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Articolo 3 della Legge 31 ottobre 1952, n. 2360
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Legge 31 ottobre 1952, n. 2360
Articolo 3 della Legge 31 ottobre 1952, n. 2360
Versione
23 dicembre 1952
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1952
Vedi fonte istituzionale
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