Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 2659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. EL Sdino
- Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti
- Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2659 DE Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi DEl'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - scioglimento DE matrimonio- promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. Parte 1
), residente in [...], Corso Francia n. 166, elettivamente domiciliato in C.F. 1
Torino, Via Moretta n. 37 presso lo studio DEl'Avv. Rossella Rattazzi che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Pamela Ciano in forza di procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] Controparte_1
Codice Fiscale 2 1) residente in [...], rappresentata e
Medaglie d'Oro n. 15, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
con l'intervento DE P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento DEla domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
premesso che Con ricorso depositato in data 5.02.2024 Parte 1 in San Giorgio a Cremano il aveva contratto matrimonio con Controparte_1
4.12.2006; che dalla loro unione erano nati due figli, Persona 1 in in Napoli il 17/11/2008; che in Napoli il 15/01/2007 e Persona 2
data 24/9/2009 il Tribunale per i Minorenni di Napoli lo aveva dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale sui figli;
che con sentenza n. 5596/11 Persona 1 e Persona 2
DE 01/03/2011 il Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi;
che egli aveva una figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente che studiava e viveva a Cuba con la madre;
che egli era altresì padre di nato a [...] il [...]; che Persona 3
entrambi i minori avevano un rapporto sereno e disteso con lui;
che durante il precedente anno i figli erano andati a Torino ospiti di sua sorella e in tale occasione lo avevano incontrato e Per_1 aveva anche pernottato presso di lui;
che nella sentenza di separazione era stato posto a suo carico un assegno di euro 500,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei figli che egli non riusciva a sostenere in quanto svolgeva l'attività di corriere con uno stipendio mensile di circa euro 994,00 con il quale doveva anche mantenere il figlio EL e l'altra figlia a Cuba, pertanto chiedeva determinarsi in non più di €
100,00 per ciascun figlio l'assegno mensile a suo carico e dichiarare lo scioglimento DE matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento DE processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione DEle parti nel rispetto dei termini per la costituzione DEla resistente. Si costituiva Controparte_1 la quale aderiva alla domanda di divorzio formulata dal ricorrente, ma contestava le circostanze ex adverso dedotte. In particolare la resistente evidenziava che il ricorrente non aveva mai versato l'assegno determinato in sede di separazione;
che i figli, che frequentavano entrambi il liceo, non avevano nessun rapporto con il padre, fatta eccezione per le rare occasioni in cui, una volta all'anno, gli stessi si recavano in visita dalla zia paterna e il padre andava a trovare la sorella;
che non era vero che egli versava somme per il mantenimento DEla prima figlia residente a [...]in quanto la madre DEla ragazza aveva dovuto proporre un'azione giudiziaria per ottenere il mantenimento per la stessa;
che, attesa l'età dei ragazzi, l'importo di euro 100,00 al mese proposto dal ricorrente era assolutamente irrisorio per le loro esigenze;
che ella era disoccupata e pertanto chiedeva il riconoscimento anche di un assegno divorzile per sé; che il ricorrente aveva sempre lavorato, anche se a nero, a Torino come barista, in discoteche, presso una pista di pattinaggio ed inoltre era proprietario di un immobile a Cuba. In conclusione chiedeva dichiararsi lo scioglimento DE matrimonio e porre a carico DE ricorrente un assegno di euro 750,00 mensili per il mantenimento dei figli e per sè.
All'udienza DE 30.04.2024 le parti comparivano personalmente e confermavano la loro volontà di divorziare.
Il Giudice confermava le statuizioni di cui alla separazione e rilevato che non vi erano richieste di prove orali e che mancava l'attestazione DE passaggio in giudicato DEla sentenza di separazione, rinviava la causa all'udienza DE 21/11/2024 per discussione orale.
