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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/12/2025, n. 5105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5105 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 25/10/2022 al numero 8898/22 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Capaccio (SA) n. 514/2022 nel giudizio recante R.G. 1514/2021, depositata il 30/09/2022;
TRA
(P.IVA ), IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1 P.IVA_1
RAPPRESENTANTE P.T., rappresentata e difesa dall' avv. Domenico Caiafa;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Carmine Sparano;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 29.09.2021 il dott. assumendo di avere Controparte_1 stipulato con la una polizza infortuni globale con IP malattia Parte_1
n.1/644/027/0000925039 valevole dal 26.11.2020 al 26.11.2021 e che dal 12/04/2021 al
12/05/2021, risultato positivo al Covid 19, veniva sottoposto ad isolamento obbligatorio fiduciario presso il proprio domicilio, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Capaccio (SA) in persona del legale rappresentante p.t. al fine di sentir accertare e dichiarare Controparte_2 il proprio diritto a vedersi riconosciuta l'indennità per diaria giornaliera di infortunio e/o malattia da Covid 19 come contrattualmente previsto e stipulato con polizza n. Pt_1
1/644/027/0000925039 nonché previsto anche normativamente e per l'effetto condannare la
in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'attore Controparte_2 della somma di €4.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria il tutto con vittoria di spese, 1 diritti e onorari di causa”. Precisava, al riguardo, l'attore che la polizza stipulata con prevedeva un'indennità giornaliera per ricovero pari ad €150,00 ragion Controparte_2 per cui successivamente alla guarigione in data 17.05.2021 aveva inviato alla Compagnia assicurativa formale richiesta di pagamento della diaria per l'intero periodo di isolamento domiciliare ma a seguito della risposta negativa da parte della Compagnia che riteneva carente la documentazione allegata ai fini dell'operatività della polizza, si era visto costretto ad adire l'Autorità giudiziaria.
Il suddetto procedimento veniva iscritto al N. R.G. 1514/2021.
Con comparsa depositata il 10.11.2021 si costituiva in persona del Direttore Controparte_2
Generale la quale, preliminarmente, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per inoperatività della garanzia assicurativa atteso che le Condizioni generali di polizza prevedevano espressamente un'indennità giornaliera per ricovero solo se effettuato presso un ospedale pubblico, una clinica o una casa di cura regolarmente autorizzati al ricovero dei malati esclusi stabilimenti termali, case di riposo o di soggiorno aggiungendo, quanto all'equiparazione dell'affezione da
Covid-19 all'infortunio sul lavoro come da Circolare che comunque l'infortunio derivante in CP_3 modo diretto od indiretto da contagio non rientrava tra i rischi assicurati. Nel merito, stante l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, la Compagnia concludeva per il rigetto della stessa con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, il Giudice di prime cure rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.09.2022 ove veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 514 del 2022 depositata il 30.09.2022 nell'ambito del procedimento n.
1514/2021 R.G., il Giudice di Pace di Capaccio accoglieva la domanda spiegata dall'attore e, per l'effetto, condannava la al pagamento in favore del dott. della Controparte_2 Controparte_1 somma di Euro 4.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo oltre al pagamento delle spese di giudizio liquidate complessivamente in Euro 995,00.
2. Con atto di citazione in appello notificato a mezzo p.e.c. il 25.10.2022 in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno il dott.
per sentire integralmente riformata la sentenza su indicata in quanto “ingiusta, Controparte_1 contraddittoria, non fondata su elementi e motivazioni di diritto nonché frutto di un non corretto sillogismo giuridico e di superficiali, quanto monchi ed infondati, rilievi”.
In particolare, parte appellante ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la garanzia prestata prevedeva il riconoscimento dell'indennità per infortunio o malattia solo in caso di permanenza presso un istituto di cura, in ossequio a quanto previsto dall'art.
