimo comma della legge 9 ottobre 1971 n 824, il quale dispone che i benefici derivanti dall'aumento di anzianita convenzionale operano ai fini della liquidazione dell'indennita di buonuscita o di previdenza, o dell'indennita di anzianita, comunque denominata nei limiti previsti dall'art 1 del DPR 5 giugno 1965 n 759 (recante norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali), deve essere inteso - poiche all'anzianita convenzionale non sono applicabili, per la particolare natura della medesima, i criteri di calcolo stabiliti dall'art 2121 cod civ - nel senso che la disposizione dell'art 1 citato vale non soltanto per fissare l'aliquota di computo ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo (o paga o retribuzione), ma anche per determinare la base di calcolo nella entita dello stipendio stesso, come ammontare delle somme corrisposte mensilmente, per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con esclusione della tredicesima mensilita e delle altre mensilita aggiuntive. ( V 3543/76, mass n 382298; ( Conf 1610/80, mass n 405190; ( Conf 1607/80, mass n 405188).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/1981, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1981 |
Testo completo
In tema di benefici combattentistici per il personale degli enti indicati dall'art 4 della legge 24 maggio 1970 n 336, l'art 4 ultimo comma della legge 9 ottobre 1971 n 824, il quale dispone che i benefici derivanti dall'aumento di anzianita convenzionale operano ai fini della liquidazione dell'indennita di buonuscita o di previdenza, o dell'indennita di anzianita, comunque denominata nei limiti previsti dall'art 1 del DPR 5 giugno 1965 n 759 (recante norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali), deve essere inteso - poiche all'anzianita convenzionale non sono applicabili, per la particolare natura della medesima, i criteri di calcolo stabiliti dall'art 2121 cod civ - nel senso che la disposizione dell'art 1 citato vale non soltanto per fissare l'aliquota di computo ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo (o paga o retribuzione), ma anche per determinare la base di calcolo nella entita dello stipendio stesso, come ammontare delle somme corrisposte mensilmente, per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con esclusione della tredicesima mensilita e delle altre mensilita aggiuntive. ( V 3543/76, mass n 382298; ( Conf 1610/80, mass n 405190; ( Conf 1607/80, mass n 405188).*