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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/05/2025, n. 3238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3238 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7332 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione mediante provvedimento ex art. 127 ter cpc del 17/3/2025, con assegnazione dei termini abbreviati, vertente
TRA
- ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Claudio Magnanti come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n.
15968/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, respinta ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza: a) Accertare e dichiarare la illegittimità del decreto opposto e, comunque, annullare il decreto impugnato emesso a carico di ai sensi del R.D. 639 del 1910, con condanna Parte_1 alla restituzione delle somme nel frattempo versate in esecuzione della provvisoria
r.g. n. 1 esecutività della sentenza di primo grado pari (alla data del febbraio 2025) ad €. 9.475,25; b) Accertare e dichiarare il diritto di alla corresponsione Parte_1 del compenso per l'attività professionale svolta a favore del
[...]
quale presidente di collegi arbitrali di disciplina nella misura di €. CP_1
21.165,00, o in quella maggiore o minor misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e accessori di legge;
c) In via subordinata, e nella denegata ipotesi di reiezione dei motivi di appello svolti in via principale, in parziale riforma della decisione di primo grado, accertare e dichiarare che le somme eventualmente dovute in restituzione devono essere decurtate dell'importo di €. 10,060,63, oltre che dell'importo già riconosciuto in primo grado pari ad €. 3.848, 00 oltre IVA e CPA;
Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “contrariis reiectis, voglia dichiarare, in via preliminare, l'avverso atto di citazione in appello improponibile e/o inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. (per il quale “l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.”) atteso che, alla luce di quanto sopra evidenziato, l'avversa impugnazione non ha, appunto, una ragionevole probabilità di essere accolta;
in subordine, voglia rigettarlo siccome infondato e/o privo di pregio in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
L'antefatto processuale della vicenda, da cui ha tratto origine il presente giudizio, può essere così riassunto: con sentenza del Tribunale di Roma n.
Contr 6469/2003 è stata respinta l'opposizione del al decreto ingiuntivo 11211/2001,
relativo ai compensi dell'avv. quale presidente del collegio Parte_1
arbitrale di disciplina ex art. 9 del d.lgs. n. 29/1993; in totale riforma di tale pronuncia, il decreto ingiuntivo è stato revocato con sentenza della Cda di Roma n.
218/2009; la cartella di pagamento n. 09720100067166084, notificata dall'Amministrazione per il recupero dell'importo già corrisposto (in forza del decreto ingiuntivo poi caducato), è stata tuttavia annullata con sentenza del
Tribunale di Roma n. 15680/2013 (confermata in appello), stante il difetto della pronuncia restitutoria (e, quindi, del titolo esecutivo) nella sentenza della Cda n.
218/2009.
La revoca del decreto ingiuntivo disposta da quest'ultima pronuncia, è stata successivamente confermata con sentenza della Cassazione n. 12542/2014;
l'Amministrazione ha quindi provveduto alla notifica dell'ingiunzione di cui al R.D.
r.g. n. 2 n. 639/1910 ai fini della restituzione della somma di euro 25.500,19: l'avv. Pt_1
ha proposto opposizione, al contempo chiedendo di accertare il suo diritto al compenso in base alla tariffa professionale all'epoca vigente (nella misura di euro
25.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia); il giudizio è stato definito con sentenza del Tribunale di Roma n. 15698/2021 che, previa “riduzione” dell'importo di cui “decreto opposto” (per le spese di euro 3.848,00, liquidate nella sentenza del
Tribunale di Roma n. 15680/13), ha condannato al pagamento in Parte_1 favore del della somma di euro 21.652,19 Controparte_1
oltre accessori (da “cui sono da detrarre iva e cpa” sulle spese suddette).
Per quanto di interesse nella presente sede, il Tribunale ha ritenuto che “il
compenso riconosciuto dal decreto ingiuntivo del 24.7.2001 poi annullato non è dovuto e, conseguentemente, fondata è la richiesta di restituzione di cui all'odierno giudizio”; secondo tale pronuncia, in particolare: a) la Suprema Corte, con la sentenza n. 12542/2014, ha già precisato che il compenso spettante all'avvocato, nominato presidente del collegio arbitrale di disciplina, va determinato unilateralmente dall'Amministrazione in base al criterio equitativo di valutazione ritenuto più adeguato all'oggetto e al valore della controversia, nonché alla natura e all'importanza del compito attribuito all'arbitro, non trovando applicazione il punto
9 delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 585/1994 (che fa riferimento al collegio arbitrale composto da soli avvocati e non a quello di composizione mista di cui all'art. 59 del d.lgs. 29/1993); b) pertanto -in difetto di applicazione di tali parametri
(di cui al punto 9 della tabella)- la liquidazione non può che essere equitativa,
risultando corretto il compenso stabilito dall'Amministrazione in data 14/4/2000 in ragione delle singole riunioni/udienze ed a prescindere dal numero dei procedimenti trattati (con sostanziale assimilazione, più che all'onorario di cui all'art. 814 c.p.c., al “gettone di presenza” attribuito ai componenti dei collegi interni alla pubblica amministrazione, come d'altro canto stabilito nella nota ministeriale del 28/4/2020 per “tutti i Presidenti delle Sezioni”).
L'odierno attore ha proposto appello contro tale sentenza, svolgendo cinque motivi di doglianza. Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto l'errore di fatto r.g. n. 3 della decisione, nella parte in cui viene riprodotto “fra virgolette” il contenuto della pronuncia della Suprema Corte, che in realtà è verosimilmente corrispondente alla sua (erronea) massimazione: la Cassazione, infatti, si è limitata ad enunciare il principio secondo cui non è applicabile la voce di tariffa di cui al punto 9 (a suo tempo invocata per la liquidazione del compenso) ma non ha affermato che l'onorario può essere determinato unilateralmente dall'Amministrazione sulla base del criterio “a seduta” per ogni procedimento arbitrale. Con il secondo motivo,
l'appellante ha dedotto che tale affermazione, contenuta nella pronuncia impugnata, si traduce nella violazione dell'art. 384, IV comma c.p.c. poiché la Suprema Corte ha corretto la motivazione della sentenza di appello proprio con riguardo alla determinazione unilaterale “a seduta”: non essendo applicabile tale criterio, il credito restitutorio dell'Amministrazione, di cui al decreto emesso in base al R.D. 639/1910, deve ritenersi privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Con il terzo motivo, l'impugnante lamenta il rigetto della domanda, da lui formulata, di determinazione del compenso nella misura richiesta, stante la “distorta configurazione dell'attività svolta dal collegio arbitrale di disciplina”; la soluzione adottata dal Tribunale, infatti, non solo è riproduttiva di quella già erroneamente affermata dal giudice di appello, ma è anche violativa dei criteri equitativi per la quantificazione del compenso: l'attività svolta non è limitata alla partecipazione alle sedute, essendo invece estesa alle fasi di studio, dibattimentale e decisoria (e, pertanto, connotata da “delicatezza e complessità” come pure esplicitato nella lettera dell'ispettorato generale del 27/5/1997). Anche il quarto motivo è relativo al rigetto della domanda di accertamento del compenso, lamentando l'appellante la violazione degli artt. 1709 e 2233 c.c. in materia di onerosità del mandato professionale e di determinazione dell'onorario in difetto di convenzione fra le parti: risultando inammissibile la quantificazione unilaterale del compenso -con indebita assimilazione ai “collegi interni” della pubblica amministrazione- quest'ultimo può essere liquidato, anche in ragione della sua valutazione equitativa, in base alla tariffa professionale all'epoca vigente (e, quindi, in misura corrispondente alle fasi processuali in ambito giudiziale, con conseguente quantificazione in euro 1.245,00
r.g. n. 4 per ogni procedimento e pertanto, complessivamente, nella somma di euro
21.165,00 oltre oneri di legge). Il quinto ed ultimo motivo attiene invece al rigetto della domanda subordinata, per il mancato esame della documentazione prodotta ai fini dello scorporo dell'iva già versata e degli importi corrisposti con la denuncia annuale dei redditi (risolvendosi, la restituzione dell'intero, nel “riversare una seconda volta gli importi in questione”).
L'Amministrazione convenuta ha resistito all'appello, chiedendone l'integrale rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini abbrivati per le difese conclusive.
Tanto premesso, osserva la Corte che i motivi di impugnazione (salvo l'ultimo, su cui v. infra) possono essere esaminati congiuntamente.
Va in primo luogo considerato che il decreto ingiuntivo, in forza del quale la convenuta aveva effettuato il pagamento, è rimasto definitivamente caducato: infatti, sia pure ravvisando l'esigenza di correzione della motivazione, la sentenza di appello è stata ritenuta conforme al diritto nel suo dispositivo.
Il pagamento, pertanto, non è più sorretto dal titolo, per l'effetto configurandosi il credito restitutorio dell'amministrazione resistente: d'altro canto, proprio come osservato dal giudice di primo grado, “è sufficiente che la sussistenza del relativo credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivino da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati (Cons.
Stato Sez. IV, 25/10/2019, n. 7299; Cons. Stato Sez. IV, 25/10/2019, n. 7299), come
è nel caso in esame alla luce dell'annullamento del decreto ingiuntivo, il cui medesimo importo è oggetto dell'ingiunzione” (v. sentenza impugnata).
Previa detrazione dell'importo pari alle spese processuali del precedente giudizio, è quindi dovuta la somma oggetto dell'ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 che “cumula in sé la natura e la funzione di titolo esecutivo che è unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di auto-accertamento, nonché di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva”
(v. sentenza impugnata).
r.g. n. 5 Altra e distinta questione è quella relativa al compenso di cui l'opponente invoca tuttora la quantificazione, sul presupposto dei limiti della pronuncia di legittimità: la portata di quest'ultima è in tesi circoscritta all'esclusione della tariffa professionale relativa al collegio formato da soli avvocati, essendo stata la motivazione “sostituita” -ex art. 384 u.c. comma c.p.c.- rispetto alla ritenuta applicabilità, nel giudizio di appello, del criterio di determinazione “a seduta”.
Tuttavia, in sostanziale conformità alle difese della convenuta, va constatato che nella pronuncia in questione (pag. 8) risulta espressamente esclusa la condivisibilità della “tesi del ricorrente” in ordine all' “illegittimità” della determinazione del compenso da parte dell'Amministrazione: infatti, è ritenuta priva di pregio la presunta “violazione dell'inderogabile previsione tariffaria del compenso per lo svolgimento da parte dell'avvocato dell'attività arbitrale”, in contrapposizione alla parametrazione, egualmente fondata sulla tariffa di cui al DM
585/1994, secondo la sola partecipazione ad ogni riunione.
Se tale profilo è stato ritenuto assorbente su ogni altro -in sostituzione della motivazione di appello, basata sull'esclusione del mandato professionale e sulla valutazione di “adeguatezza”, sul piano equitativo, della retribuzione già fissata dall'Amministrazione- resta il fatto, di cui neppure l'appellante dubita, che tale pronuncia investe il merito stesso della controversia.
D'altro canto, com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo, qual è il procedimento definito mediante la pronuncia in questione, è un ordinario giudizio di cognizione, necessariamente esteso alla decisione, nel merito, della pretesa creditoria: pertanto, “non può non tenersi conto dell'incontrovertibilità tipica del giudicato formatosi sulla pronuncia della Cassazione sopra richiamata, che ha
definitivamente concluso la controversia in argomento, con conseguente caducazione del diritto al pagamento delle somme rivendicate dal e già Pt_1 liquidate al medesimo dall'Amministrazione ed è proprio l'insussistenza di tale diritto (l'an) a rilevare in questa sede e non il quantum” (v. comparsa di costituzione dell'appellato).
In altri termini, la domanda dell'opponente, comprensiva dell'accertamento r.g. n. 6 del suo diritto al (maggior) compenso per l'attività prestata quale presidente del collegio arbitrale di disciplina, è già stata definitivamente respinta: è inammissibile l'identica pretesa, ora fondata sugli ulteriori parametri della tariffa professionale
(quale tariffa indiscutibilmente già applicata, sia pure con limitazione alla sola voce della partecipazione alle udienze); non si tratta, dunque, di individuare il principio espresso dalla Suprema Corte ai fini della sua ulteriore applicazione, ma di prendere atto della definitività della decisione, nel merito, in ordine alla pretesa del Pt_1
(mediante la conferma del dispositivo di revoca del decreto ingiuntivo e, quindi, di rigetto della domanda a suo tempo avanzata in via monitoria).
Le doglianze dell'appellante vanno quindi respinte, restando da esaminare il solo motivo attinente al rigetto della domanda subordinata.
In proposito, il si duole del fatto che, a dispetto della documentazione Pt_1 prodotta (in tesi idonea all'agevole individuazione dei relativi importi), è stata ritenuta “generica”, non essendo “neanche quantificata”, la richiesta di detrazione di quanto già versato all'erario.
La circostanza, tuttavia, appare irrilevante rispetto all'amministrazione convenuta, cui è dovuta la restituzione delle somme a suo tempo corrisposte in base al titolo esecutivo successivamente caducato;
d'altro canto, come dalla medesima osservato -non essendo ad essa ascrivibile l'eventuale prescrizione paventata dall'appellante nelle difese conclusive- “l'interessato deve ottemperare a quanto ingiunto ai sensi del R.G. n. 638/10 e richiedere, semmai, informazioni al competente Ufficio Rimborsi IVA per un ipotetico rimborso dell'imposta versata a suo tempo all'Erario perché calcolata sulle somme che, indebitamente, sono entrate nel patrimonio dell'avvocato”.
Per quanto premesso, l'appello deve essere integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione che, in base al DM
55/2014, tiene conto dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
r.g. n. 7 FINANZE contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 15968/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 4.000,00 per compensi, Controparte_3
oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 22/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 8