Alla suddetta udienza i procuratori DEle parti si riportavano ai rispettivi atti e il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione previo parere DE PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) DEla L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente DEl'intestato
Tribunale nel procedimento di separazione, definito con sentenza passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia DEla stessa (cfr. copia sentenza con attestazione DE passaggio in giudicato allegata al fascicolo telematico) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto ai provvedimenti accessori riguardanti i minori, tenuto conto che con decreto DE TPM di Napoli in data 23.09.2009 il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale (oggi “responsabilità genitoriale") e considerato che non è mai stata proposta domanda di reintegrazione nella responsabilità genitoriale, in capo alla resistente è concentrata la responsabilità genitoriale. Nel preminente interesse dei minori, tenuto conto che la resistente in udienza ha riferito che la sorella DE ricorrente è molto presente nella vita dei figli, che infatti in questi anni hanno incontrato il padre recandosi presso la zia, a parziale modifica di quanto disposto dal TPM, che aveva previsto la possibilità di incontri padre-figli alla presenza DEla madre o DEla nonna materna, si prevede che tali incontri avvengano alla presenza DEla zia paterna. Quanto al mantenimento per i figli occorre evidenziare che nonostante un genitore sia decaduto dalla potestà genitoriale, rimane comunque gravato dal versamento DEl'assegno di mantenimento verso i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, in quanto i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa di una condotta dannosa dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento DEla stessa
(cfr. Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559; Cass. sent. 43288/2009).
Passando alla misura di tale contributo, soccorrono i criteri di cui all'art.337 ter c.c.. Si deve tenere conto DEl'età dei figli, degli impegni di studio, di vita di relazione degli stessi, DE tenore di vita familiare desumibile dai redditi di entrambi i genitori e DE fatto che convivendo i figli con la madre, risultano ridotti i tempi di permanenza degli stessi presso il padre e quindi parimenti è ridotta la partecipazione diretta DE padre ai compiti di cura e sostentamento DEla prole. Applicando tali criteri al caso di specie, premesso che in sede di separazione è stato determinato in € 500,00 l'importo DE contributo nel mantenimento dei figli a carico DE padre, importo che considerata la rivalutazione ISTAT maturata ex lege ammonta ad oggi ad € 609,00, occorre evidenziare, da un lato, che all'epoca essi erano bambini mentre oggi sono quasi maggiorenni entrambi e che i tempi di permanenza presso il padre sono praticamente nulli e dall'altro che la capacità reddituale DE ricorrente è evidentemente superiore rispetto ai redditi dichiarati in media negli ultimi tre anni antecedenti la proposizione DE ricorso (cfr. dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso) pari a circa € 9.000 sol che si consideri che egli vive a
Torino in una casa n locazione e, oltre a quelli nati dall'unione con la resistente, ha altri due figli a cui ha dichiarato di provvedere. Alla luce di tutti gli elementi evidenziati si ritiene congruo quantificare in €
680,00 l'importo DE contributo nel mantenimento dei figli a carico DE padre (euro 340,00 ciascuno); importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da dicembre 2025.
A carico DE padre va inoltre posto il 50% DEle spese straordinarie per i minori come da Protocollo
d'Intesa tra Presidenza DE Tribunale e COA DE 7/03/2018.
Quanto alla richiesta DEla resistente di riconoscimento DEl'assegno divorzile la domanda non può che essere rigettata attesa la mancanza assoluta di prova dei relativi presupposti.
Venendo infine alle spese di giudizio, attesa la natura e l'esito DE giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da Parte 1 contro così provvede: Controparte_1 pronunzia lo scioglimento DE matrimonio tra Parte 1 e [...]
contratto in San Giorgio a Cremano (NA) il 4.12.2006 (atto n. 47, parte I, reg. CP 1
Atti Matrimonio anno 2006);
• dichiara che Controparte 1 è l'unica esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona 1 e Persona 2
[...]
• disciplina i tempi di permanenza dei minori presso il padre come in parte motiva riportato;
pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di Parte 1
la somma di Euro 680,00 a titolo di ciascun mese in favore di Controparte_1
contributo al mantenimento dei minori oltre il 50% DEle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza DE Tribunale e COA DE 7/03/2018. Tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT
a decorrere da dicembre 2025;
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente,
.
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile DE Comune di San Giorgio a Cremano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento DElo Stato Civile) in conformità DEl'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
compensa interamente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio DE 29.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. EL Sdino