TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/07/2025, n. 6008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6008 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 16115 / 2021
TRA
1. DI PRIMA;
2. ; 3. ; 4. ; Email_1 Email_2 CP_1 Controparte_2
5. ; 6 ;
7. n.q. di eredi del de cuius CP_3 Controparte_4 Parte_1
(con l'Avv. Ezio Bonanni) ) Persona_1
RICORRENTE
E
(con l'Avv. Andrea De Vivo) Controparte_5
RESISTENTE
Con il seguente dispositivo
P.Q.M.
Accerta e dichiara la violazione degli obblighi di tutela di cui all'art. 2087 c.c. da parte di e la CP_6 conseguente responsabilità contrattuale di per i danni subiti dal defunto e, per CP_6 Persona_1
l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore CP_6 dei ricorrenti in qualità di eredi di : - dei danni non patrimoniali subiti dal de cuius pari a Persona_1 complessivi euro 118.452,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della presente pronuncia, detratta la quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico CP_7 permanente;
- dei danni patrimoniali subiti dal de cuius pari ad euro 173.076,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della presente pronuncia.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 8.700,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO
Con ricorso regolarmente notificato, i ricorrenti, stretti congiunti, perché rispettivamente vedova, figli e nipoti del deceduto Sig. – dipendente della società dal 1980 come aiuto macchinista fino Persona_1 al 1997 e poi come macchinista fino alla data di collocamento in pensione avvenuta il 30 dicembre 2001 - hanno convenuto in giudizio affinché il Tribunale di Roma accertasse “che il Controparte_5
Sig. era deceduto in data 7 settembre 2020 per mesotelioma di origine professionale, in Persona_1 Co seguito ad inadempimento ed illecito di e danti causa configurandosi per ciò stesso, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale diretta e vicaria, e quindi l'obbligo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti prima di tutto dalla stesa vittima primaria e poi anche i danni iure proprio subiti dagli stessi congiunti”.
Formulavano inoltre le istanze che si intendono qui riportate per intero nel dettaglio.
Evidenziavano che in seguito al riconoscimento dell'eziologia professionale della patologia che aveva afflitto il loro dante causa e della costituzione da parte di della rendita, era stata ottenuta dal CP_7 medesimo in data 18 maggio 2021 la certificazione di esposizione ad amianto fino al 31 dicembre CP_8
1983, estesa in sede di perizia medico legale al 31 dicembre 2001. Rilevavano inoltre che detta eziologia professionale era stata confermata con il rilascio del certificato COR Regione Sicilia avvenuta in data 30 aprile 2021.
Segnalavano che nel periodo dal 5 maggio 1980 al 30 dicembre 2001, nella media di 40 ore settimanali, il
Sig. aveva prestato servizio dapprima con la mansione di aiuto macchinista e successivamente di Per_1 condotta treno, in ambienti angusti quali la cabina e/o l'interno dei locomotori di FS, ed era stato esposto in modo diretto a polveri e fibre di amianto nelle attività cd. di visite normali, cioè la verifica degli organi tecnici (smontaggio e rimontaggio dei pannelli contenenti amianto del mezzo di trazione) per almeno un'ora la settimana. La mansione di macchinista presupponeva anche la verifica del mezzo prima che lo stesso affrontasse la tratta e, successivamente, al termine del viaggio per verificare le condizioni di utilizzo del rotabile. Nello spesso periodo, era adibito, per almeno due ore la settimana, alle cd. Visite Per_1 ridotte, consistenti in ulteriori verifiche delle funzionali del mezzo di trazione e dei suoi apparati ed era esposto alle fibre aerodisperse in seguito alla manipolazione diretta dei materiali di amianto. Spiegavano inoltre ulteriore dispersione di polveri e fibre di amianto proveniva anche dall'azionamento del sistema frenante;
sottolineavano che anche se il divieto di utilizzo di materiali di amianto è entrato in vigore il 1 aprile 1993 per effetto dell'art.1 Legge 257 /1992 non può non tenersi conto del fatto che i mezzi di trazione non sono stati immediatamente modificati e che le Ferrovie dello Stato hanno impartito le istruzioni sul rischio amianto al personale di macchina soltanto nel 2004 e quindi dopo il collocamento in pensione del lavoratore.
I ricorrenti deducevano quindi che il de cuius era stato a contatto sia diretto che indiretto con l'amianto e/o con materiali composti con l'amianto e i suoi derivati senza che gli fosse garantito alcun tipo di protezione, né individuale né ambientale. Tali condizioni di lavoro, persistenti per circa 21 anni determinavano nel lavoratore l'insorgere di un mesotelioma pleurico il 31 maggio 2019 che ne causava il decesso il 7.9.2020.
Ritenendo che la società resistente non avesse adottato tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore e avesse continuato ad adibirlo in ambienti altamente nocivi pur essendo ormai note sul piano scientifico e medico-legale le conseguenze cancerogene dell'amianto, i congiunti dell' Per_1 attribuivano alle una responsabilità riconducibile all'articolo 2087 c.c. Pt_2
Si costituiva in giudizio contestando la prospettazione avversaria e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_6
In corso di giudizio veniva espletata consulenza medico-legale.
Sul contraddittorio così instauratosi, escussi i testi indicati, autorizzato il deposito di note difensive, la causa
è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, si osserva che la domanda di risarcimento danni è stata formulata dai ricorrenti, congiunti del lavoratore deceduto, sia iure hereditatis che iure proprio.
Ccostituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale esula dalla competenza per materia del Giudice del lavoro, e resta devoluta alla cognizione del Giudice competente secondo il generale criterio del valore, la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore non iure hereditatis (per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa), bensì iure proprio, quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subito un danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art.2043 c.c., non operando la vis actractiva della giurisdizione del lavoro. In linea con il predetto orientamento, anche in questo giudizio, è stata disposta la separazione della domanda formulata iure proprio affinché venisse assegnata al giudice competente e trattenuta dinnanzi a questo
Giudice solo la domanda di risarcimento danni proposta iure hereditario. Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento mentre le eccezioni sollevate dalla parte resistente risultano prive di fondamento.
La valutazione della eccezione avente ad oggetto la carenza di legittimazione passiva del datore di lavoro richiede un preliminare inquadramento giuridico della controversia sottoposta all'esame di questo Giudice.
L'azione proposta dai ricorrenti è un'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del datore di lavoro.
La responsabilità del datore di lavoro per lesione all'integrità psico-fisica del lavoratore ha natura contrattuale dovendosi ricondurre all'inottemperanza all'obbligo di sicurezza ex articolo 2087 c.c. Gli istanti assumono infatti che il loro dante causa sia deceduto per una patologia tumorale conseguente ad un'esposizione ad amianto non impedita dal datore di lavoro che non ha adottato tutte le precauzioni cui era tenuto.
Soffermandoci ora sul merito della questione, preme individuare – una volta chiarita la natura contrattuale del tipo di responsabilità che si attribuisce al datore di lavoro – quale sia il contenuto dei rispettivi oneri probatori in simili controversie.
