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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/10/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza nella persona di dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere dott.ssa Nicoletta Giammarino Consigliere rel all'esito della camera di consiglio del 30.6.2024 nel procedimento di correzione dell'errore materiale iscritto al numero di RG 2192-1/2023
TRA
Parte_1
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente
La Corte, letta l'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza n. 2680/24 con la quale il
Procuratore costituito di , parte appellata nel giudizio principale, evidenziava che Parte_1 nella richiamata sentenza, pur avendo la Corte rigettato l'appello proposto dalla e pur CP_1 avendo disposto nella parte motiva: “le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo”, per mero errore materiale, nella parte dispositiva aveva così sancito: “rigetta l'appello; compensa le spese di lite del presente grado”; letta la richiesta di provvedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza indicata e di procedere alla liquidazione delle spese in ottemperanza al principio della soccombenza, con attribuzione in favore dell'avvocato Giovanni Nucifero, anticipatario rilevato che quanto richiesto non costituisce un errore materiale, emendabile con la procedura attivata dalla parte in quanto l'accoglimento dell'istanza comporterebbe una modifica del dispositivo reso all'esito della camera di consiglio;
rilevato che la Corte di Cassazione con sentenza n. 16415/2018 delle SS.UU., riguardante la questione “…se a fronte della mancata liquidazione delle spese in dispositivo, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve esperire gli ordinari mezzi di impugnazione oppure fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c.p.c.” ha così statuito “Può dunque affermarsi che la liquidazione delle spese processuali senza dubbio ha natura accessoria nell'economia della decisione , non incidendo sul contenuto sostanziale della stessa, in quanto totalmente estranea al merito del giudizio ed alla pronunzia principale, se non per il rilievo della soccombenza. Essa è necessaria ed obbligatoria, in quanto prevista per legge, dato che l' art 91, comma 1,c.p.c prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare; tanto che la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere emessa d'ufficio dal giudice, anche in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa.
Al fine di evitare ulteriori dubbi ,giova precisare che la parte motiva della sentenza deve contenere la statuizione che pone le spese a carico del soccombente, perché solo in tal caso la divergenza fra la motivazione, che regola il carico delle spese fra le parti, ed il dispositivo, in cui è stata omessa la liquidazione delle stesse, rientra nella statuizione principale, e la divergenza non dà luogo a contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo, che escluderebbe la procedura di correzione di errore materiale.
L'attività di liquidazione delle spese processuali, in definitiva, finisce per consistere in uno svolgimento di un'operazione tecnico esecutiva da realizzare sulla scorta di presupposti e parametri oggettivi fissati dalla legge ,e nei limiti quantitativi in essa previsti;
quindi la liquidazione vera e propria è un'attività di carattere materiale volto a completare la statuizione . Di conseguenza, una volta che nella motivazione della sentenza il giudice abbia provveduto col porre le spese a carico del soccombente, I' omissione degli importi contenuta nel dispositivo della sentenza deve essere integrata con il procedimento di correzione degli errori materiali.
.La possibilità di utilizzare la procedura della correzione degli errori materiali in ipotesi di omessa liquidazione delle spese processuali è funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e del giusto processo.
Tale procedura è applicabile anche alla correzione degli errori materiali nei procedimenti trattati con il rito del lavoro, quando il dispositivo letto in udienza manca della liquidazione del spese processuali la cui regolamentazione sia contenuta nella motivazione della sentenza, non essendovi alcun motivo per segnare su questo punto una differenza fra i due tipi di procedimento.
A tale proposito devono coordinarsi due principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Il primo riguarda la portata precettiva della sentenza ,che deve essere individuata tenendo conto non solo del dispositivo ma anche integrando questo con la motivazione…
Il secondo è che nel rito del lavoro l'interpretazione del dispositivo mediante la motivazione non può estendersi fino all'integrazione del contenuto precettivo del primo con statuizioni desunte dalla seconda, attesa la prevalenza che deve attribuirsi al dispositivo, il quale, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza la statuizione emanata nella fattispecie concreta, con la conseguenza che le enunciazioni contenute in motivazione e con esse incompatibili non sono idonee a costituire giudicato.
L a prevalenza del dispositivo sulla motivazione è circoscritta alle ipotesi in cui vi è contrasto tra le due parti della pronuncia, mentre, ove l'incompatibilità manchi, la portata precettiva della pronuncia va individuata integrando il dispositivo con la motivazione.
Di conseguenza la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, nel rito del lavoro, è circoscritta alle fattispecie in cui vi è una relazione di incompatibilità tra le due parti della pronuncia giudiziale. Tale principio non si applica quando tale incompatibilità sia insussistente. In un caso come quello in esame ,in cui manca solo la liquidazione delle spese in parte dispositiva, è da escludersi qualsiasi contrasto, in quanto l'omissione può agevolmente essere sanata con la procedura di correzione degli errori materiali, dando attuazione alla statuizione contenuta in motivazione dell'obbligo a carico del soccombente del pagamento delle stesse.
Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto: «a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art.429 c.p.c, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c.p.c. per ottenerne la quantificazione»”; evidenziato che nel caso in esame, contrariamente all'ipotesi oggetto del giudizio della Cassazione, si è in presenza di una incompatibilità tra la parte motiva della sentenza e il dispositivo, in quanto la
Corte non ha semplicemente omesso di liquidare le spese in sede di dispositivo, ma ha richiamato il principio della soccombenza nella parte motiva, mentre ha disposto la compensazione delle stesse nel dispositivo, realizzando un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, contrasto nel quale, come precisato anche dalla sentenza della Cassazione innanzi richiamata, prevale il secondo;
considerato che
tale contrasto non può essere eliminato facendo ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di correzione dell'errore materiale.
Napoli, 30.10.2024
Il Presidente
Dr.ssa Mariavittoria Papa
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza nella persona di dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere dott.ssa Nicoletta Giammarino Consigliere rel all'esito della camera di consiglio del 30.6.2024 nel procedimento di correzione dell'errore materiale iscritto al numero di RG 2192-1/2023
TRA
Parte_1
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente
La Corte, letta l'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza n. 2680/24 con la quale il
Procuratore costituito di , parte appellata nel giudizio principale, evidenziava che Parte_1 nella richiamata sentenza, pur avendo la Corte rigettato l'appello proposto dalla e pur CP_1 avendo disposto nella parte motiva: “le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo”, per mero errore materiale, nella parte dispositiva aveva così sancito: “rigetta l'appello; compensa le spese di lite del presente grado”; letta la richiesta di provvedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza indicata e di procedere alla liquidazione delle spese in ottemperanza al principio della soccombenza, con attribuzione in favore dell'avvocato Giovanni Nucifero, anticipatario rilevato che quanto richiesto non costituisce un errore materiale, emendabile con la procedura attivata dalla parte in quanto l'accoglimento dell'istanza comporterebbe una modifica del dispositivo reso all'esito della camera di consiglio;
rilevato che la Corte di Cassazione con sentenza n. 16415/2018 delle SS.UU., riguardante la questione “…se a fronte della mancata liquidazione delle spese in dispositivo, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve esperire gli ordinari mezzi di impugnazione oppure fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c.p.c.” ha così statuito “Può dunque affermarsi che la liquidazione delle spese processuali senza dubbio ha natura accessoria nell'economia della decisione , non incidendo sul contenuto sostanziale della stessa, in quanto totalmente estranea al merito del giudizio ed alla pronunzia principale, se non per il rilievo della soccombenza. Essa è necessaria ed obbligatoria, in quanto prevista per legge, dato che l' art 91, comma 1,c.p.c prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare; tanto che la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere emessa d'ufficio dal giudice, anche in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa.
Al fine di evitare ulteriori dubbi ,giova precisare che la parte motiva della sentenza deve contenere la statuizione che pone le spese a carico del soccombente, perché solo in tal caso la divergenza fra la motivazione, che regola il carico delle spese fra le parti, ed il dispositivo, in cui è stata omessa la liquidazione delle stesse, rientra nella statuizione principale, e la divergenza non dà luogo a contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo, che escluderebbe la procedura di correzione di errore materiale.
L'attività di liquidazione delle spese processuali, in definitiva, finisce per consistere in uno svolgimento di un'operazione tecnico esecutiva da realizzare sulla scorta di presupposti e parametri oggettivi fissati dalla legge ,e nei limiti quantitativi in essa previsti;
quindi la liquidazione vera e propria è un'attività di carattere materiale volto a completare la statuizione . Di conseguenza, una volta che nella motivazione della sentenza il giudice abbia provveduto col porre le spese a carico del soccombente, I' omissione degli importi contenuta nel dispositivo della sentenza deve essere integrata con il procedimento di correzione degli errori materiali.
.La possibilità di utilizzare la procedura della correzione degli errori materiali in ipotesi di omessa liquidazione delle spese processuali è funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e del giusto processo.
Tale procedura è applicabile anche alla correzione degli errori materiali nei procedimenti trattati con il rito del lavoro, quando il dispositivo letto in udienza manca della liquidazione del spese processuali la cui regolamentazione sia contenuta nella motivazione della sentenza, non essendovi alcun motivo per segnare su questo punto una differenza fra i due tipi di procedimento.
A tale proposito devono coordinarsi due principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Il primo riguarda la portata precettiva della sentenza ,che deve essere individuata tenendo conto non solo del dispositivo ma anche integrando questo con la motivazione…
Il secondo è che nel rito del lavoro l'interpretazione del dispositivo mediante la motivazione non può estendersi fino all'integrazione del contenuto precettivo del primo con statuizioni desunte dalla seconda, attesa la prevalenza che deve attribuirsi al dispositivo, il quale, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza la statuizione emanata nella fattispecie concreta, con la conseguenza che le enunciazioni contenute in motivazione e con esse incompatibili non sono idonee a costituire giudicato.
L a prevalenza del dispositivo sulla motivazione è circoscritta alle ipotesi in cui vi è contrasto tra le due parti della pronuncia, mentre, ove l'incompatibilità manchi, la portata precettiva della pronuncia va individuata integrando il dispositivo con la motivazione.
Di conseguenza la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, nel rito del lavoro, è circoscritta alle fattispecie in cui vi è una relazione di incompatibilità tra le due parti della pronuncia giudiziale. Tale principio non si applica quando tale incompatibilità sia insussistente. In un caso come quello in esame ,in cui manca solo la liquidazione delle spese in parte dispositiva, è da escludersi qualsiasi contrasto, in quanto l'omissione può agevolmente essere sanata con la procedura di correzione degli errori materiali, dando attuazione alla statuizione contenuta in motivazione dell'obbligo a carico del soccombente del pagamento delle stesse.
Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto: «a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art.429 c.p.c, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c.p.c. per ottenerne la quantificazione»”; evidenziato che nel caso in esame, contrariamente all'ipotesi oggetto del giudizio della Cassazione, si è in presenza di una incompatibilità tra la parte motiva della sentenza e il dispositivo, in quanto la
Corte non ha semplicemente omesso di liquidare le spese in sede di dispositivo, ma ha richiamato il principio della soccombenza nella parte motiva, mentre ha disposto la compensazione delle stesse nel dispositivo, realizzando un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, contrasto nel quale, come precisato anche dalla sentenza della Cassazione innanzi richiamata, prevale il secondo;
considerato che
tale contrasto non può essere eliminato facendo ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di correzione dell'errore materiale.
Napoli, 30.10.2024
Il Presidente
Dr.ssa Mariavittoria Papa