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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2024, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza dell'11 aprile 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1064/2020 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 195 emesso dal Tribunale di Patti il 17 maggio 2020, promossa da
in persona del Sindaco, Parte_1 Parte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Palermo, via P.IVA_1
Ferdinando Li Donni n. 7, presso lo studio dell'avv. Alberto Rausa, che lo rappresenta e difende
attore in opposizione, contro
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in S. Agata Militello, via Medici, 358/B, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Celi, che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: indennità di carica pubblica;
sono presenti l'avv. Ivan Segreto in sostituzione dell'acc. Alberto Rausa e l'avv. Antonino Araca in sostituzione dell'avv. Anna Maria Celi i quali precisano le conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese atteso l'accordo stragiudiziale risolutivo della controversia. In particolare, l'avv. Araca insiste nella rinuncia al decreto ingiuntivo e alla domanda ivi formulata. L'avv. Segreto rinuncia all'opposizione e alle eccezioni ivi formulate. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni sopra indicate.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto notificato in data 14 luglio 2020 il ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 195 emesso dal Tribunale di Patti il 17 maggio 2020 e notificato in data 5 giugno 2020, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro 11.692,20, oltre interessi e spese della procedura a favore di per Controparte_1 indennità di carica di Presidente del relativa ad alcune Controparte_2 mensilità degli anni 2010 (da ottobre a dicembre), 2011 (da maggio a dicembre) e 2016. Ha eccepito la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., di gran parte dei crediti azionati in via monitoria. Ha rilevato, in particolare, che l'unico credito non ancora prescritto era quello relativo all'indennità di carica per i mesi di novembre e dicembre 2016, pari ad euro 1.798,80, ma ha dedotto l'impossibilità di inserire detta somma nella massa passiva, stante il dichiarato dissesto finanziario dell'Ente. L'attore in opposizione ha concluso per l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta depositata in data 19 gennaio 2021, si è costituita , contestando l'eccezione di prescrizione svolta Controparte_1 dall'opponente, rilevando di avere depositato vari solleciti per chiedere il pagamento delle indennità di carica presso l' Organizzazione_1
e deducendo che il decorso del termine
[...] prescrizionale era stato interrotto anche dal riconoscimento del debito contenuto nelle schede contabili a firma del Rag. , Controparte_3
Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente.
La convenuta ha concluso chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese e compensi. Ha chiesto, altresì, la condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con ordinanza dell'11 marzo 2021 il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto nel limite di euro
1.798,80 assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. All'udienza odierna, la causa viene decisa. Le parti, con note del 20 e 21 marzo 2024 nonché all'udienza odierna hanno chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere con rinuncia al decreto ingiuntivo e alla domanda ivi formulata da parte dell'opposta e con rinuncia all'opposizione e alle eccezioni formulate da parte attrice, con richiesta di compensazione delle spese per intervenuta transazione della lite.
I procuratori, dotati di poteri transattivi (v. procure alle liti) hanno dato atto della volontà delle parti di chiedere la dichiarazione di cessata materia del contendere con rinuncia al decreto ingiuntivo.
In conseguenza, occorre dichiarare la cessata materia del contendere disponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese, attesa la richiesta concorde delle parti, vanno compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1064/20 R.G.C.A., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 195 emesso dal Tribunale di Patti il 17 maggio 2020:
- dichiara la cessazione della materia del contendere, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto rinunciato;
- compensa le spese di lite.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza dell'11 aprile 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1064/2020 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 195 emesso dal Tribunale di Patti il 17 maggio 2020, promossa da
in persona del Sindaco, Parte_1 Parte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Palermo, via P.IVA_1
Ferdinando Li Donni n. 7, presso lo studio dell'avv. Alberto Rausa, che lo rappresenta e difende
attore in opposizione, contro
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in S. Agata Militello, via Medici, 358/B, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Celi, che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: indennità di carica pubblica;
sono presenti l'avv. Ivan Segreto in sostituzione dell'acc. Alberto Rausa e l'avv. Antonino Araca in sostituzione dell'avv. Anna Maria Celi i quali precisano le conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese atteso l'accordo stragiudiziale risolutivo della controversia. In particolare, l'avv. Araca insiste nella rinuncia al decreto ingiuntivo e alla domanda ivi formulata. L'avv. Segreto rinuncia all'opposizione e alle eccezioni ivi formulate. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni sopra indicate.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto notificato in data 14 luglio 2020 il ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 195 emesso dal Tribunale di Patti il 17 maggio 2020 e notificato in data 5 giugno 2020, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro 11.692,20, oltre interessi e spese della procedura a favore di per Controparte_1 indennità di carica di Presidente del relativa ad alcune Controparte_2 mensilità degli anni 2010 (da ottobre a dicembre), 2011 (da maggio a dicembre) e 2016. Ha eccepito la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., di gran parte dei crediti azionati in via monitoria. Ha rilevato, in particolare, che l'unico credito non ancora prescritto era quello relativo all'indennità di carica per i mesi di novembre e dicembre 2016, pari ad euro 1.798,80, ma ha dedotto l'impossibilità di inserire detta somma nella massa passiva, stante il dichiarato dissesto finanziario dell'Ente. L'attore in opposizione ha concluso per l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta depositata in data 19 gennaio 2021, si è costituita , contestando l'eccezione di prescrizione svolta Controparte_1 dall'opponente, rilevando di avere depositato vari solleciti per chiedere il pagamento delle indennità di carica presso l' Organizzazione_1
e deducendo che il decorso del termine
[...] prescrizionale era stato interrotto anche dal riconoscimento del debito contenuto nelle schede contabili a firma del Rag. , Controparte_3
Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente.
La convenuta ha concluso chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese e compensi. Ha chiesto, altresì, la condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con ordinanza dell'11 marzo 2021 il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto nel limite di euro
1.798,80 assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. All'udienza odierna, la causa viene decisa. Le parti, con note del 20 e 21 marzo 2024 nonché all'udienza odierna hanno chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere con rinuncia al decreto ingiuntivo e alla domanda ivi formulata da parte dell'opposta e con rinuncia all'opposizione e alle eccezioni formulate da parte attrice, con richiesta di compensazione delle spese per intervenuta transazione della lite.
I procuratori, dotati di poteri transattivi (v. procure alle liti) hanno dato atto della volontà delle parti di chiedere la dichiarazione di cessata materia del contendere con rinuncia al decreto ingiuntivo.
In conseguenza, occorre dichiarare la cessata materia del contendere disponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese, attesa la richiesta concorde delle parti, vanno compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1064/20 R.G.C.A., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 195 emesso dal Tribunale di Patti il 17 maggio 2020:
- dichiara la cessazione della materia del contendere, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto rinunciato;
- compensa le spese di lite.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)