Va rilevato che “dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall'articolo 2087 c.c. - che non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva – non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato occorrendo invece che l'evento sia pur sempre riferibile a sua colpa per violazione di obblighi di comportamento imposte da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica ma pur sempre individuati” (Cass. n.10510/2004). In particolare, ferma l'esclusione di una connotazione oggettiva della responsabilità datoriale, la giurisprudenza ha precisato che la responsabilità datoriale va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche del momento e, quindi, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa della attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure di allegare la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'uno e l'altro, senza che occorra in mancanza di qualsivoglia disposizione in tal senso, anche la indicazione delle norme antinfortunistiche violate, mentre, quando il lavoratore abbia provato quelle circostanze grava sul datore di lavoro l'onere di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. n.12789/2003).
Sulla base di tali premesse, le richieste dei ricorrenti possono ritenersi fondate solo se vi è prova della nocività dell'ambiente di lavoro, delle misure di prevenzione che il datore di lavoro ha omesso di approntare, del danno biologico subito.
Il quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio può definirsi, sotto questi profili esaustivo.
Con riferimento alla nocività dell'ambiente di lavoro, preme in primo luogo mettere in luce la tipologia delle mansioni svolte dal ricorrente e quale sia stato il luogo di lavoro.
L'attività lavorativa svolta da si ricava dagli atti di causa e con riferimento alle circostanze Persona_1 di tempo e di luogo che la caratterizzano non ci sono contestazioni fra le parti.
Il suo percorso professionale prevede due tappe: - ha prestato servizio quale vigile del fuoco presso l' dal 1973 che effettuava i Controparte_9 servizi antincendio presso la Raffineria di Milazzo ma senza essere mai stato costretto ad intervenire in casi di incendio;
- è stato assunto i data 5 maggio 1980 dall'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato, poi Ente Ferrovie dello Stato, e ancora Ferrovie dello Stato, ora fino alla data di collocamento in pensione CP_6 avvenuto in data 30 dicembre 2001, svolgendo fino al 31 dicembre 1987 le mansioni di aiuto macchinista presso la Stazione di Milano – Porta Garibaldi;
dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1997 le medesime mansioni presso la Stazione di Messina e dal 1 gennaio 1998 al 30 dicembre 2001 quelle di macchinista sempre presso la Stazione di Messina.
Significativa la relazione a firma del Dott. agli atti e inglobata nella relazione del CTU Persona_2
Dott.ssa in cui si legge “ …La tardiva presa d'atto e valutazione del rischio e conseguente Persona_3 violazione delle norme di cui al D.lgs. 626/94 e 81/2008 (sia per la tardività della valutazione del rischio che per la violazione delle altre regole cautelari). Il DU …..costituiscono plasticamente la prova anche cronologica della tardività e della perduranza nella violazione delle regole cautelari e costituiscono la linea maestra e la stella Polare per identificare il termine finale di esposizione ben oltre quelli indicati dall' CP_7
Sulla base di queste evidenze e di quanto già accertato è confermata la condizione di rischio amianto che ha coinvolto il Sig. e che non si è arrestata al 28.4.1993 ma è perdurata sino alla data del Persona_1 pensionamento (30.12.2001), anche alla luce di quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro,
441/2006: “…..la campagna mirata alla dismissione dell'uso dell'amianto nelle attività lavorative….intrapresa dalle autorità sanitarie, non costituisce prova dell'avvenuta riduzione della concentrazione delle fibre di amianto al di sotto del limite fissato dalla legge 277 del 1991 art. 24 comma 3
(100 fibre / litro per un periodo di otto ore) ….in mancanza di prova dell'adozione da parte della società di concrete misure protettive o di modificazioni delle concrete modalità di lavoro dell'assicurato….”. V.b.
Conferma dell'elevata esposizione ad amianto del Sig. fino al 30.12.2001, anche alla luce Persona_1 della giurisprudenza della Corte dei Conti nelle diverse sezioni giurisdizionali per la mansione di macchinista svolta dal deceduto, e avvalorata dalla giurisprudenza di merito del Giudice Ordinario, e del Giudice penale
e della Suprema Corte di Cassazione, in ordine alla responsabilità dei casi di malattia professionale asbesto correlata. Proprio applicando la legge scientifica/algoritmo: E=E (ci*hi) /haimo tratta dall'ente tedesco
Hauptverband der Berufsgenossen-schaften, e l'applicazione della banca dati Amyant, secondo i principi sanciti di cui a Cass., Sez. Lav., 6543/2017, è possibile calcolare i livelli espositivi di polveri e fibre di amianto
a cui il sottoscritto medico legale ha tenuto conto del conteggio reso dall'arch. per il Persona_4 caso del collega di lavoro Sig. anch'esso macchinista, ha calcolato i livelli espositivi nella Persona_5 media delle 1.170 nella media delle otto ore lavorative. Queste stesse conclusioni sono state poi confermate: dalla relazione /CTU del Dott. della Corte d'Appello di Roma nel procedimento Persona_6 CP_ promosso dalla Signora nei confronti di con accertamento dei livelli espositivi a polveri Parte_3
e fibre di amianto del defunto Sig. superiore alle 100 per tutto il periodo lavorativo e quindi Controparte_11 CP_ fino al 1991 e, dalla Corte di Appello di Roma, sentenza n,3501/2016, con cui l' è stata condannata a rivalutare la posizione contributiva della Sig.ra , vedova del Sig. , ex art. 13 Parte_3 Controparte_11 comma 7 L. 257/1992, fino al 1991. Su questa base, non vi è dubbio che vi è la prova provata dell'elevata esposizione di tutto il personale FS compreso il Sig. che ha svolto dal 05.05.1980 al Persona_1
31.12.2001 la mansione di aiuto macchinista e nel 1997 di macchinista” .
Dall'istruttoria testimoniale espletata è emersa la descrizione dettagliata dell'ambiente di lavoro. Il teste – Tecnico della prevenzione degli ambienti di vita e di lavoro dal 1988 al 31 Testimone_1 ottobre 2022 dapprima per la ASL Veneto e poi dal 1994 distaccato come ufficiale di polizia giudiziaria presso la sezione omonima presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova – dichiara di aver seguito molteplici casi di inquinamento ed esposizione ambientale a sostanze particolarmente pericolose, come l'amianto, anche in indagini di valenza nazionale e di essersi occupato, sin dal gennaio
1995, delle problematiche afferenti all'esposizione ad amianto dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato. Il teste inoltre afferma che “le cabine dei macchinisti erano dotate di uno spessore di amianto maggiore rispetto ad altri rotabili in quanto l'amianto soddisfaceva quelle esigenze di isolamento acustico, termico, lotta alle vibrazioni meccaniche. Veniva particolarmente utilizzato nelle parti più calde del mezzo come la cabina”. Conferma per tutto il periodo di lavoro del Sig. , nei locomotori delle l'amianto friabile Per_1 Pt_2 delle coibentazioni per effetto delle vibrazioni si riduceva allo stato pulvirento e veniva inalato da coloro che, come , erano addetti alla guida del mezzo. Aggiungeva in modo puntuale: “…con le alte Per_1 temperature generate dal funzionamento dei motori elettrici a seguito delle inevitabili vibrazioni meccaniche si creava il depauperamento dell'amianto spruzzato e dei materiali comunque contenenti amianto (come rivestimenti isolanti del materiale elettrico, sindanio) che veniva sempre più friabilizzato tanto da disperdere enormi quantità di fibre di amianto sia all'interno dell'elettromotore stesso che all'interno della cabina di guida e nonché all'esterno del sottocassa del pavimento”. Conferma che “…le motrici delle FF.SS. di tipo E626,E636 e ALE840 e di tutti gli altri tipi erano coibentate in amianto friabile anche al loro interno e le stesse scandiglie erano in amianto e ciò per tutto il periodo di lavoro del Sig.
[...]
dal 5 maggio 1980 al 30 dicembre 2001”. Pur precisando che le bonifiche dall'amianto sono Per_1 terminate nel 2000 e sono ancora in corso come si sostiene nel ricorso, alla domanda precisa che gli viene posta dal Giudice: “considerate le mansioni del macchinista cioè autista del mezzo da dove deriva l'esposizione all'amianto? Risponde in modo circostanziato: “Il macchinista doveva agire e governare tutti i movimenti di accelerazione e frenatura del convoglio ferroviario. Pertanto dal trattore (elettromotrice- locomotore) azionava tutti i sistemi frenanti del convoglio. Ne conseguiva che per governare lo stesso provocava l'azionamento di decine di ferodi e pattini frenanti. Il ferodo è una matrice resinoide miscelata con amianto per una percentuale dal 40% al 60%. Ne conseguiva a causa dell'altissima temperatura generata dall'attrito la combustione dei ferodi con conseguente rilascio di fibre di amianto all'esterno. Del resto il macchinista deve compiere una serie di interventi immediati sul mezzo”
Del tutto conformi le dichiarazioni rese dal teste escusso in prova delegata - Testimone_2 responsabile in Ferrovie di tutti i macchinisti operativi a Messina fino al 2004 e responsabile di tutti gli istruttori dal 2001 al 2004 – che conferma fra l'altro che , per l'intero periodo di lavoro, era tenuto ad Per_1 effettuare la verifica della funzionalità dell'impianto frenante delle motrici e che i mezzi di trazione avevano componenti in amianto e che nella cabina di guida erano presenti componenti di amianto e che dichiara in modo netto “Preciso che è sempre stato esposto per le sue mansioni a polveri di amianto”. Per_1
Le dichiarazioni rese dai testi indicati dalla parte resistente – non puntuali quanto quelli di parte ricorrente che rendono facilmente comprensibile anche in udienza ai non tecnici la descrizione dei luoghi – descrivono un contesto lavorativo non solo in contrasto con quanto asserito dai testi di parte ricorrente ma soprattutto non conformi alle risultanze probatorie emerse in molteplici processi, con medesimo thema decidendum, segnalati e documentati negli atti di causa.
Il teste afferma che “nella cabina con andatura di marcia non esisteva il problema Testimone_3 dell'esposizione all'amianto” in quanto “l'amianto spruzzato sulla superfice interna ed esterna della cabina
….era rivestito con pannelli di lamiere e formica per cui l'amianto non era visibile né a contatto”. Descrive
l'attività di verifica cui era tenuto il macchinista sul mezzo limitata ad un esame visivo esterno per vedere se era tutto in ordine. Quelli che vengono delineati dalla sua descrizione sembrano altri luoghi di lavoro. Non può ignorarsi la circostanza che il teste sia stato dipendente di in un periodo successivo (1987-2019) Pt_2 rispetto a quello in cui ha lavorato (1980-2001) e quini in un'epoca in cui era già iniziata un'attività di Per_1 bonifica dei luoghi.
La testimonianza di dimostra che le Ferrovie erano ben consapevoli della Testimone_4 pericolosità dell'amianto nell'ambiente di lavoro ma nonostante ciò non prevedevano delle disposizioni di tutela adeguate con dispositivi di sicurezza idonei quali l'uso di maschere protettive. Si limitavano piuttosto ad impartire raccomandazioni ai lavoratori affidando a loro stessi la tutela delle loro persona con l'adozione di precauzioni piuttosto generiche e non strutturate.
Alla luce anche del quadro probatorio testimoniale, sono da ritenersi superate le contestazioni di parte resistente secondo cui non sarebbe stata prodotta la prova della nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra il danno e l'asserita e non provata nocività dell'ambiente di lavoro. Fuga ogni dubbio la relazione del CTU caratterizzata da un ragionamento dettagliato, privo di salti logici e supportato da riscontri tecnici, che perviene a conclusioni da ritenersi ineccepibili in quanto espressione di una corretta valutazione della questione secondo criteri medico legali aggiornati. Con tali garanzie di attendibilità, il CTU dimostra sia la nocività dell'ambiente di lavoro - evidenziando, fra l'altro, come l'accertamento di esposizione all'amianto superiore alle 100 ff/litro nei luoghi di causa emerga in modo chiaro in non poche CTU prodotte agli atti di causa - sia il nesso di causalità tra patologia e nocività dell'ambiente di lavoro soffermandosi sugli studi più accreditati della scienza medica internazionale.
Conclude: “In sintesi, l'esposizione ad amianto nei periodi di lavoro come guardiafuochi risulta più probabilmente che non, di entità relativamente contenuta stante una unica fonte di esposizione (DPI in amianto), di durata relativamente breve pari a meno di 7 anni. Al contrario, l'esposizione in RFI risulta di entità relativamente elevata considerata la numerosità delle fonti di esposizione e la conferma epidemiologica del RENAM e di lunga durata pari a più di 20 anni. Pertanto, al fine della ripartizione dell'incidenza dell'esposizione nei vari periodi di lavoro è possibile affermare che nel periodo in cui il Sig.
prestava servizio come guardiafuochi egli è stato esposto per un minor tempo. Nel periodo in cui il Per_1 Co lavoratore aveva la mansione di conduttore di motrici presso invece, l'esposizione era prolungata nel tempo con una esposizione di entità relativamente elevata considerata la pluralità delle fonti ed il fatto che negli anni 80 l'impiego di amianto era maggiore e le norme di prevenzione molto minori. Pertanto, per quanto sopra esposto, è possibile affermare che l'attività professionale svolta dopo l'inizio del rapporto di Co lavoro con bbia inciso, con criterio della massima probabilità, per un 65% nella genesi del mesotelioma pleurico, causa finale del decesso dell ” Per_1
Con riferimento agli obblighi di sicurezza si ritiene che risultino violati gli obblighi di tutela di cui all'art. Co 2087 c.c. da parte di atteso che dalla documentazione versata in atti non emerge la prova dell'adozione da parte delle Ferrovie dello Stato di alcune delle misure e cautele che erano esigibili per la tutela della salute da parte del defunto . Per_1
Con riferimento alla sussistenza del danno, rispondendo al quesito postogli, il CTU afferma “Dall'esame della documentazione sanitaria in atti, è possibile affermare, per quanto argomentato nelle considerazioni sopra esposte, che il sig. all'epoca della diagnosi di mesotelioma nel maggio 2019 avesse subito una Pt_4 lesione dell'integrità psico-fisica quantificabile nella misura dell'80 %, quale danno alla validità biologica.
Solo negli ultimi 3 mesi, come specificato dai familiari durante le operazioni peritali, il Sig. ha avuto Per_1 necessità di assistenza continua negli atti quotidiani della vita conseguentemente con danno biologico del 100 %. Inoltre, dall'analisi della documentazione medica versata in atti è possibile affermare che il mesotelioma da cui era affetto il sig. sia causa unica del suo decesso”. Per_1
Sulla base di tali premesse devono essere ora esaminate le richieste formulate dai ricorrenti iure hereditatis.
La Cassazione in materia di danno non patrimoniale ha precisato che “in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico “stricto sensu” (ovvero danno al bene “salute”), al quale, nell'unitarietà del “genus” del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie (“danno morale terminale”), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivate dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall' avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, ai fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso” (Cass. Sez.
6-3, Ordinanza n.23153 del 17/9/2019).
Occorre fare riferimento per la liquidazione del danno terminale ai criteri orientativi stabiliti dalle Tabelle aggiornate Edizione 2018 del Tribunale di Milano che stabiliscono diversi principi guida: “A. Il principio della unitarietà ed onnicomprensività: tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle
SS.UU. nn.26972/3/4/5 del'11.11.2008 oltre alla citata n.15350 /2015) si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente….…Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario” da intendersi qui assorbita;
B. Durata limitata: la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato convenzionalmente i 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad essere risarcibile solo il danno biologico temporaneo ordinario;
C. Coscienza. In nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente;
D. Intensità decrescente e metodo tabellare: si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico-legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non addirittura alla speranza di sopravvivere). Si propone dunque un metodo tabellare che assegni ad ogni giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico ordinario. Ferma restando la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza….Si è ritenuto di prevedere che nei primi tre giorni di danno terminale il giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 30.000,00 euro, non ulteriormente personalizzabile;
E.
Personalizzazione: a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliere del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato. Si propone che tale personalizzazione non superi il limite del 50 % da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella base;
F. Valori convenzionali: nell'individuazione del valore (come detto: decrescente) del danno subito dal quarto al centesimo giorno della tabella l'Osservatorio ha anche tenuto conto: in primo luogo dei parametri in uso presso la giurisprudenza di merito. Parametri, tali ultimi, utili ma non particolarmente indicativi proprio in considerazione dell'assoluta disomogeneità dei dati: in secondo luogo dell'esigenza di contenere il danno – nella sua massima espressione possibile – entro un valore che non finisca per confondersi con quanto recenti decisioni giurisprudenziali hanno riconosciuto a titolo di danno da morte immediata, oggi espressamente ripudiato dalla Cassazione. Ciò premesso, il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.000,00 o, mentre la progressiva diminuzione giornaliere è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (98,00 euro) pari a quanto pro die stabilito dalla Tabella per il danno biologico temporaneo standard (98,00 euro). Il tutto, naturalmente, al netto della eventuale personalizzazione che, come detto, l'Osservatorio propone entro il limite massimo del 50%”.
Sulla base dei criteri guida sopra illustrati, la quantificazione del danno non patrimoniale è la seguente:
Parte_5
- dal 31 maggio al 2 giugno 2019 (per i primi giorni pari a tre) il danno biologico terminale del de cuius va liquidato, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, dettagliatamente descritte in ricorso, nella misura massima di 30.000,00;
- dal 3 giugno all'8 settembre 2019 (per gli ulteriori giorni pari a 97) il danno terminale del de cuius è pari ad euro 53.235,00, con aumento personalizzato, tenuto conto delle notevoli sofferenze fisiche e morali, delle ricadute nella personalità e nella vita sociale che il mesotelioma ha avuto sul Sig. , Per_1 minuziosamente descritte in ricorso, emergenti dalla documentazione prodotta e non specificamente contestate dalla parte convenuta, nella misura percentuale massima del 50% (e quindi euro 26.617,00) per un totale di euro 79.851,00 (euro 53.235,00 + euro 26.617,00);
- dal 9 settembre 2019 al 6 giugno 2020 (pari a giorni 271) il danno biologico terminale del de cuius è pari ad euro 26.829,00 (99 euro, pari a quanto pro die stabilito dalla Tabella per il danno biologico temporaneo standard moltiplicato il numero dei giorni da conteggiare, pari a 271). Sommando gli importi relativi al primo periodo – ovvero euro 30.000 + euro 79.852,00 + euro 26.829,00 – e ottenuta la somma di euro 136.680,00 alla stessa va sottratta la percentuale di invalidità temporanea, pari al 20%, per un totale dovuto pari ad euro 109.344,40.
SECONDO PERIODO
- dal 7 giugno al 7 settembre 2020 (pari a giorni 92), il danno biologico terminale è pari ad euro
9.108,00 (euro 99,00, pari a quanto pro die stabilito dalla Tabella per il danno biologico temporaneo standard moltiplicato il numero dei giorni da conteggiare, pari a 92) considerata la percentuale di invalidità temporanea, pari al 100%.
In conseguenza deve essere riconosciuto al de cuius, l'importo complessivo di euro 118.452,40 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della presente pronuncia, detratta la quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente) a titolo di danno non CP_7 patrimoniale (danno biologico terminale, danno morale terminale e danno biologico ordinario), secondo il criterio tabellare convenzionale delle Tabelle 2021 del Tribunale di Milano.
Con riferimento al danno patrimoniale, nel ricorso, è stato dedotto che il sig. , sulla base delle Per_1 risultanze medico-legali e delle aspettative di vita, avrebbe avuto altri 15 anni di vita e quindi avrebbe percepito la pensione INPS per ulteriori 15 anni. E' documentato che la ricorrente percepisce la pensione di reversibilità nella Parte_6 misura del 60% della pensione del de cuius.
E' corretto quantificare il pregiudizio patrimoniale che avrebbe subito in euro 432.690 (importo della Per_1 pensione di euro 2.060,43 calcolato per 14 mensilità e moltiplicato per 15 anni) e rilevato che la vedova potrebbe percepire il 60 per cento di tale importo, il pregiudizio netto è pari al 40% ovvero ad euro
173.076,00.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi ex art. 93 cpc, seguono la soccombenza, ivi comprese quelle di CTU liquidate con separato provvedimento.
Roma, 31 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 16115 / 2021
TRA
1. DI PRIMA;
2. ; 3. ; 4. ; Email_1 Email_2 CP_1 Controparte_2
5. ; 6 ;
7. n.q. di eredi del de cuius CP_3 Controparte_4 Parte_1
(con l'Avv. Ezio Bonanni) ) Persona_1
RICORRENTE
E
(con l'Avv. Andrea De Vivo) Controparte_5
RESISTENTE
Con il seguente dispositivo
P.Q.M.
Accerta e dichiara la violazione degli obblighi di tutela di cui all'art. 2087 c.c. da parte di e la CP_6 conseguente responsabilità contrattuale di per i danni subiti dal defunto e, per CP_6 Persona_1
l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore CP_6 dei ricorrenti in qualità di eredi di : - dei danni non patrimoniali subiti dal de cuius pari a Persona_1 complessivi euro 118.452,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della presente pronuncia, detratta la quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico CP_7 permanente;
- dei danni patrimoniali subiti dal de cuius pari ad euro 173.076,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della presente pronuncia.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 8.700,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO
Con ricorso regolarmente notificato, i ricorrenti, stretti congiunti, perché rispettivamente vedova, figli e nipoti del deceduto Sig. – dipendente della società dal 1980 come aiuto macchinista fino Persona_1 al 1997 e poi come macchinista fino alla data di collocamento in pensione avvenuta il 30 dicembre 2001 - hanno convenuto in giudizio affinché il Tribunale di Roma accertasse “che il Controparte_5
Sig. era deceduto in data 7 settembre 2020 per mesotelioma di origine professionale, in Persona_1 Co seguito ad inadempimento ed illecito di e danti causa configurandosi per ciò stesso, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale diretta e vicaria, e quindi l'obbligo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti prima di tutto dalla stesa vittima primaria e poi anche i danni iure proprio subiti dagli stessi congiunti”.
Formulavano inoltre le istanze che si intendono qui riportate per intero nel dettaglio.
Evidenziavano che in seguito al riconoscimento dell'eziologia professionale della patologia che aveva afflitto il loro dante causa e della costituzione da parte di della rendita, era stata ottenuta dal CP_7 medesimo in data 18 maggio 2021 la certificazione di esposizione ad amianto fino al 31 dicembre CP_8
1983, estesa in sede di perizia medico legale al 31 dicembre 2001. Rilevavano inoltre che detta eziologia professionale era stata confermata con il rilascio del certificato COR Regione Sicilia avvenuta in data 30 aprile 2021.
Segnalavano che nel periodo dal 5 maggio 1980 al 30 dicembre 2001, nella media di 40 ore settimanali, il
Sig. aveva prestato servizio dapprima con la mansione di aiuto macchinista e successivamente di Per_1 condotta treno, in ambienti angusti quali la cabina e/o l'interno dei locomotori di FS, ed era stato esposto in modo diretto a polveri e fibre di amianto nelle attività cd. di visite normali, cioè la verifica degli organi tecnici (smontaggio e rimontaggio dei pannelli contenenti amianto del mezzo di trazione) per almeno un'ora la settimana. La mansione di macchinista presupponeva anche la verifica del mezzo prima che lo stesso affrontasse la tratta e, successivamente, al termine del viaggio per verificare le condizioni di utilizzo del rotabile. Nello spesso periodo, era adibito, per almeno due ore la settimana, alle cd. Visite Per_1 ridotte, consistenti in ulteriori verifiche delle funzionali del mezzo di trazione e dei suoi apparati ed era esposto alle fibre aerodisperse in seguito alla manipolazione diretta dei materiali di amianto. Spiegavano inoltre ulteriore dispersione di polveri e fibre di amianto proveniva anche dall'azionamento del sistema frenante;
sottolineavano che anche se il divieto di utilizzo di materiali di amianto è entrato in vigore il 1 aprile 1993 per effetto dell'art.1 Legge 257 /1992 non può non tenersi conto del fatto che i mezzi di trazione non sono stati immediatamente modificati e che le Ferrovie dello Stato hanno impartito le istruzioni sul rischio amianto al personale di macchina soltanto nel 2004 e quindi dopo il collocamento in pensione del lavoratore.
I ricorrenti deducevano quindi che il de cuius era stato a contatto sia diretto che indiretto con l'amianto e/o con materiali composti con l'amianto e i suoi derivati senza che gli fosse garantito alcun tipo di protezione, né individuale né ambientale. Tali condizioni di lavoro, persistenti per circa 21 anni determinavano nel lavoratore l'insorgere di un mesotelioma pleurico il 31 maggio 2019 che ne causava il decesso il 7.9.2020.
Ritenendo che la società resistente non avesse adottato tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore e avesse continuato ad adibirlo in ambienti altamente nocivi pur essendo ormai note sul piano scientifico e medico-legale le conseguenze cancerogene dell'amianto, i congiunti dell' Per_1 attribuivano alle una responsabilità riconducibile all'articolo 2087 c.c. Pt_2
Si costituiva in giudizio contestando la prospettazione avversaria e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_6
In corso di giudizio veniva espletata consulenza medico-legale.
Sul contraddittorio così instauratosi, escussi i testi indicati, autorizzato il deposito di note difensive, la causa
è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, si osserva che la domanda di risarcimento danni è stata formulata dai ricorrenti, congiunti del lavoratore deceduto, sia iure hereditatis che iure proprio.
Ccostituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale esula dalla competenza per materia del Giudice del lavoro, e resta devoluta alla cognizione del Giudice competente secondo il generale criterio del valore, la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore non iure hereditatis (per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa), bensì iure proprio, quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subito un danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art.2043 c.c., non operando la vis actractiva della giurisdizione del lavoro. In linea con il predetto orientamento, anche in questo giudizio, è stata disposta la separazione della domanda formulata iure proprio affinché venisse assegnata al giudice competente e trattenuta dinnanzi a questo
Giudice solo la domanda di risarcimento danni proposta iure hereditario. Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento mentre le eccezioni sollevate dalla parte resistente risultano prive di fondamento.
La valutazione della eccezione avente ad oggetto la carenza di legittimazione passiva del datore di lavoro richiede un preliminare inquadramento giuridico della controversia sottoposta all'esame di questo Giudice.
L'azione proposta dai ricorrenti è un'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del datore di lavoro.
La responsabilità del datore di lavoro per lesione all'integrità psico-fisica del lavoratore ha natura contrattuale dovendosi ricondurre all'inottemperanza all'obbligo di sicurezza ex articolo 2087 c.c. Gli istanti assumono infatti che il loro dante causa sia deceduto per una patologia tumorale conseguente ad un'esposizione ad amianto non impedita dal datore di lavoro che non ha adottato tutte le precauzioni cui era tenuto.
Soffermandoci ora sul merito della questione, preme individuare – una volta chiarita la natura contrattuale del tipo di responsabilità che si attribuisce al datore di lavoro – quale sia il contenuto dei rispettivi oneri probatori in simili controversie.
