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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/12/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1978 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto “mutamento di sesso”
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Guercio
Ricorrente
E
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA;
Resistente
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45, c. 17, L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 14.5.2025, , ha chiesto: “1) -stante lo stato di Parte_1 avanzata virilizzazione raggiunto dall'attrice, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da femminile a maschile, e nome, che, a
1 tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome “ ” con quello di “ , Parte_1 Per_1
”; 2) - autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Per_2 Parte_1
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili;
in subordine, in caso di mancato accoglimento ovvero di inammissibilità della domanda di cui al n.2): - dichiarare che nulla osti a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024”.
A sostegno delle proprie richieste parte ricorrente deduceva:
“-che fin dall'infanzia la ricorrente ha sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
-che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, ha ormai da tempo assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
-che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, vive con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
-che la ricorrente ha interesse ad essere autorizzata ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili;
-che a tal fine ha già da tempo preso contatti con l'Azienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini” di Roma, nonché con gli psicologi e psichiatri del suddetto nosocomio, in particolare con il Dott. , Responsabile Per_3 del servizio;
-che questi ultimi hanno redatto, sulla persona della ricorrente, esaustiva relazione psico-sessuale attestante la sua condizione di disforia di genere (DIG), più comunemente noto come transessualismo (All.3);
-che l'attrice, anche grazie alla somministrazione di una terapia ormonale virilizzante, ha già da tempo assunto l'aspetto esteriore di un uomo (All.4);
-che, al fine di evitare la frustrante condizione nella quale un soggetto ormai di aspetto totalmente maschile, si trova a vivere nella propria quotidianità, la ricorrente ha pertanto motivo di invocare al Tribunale, contestualmente all'autorizzazione a procedere con intervento chirurgico, la pronuncia dell'ordine di rettifica del sesso e del nome”.
Instaurato il contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero, acquisita la documentazione prodotta, espletato il libero interrogatorio della parte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
2 Dalla relazione psicologica di , rilasciata dal SAIFIP Parte_1 Persona_4
(Servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica) dell'Azienda Ospedaliera San
Camillo Forlanini, datata 3.3.2025, risulta che parte ricorrente “ha effettuato un primo colloquio clinico in data 02/05/2012 (Dott.ssa . A novembre 2022 ha intrapreso e portato a termine il percorso Per_5 psicodiagnostico (Dott. , Dott. , dal quale è emersa una diagnosi di Incongruenza di Persona_6 Persona_7
Genere […] la persona, a febbraio 2023 ha iniziato una terapia ormonale mascolinizzante presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico UM I di Roma (Dott. . La terapia ormonale Persona_8 continua nel periodo attuale e effettua controlli regolari per la valutazione dello stato di salute. La condizione esistenziale della persona ed i bisogni da lei espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica ritenuta, attualmente, nella letteratura e nella pratica clinica internazionale, un percorso adeguato per un soddisfacente riequilibrio psicofisico nelle persone con “incongruenze di Genere”.
Il contenuto delle certificazioni prodotte ha trovato conferma nell'audizione della parte ricorrente (“ADR ho preso consapevolezza dell'incongruenza di genere dalla pubertà intorno ai 13/14 anni.
Sono circa 3 anni che vengo seguito dall'UM PR di Roma con terapia ormale, da circa 5/6 anni sto seguendo percorsi di sostegno piscologico. Dapprima presso il AI (circa un anno) e adesso sono seguito da uno psicologo privato. Al AI ero andato anche quando ero minorenne a 15 anni.” cfr. verbale di udienza del
17.11.2025), che ha mostrato piena consapevolezza del percorso intrapreso, avendo nel tempo consolidato la propria identità.
Inoltre, dalla documentazione endocrinologica in atti del 21.02.2025 emerge che parte ricorrente sta svolgendo (dal 22.02.2023) una terapia ormonale ad azione mascolinizzante a base di testosterone con controlli periodici, tutt'ora in corso (come affermato dalla parte all'udienza del 17.11.2025).
Alla stregua delle emergenze istruttorie, provenienti da strutture pubbliche o convenzionate con l' e, comunque, da enti e personale qualificato, si impone l'accoglimento della domanda CP_1 attorea di rettificazione dei dati anagrafici, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da
“femminile” a “maschile”, nonché di sostituire il nome “ ” con quello di Parte_1
“ , ”. Per_1 Per_2
A tal proposito, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che la possibilità di conseguire la rettifica degli atti dello stato civile non richiede il previo espletamento dell'intervento chirurgico diretto alla modifica dei caratteri sessuali primari. In tal senso v.
Consulta n. 221/2015 che pronunciatasi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 L.
n. 164/1982, laddove stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in
3 giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, ha escluso che il requisito delle “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali” includa necessariamente la modifica dei caratteri sessuali primari mediante intervento chirurgico. Ciò perché, ove si richiedesse per la rettificazione necessariamente il trattamento chirurgico, si subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere, a un elemento – il trattamento chirurgico – costituente invece “solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. Sulla stessa linea, la Suprema Corte ha chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”, ciò in quanto “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche”, fermo restando che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguito dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta” (Cass n. 15138/2015).
Quanto al profilo dell'autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, va rilevato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n.
143/2024, ha dichiarato, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Consulta, premesso che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel
4 momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, ha rilevato che
“il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015,
n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”, che, come sopra evidenziato, hanno “escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del
2015)”.
Potendo il percorso di transizione da un genere all'altro “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione … Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, poiché nel caso di specie il percorso attuato è ritenuto dal tribunale adeguato all'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, senza che si renda necessario l'intervento chirurgico, avendo la parte sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, non ricorre alcuna necessità che il tribunale autorizzi il predetto intervento, rappresentando lo stesso un passaggio ulteriore ed eventuale che la persona interessata è libera di affrontare, nell'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione, senza previa autorizzazione giudiziale.
In considerazione della mancanza di ragioni di soccombenza, valutata la mancata opposizione del P.M., le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ordina, ai sensi dell'art. 31, co. 5, D.Lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sezze (LT), di rettificare l'atto di nascita di , nata a [...] il [...], Parte_1
5 nel senso di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso da “femminile” a “maschile” e la modifica del nome da “ ” ad “ , ”; Parte_1 Per_1 Per_2
2) dichiara non necessaria l'autorizzazione del tribunale all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari, in virtù della illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 4, D.Lgs. n. 150/2011 dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024;
3) dichiara irripetibili le spese di lite;
4) manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sezze (LT).
Latina, 27.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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