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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1454/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1454/2024 tra
Oggi 5 marzo 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente l'avv. Celano e l'Avv. Rifici si riportano al ricorso e alle note depositate e ne chiedono l'accoglimento CP_ Per l' l'avv. Del Sordo si riporta alla memoria Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,20
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 1454/2024
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 5.03.2025
PROMOSSO DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Rifici, Omero Nardi e Valentina Parte_1
Celano in virtù di procura in calce al ricorso,
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_1
locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: CONTRIBUTI FIGURATIVI
CONCLUSIONI: come da verbale del 5 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 settembre 2024 il ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio per
CP_ ottenere l'accredito contributivo figurativo, negato dall' per il periodo trascorso nel carcere militare, essendosi rifiutato di prestare il servizio di leva per obiezione di coscienza religiosa, scontando interamente la pena detentiva dal 7 settembre 1987 al 7settembre 1988. Deduceva la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 772 del 1972, artt. 11, 12, in relazione agli artt.2,
3, 19,21 Cost., art. 9, 14 e n. 1 del Protocollo CEDU, art. 18 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 atteso che solo con la L. n. 230/1998 istitutiva del Servizio Civile nazionale autonomo rispetto al Ministero della Difesa lo stato Italiano ha garantito ai cittadini di poter esercitare liberamente il proprio fondamentale diritto all'obiezione di coscienza.
Ha resistito in giudizio l' convenuta. CP_1
Va premesso che i contributi figurativi sono espressione della partecipazione finanziaria dello Stato al sistema di sicurezza sociale: in presenza di particolari eventi che possono pregiudicare, per il lavoratore, il futuro godimento delle prestazioni previdenziali e che la legge, di volta in volta, qualifica come meritevoli di tutela attraverso l'intervento della solidarietà generale, il finanziamento pubblico si sostituisce (sotto forma, appunto, di contribuzione fittizia) alla contribuzione dei datori e dei prestatori di lavoro.
Peraltro, proprio perchè si tratta di interventi che vanno ad incidere sull'intera collettività, la legge stabilisce, in modo particolareggiato, le prestazioni che ne costituiscono oggetto e quali ne sono le modalità e i limiti. Si tratta quindi, per ogni situazione regolamentata, di una disciplina speciale che non può essere "esportata" ad altre e diverse situazioni in nome di un
"principio generale" di sistema che, per le considerazioni appena esposte, non ha ragion d'essere quando si tratti di sostituire all'apporto finanziario da parte delle categorie interessate quello dello Stato. Le norme in materia di contribuzione figurativa hanno pertanto natura eccezionale e sono quindi insuscettibili di estensione analogica.
Tanto premesso, l'accredito contributivo chiesto dal ricorrente è previsto dall'art. 49 legge n. 153/1969, ai sensi del quale è utile ai fini della contribuzione figurativa il solo servizio militare effettivo, risultando le eccezioni a tale principio tassativamente previste per alcune situazioni particolari, quali la prigionia da data anteriore all'8 maggio 1945, i periodi prestati dai partigiani combattenti, dai dipendenti militarizzati dello Stato o di enti pubblici, dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per esigenze di guerra, nella Croce Rossa Italiana, dagli agenti del soppresso corpo di polizia dell'Africa italiana, nonché i periodi di lavoro coatto o di cattività degli internati civili in Germania.
La legge n. 772/1972 ha poi previsto che gli obbligati alla leva che avessero dichiarato di essere contrari all'uso delle armi per motivi di coscienza potessero essere ammessi ad un servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile;
chi era ammesso ad avvalersi di tale servizio sostitutivo era equiparato ad ogni effetto a coloro che avevano prestato il servizio militare, sicchè poteva vantare il diritto alla contribuzione figurativa di cui all'art. 49 della cit. legge.
La L. n. 772 del 1972, ha introdotto l'istituto dell'obiezione di coscienza, disciplinandolo, per quel che interessa in questa sede, nei termini che seguono:
"Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.
I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto" (art. 1, commi 1 e 2).
"I giovani indicati dell'art. 1, comma 1, devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva della classe a cui appartengono o alla quale sono stati rinviati" (art. 2, comma 1).
"Il Ministro per la difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente" (art. 3).
"I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonchè nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare" (art. 11). A tal proposito la S.C. in situazione analoga a quella oggetto del presente giudizio ha ritenuto che solo nel caso in cui il soggetto avesse presentato regolare domanda per il riconoscimento dell'obiezione dì coscienza, e la stessa fosse stata accolta, il periodo di detenzione avrebbe potuto essere considerato come equivalente al servizio militare effettivo: con una scelta discrezionale, invero, il legislatore ha voluto equiparare, sotto il profilo della prestazione del servizio, la posizione del militare di leva con quella del militare che, per ragioni di coscienza, fosse stato condannato per il suo rifiuto di prestare il servizio ma che avesse, successivamente all'entrata in vigore della legge, presentato domanda per l'obiezione e la stessa fosse stata accolta. Diversa e non comparabile è invece la posizione di chi, pur adducendo gli stessi motivi di coscienza, totalmente rifiuti in tempo di pace il servizio militare di leva ed insieme ogni tipo di servizio militare, anche non armato, ed ogni servizio alternativo civile, cosi dimostrando avversione ai doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.) (cfr. Corte Cost. n.