Va rilevato che “dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall'articolo 2087 c.c. - che non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva – non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato occorrendo invece che l'evento sia pur sempre riferibile a sua colpa per violazione di obblighi di comportamento imposte da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica ma pur sempre individuati” (Cass. n.10510/2004). In particolare, ferma l'esclusione di una connotazione oggettiva della responsabilità datoriale, la giurisprudenza ha precisato che la responsabilità datoriale va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche del momento e, quindi, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa della attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure di allegare la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'uno e l'altro, senza che occorra in mancanza di qualsivoglia disposizione in tal senso, anche la indicazione delle norme antinfortunistiche violate, mentre, quando il lavoratore abbia provato quelle circostanze grava sul datore di lavoro l'onere di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. n.12789/2003).
Sulla base di tali premesse, le richieste dei ricorrenti possono ritenersi fondate solo se vi è prova della nocività dell'ambiente di lavoro, delle misure di prevenzione che il datore di lavoro ha omesso di approntare, del danno biologico subito.
Il quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio può definirsi, sotto questi profili esaustivo.
Con riferimento alla nocività dell'ambiente di lavoro, preme in primo luogo mettere in luce la tipologia delle mansioni svolte dal ricorrente e quale sia stato il luogo di lavoro.
L'attività lavorativa svolta da si ricava dagli atti di causa e con riferimento alle circostanze Persona_1 di tempo e di luogo che la caratterizzano non ci sono contestazioni fra le parti.
Il suo percorso professionale prevede due tappe: - ha prestato servizio quale vigile del fuoco presso l' dal 1973 che effettuava i Controparte_9 servizi antincendio presso la Raffineria di Milazzo ma senza essere mai stato costretto ad intervenire in casi di incendio;
- è stato assunto i data 5 maggio 1980 dall'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato, poi Ente Ferrovie dello Stato, e ancora Ferrovie dello Stato, ora fino alla data di collocamento in pensione CP_6 avvenuto in data 30 dicembre 2001, svolgendo fino al 31 dicembre 1987 le mansioni di aiuto macchinista presso la Stazione di Milano – Porta Garibaldi;
dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1997 le medesime mansioni presso la Stazione di Messina e dal 1 gennaio 1998 al 30 dicembre 2001 quelle di macchinista sempre presso la Stazione di Messina.
Significativa la relazione a firma del Dott. agli atti e inglobata nella relazione del CTU Persona_2
Dott.ssa in cui si legge “ …La tardiva presa d'atto e valutazione del rischio e conseguente Persona_3 violazione delle norme di cui al D.lgs. 626/94 e 81/2008 (sia per la tardività della valutazione del rischio che per la violazione delle altre regole cautelari). Il DU …..costituiscono plasticamente la prova anche cronologica della tardività e della perduranza nella violazione delle regole cautelari e costituiscono la linea maestra e la stella Polare per identificare il termine finale di esposizione ben oltre quelli indicati dall' CP_7
Sulla base di queste evidenze e di quanto già accertato è confermata la condizione di rischio amianto che ha coinvolto il Sig. e che non si è arrestata al 28.4.1993 ma è perdurata sino alla data del Persona_1 pensionamento (30.12.2001), anche alla luce di quanto precisato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro,
441/2006: “…..la campagna mirata alla dismissione dell'uso dell'amianto nelle attività lavorative….intrapresa dalle autorità sanitarie, non costituisce prova dell'avvenuta riduzione della concentrazione delle fibre di amianto al di sotto del limite fissato dalla legge 277 del 1991 art. 24 comma 3
(100 fibre / litro per un periodo di otto ore) ….in mancanza di prova dell'adozione da parte della società di concrete misure protettive o di modificazioni delle concrete modalità di lavoro dell'assicurato….”. V.b.
Conferma dell'elevata esposizione ad amianto del Sig. fino al 30.12.2001, anche alla luce Persona_1 della giurisprudenza della Corte dei Conti nelle diverse sezioni giurisdizionali per la mansione di macchinista svolta dal deceduto, e avvalorata dalla giurisprudenza di merito del Giudice Ordinario, e del Giudice penale
e della Suprema Corte di Cassazione, in ordine alla responsabilità dei casi di malattia professionale asbesto correlata. Proprio applicando la legge scientifica/algoritmo: E=E (ci*hi) /haimo tratta dall'ente tedesco
Hauptverband der Berufsgenossen-schaften, e l'applicazione della banca dati Amyant, secondo i principi sanciti di cui a Cass., Sez. Lav., 6543/2017, è possibile calcolare i livelli espositivi di polveri e fibre di amianto
a cui il sottoscritto medico legale ha tenuto conto del conteggio reso dall'arch. per il Persona_4 caso del collega di lavoro Sig. anch'esso macchinista, ha calcolato i livelli espositivi nella Persona_5 media delle 1.170 nella media delle otto ore lavorative. Queste stesse conclusioni sono state poi confermate: dalla relazione /CTU del Dott. della Corte d'Appello di Roma nel procedimento Persona_6 CP_ promosso dalla Signora nei confronti di con accertamento dei livelli espositivi a polveri Parte_3
e fibre di amianto del defunto Sig. superiore alle 100 per tutto il periodo lavorativo e quindi Controparte_11 CP_ fino al 1991 e, dalla Corte di Appello di Roma, sentenza n,3501/2016, con cui l' è stata condannata a rivalutare la posizione contributiva della Sig.ra , vedova del Sig. , ex art. 13 Parte_3 Controparte_11 comma 7 L. 257/1992, fino al 1991. Su questa base, non vi è dubbio che vi è la prova provata dell'elevata esposizione di tutto il personale FS compreso il Sig. che ha svolto dal 05.05.1980 al Persona_1
31.12.2001 la mansione di aiuto macchinista e nel 1997 di macchinista” .
Dall'istruttoria testimoniale espletata è emersa la descrizione dettagliata dell'ambiente di lavoro. Il teste – Tecnico della prevenzione degli ambienti di vita e di lavoro dal 1988 al 31 Testimone_1 ottobre 2022 dapprima per la ASL Veneto e poi dal 1994 distaccato come ufficiale di polizia giudiziaria presso la sezione omonima presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova – dichiara di aver seguito molteplici casi di inquinamento ed esposizione ambientale a sostanze particolarmente pericolose, come l'amianto, anche in indagini di valenza nazionale e di essersi occupato, sin dal gennaio
1995, delle problematiche afferenti all'esposizione ad amianto dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato. Il teste inoltre afferma che “le cabine dei macchinisti erano dotate di uno spessore di amianto maggiore rispetto ad altri rotabili in quanto l'amianto soddisfaceva quelle esigenze di isolamento acustico, termico, lotta alle vibrazioni meccaniche. Veniva particolarmente utilizzato nelle parti più calde del mezzo come la cabina”. Conferma per tutto il periodo di lavoro del Sig. , nei locomotori delle l'amianto friabile Per_1 Pt_2 delle coibentazioni per effetto delle vibrazioni si riduceva allo stato pulvirento e veniva inalato da coloro che, come , erano addetti alla guida del mezzo. Aggiungeva in modo puntuale: “…con le alte Per_1 temperature generate dal funzionamento dei motori elettrici a seguito delle inevitabili vibrazioni meccaniche si creava il depauperamento dell'amianto spruzzato e dei materiali comunque contenenti amianto (come rivestimenti isolanti del materiale elettrico, sindanio) che veniva sempre più friabilizzato tanto da disperdere enormi quantità di fibre di amianto sia all'interno dell'elettromotore stesso che all'interno della cabina di guida e nonché all'esterno del sottocassa del pavimento”. Conferma che “…le motrici delle FF.SS. di tipo E626,E636 e ALE840 e di tutti gli altri tipi erano coibentate in amianto friabile anche al loro interno e le stesse scandiglie erano in amianto e ciò per tutto il periodo di lavoro del Sig.
[...]
dal 5 maggio 1980 al 30 dicembre 2001”. Pur precisando che le bonifiche dall'amianto sono Per_1 terminate nel 2000 e sono ancora in corso come si sostiene nel ricorso, alla domanda precisa che gli viene posta dal Giudice: “considerate le mansioni del macchinista cioè autista del mezzo da dove deriva l'esposizione all'amianto? Risponde in modo circostanziato: “Il macchinista doveva agire e governare tutti i movimenti di accelerazione e frenatura del convoglio ferroviario. Pertanto dal trattore (elettromotrice- locomotore) azionava tutti i sistemi frenanti del convoglio. Ne conseguiva che per governare lo stesso provocava l'azionamento di decine di ferodi e pattini frenanti. Il ferodo è una matrice resinoide miscelata con amianto per una percentuale dal 40% al 60%. Ne conseguiva a causa dell'altissima temperatura generata dall'attrito la combustione dei ferodi con conseguente rilascio di fibre di amianto all'esterno. Del resto il macchinista deve compiere una serie di interventi immediati sul mezzo”
Del tutto conformi le dichiarazioni rese dal teste escusso in prova delegata - Testimone_2 responsabile in Ferrovie di tutti i macchinisti operativi a Messina fino al 2004 e responsabile di tutti gli istruttori dal 2001 al 2004 – che conferma fra l'altro che , per l'intero periodo di lavoro, era tenuto ad Per_1 effettuare la verifica della funzionalità dell'impianto frenante delle motrici e che i mezzi di trazione avevano componenti in amianto e che nella cabina di guida erano presenti componenti di amianto e che dichiara in modo netto “Preciso che è sempre stato esposto per le sue mansioni a polveri di amianto”. Per_1
Le dichiarazioni rese dai testi indicati dalla parte resistente – non puntuali quanto quelli di parte ricorrente che rendono facilmente comprensibile anche in udienza ai non tecnici la descrizione dei luoghi – descrivono un contesto lavorativo non solo in contrasto con quanto asserito dai testi di parte ricorrente ma soprattutto non conformi alle risultanze probatorie emerse in molteplici processi, con medesimo thema decidendum, segnalati e documentati negli atti di causa.
Il teste afferma che “nella cabina con andatura di marcia non esisteva il problema Testimone_3 dell'esposizione all'amianto” in quanto “l'amianto spruzzato sulla superfice interna ed esterna della cabina
….era rivestito con pannelli di lamiere e formica per cui l'amianto non era visibile né a contatto”. Descrive
l'attività di verifica cui era tenuto il macchinista sul mezzo limitata ad un esame visivo esterno per vedere se era tutto in ordine. Quelli che vengono delineati dalla sua descrizione sembrano altri luoghi di lavoro. Non può ignorarsi la circostanza che il teste sia stato dipendente di in un periodo successivo (1987-2019) Pt_2 rispetto a quello in cui ha lavorato (1980-2001) e quini in un'epoca in cui era già iniziata un'attività di Per_1 bonifica dei luoghi.
La testimonianza di dimostra che le Ferrovie erano ben consapevoli della Testimone_4 pericolosità dell'amianto nell'ambiente di lavoro ma nonostante ciò non prevedevano delle disposizioni di tutela adeguate con dispositivi di sicurezza idonei quali l'uso di maschere protettive. Si limitavano piuttosto ad impartire raccomandazioni ai lavoratori affidando a loro stessi la tutela delle loro persona con l'adozione di precauzioni piuttosto generiche e non strutturate.
Alla luce anche del quadro probatorio testimoniale, sono da ritenersi superate le contestazioni di parte resistente secondo cui non sarebbe stata prodotta la prova della nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra il danno e l'asserita e non provata nocività dell'ambiente di lavoro. Fuga ogni dubbio la relazione del CTU caratterizzata da un ragionamento dettagliato, privo di salti logici e supportato da riscontri tecnici, che perviene a conclusioni da ritenersi ineccepibili in quanto espressione di una corretta valutazione della questione secondo criteri medico legali aggiornati. Con tali garanzie di attendibilità, il CTU dimostra sia la nocività dell'ambiente di lavoro - evidenziando, fra l'altro, come l'accertamento di esposizione all'amianto superiore alle 100 ff/litro nei luoghi di causa emerga in modo chiaro in non poche CTU prodotte agli atti di causa - sia il nesso di causalità tra patologia e nocività dell'ambiente di lavoro soffermandosi sugli studi più accreditati della scienza medica internazionale.
Conclude: “In sintesi, l'esposizione ad amianto nei periodi di lavoro come guardiafuochi risulta più probabilmente che non, di entità relativamente contenuta stante una unica fonte di esposizione (DPI in amianto), di durata relativamente breve pari a meno di 7 anni. Al contrario, l'esposizione in RFI risulta di entità relativamente elevata considerata la numerosità delle fonti di esposizione e la conferma epidemiologica del RENAM e di lunga durata pari a più di 20 anni. Pertanto, al fine della ripartizione dell'incidenza dell'esposizione nei vari periodi di lavoro è possibile affermare che nel periodo in cui il Sig.
prestava servizio come guardiafuochi egli è stato esposto per un minor tempo. Nel periodo in cui il Per_1 Co lavoratore aveva la mansione di conduttore di motrici presso invece, l'esposizione era prolungata nel tempo con una esposizione di entità relativamente elevata considerata la pluralità delle fonti ed il fatto che negli anni 80 l'impiego di amianto era maggiore e le norme di prevenzione molto minori. Pertanto, per quanto sopra esposto, è possibile affermare che l'attività professionale svolta dopo l'inizio del rapporto di Co lavoro con bbia inciso, con criterio della massima probabilità, per un 65% nella genesi del mesotelioma pleurico, causa finale del decesso dell ” Per_1
Con riferimento agli obblighi di sicurezza si ritiene che risultino violati gli obblighi di tutela di cui all'art. Co 2087 c.c. da parte di atteso che dalla documentazione versata in atti non emerge la prova dell'adozione da parte delle Ferrovie dello Stato di alcune delle misure e cautele che erano esigibili per la tutela della salute da parte del defunto . Per_1
Con riferimento alla sussistenza del danno, rispondendo al quesito postogli, il CTU afferma “Dall'esame della documentazione sanitaria in atti, è possibile affermare, per quanto argomentato nelle considerazioni sopra esposte, che il sig. all'epoca della diagnosi di mesotelioma nel maggio 2019 avesse subito una Pt_4 lesione dell'integrità psico-fisica quantificabile nella misura dell'80 %, quale danno alla validità biologica.
Solo negli ultimi 3 mesi, come specificato dai familiari durante le operazioni peritali, il Sig. ha avuto Per_1 necessità di assistenza continua negli atti quotidiani della vita conseguentemente con danno biologico del 100 %. Inoltre, dall'analisi della documentazione medica versata in atti è possibile affermare che il mesotelioma da cui era affetto il sig. sia causa unica del suo decesso”. Per_1
Sulla base di tali premesse devono essere ora esaminate le richieste formulate dai ricorrenti iure hereditatis.
La Cassazione in materia di danno non patrimoniale ha precisato che “in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico “stricto sensu” (ovvero danno al bene “salute”), al quale, nell'unitarietà del “genus” del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie (“danno morale terminale”), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivate dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall' avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, ai fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso” (Cass. Sez.
6-3, Ordinanza n.23153 del 17/9/2019).
Occorre fare riferimento per la liquidazione del danno terminale ai criteri orientativi stabiliti dalle Tabelle aggiornate Edizione 2018 del Tribunale di Milano che stabiliscono diversi principi guida: “A. Il principio della unitarietà ed onnicomprensività: tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle
SS.UU. nn.26972/3/4/5 del'11.11.2008 oltre alla citata n.15350 /2015) si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente….…Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario” da intendersi qui assorbita;
B. Durata limitata: la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato convenzionalmente i 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad essere risarcibile solo il danno biologico temporaneo ordinario;
C. Coscienza. In nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente;
D. Intensità decrescente e metodo tabellare: si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico-legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non addirittura alla speranza di sopravvivere). Si propone dunque un metodo tabellare che assegni ad ogni giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico ordinario. Ferma restando la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza….Si è ritenuto di prevedere che nei primi tre giorni di danno terminale il giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 30.000,00 euro, non ulteriormente personalizzabile;
E.
Personalizzazione: a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliere del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato. Si propone che tale personalizzazione non superi il limite del 50 % da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella base;
F. Valori convenzionali: nell'individuazione del valore (come detto: decrescente) del danno subito dal quarto al centesimo giorno della tabella l'Osservatorio ha anche tenuto conto: in primo luogo dei parametri in uso presso la giurisprudenza di merito. Parametri, tali ultimi, utili ma non particolarmente indicativi proprio in considerazione dell'assoluta disomogeneità dei dati: in secondo luogo dell'esigenza di contenere il danno – nella sua massima espressione possibile – entro un valore che non finisca per confondersi con quanto recenti decisioni giurisprudenziali hanno riconosciuto a titolo di danno da morte immediata, oggi espressamente ripudiato dalla Cassazione. Ciò premesso, il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.000,00 o, mentre la progressiva diminuzione giornaliere è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (98,00 euro) pari a quanto pro die stabilito dalla Tabella per il danno biologico temporaneo standard (98,00 euro). Il tutto, naturalmente, al netto della eventuale personalizzazione che, come detto, l'Osservatorio propone entro il limite massimo del 50%”.
Sulla base dei criteri guida sopra illustrati, la quantificazione del danno non patrimoniale è la seguente:
Parte_5
- dal 31 maggio al 2 giugno 2019 (per i primi giorni pari a tre) il danno biologico terminale del de cuius va liquidato, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, dettagliatamente descritte in ricorso, nella misura massima di 30.000,00;
- dal 3 giugno all'8 settembre 2019 (per gli ulteriori giorni pari a 97) il danno terminale del de cuius è pari ad euro 53.235,00, con aumento personalizzato, tenuto conto delle notevoli sofferenze fisiche e morali, delle ricadute nella personalità e nella vita sociale che il mesotelioma ha avuto sul Sig. , Per_1 minuziosamente descritte in ricorso, emergenti dalla documentazione prodotta e non specificamente contestate dalla parte convenuta, nella misura percentuale massima del 50% (e quindi euro 26.617,00) per un totale di euro 79.851,00 (euro 53.235,00 + euro 26.617,00);
- dal 9 settembre 2019 al 6 giugno 2020 (pari a giorni 271) il danno biologico terminale del de cuius è pari ad euro 26.829,00 (99 euro, pari a quanto pro die stabilito dalla Tabella per il danno biologico temporaneo standard moltiplicato il numero dei giorni da conteggiare, pari a 271). Sommando gli importi relativi al primo periodo – ovvero euro 30.000 + euro 79.852,00 + euro 26.829,00 – e ottenuta la somma di euro 136.680,00 alla stessa va sottratta la percentuale di invalidità temporanea, pari al 20%, per un totale dovuto pari ad euro 109.344,40.
SECONDO PERIODO
- dal 7 giugno al 7 settembre 2020 (pari a giorni 92), il danno biologico terminale è pari ad euro
9.108,00 (euro 99,00, pari a quanto pro die stabilito dalla Tabella per il danno biologico temporaneo standard moltiplicato il numero dei giorni da conteggiare, pari a 92) considerata la percentuale di invalidità temporanea, pari al 100%.
In conseguenza deve essere riconosciuto al de cuius, l'importo complessivo di euro 118.452,40 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della presente pronuncia, detratta la quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente) a titolo di danno non CP_7 patrimoniale (danno biologico terminale, danno morale terminale e danno biologico ordinario), secondo il criterio tabellare convenzionale delle Tabelle 2021 del Tribunale di Milano.
Con riferimento al danno patrimoniale, nel ricorso, è stato dedotto che il sig. , sulla base delle Per_1 risultanze medico-legali e delle aspettative di vita, avrebbe avuto altri 15 anni di vita e quindi avrebbe percepito la pensione INPS per ulteriori 15 anni. E' documentato che la ricorrente percepisce la pensione di reversibilità nella Parte_6 misura del 60% della pensione del de cuius.
E' corretto quantificare il pregiudizio patrimoniale che avrebbe subito in euro 432.690 (importo della Per_1 pensione di euro 2.060,43 calcolato per 14 mensilità e moltiplicato per 15 anni) e rilevato che la vedova potrebbe percepire il 60 per cento di tale importo, il pregiudizio netto è pari al 40% ovvero ad euro
173.076,00.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi ex art. 93 cpc, seguono la soccombenza, ivi comprese quelle di CTU liquidate con separato provvedimento.
Roma, 31 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli