Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 13942 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per (Avv. TARANTINO ERASMO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
Resistente
All'udienza del 23.05.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Respinge il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza CP_1
tecnica.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.11.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
L' regolarmente citata , si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa all'odierna udienza.
La domanda è infondata e, come tale, deve essere respinta.
Il CTU, già a suo tempo nominato, ha infatti, ritenuto la ricorrente non invalida ai sensi di legge.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti,
riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att.
c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Rimangono, definitivamente, a carico della parte ricorrente le spese di consulenza tecnica già liquidate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 23/05/2025.
IL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
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