2.1 delle Condizioni
Generali di Assicurazione e lamentava, nello specifico, l'errata applicazione da parte del Giudice di
2 Prime cure dell'art. 87 comma 1 primo periodo del D.L. Cura Italia al caso in esame, avendo equiparato per i dipendenti di una P.A. il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva al ricovero ospedaliero come estensibile anche in ambito contrattualistico assicurativo che, però, nulla prevede al riguardo. In conclusione, l'ente appellante invocava la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado pari a complessivi €5.907,05 oltre interessi legali con vittoria di spese e compensi legali del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione depositata l'11.01.2023 il dott. contestava il Controparte_1 proposto appello in quanto del tutto inammissibile ed infondato chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di primo grado n. 514/2022 e vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarre al procuratore antistatario, atteso che, a suo dire, la polizza stipulata copriva gli infortuni e la malattia;
che da condizioni di polizza era prevista una diaria giornaliera pari ad €
150,00 e che i giorni totali in cui il Dott. era stato sottoposto a quarantena obbligatoria CP_1 domiciliare sono stati complessivamente di giorni 30 ed egli aveva dunque diritto a vedersi riconosciuta la somma pari ad €4.500,00.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii per il carico di ruolo, all'udienza del
17.03.2025, la cui trattazione avveniva ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante il deposito di sintetiche note scritte, le parti costituite precisavano le conclusioni ed il Giudice con ordinanza del
24.06.2025 assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine breve fissato dalla legge di cui all'art. 325 comma 1 c.p.c. decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di
3 specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione. Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado. Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
2. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui
4 viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
3. Tanto premesso, deve ritenersi, nel merito, che l'appello sia fondato.
Preliminarmente, va rilevata la sussistenza della legittimazione passiva della compagnia assicurativa in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa poiché parte del contratto assicurativo concluso con il dott. nonché esclusiva titolare del potere di resistere al giudizio dallo CP_1 stesso promosso e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa creditoria (risarcimento o indennizzo) sottesa alla domanda attorea.
Al riguardo, giova osservare che al giudice è consentito accertare d'ufficio la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere il giudizio o di resistervi, ossia la legitimatio ad causam attiva e passiva, ma non anche di rilevare d'ufficio l'effettiva titolarità dell'obbligazione dedotta in giudizio se non rilevata dalla parte interessata. (v. Cass. civ. Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2091; Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, n.2951; Cassazione civile sez. II, 10/05/2010, n.11284; Cass. civ. 6 marzo 2006, n. 4796). Pertanto, il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire ed a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi ed il convenuto, assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla.
Quanto ai dedotti motivi di appello va, anzitutto, evidenziato che il comma 1, primo periodo, dell'art. 87 D.L. 18/2020 invocato dall'attore, odierno appellato, a sostegno della propria pretesa ed applicato dal Giudice di prime cure al caso di specie è stato soppresso dal D.L. 14 Marzo 2025 n.
25. Il suddetto articolo che riguarda le misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali nelle pubbliche amministrazioni durante l'emergenza Covid-
19 prevedeva che “Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero”. Per cui il Giudice di
Pace attenendosi a tale disposizione aveva statuito che “alla luce di tale quadro normativo il periodo trascorso in malattia o in sorveglianza attiva è equiparato a ricovero ospedaliero;
non si computa ai fini del periodo di comporto;
da diritto all'intera retribuzione senza alcuna decurtazione della retribuzione accessoria avente carattere fisso e continuativo”. Tuttavia, tale disposizione vigente ratione temporis mal si concilia con quanto statuito dal D.L. 25/2025 (Decreto
PA) entrato in vigore il 15 marzo 2025 e recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e
5 funzionalità delle pubbliche amministrazioni. L'art. 12 comma 1 del suddetto D.L. ha, infatti, modificato la disciplina delle assenze per malattia da Covid-19 eliminando, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, l'equiparazione del periodo di assenza per malattia dovuta al Covid-
19 al periodo di ricovero ospedaliero e la non computabilità ai fini del periodo di comporto. Inoltre, come correttamente rilevato dall'appellante, l'art.87, comma 1 del D.L. 18/2020, poi convertito in
Legge n. 27 del 24.4.2020 circoscriveva il proprio ambito di applicazione ai rapporti di lavoro insistenti tra la Pubblica Amministrazione ed i propri dipendenti per cui non era passibile di estensione ai contratti di natura privatistica come quello assicurativo stipulato tra il dott. CP_1
e che, difatti, nulla prevedeva al riguardo nelle Condizioni Generali di contratto. Controparte_2
Tra l'altro, non si sono neppure verificate le ulteriori condizioni che caratterizzano il diritto all'indennizzo contrattualmente previsto in caso di ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica o Istituto di Cura in quanto l'attore-assicurato aveva soggiornato presso il proprio domicilio con sorveglianza dell'Usca per tutto il periodo di convalescenza (30 giorni) come da certificati di malattia telematici rilasciati dal dott. senza, tra l'altro, affrontare spese Per_1 indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto all'equiparazione della malattia da Covid-19 all'infortunio sul lavoro va poi osservato che nell'assicurazione privata, a differenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, le malattie e gli infortuni sono rischi compresi in rami diversi che “per espressa previsione di legge non possono essere considerati omogenei”. In tal senso non può applicarsi alle assicurazioni private la norma del decreto Cura Italia (DL 18/2020) invocata dall'attore che, in merito alle disposizioni all'art. 42 comma 2 stabilisce che “Nei casi accertati di infezione da CP_3 coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che assicura, ai sensi delle vigenti CP_3 disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni nei casi accertati di infezioni CP_3 da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico”. Né può essere presa in considerazione, nel caso di specie, la circolare 13/2020 che ha equiparato le malattie CP_3 infettive agli infortuni sul lavoro facendo rientrare nella nozione di “infortunio” anche l'infezione virale come “causa fortuita violenta ed esterna” quale il contagio da virus Sars-CoV-2 avendo, invero, il pregiudizio previsto nell'assicurazione sulla malattia diversa genesi. Ciò trova conferma nella più recente giurisprudenza che ha espressamente statuito che “Il disposto dell'art. 42 comma 2 del d.l. n. 18 del 2020 conv. dalla l. n. 27 del 2020 recante misure connesse all'emergenza
6 epidemiologica da Covid-19, non determina l'obbligo, a carico di un assicuratore privato che ha stipulato una polizza infortuni, di pagare l'indennizzo a chi ha contratto una malattia infettiva, sia perché tale disposizione, avendo lo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio
e non di modificare l'oggetto delle polizze private contro gli infortuni, non è una norma sui contratti e, dunque, non ne conforma il contenuto, né impone obblighi contenutistici o interpretativi alle parti, sia perché il principio di doverosa interpretazione secondo la comune intenzione dei contraenti, ex art. 1362 c.c. impedisce di ritenere che un evento mai preso in considerazione dalle parti al momento della stipula (la malattia infettiva e, tanto meno, l'infezione pandemica, senza precedenti a memoria d'uomo), possa rientrare nel rischio assicurato a causa di una norma successiva alla stipula che non si occupa delle polizze private contro gli infortuni”. (Cassazione civile sez. III, 06/02/2025, n.3016). Per cui, l'infezione da Covid 19 non è un infortunio indennizzabile dall'assicurazione privata risultando, quindi, non operativa nel caso di specie la polizza infortuni globale con IP malattia n.1/644/027/0000925039 decorrente dal 26.11.2020 al
26.11.2021, non potendosi dunque riconoscere all'assicurato l'indennità per ogni giorno di ricovero pari ad euro 150,00 giornalieri (diaria). Occorre, infine, evidenziare che l'attore non ha mai visto decurtare il proprio stipendio per tutta la durata della sua positività al Covid – 19 (dal 12.04.2021 al
14.05.2021) permanendo il diritto in capo al dipendente della PA all'intera retribuzione.
4. In ragione dell'andamento del giudizio e della oggettiva controvertibilità delle questioni affrontate sussistono gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio ON, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n. 7085/2019
RG, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda attorea e dispone la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 14/12/2025
Il Giudice
Dott. Antonio ON
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 25/10/2022 al numero 8898/22 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Capaccio (SA) n. 514/2022 nel giudizio recante R.G. 1514/2021, depositata il 30/09/2022;
TRA
(P.IVA ), IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1 P.IVA_1
RAPPRESENTANTE P.T., rappresentata e difesa dall' avv. Domenico Caiafa;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Carmine Sparano;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 29.09.2021 il dott. assumendo di avere Controparte_1 stipulato con la una polizza infortuni globale con IP malattia Parte_1
n.1/644/027/0000925039 valevole dal 26.11.2020 al 26.11.2021 e che dal 12/04/2021 al
12/05/2021, risultato positivo al Covid 19, veniva sottoposto ad isolamento obbligatorio fiduciario presso il proprio domicilio, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Capaccio (SA) in persona del legale rappresentante p.t. al fine di sentir accertare e dichiarare Controparte_2 il proprio diritto a vedersi riconosciuta l'indennità per diaria giornaliera di infortunio e/o malattia da Covid 19 come contrattualmente previsto e stipulato con polizza n. Pt_1
1/644/027/0000925039 nonché previsto anche normativamente e per l'effetto condannare la
in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'attore Controparte_2 della somma di €4.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria il tutto con vittoria di spese, 1 diritti e onorari di causa”. Precisava, al riguardo, l'attore che la polizza stipulata con prevedeva un'indennità giornaliera per ricovero pari ad €150,00 ragion Controparte_2 per cui successivamente alla guarigione in data 17.05.2021 aveva inviato alla Compagnia assicurativa formale richiesta di pagamento della diaria per l'intero periodo di isolamento domiciliare ma a seguito della risposta negativa da parte della Compagnia che riteneva carente la documentazione allegata ai fini dell'operatività della polizza, si era visto costretto ad adire l'Autorità giudiziaria.
Il suddetto procedimento veniva iscritto al N. R.G. 1514/2021.
Con comparsa depositata il 10.11.2021 si costituiva in persona del Direttore Controparte_2
Generale la quale, preliminarmente, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per inoperatività della garanzia assicurativa atteso che le Condizioni generali di polizza prevedevano espressamente un'indennità giornaliera per ricovero solo se effettuato presso un ospedale pubblico, una clinica o una casa di cura regolarmente autorizzati al ricovero dei malati esclusi stabilimenti termali, case di riposo o di soggiorno aggiungendo, quanto all'equiparazione dell'affezione da
Covid-19 all'infortunio sul lavoro come da Circolare che comunque l'infortunio derivante in CP_3 modo diretto od indiretto da contagio non rientrava tra i rischi assicurati. Nel merito, stante l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, la Compagnia concludeva per il rigetto della stessa con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, il Giudice di prime cure rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.09.2022 ove veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 514 del 2022 depositata il 30.09.2022 nell'ambito del procedimento n.
1514/2021 R.G., il Giudice di Pace di Capaccio accoglieva la domanda spiegata dall'attore e, per l'effetto, condannava la al pagamento in favore del dott. della Controparte_2 Controparte_1 somma di Euro 4.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo oltre al pagamento delle spese di giudizio liquidate complessivamente in Euro 995,00.
2. Con atto di citazione in appello notificato a mezzo p.e.c. il 25.10.2022 in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno il dott.
per sentire integralmente riformata la sentenza su indicata in quanto “ingiusta, Controparte_1 contraddittoria, non fondata su elementi e motivazioni di diritto nonché frutto di un non corretto sillogismo giuridico e di superficiali, quanto monchi ed infondati, rilievi”.
In particolare, parte appellante ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la garanzia prestata prevedeva il riconoscimento dell'indennità per infortunio o malattia solo in caso di permanenza presso un istituto di cura, in ossequio a quanto previsto dall'art.
2.1 delle Condizioni
Generali di Assicurazione e lamentava, nello specifico, l'errata applicazione da parte del Giudice di
2 Prime cure dell'art. 87 comma 1 primo periodo del D.L. Cura Italia al caso in esame, avendo equiparato per i dipendenti di una P.A. il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva al ricovero ospedaliero come estensibile anche in ambito contrattualistico assicurativo che, però, nulla prevede al riguardo. In conclusione, l'ente appellante invocava la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado pari a complessivi €5.907,05 oltre interessi legali con vittoria di spese e compensi legali del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione depositata l'11.01.2023 il dott. contestava il Controparte_1 proposto appello in quanto del tutto inammissibile ed infondato chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di primo grado n. 514/2022 e vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarre al procuratore antistatario, atteso che, a suo dire, la polizza stipulata copriva gli infortuni e la malattia;
che da condizioni di polizza era prevista una diaria giornaliera pari ad €
150,00 e che i giorni totali in cui il Dott. era stato sottoposto a quarantena obbligatoria CP_1 domiciliare sono stati complessivamente di giorni 30 ed egli aveva dunque diritto a vedersi riconosciuta la somma pari ad €4.500,00.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii per il carico di ruolo, all'udienza del
17.03.2025, la cui trattazione avveniva ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante il deposito di sintetiche note scritte, le parti costituite precisavano le conclusioni ed il Giudice con ordinanza del
24.06.2025 assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine breve fissato dalla legge di cui all'art. 325 comma 1 c.p.c. decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di
3 specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione. Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado. Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
2. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui
4 viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
3. Tanto premesso, deve ritenersi, nel merito, che l'appello sia fondato.
Preliminarmente, va rilevata la sussistenza della legittimazione passiva della compagnia assicurativa in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa poiché parte del contratto assicurativo concluso con il dott. nonché esclusiva titolare del potere di resistere al giudizio dallo CP_1 stesso promosso e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa creditoria (risarcimento o indennizzo) sottesa alla domanda attorea.
Al riguardo, giova osservare che al giudice è consentito accertare d'ufficio la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere il giudizio o di resistervi, ossia la legitimatio ad causam attiva e passiva, ma non anche di rilevare d'ufficio l'effettiva titolarità dell'obbligazione dedotta in giudizio se non rilevata dalla parte interessata. (v. Cass. civ. Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2091; Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, n.2951; Cassazione civile sez. II, 10/05/2010, n.11284; Cass. civ. 6 marzo 2006, n. 4796). Pertanto, il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire ed a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi ed il convenuto, assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla.
Quanto ai dedotti motivi di appello va, anzitutto, evidenziato che il comma 1, primo periodo, dell'art. 87 D.L. 18/2020 invocato dall'attore, odierno appellato, a sostegno della propria pretesa ed applicato dal Giudice di prime cure al caso di specie è stato soppresso dal D.L. 14 Marzo 2025 n.
25. Il suddetto articolo che riguarda le misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali nelle pubbliche amministrazioni durante l'emergenza Covid-
19 prevedeva che “Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero”. Per cui il Giudice di
Pace attenendosi a tale disposizione aveva statuito che “alla luce di tale quadro normativo il periodo trascorso in malattia o in sorveglianza attiva è equiparato a ricovero ospedaliero;
non si computa ai fini del periodo di comporto;
da diritto all'intera retribuzione senza alcuna decurtazione della retribuzione accessoria avente carattere fisso e continuativo”. Tuttavia, tale disposizione vigente ratione temporis mal si concilia con quanto statuito dal D.L. 25/2025 (Decreto
PA) entrato in vigore il 15 marzo 2025 e recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e
5 funzionalità delle pubbliche amministrazioni. L'art. 12 comma 1 del suddetto D.L. ha, infatti, modificato la disciplina delle assenze per malattia da Covid-19 eliminando, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, l'equiparazione del periodo di assenza per malattia dovuta al Covid-
19 al periodo di ricovero ospedaliero e la non computabilità ai fini del periodo di comporto. Inoltre, come correttamente rilevato dall'appellante, l'art.87, comma 1 del D.L. 18/2020, poi convertito in
Legge n. 27 del 24.4.2020 circoscriveva il proprio ambito di applicazione ai rapporti di lavoro insistenti tra la Pubblica Amministrazione ed i propri dipendenti per cui non era passibile di estensione ai contratti di natura privatistica come quello assicurativo stipulato tra il dott. CP_1
e che, difatti, nulla prevedeva al riguardo nelle Condizioni Generali di contratto. Controparte_2
Tra l'altro, non si sono neppure verificate le ulteriori condizioni che caratterizzano il diritto all'indennizzo contrattualmente previsto in caso di ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica o Istituto di Cura in quanto l'attore-assicurato aveva soggiornato presso il proprio domicilio con sorveglianza dell'Usca per tutto il periodo di convalescenza (30 giorni) come da certificati di malattia telematici rilasciati dal dott. senza, tra l'altro, affrontare spese Per_1 indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto all'equiparazione della malattia da Covid-19 all'infortunio sul lavoro va poi osservato che nell'assicurazione privata, a differenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, le malattie e gli infortuni sono rischi compresi in rami diversi che “per espressa previsione di legge non possono essere considerati omogenei”. In tal senso non può applicarsi alle assicurazioni private la norma del decreto Cura Italia (DL 18/2020) invocata dall'attore che, in merito alle disposizioni all'art. 42 comma 2 stabilisce che “Nei casi accertati di infezione da CP_3 coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che assicura, ai sensi delle vigenti CP_3 disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni nei casi accertati di infezioni CP_3 da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico”. Né può essere presa in considerazione, nel caso di specie, la circolare 13/2020 che ha equiparato le malattie CP_3 infettive agli infortuni sul lavoro facendo rientrare nella nozione di “infortunio” anche l'infezione virale come “causa fortuita violenta ed esterna” quale il contagio da virus Sars-CoV-2 avendo, invero, il pregiudizio previsto nell'assicurazione sulla malattia diversa genesi. Ciò trova conferma nella più recente giurisprudenza che ha espressamente statuito che “Il disposto dell'art. 42 comma 2 del d.l. n. 18 del 2020 conv. dalla l. n. 27 del 2020 recante misure connesse all'emergenza
6 epidemiologica da Covid-19, non determina l'obbligo, a carico di un assicuratore privato che ha stipulato una polizza infortuni, di pagare l'indennizzo a chi ha contratto una malattia infettiva, sia perché tale disposizione, avendo lo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio
e non di modificare l'oggetto delle polizze private contro gli infortuni, non è una norma sui contratti e, dunque, non ne conforma il contenuto, né impone obblighi contenutistici o interpretativi alle parti, sia perché il principio di doverosa interpretazione secondo la comune intenzione dei contraenti, ex art. 1362 c.c. impedisce di ritenere che un evento mai preso in considerazione dalle parti al momento della stipula (la malattia infettiva e, tanto meno, l'infezione pandemica, senza precedenti a memoria d'uomo), possa rientrare nel rischio assicurato a causa di una norma successiva alla stipula che non si occupa delle polizze private contro gli infortuni”. (Cassazione civile sez. III, 06/02/2025, n.3016). Per cui, l'infezione da Covid 19 non è un infortunio indennizzabile dall'assicurazione privata risultando, quindi, non operativa nel caso di specie la polizza infortuni globale con IP malattia n.1/644/027/0000925039 decorrente dal 26.11.2020 al
26.11.2021, non potendosi dunque riconoscere all'assicurato l'indennità per ogni giorno di ricovero pari ad euro 150,00 giornalieri (diaria). Occorre, infine, evidenziare che l'attore non ha mai visto decurtare il proprio stipendio per tutta la durata della sua positività al Covid – 19 (dal 12.04.2021 al
14.05.2021) permanendo il diritto in capo al dipendente della PA all'intera retribuzione.
4. In ragione dell'andamento del giudizio e della oggettiva controvertibilità delle questioni affrontate sussistono gravi ed eccezionali ragioni, contemplate dell'art.92 c.p.c. così come interpretato alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, che inducono alla compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio ON, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n. 7085/2019
RG, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda attorea e dispone la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 14/12/2025
Il Giudice
Dott. Antonio ON
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