409/1989). Coerentemente, pertanto, non può ritenersi costituito un rapporto di servizio effettivo, il quale nelle varie forme di servizio militare (armato, il servizio militare non armato e il servizio civile sostitutivo), comporta per l'interessato la totale destinazione delle proprie energie ai compiti rispettivamente attribuitigli. (Cass. sez. lav. n. 27556/2016).
Difatti la la legge 1 dicembre 1972, n. 772, successivamente modificata dalla legge 24 dicembre
1974, n. 695 (e quindi abrogata con il decreto legislativo 15 marzo 2010,n.66) prevedeva una serie di garanzie (decisione del ministro per la difesa, parere di una commissione di giuristi, sociologi e psicologi) volte ad accertare la validità dei motivi addotti dal richiedente e consentiva all'interessato di prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva.
La "domanda", a detta della S.C. come ribadito in successivo recente arresto rappresenta lo strumento che, in modo adeguato, bilancia contrapposti interessi, senza travalicare i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità: quello privato a vedersi riconosciuto - ed equiparato alla difesa militare - il periodo di detenzione;
quello pubblico ad ottenere, da un lato e comunque, la disponibilità all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale e, dall'altro, la definitività e certezza dei rapporti giuridici pregressi, da cui potrebbero derivare erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (Cass. sez. lav. n.4838/2023)
Così interpretata la normativa, risultano fugati i dubbi di illegittimità rispetto alle fonti superiori evocate da parte ricorrente. In numerose occasioni, la Corte Costituzionale ha infatti osservato che la difesa della Patria, ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare e deve essere collegato al principio di solidarietà espresso nell'art. 2 Cost., le cui virtualità trascendono l'area degli
"obblighi normativamente imposti", chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa (tra le altre, v. Corte Cost. n. 309 del 2013).
In definitiva in mancanza della presentazione di una domanda per il riconoscimento dell'obiezione dì coscienza e dell'accoglimento della predetta domanda, ai sensi dell'art. 1 e 2 L.
n. 772/1972 , il periodo di detenzione non può valere come rapporto di servizio effettivo, necessario e sufficiente per il riconoscimento dei contributi figurativi.
Il ricorso va dunque respinto, ma le spese vanno compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: respinge il ricorso.
Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara il 5 marzo 2025.
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1454/2024 tra
Oggi 5 marzo 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente l'avv. Celano e l'Avv. Rifici si riportano al ricorso e alle note depositate e ne chiedono l'accoglimento CP_ Per l' l'avv. Del Sordo si riporta alla memoria Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti. Chiuso alle h. 15,20
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 1454/2024
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 5.03.2025
PROMOSSO DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Rifici, Omero Nardi e Valentina Parte_1
Celano in virtù di procura in calce al ricorso,
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_1
locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: CONTRIBUTI FIGURATIVI
CONCLUSIONI: come da verbale del 5 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 settembre 2024 il ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio per
CP_ ottenere l'accredito contributivo figurativo, negato dall' per il periodo trascorso nel carcere militare, essendosi rifiutato di prestare il servizio di leva per obiezione di coscienza religiosa, scontando interamente la pena detentiva dal 7 settembre 1987 al 7settembre 1988. Deduceva la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 772 del 1972, artt. 11, 12, in relazione agli artt.2,
3, 19,21 Cost., art. 9, 14 e n. 1 del Protocollo CEDU, art. 18 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 atteso che solo con la L. n. 230/1998 istitutiva del Servizio Civile nazionale autonomo rispetto al Ministero della Difesa lo stato Italiano ha garantito ai cittadini di poter esercitare liberamente il proprio fondamentale diritto all'obiezione di coscienza.
Ha resistito in giudizio l' convenuta. CP_1
Va premesso che i contributi figurativi sono espressione della partecipazione finanziaria dello Stato al sistema di sicurezza sociale: in presenza di particolari eventi che possono pregiudicare, per il lavoratore, il futuro godimento delle prestazioni previdenziali e che la legge, di volta in volta, qualifica come meritevoli di tutela attraverso l'intervento della solidarietà generale, il finanziamento pubblico si sostituisce (sotto forma, appunto, di contribuzione fittizia) alla contribuzione dei datori e dei prestatori di lavoro.
Peraltro, proprio perchè si tratta di interventi che vanno ad incidere sull'intera collettività, la legge stabilisce, in modo particolareggiato, le prestazioni che ne costituiscono oggetto e quali ne sono le modalità e i limiti. Si tratta quindi, per ogni situazione regolamentata, di una disciplina speciale che non può essere "esportata" ad altre e diverse situazioni in nome di un
"principio generale" di sistema che, per le considerazioni appena esposte, non ha ragion d'essere quando si tratti di sostituire all'apporto finanziario da parte delle categorie interessate quello dello Stato. Le norme in materia di contribuzione figurativa hanno pertanto natura eccezionale e sono quindi insuscettibili di estensione analogica.
Tanto premesso, l'accredito contributivo chiesto dal ricorrente è previsto dall'art. 49 legge n. 153/1969, ai sensi del quale è utile ai fini della contribuzione figurativa il solo servizio militare effettivo, risultando le eccezioni a tale principio tassativamente previste per alcune situazioni particolari, quali la prigionia da data anteriore all'8 maggio 1945, i periodi prestati dai partigiani combattenti, dai dipendenti militarizzati dello Stato o di enti pubblici, dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per esigenze di guerra, nella Croce Rossa Italiana, dagli agenti del soppresso corpo di polizia dell'Africa italiana, nonché i periodi di lavoro coatto o di cattività degli internati civili in Germania.
La legge n. 772/1972 ha poi previsto che gli obbligati alla leva che avessero dichiarato di essere contrari all'uso delle armi per motivi di coscienza potessero essere ammessi ad un servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile;
chi era ammesso ad avvalersi di tale servizio sostitutivo era equiparato ad ogni effetto a coloro che avevano prestato il servizio militare, sicchè poteva vantare il diritto alla contribuzione figurativa di cui all'art. 49 della cit. legge.
La L. n. 772 del 1972, ha introdotto l'istituto dell'obiezione di coscienza, disciplinandolo, per quel che interessa in questa sede, nei termini che seguono:
"Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.
I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto" (art. 1, commi 1 e 2).
"I giovani indicati dell'art. 1, comma 1, devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva della classe a cui appartengono o alla quale sono stati rinviati" (art. 2, comma 1).
"Il Ministro per la difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente" (art. 3).
"I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonchè nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare" (art. 11). A tal proposito la S.C. in situazione analoga a quella oggetto del presente giudizio ha ritenuto che solo nel caso in cui il soggetto avesse presentato regolare domanda per il riconoscimento dell'obiezione dì coscienza, e la stessa fosse stata accolta, il periodo di detenzione avrebbe potuto essere considerato come equivalente al servizio militare effettivo: con una scelta discrezionale, invero, il legislatore ha voluto equiparare, sotto il profilo della prestazione del servizio, la posizione del militare di leva con quella del militare che, per ragioni di coscienza, fosse stato condannato per il suo rifiuto di prestare il servizio ma che avesse, successivamente all'entrata in vigore della legge, presentato domanda per l'obiezione e la stessa fosse stata accolta. Diversa e non comparabile è invece la posizione di chi, pur adducendo gli stessi motivi di coscienza, totalmente rifiuti in tempo di pace il servizio militare di leva ed insieme ogni tipo di servizio militare, anche non armato, ed ogni servizio alternativo civile, cosi dimostrando avversione ai doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.) (cfr. Corte Cost. n.
409/1989). Coerentemente, pertanto, non può ritenersi costituito un rapporto di servizio effettivo, il quale nelle varie forme di servizio militare (armato, il servizio militare non armato e il servizio civile sostitutivo), comporta per l'interessato la totale destinazione delle proprie energie ai compiti rispettivamente attribuitigli. (Cass. sez. lav. n. 27556/2016).
Difatti la la legge 1 dicembre 1972, n. 772, successivamente modificata dalla legge 24 dicembre
1974, n. 695 (e quindi abrogata con il decreto legislativo 15 marzo 2010,n.66) prevedeva una serie di garanzie (decisione del ministro per la difesa, parere di una commissione di giuristi, sociologi e psicologi) volte ad accertare la validità dei motivi addotti dal richiedente e consentiva all'interessato di prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva.
La "domanda", a detta della S.C. come ribadito in successivo recente arresto rappresenta lo strumento che, in modo adeguato, bilancia contrapposti interessi, senza travalicare i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità: quello privato a vedersi riconosciuto - ed equiparato alla difesa militare - il periodo di detenzione;
quello pubblico ad ottenere, da un lato e comunque, la disponibilità all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale e, dall'altro, la definitività e certezza dei rapporti giuridici pregressi, da cui potrebbero derivare erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (Cass. sez. lav. n.4838/2023)
Così interpretata la normativa, risultano fugati i dubbi di illegittimità rispetto alle fonti superiori evocate da parte ricorrente. In numerose occasioni, la Corte Costituzionale ha infatti osservato che la difesa della Patria, ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare e deve essere collegato al principio di solidarietà espresso nell'art. 2 Cost., le cui virtualità trascendono l'area degli
"obblighi normativamente imposti", chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa (tra le altre, v. Corte Cost. n. 309 del 2013).
In definitiva in mancanza della presentazione di una domanda per il riconoscimento dell'obiezione dì coscienza e dell'accoglimento della predetta domanda, ai sensi dell'art. 1 e 2 L.
n. 772/1972 , il periodo di detenzione non può valere come rapporto di servizio effettivo, necessario e sufficiente per il riconoscimento dei contributi figurativi.
Il ricorso va dunque respinto, ma le spese vanno compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: respinge il ricorso.
Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara il 5 marzo 2025.
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)