Ordinanza cautelare 2 febbraio 2018
Decreto decisorio 1 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 01/03/2021, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 00051/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2018, proposto da
GR ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Denis Marsan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Tezze Sul Brenta, via Jolanda 162;
contro
Comune di Cassola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rudy Cortese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Marostica, via Montello n. 7 Int. 3;
Provincia di Vicenza non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell'atto prot. 14425 del 27.10.2017, rif. prot. 10757 del 13.10.2014, con cui il Funzionario Responsabile del Settore Urbanistica- Edilizia Privata e Informatizzazione del Comune di Cassola ha invitato il ricorrente al pagamento della somma di € 97.917,77 a titolo di sanzione ex art. 33 DPR 380/2001, della somma di € 516,00 a titolo di sanzione ex art. 37 DPR 380/2001 e della somma di € 915,17 per costo redazione perizia della Provincia di Vicenza, con avvertimento che “in caso di mancato pagamento entro 90 giorni dal ricevimento della presente, si procederà alla emissione di ruolo coattivo per la somma come sopra determinata oltre le spese”;
- qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Comune di Cassola;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), e 84 c.p.a.;
Visto l'atto di rinuncia depositato da parte ricorrente il 4 gennaio 2021.
Ritenuto di dover dare atto della rinuncia al ricorso ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del ricorso per rinuncia.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 01/03/2021
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO