Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9063 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POP0 9 0 6 3 / 0 2 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Presidente R.G.N. 8895/00 LOSAVIO 24663 Consigliere Cron. Dott. Vincenzo PROTO Rep. 1821 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere - Consigliere Dott. Massimo BONOMO Ud.18/03/02 RAGONESI Rel. Consigliere Dott. Vittorio CORTE SHOP CCSSAZIONE ha pronunciato la seguente Richiesta copia_studio dal Sig. Sole SENT ENZA per diritti € 1,55 il 21-GIU.2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE : MASCI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOLZANO 28, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
ricorrente CANCELLERIA
contro
FALLIMENTO MEDEFIN HOLDING SPA;
intimato avverso il provvedimento del Tribunale di ROMA, emesso H397169 il 17/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 18/03/2002 dal Consigliere Dott. Vittorio 630 RAGONESI;
-1- udito il P.M. in persona del Generale Dott. Marco PIVETTI l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per Svolgimento del processo L'Avv. Marco Masci veniva ammesso,ai sensi dell'art. 101 L.F., al passivo del Fallimento della FI Holding SpA, con provvedimento del 27/3/1998, in via privilegiata generale per l'importo di L. 102.400.468, oltre I.V.A. all'emissione della fattura Con successivo provvedimento del 7/10/99 veniva dichiarata l'esecutività del progetto di riparto parziale predisposto dal Curatore del Fallimento della FI Holding SpA, con cui si prevedeva, tra l'altro, la liquidazione a favore dell'Avv. Masci della sola somma di L. 102.400.470, senza la liquidazione dell'I.V.A.. Il suddetto importo di L. 102.400.470, poi versato dal Curatela Fallimentare, veniva riscosso dall'Avv. Masci, il quale inviava al Curatore fattura per il suo ammontare, maggiorato dell'IVA come per legge. Con ricorso del 19/11/1999,1'Avv. Masci proponeva reclamo al Collegio avverso il provvedimento di approvazione del riparto parziale, ritenendolo erroneo e lesivo dei suoi diritti. Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 17/2/2000, rigettava il reclamo con la motivazione, che essendo l'IVA per legge un privilegio speciale, il provvedimento del G.D. non poteva essere inteso nel senso del riconoscimento di un privilegio generale non previsto dalla legge e pertanto l'imposta in esame non poteva essere assoggettata che al regime imposto dalla legge Avverso tale provvedimento l'Avv. Masci ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo preceduto da alcune considerazioni sull'ammissibilità del ricorso. Il fallimento della FI Holding spa non si è costituito in giudizio. All'udienza del 18.03.02, la causa è stata trattenuta in decisione Motivi della decisione Il ricorrente, premessa l'ammissibilità ex art. 111 cost. del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che rende esecutivo il piano di riparto, assume con l'unico motivo di ricorso, proposto sotto il profilo della violazione di legge (art. 12 c.c.) e della omessa motivazione, l'erronea interpretazione da parte del Tribunale di Roma del provvedimento di ammissione dello stato passivo. Rammenta il ricorrente che il proprio credito era stato ammesso al passivo in via privilegiata per lire 102.400.468 oltre IVA all'emissione di fattura e sostiene che da tale indicazione letterale appare evidente che l'I.V.A. è stata posta dal Giudice Delegato sullo stesso piano del credito per sorte, con riconoscimento,quindi,del privilegio generale anche sull'ammontare dell'imposta, come confermato dalla considerazione che, in base al provvedimento suddetto, la corresponsione dell'I.V.A. doveva avvenire, previa fatturazione, contestualmente alla corresponsione della sorte liquidata e ciò sarebbe possibile solo nell'ipotesi in cui ad entrambi i crediti sia riconosciuta la stessa natura privilegiata. Che tale fosse l'intendimento del G.D. all'atto della stesura del provvedimento di ammissione sarebbe confermato anche dalla circostanza che il medesimo non ha fatto riferimento alcuno ad un'eventuale privilegio speciale e del resto, l'ammissione dell'I.V.A. con privilegio generale appariva perfettamente in linea sia con la domanda di ammissione proposta. Il motivo è infondato in modo manifesto. Va premesso che il ricorso è certamente ammissibile, ai sensi dell'art. 111 comma 2° Cost, limitatamente, peraltro, alla censura per violazione di legge e non per quella di erronea e insufficiente motivazione. Ciò posto,questa Corte ha già precisato che il credito per rivalsa di I.V.A., ha una collocazione diversa da quella spettante al credito per le corrispettive prestazioni professionali, giacchè non costituisce un semplice accessorio di quest'ultimo, ma conserva rispetto ad esso una sua ben distinta individualità(Cass 9763/95; Cass 3715/92), per cui il credito in questione può giovarsi del solo privilegio speciale di cui all'art. 2758 comma secondo, cod.civ. ( Cass 6149/95). Il ricorrente non contesta invero tale principio ma sostiene che, in realtà, il giudice delegato aveva con il provvedimento di ammissione al passivo riconosciuto al credito di rivalsa IVA il privilegio generale per cui il Tribunale in sede di reclamo avrebbe erroneamente interpretato il provvedimento in questione. Questa Corte,invero, non ravvisa alcun errore di interpretazione da parte del giudice di merito posto che il provvedimento di ammissione disponeva l'ammissione del credito di lire 102.400.468 in privilegio generale66oltre IVA all'emissione della fattura" .Poichè il primo criterio di interpretazione è quello letterale, nessun elemento della redazione del provvedimento in esame consente di affermare che l'ammissione del credito IVA sia avvenuta in privilegio generale. Se così fosse stato, infatti, le parole "in privilegio generale” sarebbero state apposte dopo le parole " oltre IVA 66 all'emissione di fattura" per ricomprendere nel privilegio anche queste ultime . Non essendo ciò avvenuto, l'espressione "oltre IVA all'emissione di fattura" sta a significare che tale credito è qualcosa di distinto rispetto a quello principale e che di conseguenza appare ragionevole ritenere che esso subisca una diversa ed autonoma sorte in riferimento alla prelazione. A tale interpretazione è addivenuto, sia pure con diversa argomentazione, il Tribunale di Roma laddove,preso implicitamente atto della generica e non precisa formulazione del provvedimento del giudice delegato,che poteva prestarsi a qualche ambiguità, ha ritenuto del tutto correttamente che lo stesso dovesse interpretarsi in modo conforme alle disposizioni di legge. Tale interpretazione non sostituisce nel caso di specie il provvedimento del giudice delegato con uno di diverso contenuto in virtù di una mutazione di quest'ultimo per imporne la conformità alla legge, ma,come evidenziato in precedenza, accertata l'esatta interpretazione da fornire al provvedimento in questione, ne ha supportato la validità in rapporto al dato normativo. Il ricorso va,pertanto, rigettato. Non avendo il fallimento della FI Holding spa svolto attività processuale non si procede a liquidazione di spese.
PQM
Rigetta il ricorso. Roma 18.03.02 Il Cons.est. Il Presidente basavio CORTE SUPREMADI CASSAZIONE Deposite IL CANCELLIERE il 21 GJU. 2002 Andrea Blanchi IN CANCELLIERE 109T129.11 2,66 456T TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROJAN 2 4 2 01 Registrate in 197 € 149.7 Calm 45427 (euro EN LO an AI VI (Dott.ssa Mana Grazia FILIPPO Responsabile Servizio Ati Biudiziari 10M RACCON T T 2 O 0 0