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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/07/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2697/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2697/2025 R.G. vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.10.1980, residente a [...]; (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Pozzi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in EG (MB), Via Torricelli n. 40, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano che nella ex casa coniugale sita in CO ON (MI), Via Norvegia n. 33, di proprietà esclusiva della Sig.ra , continuerà a vivere la stessa con i mobili, Parte_1 gli arredi e le pertinenze che la compongono;
i coniugi danno altresì atto che il Sig. Parte_2
avendo già reperito un'autonoma sistemazione abitativa, si è già allontanato dalla casa
[...] coniugale asportando dalla stessa tutti i propri effetti personali;
3) I coniugi si danno e prendono atto di essere reciprocamente autosufficienti e dunque dichiarano di rinunciare l'uno nei confronti dell'altra alla corresponsione di un assegno periodico a titolo di alimenti e/o mantenimento;
4) la Sig.ra si impegna, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di Parte_1 separazione, a rimborsare al Sig. a mezzo bonifico bancario (iban: Parte_2 IT69F0347501605CC0012064506), la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) anticipata dallo stesso per la sostituzione della finestra e l'acquisto del mobile della ex casa coniugale;
5) con il pagamento della somma di cui sopra i coniugi danno reciprocamente atto di avere già definito ogni rapporto patrimoniale sorto ed intercorso durante ed in conseguenza del matrimonio e di avere già provveduto prima d'ora alla suddivisione di ogni altro bene comune e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
*** Chiedono inoltre Che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa si rimessa al Giudice relatore affinchè: fissi alle parti il termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. – con scadenza successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinchè il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 21.12.2019; matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CO ON (MI) al n. 81, P. 1
ordinare al Comune di CO ON (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
ED OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I coniugi si danno e prendono atto di essere reciprocamente autosufficienti e dunque dichiarano di rinunciare l'uno nei confronti dell'altra alla corresponsione di un assegno periodico a titolo di alimenti e/o mantenimento;
2) i coniugi , con l'avvenuta dazione di euro 2.000,00 prevista al punto 4) delle condizioni di separazione, danno reciprocamente atto di avere già definito ogni rapporto patrimoniale sorto ed intercorso durante ed in conseguenza del matrimonio e di avere già provveduto prima d'ora alla suddivisione di ogni altro bene comune e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro; Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 16 luglio 2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio civile in CO ON il 21 dicembre 2019 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del CO ON, anno 2019, n. 10, Parte I). Dalla loro unione non sono nati figli. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (16 luglio 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 2697/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno celebrato matrimonio civile in CO ON il 21 dicembre 2019 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del CO ON, anno 2019, n. 81, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di CO ON, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 17 luglio 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2697/2025 R.G. vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.10.1980, residente a [...]; (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Pozzi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in EG (MB), Via Torricelli n. 40, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano che nella ex casa coniugale sita in CO ON (MI), Via Norvegia n. 33, di proprietà esclusiva della Sig.ra , continuerà a vivere la stessa con i mobili, Parte_1 gli arredi e le pertinenze che la compongono;
i coniugi danno altresì atto che il Sig. Parte_2
avendo già reperito un'autonoma sistemazione abitativa, si è già allontanato dalla casa
[...] coniugale asportando dalla stessa tutti i propri effetti personali;
3) I coniugi si danno e prendono atto di essere reciprocamente autosufficienti e dunque dichiarano di rinunciare l'uno nei confronti dell'altra alla corresponsione di un assegno periodico a titolo di alimenti e/o mantenimento;
4) la Sig.ra si impegna, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di Parte_1 separazione, a rimborsare al Sig. a mezzo bonifico bancario (iban: Parte_2 IT69F0347501605CC0012064506), la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) anticipata dallo stesso per la sostituzione della finestra e l'acquisto del mobile della ex casa coniugale;
5) con il pagamento della somma di cui sopra i coniugi danno reciprocamente atto di avere già definito ogni rapporto patrimoniale sorto ed intercorso durante ed in conseguenza del matrimonio e di avere già provveduto prima d'ora alla suddivisione di ogni altro bene comune e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
*** Chiedono inoltre Che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa si rimessa al Giudice relatore affinchè: fissi alle parti il termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. – con scadenza successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinchè il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 21.12.2019; matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CO ON (MI) al n. 81, P. 1
ordinare al Comune di CO ON (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
ED OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I coniugi si danno e prendono atto di essere reciprocamente autosufficienti e dunque dichiarano di rinunciare l'uno nei confronti dell'altra alla corresponsione di un assegno periodico a titolo di alimenti e/o mantenimento;
2) i coniugi , con l'avvenuta dazione di euro 2.000,00 prevista al punto 4) delle condizioni di separazione, danno reciprocamente atto di avere già definito ogni rapporto patrimoniale sorto ed intercorso durante ed in conseguenza del matrimonio e di avere già provveduto prima d'ora alla suddivisione di ogni altro bene comune e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro; Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 16 luglio 2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio civile in CO ON il 21 dicembre 2019 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del CO ON, anno 2019, n. 10, Parte I). Dalla loro unione non sono nati figli. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (16 luglio 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 2697/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno celebrato matrimonio civile in CO ON il 21 dicembre 2019 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del CO ON, anno 2019, n. 81, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di CO ON, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 17 luglio 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi