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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/06/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1223 /2023
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Lavoro
Tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13
ATTORI
E
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Oggi, 17.6.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per i ricorrenti l'avv. BARBONI DOMENICO;
nessuno per il
. CP_2
Su invito del giudice, il difensore procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1223/2023 di R.G. promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , on Parte_11 Parte_12 Parte_13 il patrocinio degli avv.ti BARBONI DOMENICO e NARDONE ANNAMARIA e domicilio eletto in via Lamarmora 36 CP_1
-ricorrenti-
Contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. SERAFINO FRANCESCO e
[...] domicilio eletto in via Soderini 24 CP_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/06/2023 e regolarmente notificato: , Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_14
E , esponevano quanto segue: Parte_12 Parte_13
i ricorrenti, attualmente in servizio presso istituti scolastici della provincia di Monza Brianza e in qualità di docenti precari, sono stati destinatari di contratti a tempo determinato CP_1 di durata annuale – fino al 30 giugno, ovvero al 31/08 – ovvero pari ad almeno 180 giorni. In particolare, i ricorrenti hanno rispettivamente prestato servizio in ragione dei seguenti contratti a tempo determinato:
• La sig.ra ha lavorato dal 01/09/2017 al 30/06/2018 presso l'Istituto Parte_1 Comprensivo Statale “PIAZZA COSTA” di Cinisello Balsamo per n. 24 ore settimanali;
dal 08/10/2018 al 30/06/2019 presso l'Istituto Comprensivo Statale “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo per n. 24 ore settimanali;
dal 16/09/2019 al 30/06/2020 presso l'Istituto Comprensivo Statale “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo per n. 24 ore settimanali;
dal 01/10/2020 al 31/08/2021 presso l'Istituto Comprensivo Statale “COSTA” di Cinisello
2 Balsamo per n. 24 ore settimanali;
dal 08/09/2021 al 30/06/2022 presso l'Istituto Comprensivo Statale “BUSCAGLUA” di Cinisello Balsamo per n. 24 settimanali;
dal 10/09/2022 al 31/08/2023 presso l'Istituto Comprensivo Statale “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo per n. 24 ore settimanali.
• Il sig. ha lavorato dal 03/10/2017 al 30/06/2018 presso I.C.S. “DE Parte_2 AMICIS” di Lissone, per n. 24 ore settimanali;
dal 17/09/2018 al 30/06/2019 presso I.C.S.
“RITA LEVI MONTALCINI” di Lissone, per n. 24 ore settimanali;
dal 11/09/2019 al 30/06/2020 presso I.C.S. “RITA LEVI MONTALCINI” di Lissone, per n. 24 ore settimanali;
dal 10/09/2020 al 31/08/2021 presso I.C.S. “RITA LEVI MONTALCINI” di Lissone, per n. 24 ore settimanali;
dal 01/09/2021 al 31/08/2022 presso l'Istituto Comprensivo “STOPPANI” di Seregno per n. 24 ore settimanali;
dal 12/09/2022 al 30/06/2023 presso I.C.S. “ALLENDE” di Paderno Dugnano
• La sig.ra ha lavorato dal 24/09/2021 al 30/06/2022 (orario Parte_3 completo) presso l'I.I.S. “ALBERT EINSTEIN” di Vimercate;
dal 26/09/2022 al 30/06/2023 (orario pari a 8 ore settimanali) presso I.I.S “VIRGILIO FLORIANI” di Vimercate.
• Il sig. ha lavorato dal 05/10/2017 al 30/06/2018 presso l'Istituto Parte_4
“ALLENDE” di Paderno Dugnano per numero 24 ore settimanali;
dal 17/09/2018 al 30/06/2019 presso l'Istituto “ALLENDE” di Paderno Dugnano per numero 24 ore settimanali;
dal 16/09/2019 al 30/06/2020 2019 presso l'Istituto “ALLENDE” di Paderno Dugnano per numero 24 ore settimanali;
dal 29/06/2020 al 31/08/2021 2019 presso l'Istituto “ALLENDE” di Paderno Dugnano per numero 24 ore settimanali;
dal 09/26/2021 al 31/08/2022 presso l'Istituto “ALLENDE” di Paderno Dugnano per numero 24 ore settimanali;
dal 12/09/2022 al 30/06/2023 presso l'Istituto “ALLENDE” di Paderno Dugnano per numero 24 ore settimanali.
• La sig.ra ha lavorato dal 20/11/2020 al 30/06/2021 presso I.C.S. Parte_5
“FRATELLI CERVI” di Limbiate per n. 16 ore settimanali;
dal 23/09/2021al 30/06/2022 presso I.C.S. “SALVO D'ACQUISTO” di Muggiò con orario settimanale completo;
dal 12/09/2022 al 30/06/2023 presso I.C.S. “SALVO D'ACQUISTO” di Muggiò con orario settimanale completo.
• La sig.ra ha lavorato dal 25/09/2019 al 30/06/2020 presso I.C.S. Parte_6
“DON GNOCCHI” di Arese, con orario settimanale completo;
dal 22/10/2020 al 30/06/2021 presso I.C.S. “GIOVANNI XXIII”, di Cesate, con orario settimanale completo;
dal 08/09/2021 al 30/06/2022 presso I.C.S. di Arese, con orario settimanale completo;
dal12/09/2022 al 31/08/2023 presso I.C.S. “E. DE MARCHI” di Paderno Dugnano, con orario settimanale completo.
• La sig.ra ha lavorato dal 15/09/2017 al 30/06/2018 Parte_7 presso l'I.C.S. “DON CAMAGNI” di Brugherio, con orario settimanale completo;
dal 13/09/2018 al 30/06/2019 presso l'I.C.S. “ALESSANDRO VOLTA” di Cologno Monzese, per n. 8 ore settimanali;
dal 12/09/2019 al 30/06/2020 presso l'I.C.S. “ALIGHIERI” di Cologno Monzese per n. 8 ore settimanali;
dal 09/09/2022 al 31/08/2023 presso l'I.C.S. “MANZONI” di Cologno Monzese, con orario settimanale completo.
• Il sig. a lavorato dal 24/11/2020 al 11/06/2021 presso l'PSSCT Parte_15
“P. VERRI” di Busto Arsizio, con orario settimanale completo;
dal 01/10/2021 al 31/08/2022 presso l'PSSCT “P. VERRI” di Busto Arsizio, con orario settimanale completo;
dal 12/09/2022 al 30/06/2023 presso l'I.S.S. “G. MERONI” di Lissone, con orario settimanale completo.
• La sig.ra ha lavorato dal 12/09/2022 al 30/06/2023 presso l'I.C.S. “RITA Parte_9 LEVI MONTALCINI” di Lissone, per n 18 ore settimanali.
• La sig.ra ha lavorato dal 08/10/2021 al 30/06/2022 presso l'I.C.S. Parte_10
“KAROL WOJTYLA” di Garbagnate Milanese, con orario settimanale completo;
dal 12/09/2022 al 30/06/2023 presso l'I.C.S. “FUTURA di Garbagnate Milanese, con orario settimanale completo.
3 • Il sig. ha lavorato dal 16/10/2017 al 30/06/2018 presso Parte_14 l'I.C.S. “DON GNOCCHI” di Arese per n. 16 ore settimanali;
dal 15/10/2018 al 30/06/2019 presso l'I.C.S. “DON GNOCCHI” di Arese per n. 15 ore settimanali;
dal 03/10/2019 al 30/06/2020 presso l'I.C.S. “DON GNOCCHI” di Arese, con orario settimanale completo;
dal 23/09/2020 al 31/08/2021 presso l'I.C.S. “KAROL WOJTYLA” di Garbagnate Milanese, con orario settimanale completo;
dal 09/09/2021 al 31/08/2022 presso l'I.C.S. “KAROL WOJTYLA” di Garbagnate Milanese, con orario settimanale completo;
dal 12/09/2022 al 31/0/2023 presso l'I.C.S. “KAROL WOJTYLA” di Garbagnate Milanese, con orario settimanale completo;
• La sig.ra ha lavorato dal 24/09/2018 al 30/06/2019 presso Parte_12 l'I.C.S. “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo, con orario settimanale completo;
dal 16/09/2019 al 30/06/2020 presso l'I.C.S. “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo, con orario settimanale completo;
dal 03/10/2020 al 30/06/2021 presso l'I.C.S. “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo, con orario settimanale completo;
dal 09/09/2021 al 3/06/2022 presso l'I.C.S. “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo, con orario settimanale completo;
dal 10/09/2022 al 30/06/2023 presso l'I.C.S. “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo, con orario settimanale completo.
• La sig.ra ha lavorato dal 09/10/2021 al 31/08/2022 presso l'I.I.S. Parte_13
“MACCHIAVELLI” di Pioltello, con orario settimanale completo;
dal 12/09/2022 al 31/08/2023 presso l'I.I.S. “LEONARDO DA VINCI” di Cologno Monzese, con orario settimanale completo.
Con riferimento ai predetti anni scolastici, le ricorrenti e i ricorrenti, in quanto assunti alle dipendenze del con contratto di lavoro a tempo determinato, non hanno potuto CP_3 ricevere ed usufruire della c.d. Carta Elettronica del Docente, consistente nell'attivazione da parte dello stesso della “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione e CP_2 l'accredito sulla stessa della somma annua di € 500,00 ex art. 1, c. 121, L. 107/2015 e pedissequi DPCM 23/09/2015 e DPCM 28/11/2016, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali dei docenti. Rassegnavano pertanto le seguenti conclusioni: “accertato e dichiarato, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il contrasto con il diritto comunitario della Legge 107/2015, art. 1, commi 121-124, nonché l'illegittimità del DPCM del 23/09/2015, della Nota n. 15219/2015 e CP_3 del DPCM del 28/11/2016, nella parte in cui escludono i ricorrenti, quali docenti con contratto a termine, dal riconoscimento economico denominato Carta elettronica del docente, e, previa disapplicazione degli stessi ai sensi dell'art. 63, D.L.gs. n. 165 del 2001 e poiché in contrasto con il diritto comunitario;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di usufruire del beneficio economico denominato Carta elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici di cui in narrativa, ovvero per quel diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, all'attribuzione e attivazione della Carte elettronica in favore dei ricorrenti, con accredito dei seguenti importi”:
NOMINATIVO IMPORTI
ACCOMANDO ANNA 3.000,00
3.000,00 Parte_2
1.000,00 Parte_3
3.000,00 Parte_4
1.500,00 Parte_5
2.000,00 Parte_6
2.000,00 Parte_7
4 1.500,00 Parte_8
500,00 Parte_9
2.000,00 Parte_10
3.000,00 Parte_14
2.500,00 Pt_12 Parte_12
1.000,00 Parte_13
Il si costituiva con memoria difensiva il 17/05/2024, Controparte_4 nella quale contestava deduzioni e pretese avversarie, in particolare formulando eccezioni di prescrizione in riferimento ai ricorrenti , , , , Parte_1 Pt_2 Pt_4 Pt_5
, per tutto quanto maturato prima dell'anno scolastico 2018/2019; Parte_7 Pt_14 chiedeva il rigetto della domanda della ricorrente per l'assenza di un rapporto di Pt_3 lavoro attuale con l'Amministrazione resistente e per il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa i fatti costitutivi a sostegno della domanda risarcitoria;
chiedeva, altresì, il rigetto della domanda per la ricorrente per l'annualità 2022/2023 considerata Parte_7 supplenza breve e saltuaria.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei confronti dei singoli ricorrenti con i limiti e le precisazioni di seguito indicate. La pretesa economica dei ricorrenti trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016. La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato.
5 Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_4 CP_2 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 € all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come la ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato.
Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la
Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
6 è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_2 proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Data la pluralità dei ricorrenti e la peculiarità di talune posizioni, anche rispetto alle eccezioni formulate da parte resistente, si rende opportuno procedere alla disamina ripartita di ciascuno, avendo presente lo schema di quanto rispettivamente rivendicato, di cui al prospetto inserito nel ricorso:
Quanto a attualmente in servizio, con contratto individuale di lavoro Parte_1 fino al 30/06/2025, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, tutte relative a supplenze fino al 30/6 o al 31/08; le compete quindi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Deve considerarsi prescritta l'annualità 2017/2018 sollevata dal , poiché CP_1
l'atto di diffida comunicato dalla ricorrente in data 23/03/2023 non è tempestivo ai fini dell'interruzione del termine quinquennale previsto. Peraltro, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato all'udienza del 16.1.2025 di rinunciare alla relativa domanda.
Quanto a attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato Parte_2 con decorrenza dal 01/09/2021, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dal medesimo indicato del 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, relative a supplenze fino al 30/06 o al 31/08, con esclusione delle ulteriori annualità in quanto già immesso in ruolo a far tempo dalla data suindicata;
gli compete quindi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Deve considerarsi prescritta l'annualità 2017/2018 come da eccezione
7 del , poiché l'atto di diffida comunicato dalla ricorrente in data 26/03/2023 non è CP_1 tempestivo ai fini dell'interruzione del termine quinquennale previsto. Peraltro, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato all'udienza del 16.1.2025 di rinunciare alla relativa domanda.
Quanto a , attualmente iscritta nelle GPS per il biennio 2024-2026, Parte_3 deve considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, l' annualità dalla medesima indicata del 2021/2022 relativa a supplenze fino al 31/08 con orario completo;
non altrettanto l'annualità 2022/2023 ove il servizio è stato svolto con orario effettivamente inferiore al 50%. Le compete, quindi, l'adempimento in forma specifica limitatamente alla prima annualità, secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a , attualmente in servizio con contratto individuale di lavoro a Parte_4 tempo determinato fino al 31/08/2025, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dal medesimo indicate del 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 relative a supplenze fino al 30/06 o al 31/08; gli compete l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Deve considerarsi prescritta l'annualità 2017/2018, come da eccezione sollevata dal , CP_1 poiché l'atto di diffida comunicato dalla ricorrente in data 29/03/2023 non è tempestivo ai fini dell'interruzione del termine quinquennale previsto. Peraltro, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato all'udienza del 16.1.2025 di rinunciare alla relativa domanda.
Quanto a attualmente iscritta nelle GPS per il biennio 2024-2026, Parte_5 devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 relative a supplenze fino al 30/06; le compete l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente in servizio con contratto individuale di lavoro a Parte_6 tempo determinato fino al 31/08/2025, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 relative a supplenze fino al 30/06 o 31/08; le compete l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a , attualmente in servizio con contratto individuale Parte_7 di lavoro fino al 30/06/2025, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità del 2018/2019 e 2022/2023, relative a supplenze fino al 30/06 o 31/08; le compete l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
8 Deve considerarsi prescritta l'annualità 2017/2018 come da eccezione sollevata dal , CP_1 poiché l'atto di diffida comunicato dalla ricorrente in data 26/05/2023 non è tempestivo ai fini dell'interruzione del termine quinquennale previsto. Peraltro, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato all'udienza del 16.1.2025 di rinunciare alla relativa domanda. Si rammenta che per l'anno scolastico 2019/2020, la sig.ra ha svolto attività di Parte_7 supplenza per un orario inferiore al 50% rispetto a quello stabilito previsto per il tipo di classe di concorso (18 ore). Non è fondata la contestazione sollevata dal in CP_2 riferimento alla supplenza breve e saltuaria per l'anno 2022/2023, avendo la stessa lavorato dal 09/09/2022 al 31/08/2023.
Quanto a ttualmente in servizio con contratto individuale di lavoro Parte_8 fino al 31/08/2025, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dal medesimo indicate del 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 relative a supplenze con fino al 30/06 o 31/08; gli compete l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato con Parte_9 decorrenza dal 01/09/2023, deve considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio, l' annualità dalla medesima indicata del 2022/2023 relativa a supplenza fino al 30/06; le compete l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente in servizio con contratto individuale di lavoro fino Parte_10 al 30/06/2025, deve considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicata del 2021/2022 e 2022/2023 relative a supplenze fino al 30/06; le compete l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a , attualmente in servizio con contratto individuale Parte_14 di lavoro a tempo determinato fino al 31/08/2025, deve considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dal medesimo indicate del 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, relative a supplenze fino al 30/06 o 31/08; gli compete l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Deve considerarsi prescritta l'annualità 2017/2018 come da eccezione sollevata dal , CP_1 poiché l'atto di diffida comunicato dalla ricorrente in data 29/03/2023 non è tempestivo ai fini dell'interruzione del termine quinquennale previsto. Peraltro, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato all'udienza del 16.1.2025 di rinunciare alla relativa domanda.
Quanto a , attualmente in servizio con contratto individuale di Parte_12 lavoro a tempo determinato fino al 31/08/2025, deve considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, relative a supplenze fino al 30/06; le compete l'adempimento in
9 forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a , attualmente in servizio con contratto individuale di Parte_13 lavoro a tempo determinato fino al 31/08/2025, deve considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2021/2022 e 2022/2023, relative a supplenze fino al 31/08; le compete l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
In linea generale, con riferimento alla posizione di tutti i ricorrenti, e fermo restando il decorso del termine di prescrizione, come individuato ed operante, deve ritenersi, alla luce degli enunciati principi giurisprudenziali, che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per il docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite CP_2 previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al CP_2 personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio.
All'esito della disamina compiuta, le somme dovute ai singoli ricorrenti, nonché erogabili con le descritte modalità sono le seguenti: a € 2.500,00; a Parte_1 Pt_2
€ 1.500,00; a € 500,00; a €
[...] Parte_3 Parte_4 2.500,00; a € 1.500,00; a € 2.000 ,00; a Parte_5 Parte_6
€ 1.000,00; a € 1.500,00; a Parte_16 Parte_8
€ 500,00; a € 1.000,00; a Parte_9 Parte_10 [...]
€ 2.500,00; a € 2.500,00; a Parte_14 Parte_12 Parte_13
€ 1.000,00.
[...]
Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nonché facendo applicazione, ai fini della liquidazione, del DM 55/14 e dell'art.151 disp. att. c.p.c., e dei rispettivi minimi tabellari, in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. deve disporsi la distrazione a favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1.- condanna il a mettere a disposizione dei ricorrenti, Controparte_4 tramite accredito sulla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, le seguenti somme a Parte_1
€ 2.500,00; a € 1.500,00; a € 500,00;
[...] Parte_2 Parte_3 a € 2.500,00; a € 1.500,00; a Parte_4 Parte_5 Pt_6
10 € 2.0000,00; a € 1.000,00; a Pt_6 Parte_16 Parte_8
1.500,00; a € 500,00; a € 1.000,00;
[...] Parte_9 Parte_10 a € 2.500,00; a € 2.500,00; a Parte_14 Parte_12
€ 1.000,00. Parte_13
2.- Rigetta le domande nei confronti delle ricorrenti e rispettivamente Parte_7 Pt_3 per le annualità 2019/2020 e 2022/2023;
3.- condanna il alla rifusione in favore dei ricorrenti delle Controparte_4 spese di lite liquidate in complessivi euro 2.270,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA, IVA e C.U. se dovuto e versato, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c...
Monza, 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Simona Improta
11
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Lavoro
Tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13
ATTORI
E
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Oggi, 17.6.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per i ricorrenti l'avv. BARBONI DOMENICO;
nessuno per il
. CP_2
Su invito del giudice, il difensore procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento. Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1223/2023 di R.G. promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , on Parte_11 Parte_12 Parte_13 il patrocinio degli avv.ti BARBONI DOMENICO e NARDONE ANNAMARIA e domicilio eletto in via Lamarmora 36 CP_1
-ricorrenti-
Contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. SERAFINO FRANCESCO e
[...] domicilio eletto in via Soderini 24 CP_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/06/2023 e regolarmente notificato: , Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_14
E , esponevano quanto segue: Parte_12 Parte_13
i ricorrenti, attualmente in servizio presso istituti scolastici della provincia di Monza Brianza e in qualità di docenti precari, sono stati destinatari di contratti a tempo determinato CP_1 di durata annuale – fino al 30 giugno, ovvero al 31/08 – ovvero pari ad almeno 180 giorni. In particolare, i ricorrenti hanno rispettivamente prestato servizio in ragione dei seguenti contratti a tempo determinato:
• La sig.ra ha lavorato dal 01/09/2017 al 30/06/2018 presso l'Istituto Parte_1 Comprensivo Statale “PIAZZA COSTA” di Cinisello Balsamo per n. 24 ore settimanali;
dal 08/10/2018 al 30/06/2019 presso l'Istituto Comprensivo Statale “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo per n. 24 ore settimanali;
dal 16/09/2019 al 30/06/2020 presso l'Istituto Comprensivo Statale “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo per n. 24 ore settimanali;
dal 01/10/2020 al 31/08/2021 presso l'Istituto Comprensivo Statale “COSTA” di Cinisello
2 Balsamo per n. 24 ore settimanali;
dal 08/09/2021 al 30/06/2022 presso l'Istituto Comprensivo Statale “BUSCAGLUA” di Cinisello Balsamo per n. 24 settimanali;
dal 10/09/2022 al 31/08/2023 presso l'Istituto Comprensivo Statale “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo per n. 24 ore settimanali.
• Il sig. ha lavorato dal 03/10/2017 al 30/06/2018 presso I.C.S. “DE Parte_2 AMICIS” di Lissone, per n. 24 ore settimanali;
dal 17/09/2018 al 30/06/2019 presso I.C.S.
“RITA LEVI MONTALCINI” di Lissone, per n. 24 ore settimanali;
dal 11/09/2019 al 30/06/2020 presso I.C.S. “RITA LEVI MONTALCINI” di Lissone, per n. 24 ore settimanali;
dal 10/09/2020 al 31/08/2021 presso I.C.S. “RITA LEVI MONTALCINI” di Lissone, per n. 24 ore settimanali;
dal 01/09/2021 al 31/08/2022 presso l'Istituto Comprensivo “STOPPANI” di Seregno per n. 24 ore settimanali;
dal 12/09/2022 al 30/06/2023 presso I.C.S. “ALLENDE” di Paderno Dugnano
• La sig.ra ha lavorato dal 24/09/2021 al 30/06/2022 (orario Parte_3 completo) presso l'I.I.S. “ALBERT EINSTEIN” di Vimercate;
dal 26/09/2022 al 30/06/2023 (orario pari a 8 ore settimanali) presso I.I.S “VIRGILIO FLORIANI” di Vimercate.
• Il sig. ha lavorato dal 05/10/2017 al 30/06/2018 presso l'Istituto Parte_4
“ALLENDE” di Paderno Dugnano per numero 24 ore settimanali;
dal 17/09/2018 al 30/06/2019 presso l'Istituto “ALLENDE” di Paderno Dugnano per numero 24 ore settimanali;
dal 16/09/2019 al 30/06/2020 2019 presso l'Istituto “ALLENDE” di Paderno Dugnano per numero 24 ore settimanali;
dal 29/06/2020 al 31/08/2021 2019 presso l'Istituto “ALLENDE” di Paderno Dugnano per numero 24 ore settimanali;
dal 09/26/2021 al 31/08/2022 presso l'Istituto “ALLENDE” di Paderno Dugnano per numero 24 ore settimanali;
dal 12/09/2022 al 30/06/2023 presso l'Istituto “ALLENDE” di Paderno Dugnano per numero 24 ore settimanali.
• La sig.ra ha lavorato dal 20/11/2020 al 30/06/2021 presso I.C.S. Parte_5
“FRATELLI CERVI” di Limbiate per n. 16 ore settimanali;
dal 23/09/2021al 30/06/2022 presso I.C.S. “SALVO D'ACQUISTO” di Muggiò con orario settimanale completo;
dal 12/09/2022 al 30/06/2023 presso I.C.S. “SALVO D'ACQUISTO” di Muggiò con orario settimanale completo.
• La sig.ra ha lavorato dal 25/09/2019 al 30/06/2020 presso I.C.S. Parte_6
“DON GNOCCHI” di Arese, con orario settimanale completo;
dal 22/10/2020 al 30/06/2021 presso I.C.S. “GIOVANNI XXIII”, di Cesate, con orario settimanale completo;
dal 08/09/2021 al 30/06/2022 presso I.C.S. di Arese, con orario settimanale completo;
dal12/09/2022 al 31/08/2023 presso I.C.S. “E. DE MARCHI” di Paderno Dugnano, con orario settimanale completo.
• La sig.ra ha lavorato dal 15/09/2017 al 30/06/2018 Parte_7 presso l'I.C.S. “DON CAMAGNI” di Brugherio, con orario settimanale completo;
dal 13/09/2018 al 30/06/2019 presso l'I.C.S. “ALESSANDRO VOLTA” di Cologno Monzese, per n. 8 ore settimanali;
dal 12/09/2019 al 30/06/2020 presso l'I.C.S. “ALIGHIERI” di Cologno Monzese per n. 8 ore settimanali;
dal 09/09/2022 al 31/08/2023 presso l'I.C.S. “MANZONI” di Cologno Monzese, con orario settimanale completo.
• Il sig. a lavorato dal 24/11/2020 al 11/06/2021 presso l'PSSCT Parte_15
“P. VERRI” di Busto Arsizio, con orario settimanale completo;
dal 01/10/2021 al 31/08/2022 presso l'PSSCT “P. VERRI” di Busto Arsizio, con orario settimanale completo;
dal 12/09/2022 al 30/06/2023 presso l'I.S.S. “G. MERONI” di Lissone, con orario settimanale completo.
• La sig.ra ha lavorato dal 12/09/2022 al 30/06/2023 presso l'I.C.S. “RITA Parte_9 LEVI MONTALCINI” di Lissone, per n 18 ore settimanali.
• La sig.ra ha lavorato dal 08/10/2021 al 30/06/2022 presso l'I.C.S. Parte_10
“KAROL WOJTYLA” di Garbagnate Milanese, con orario settimanale completo;
dal 12/09/2022 al 30/06/2023 presso l'I.C.S. “FUTURA di Garbagnate Milanese, con orario settimanale completo.
3 • Il sig. ha lavorato dal 16/10/2017 al 30/06/2018 presso Parte_14 l'I.C.S. “DON GNOCCHI” di Arese per n. 16 ore settimanali;
dal 15/10/2018 al 30/06/2019 presso l'I.C.S. “DON GNOCCHI” di Arese per n. 15 ore settimanali;
dal 03/10/2019 al 30/06/2020 presso l'I.C.S. “DON GNOCCHI” di Arese, con orario settimanale completo;
dal 23/09/2020 al 31/08/2021 presso l'I.C.S. “KAROL WOJTYLA” di Garbagnate Milanese, con orario settimanale completo;
dal 09/09/2021 al 31/08/2022 presso l'I.C.S. “KAROL WOJTYLA” di Garbagnate Milanese, con orario settimanale completo;
dal 12/09/2022 al 31/0/2023 presso l'I.C.S. “KAROL WOJTYLA” di Garbagnate Milanese, con orario settimanale completo;
• La sig.ra ha lavorato dal 24/09/2018 al 30/06/2019 presso Parte_12 l'I.C.S. “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo, con orario settimanale completo;
dal 16/09/2019 al 30/06/2020 presso l'I.C.S. “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo, con orario settimanale completo;
dal 03/10/2020 al 30/06/2021 presso l'I.C.S. “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo, con orario settimanale completo;
dal 09/09/2021 al 3/06/2022 presso l'I.C.S. “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo, con orario settimanale completo;
dal 10/09/2022 al 30/06/2023 presso l'I.C.S. “BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo, con orario settimanale completo.
• La sig.ra ha lavorato dal 09/10/2021 al 31/08/2022 presso l'I.I.S. Parte_13
“MACCHIAVELLI” di Pioltello, con orario settimanale completo;
dal 12/09/2022 al 31/08/2023 presso l'I.I.S. “LEONARDO DA VINCI” di Cologno Monzese, con orario settimanale completo.
Con riferimento ai predetti anni scolastici, le ricorrenti e i ricorrenti, in quanto assunti alle dipendenze del con contratto di lavoro a tempo determinato, non hanno potuto CP_3 ricevere ed usufruire della c.d. Carta Elettronica del Docente, consistente nell'attivazione da parte dello stesso della “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione e CP_2 l'accredito sulla stessa della somma annua di € 500,00 ex art. 1, c. 121, L. 107/2015 e pedissequi DPCM 23/09/2015 e DPCM 28/11/2016, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali dei docenti. Rassegnavano pertanto le seguenti conclusioni: “accertato e dichiarato, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il contrasto con il diritto comunitario della Legge 107/2015, art. 1, commi 121-124, nonché l'illegittimità del DPCM del 23/09/2015, della Nota n. 15219/2015 e CP_3 del DPCM del 28/11/2016, nella parte in cui escludono i ricorrenti, quali docenti con contratto a termine, dal riconoscimento economico denominato Carta elettronica del docente, e, previa disapplicazione degli stessi ai sensi dell'art. 63, D.L.gs. n. 165 del 2001 e poiché in contrasto con il diritto comunitario;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di usufruire del beneficio economico denominato Carta elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici di cui in narrativa, ovvero per quel diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, all'attribuzione e attivazione della Carte elettronica in favore dei ricorrenti, con accredito dei seguenti importi”:
NOMINATIVO IMPORTI
ACCOMANDO ANNA 3.000,00
3.000,00 Parte_2
1.000,00 Parte_3
3.000,00 Parte_4
1.500,00 Parte_5
2.000,00 Parte_6
2.000,00 Parte_7
4 1.500,00 Parte_8
500,00 Parte_9
2.000,00 Parte_10
3.000,00 Parte_14
2.500,00 Pt_12 Parte_12
1.000,00 Parte_13
Il si costituiva con memoria difensiva il 17/05/2024, Controparte_4 nella quale contestava deduzioni e pretese avversarie, in particolare formulando eccezioni di prescrizione in riferimento ai ricorrenti , , , , Parte_1 Pt_2 Pt_4 Pt_5
, per tutto quanto maturato prima dell'anno scolastico 2018/2019; Parte_7 Pt_14 chiedeva il rigetto della domanda della ricorrente per l'assenza di un rapporto di Pt_3 lavoro attuale con l'Amministrazione resistente e per il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa i fatti costitutivi a sostegno della domanda risarcitoria;
chiedeva, altresì, il rigetto della domanda per la ricorrente per l'annualità 2022/2023 considerata Parte_7 supplenza breve e saltuaria.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei confronti dei singoli ricorrenti con i limiti e le precisazioni di seguito indicate. La pretesa economica dei ricorrenti trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016. La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato.
5 Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_4 CP_2 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 € all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come la ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato.
Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la
Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
6 è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_2 proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Data la pluralità dei ricorrenti e la peculiarità di talune posizioni, anche rispetto alle eccezioni formulate da parte resistente, si rende opportuno procedere alla disamina ripartita di ciascuno, avendo presente lo schema di quanto rispettivamente rivendicato, di cui al prospetto inserito nel ricorso:
Quanto a attualmente in servizio, con contratto individuale di lavoro Parte_1 fino al 30/06/2025, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, tutte relative a supplenze fino al 30/6 o al 31/08; le compete quindi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Deve considerarsi prescritta l'annualità 2017/2018 sollevata dal , poiché CP_1
l'atto di diffida comunicato dalla ricorrente in data 23/03/2023 non è tempestivo ai fini dell'interruzione del termine quinquennale previsto. Peraltro, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato all'udienza del 16.1.2025 di rinunciare alla relativa domanda.
Quanto a attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato Parte_2 con decorrenza dal 01/09/2021, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dal medesimo indicato del 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, relative a supplenze fino al 30/06 o al 31/08, con esclusione delle ulteriori annualità in quanto già immesso in ruolo a far tempo dalla data suindicata;
gli compete quindi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Deve considerarsi prescritta l'annualità 2017/2018 come da eccezione
7 del , poiché l'atto di diffida comunicato dalla ricorrente in data 26/03/2023 non è CP_1 tempestivo ai fini dell'interruzione del termine quinquennale previsto. Peraltro, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato all'udienza del 16.1.2025 di rinunciare alla relativa domanda.
Quanto a , attualmente iscritta nelle GPS per il biennio 2024-2026, Parte_3 deve considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, l' annualità dalla medesima indicata del 2021/2022 relativa a supplenze fino al 31/08 con orario completo;
non altrettanto l'annualità 2022/2023 ove il servizio è stato svolto con orario effettivamente inferiore al 50%. Le compete, quindi, l'adempimento in forma specifica limitatamente alla prima annualità, secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a , attualmente in servizio con contratto individuale di lavoro a Parte_4 tempo determinato fino al 31/08/2025, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dal medesimo indicate del 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 relative a supplenze fino al 30/06 o al 31/08; gli compete l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Deve considerarsi prescritta l'annualità 2017/2018, come da eccezione sollevata dal , CP_1 poiché l'atto di diffida comunicato dalla ricorrente in data 29/03/2023 non è tempestivo ai fini dell'interruzione del termine quinquennale previsto. Peraltro, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato all'udienza del 16.1.2025 di rinunciare alla relativa domanda.
Quanto a attualmente iscritta nelle GPS per il biennio 2024-2026, Parte_5 devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 relative a supplenze fino al 30/06; le compete l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente in servizio con contratto individuale di lavoro a Parte_6 tempo determinato fino al 31/08/2025, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 relative a supplenze fino al 30/06 o 31/08; le compete l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a , attualmente in servizio con contratto individuale Parte_7 di lavoro fino al 30/06/2025, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità del 2018/2019 e 2022/2023, relative a supplenze fino al 30/06 o 31/08; le compete l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
8 Deve considerarsi prescritta l'annualità 2017/2018 come da eccezione sollevata dal , CP_1 poiché l'atto di diffida comunicato dalla ricorrente in data 26/05/2023 non è tempestivo ai fini dell'interruzione del termine quinquennale previsto. Peraltro, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato all'udienza del 16.1.2025 di rinunciare alla relativa domanda. Si rammenta che per l'anno scolastico 2019/2020, la sig.ra ha svolto attività di Parte_7 supplenza per un orario inferiore al 50% rispetto a quello stabilito previsto per il tipo di classe di concorso (18 ore). Non è fondata la contestazione sollevata dal in CP_2 riferimento alla supplenza breve e saltuaria per l'anno 2022/2023, avendo la stessa lavorato dal 09/09/2022 al 31/08/2023.
Quanto a ttualmente in servizio con contratto individuale di lavoro Parte_8 fino al 31/08/2025, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dal medesimo indicate del 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 relative a supplenze con fino al 30/06 o 31/08; gli compete l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato con Parte_9 decorrenza dal 01/09/2023, deve considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio, l' annualità dalla medesima indicata del 2022/2023 relativa a supplenza fino al 30/06; le compete l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a attualmente in servizio con contratto individuale di lavoro fino Parte_10 al 30/06/2025, deve considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicata del 2021/2022 e 2022/2023 relative a supplenze fino al 30/06; le compete l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a , attualmente in servizio con contratto individuale Parte_14 di lavoro a tempo determinato fino al 31/08/2025, deve considerarsi ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dal medesimo indicate del 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, relative a supplenze fino al 30/06 o 31/08; gli compete l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine. Deve considerarsi prescritta l'annualità 2017/2018 come da eccezione sollevata dal , CP_1 poiché l'atto di diffida comunicato dalla ricorrente in data 29/03/2023 non è tempestivo ai fini dell'interruzione del termine quinquennale previsto. Peraltro, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato all'udienza del 16.1.2025 di rinunciare alla relativa domanda.
Quanto a , attualmente in servizio con contratto individuale di Parte_12 lavoro a tempo determinato fino al 31/08/2025, deve considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, relative a supplenze fino al 30/06; le compete l'adempimento in
9 forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a , attualmente in servizio con contratto individuale di Parte_13 lavoro a tempo determinato fino al 31/08/2025, deve considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2021/2022 e 2022/2023, relative a supplenze fino al 31/08; le compete l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
In linea generale, con riferimento alla posizione di tutti i ricorrenti, e fermo restando il decorso del termine di prescrizione, come individuato ed operante, deve ritenersi, alla luce degli enunciati principi giurisprudenziali, che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per il docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite CP_2 previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al CP_2 personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio.
All'esito della disamina compiuta, le somme dovute ai singoli ricorrenti, nonché erogabili con le descritte modalità sono le seguenti: a € 2.500,00; a Parte_1 Pt_2
€ 1.500,00; a € 500,00; a €
[...] Parte_3 Parte_4 2.500,00; a € 1.500,00; a € 2.000 ,00; a Parte_5 Parte_6
€ 1.000,00; a € 1.500,00; a Parte_16 Parte_8
€ 500,00; a € 1.000,00; a Parte_9 Parte_10 [...]
€ 2.500,00; a € 2.500,00; a Parte_14 Parte_12 Parte_13
€ 1.000,00.
[...]
Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nonché facendo applicazione, ai fini della liquidazione, del DM 55/14 e dell'art.151 disp. att. c.p.c., e dei rispettivi minimi tabellari, in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. deve disporsi la distrazione a favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1.- condanna il a mettere a disposizione dei ricorrenti, Controparte_4 tramite accredito sulla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, le seguenti somme a Parte_1
€ 2.500,00; a € 1.500,00; a € 500,00;
[...] Parte_2 Parte_3 a € 2.500,00; a € 1.500,00; a Parte_4 Parte_5 Pt_6
10 € 2.0000,00; a € 1.000,00; a Pt_6 Parte_16 Parte_8
1.500,00; a € 500,00; a € 1.000,00;
[...] Parte_9 Parte_10 a € 2.500,00; a € 2.500,00; a Parte_14 Parte_12
€ 1.000,00. Parte_13
2.- Rigetta le domande nei confronti delle ricorrenti e rispettivamente Parte_7 Pt_3 per le annualità 2019/2020 e 2022/2023;
3.- condanna il alla rifusione in favore dei ricorrenti delle Controparte_4 spese di lite liquidate in complessivi euro 2.270,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA, IVA e C.U. se dovuto e versato, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c...
Monza, 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Simona Improta
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