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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/03/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'udienza del 18.03.2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 429, 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3799 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lina Vinci, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO (P. Iva: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cellucci, come da procura in atti;
-parte appellata-
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 642 emessa dal giudice di pace di Terracina in data 20.01.2021, avente ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il verbale di Controparte_1 accertamento n. VM 140323-2018091022 redatto dalla Polizia Municipale del Comune di e relativo alla Parte_1 violazione dell'art. 142, 8 c., C.d.S. Ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza sia per violazione dell'art. 112 c.p.c. sia per violazione dell'art. 204- bis cds, nella parte in cui afferma “ACCOGLIE il ricorso ed annulla l'opposto p. verbale”. Il ha quindi rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni: “All'Ecc.mo Tribunale adito, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti, in accoglimento del presente appello, riformi e/ o annulli ovvero dichiari nulla la sentenza n. 642 pubblicata in data 20 gennaio 2021, mai notificata e, per l'effetto, “dichiari inammissibile il ricorso presentato dalla soc. e accerti e Parte_2 dichiari la legittimità del verbale di accertamento VM
140323/2018, elevato dalla Polizia Locale di nei Parte_1 confronti della confermando la Controparte_1 sanzione ivi comminata.” Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
costituendosi ritualmente in Controparte_1 giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande del Parte_1
in quanto infondate ed ha rassegnato le seguenti
[...] conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - respingere integralmente l'appello interposto e comunque con qualsivoglia statuizione rigettare le domande di controparte giacché infondate in fatto e diritto, non dimostrate, per quanto esposto in premessa, e siccome emergerà nel prosieguo;
- confermare la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_1 642/2020, depositata il 20.01.2021, oggetto dell'odierno gravame nella sua originale versione, o in subordine, in base alle motivazioni sopra esposte, provvedendo comunque ad annullare il verbale di accertamento n. VM 140323/2018 emesso dal . Parte_1 Con vittoria di spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado, all'udienza del 18.03.2025 la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via del tutto preliminare si rileva che con il primo motivo di appello il ha eccepito la nullità della Parte_1 sentenza di primo grado per violazione dell'art. 204 bis C.d.S. Dedotto l'intervenuto pagamento della sanzione in misura ridotta da parte della il comune Controparte_1 appellante ha contestato la pronuncia del giudice di pace nella parte in cui non ha dichiarato la inammissibilità del ricorso in opposizione avverso il verbale di accertamento VM 140323/2018.
Occorre tuttavia evidenziare che la stessa parte appellante si
è limitata ad allegare genericamente il pagamento della sanzione in misura ridotta da parte della società, ma non ha prodotto alcun documento a sostegno di detta circostanza. Sotto tale profilo pertanto l'appello non può essere accolto.
Con il secondo motivo di appello il ha Parte_1 eccepito la illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. Il motivo è fondato.
2 Il giudice di pace, annullando il verbale di accertamento impugnato, ha accolto l'eccezione di “carenza della segnaletica adottata dal per la violazione dell'art. 4 Pt_1 L. 168/2002” ed ha compensato le spese di lite. Secondo la prospettazione del comune di sarebbe Parte_1 integrata la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché l'opposizione è stata accolta sulla base di un motivo di impugnazione non prospettato dalla ricorrente e non compreso nemmeno implicitamente nella domanda proposta.
È utile chiarire che il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del
“petitum” e delle eccezioni “hinc ed inde” dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Ne consegue che tale vizio debba essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21745 del 11/10/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2297 del 31/01/2011). La disposizione di cui all'art. 112 c.p.c. prevede infatti che il giudice debba pronunciare sulla domanda e nei limiti di essa;
dispone che il potere-dovere del giudice di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda trovi un limite nel principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che gli impone di circoscrivere la decisione in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21484 del 12/10/2007). Anche nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, al pari di ogni altro analogo caso in cui venga demandato al giudice ordinario il controllo di legittimità di un atto amministrativo che si assuma lesivo di posizioni di diritto soggettivo, l'opponente è formalmente e sostanzialmente attore ed il giudice non può decidere sulla legittimità dell'atto se non in base alla domanda ed ai fatti e alle ragioni specificamente e ritualmente dedotti a fondamento della stessa.
Ne consegue che incorre nella violazione della disposizione di cui all'art. 112 cod. proc. civ. il giudice che accolga l'opposizione per una causa petendi diversa da quella originariamente prospettata, quando essa non si limiti ad una semplice modificazione del nomen iuris della pretesa, ma comporti un vero e proprio mutamento degli elementi di fatto posti a base della pretesa stessa.
Il principio - desumibile dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - secondo cui nel provvedimento di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione il giudice deve controllare non solo la validità formale del provvedimento, ma anche la
3 sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, deve dunque essere coordinato con l'altro principio generale, desumibile dall'art. 112 cod. proc. civ., in base al quale il giudice dell'opposizione non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio, i quali costituiscono la “causa petendi” della relativa domanda. (sin da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6381 del
28/10/1983; nonché, ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 217 del 11/01/2006 e, più recentemente, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 24037 del 30/10/2020).
Nel caso in esame effettivamente il giudice di pace ha accolto l'opposizione avverso il verbale di accertamento sulla base di un motivo di opposizione non prospettato dalla
Controparte_1
Esaminati atti e documenti del fascicolo di primo grado, emerge che la ricorrente aveva dedotto in primo grado vari motivi di opposizione (omessa indicazione dello strumento rilevatore della velocità, difetto di taratura dell'apparecchiatura utilizzata, omessa indicazione del decreto prefettizio di autorizzazione), senza tuttavia fare alcun riferimento, neanche implicito o generico, alla carenza di segnaletica adottata dal in Parte_1 violazione dell'art. 4 legge n. 168/2002. Ritiene pertanto il Tribunale che il giudice di prime cure si sia pronunciato ultra petita. La sentenza appellata deve dunque essere annullata.
Parte appellata ha riproposto in grado di appello i motivi di opposizione già formulati in primo grado, eccependo la illegittimità del verbale di accertamento per omessa indicazione dello strumento rilevatore della velocità, per difetto di taratura e della corretta funzionalità dello strumento rilevatore, nonché per omessa indicazione del decreto prefettizio di autorizzazione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso in opposizione avverso il verbale di accertamento VM 140323/2018 proposto dalla debba essere accolto, sebbene sulla Controparte_1 base di motivazioni del tutto diverse da quelle espresse dal giudice di primo grado, il quale ha fondato la sua decisione sull'accoglimento di un motivo non dedotto nel ricorso in opposizione.
In primo luogo parte opponente in primo grado ha eccepito la illegittimità del verbale di accertamento per omessa prova della corretta funzionalità dell'apparecchio utilizzato per rilevare la velocità e per difetto di taratura dello strumento.
Richiamando il più recente orientamento elaborato in materia dalla Suprema Corte, si ritiene che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del
4 2015), opera anche per il sistema di rilevazione della velocità “SICVE-Tutor” l'obbligo di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Invero, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo in giudizio sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica. La prova dell'esecuzione delle verifiche in merito alla funzionalità ed alla affidabilità dell'apparecchio non può essere fondata sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, poiché quest'ultimo non riveste fede privilegiata (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 6579 del 06/03/2023; Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 30126 del 30/10/2023; Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024).
È dunque a carico della Pubblica Amministrazione, in caso di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento, mediante produzione sia delle certificazioni di omologazione e conformità sia delle certificazioni di taratura periodica.
In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità - circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria - spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del
18/12/2020, non massimata;
anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell'i 1/02/2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022).
Tanto premesso, dall'esame del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado ritualmente acquisito al presente giudizio, si evince che l'amministrazione appellante non ha tempestivamente ed adeguatamente fornito la prova documentale del corretto funzionamento del servizio di rilevazione elettronica della velocità. L'amministrazione infatti non ha adempiuto agli oneri probatori sulla stessa gravanti, poiché non ha provveduto a depositare alcuna certificazione di omologazione e di taratura periodica comprovante la funzionalità e la affidabilità dello strumento utilizzato per l'accertamento. Non è sufficiente né la mera attestazione di esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio, né il mero richiamo al decreto dirigenziale n. 5298 di omologazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prodotto dalla soc. contenuti nel verbale di CP_2
5 accertamento impugnato, non rivestendo quest'ultimo sul punto fede privilegiata.
Tale carenza probatoria si traduce nella illegittimità del verbale di accertamento opposto, che di conseguenza deve essere annullato.
Con carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore domanda ed eccezione, si ritiene che tale motivo di opposizione sia fondato nel merito e debba essere accolto.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta nel merito, sebbene sulla base di motivazioni diverse da quelle espresse dal giudice di primo grado e, per l'effetto, il verbale di accertamento n. VM 140323/2018 emesso in data
01.10.2018 deve essere annullato.
Le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella interpretazione elaborata dalla sent. n. 77/2018 della Corte costituzionale, tenuto conto che la pronuncia del giudice di primo grado è stata resa ultra petita e che i motivi di opposizione formulati dalla parte opponente sono fondati nel merito.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, annulla la sentenza n. 642/2021 per violazione dell'art. 112 c.p.c.;
- annulla il verbale di accertamento VM 140323/2018 emesso in data 01.10.2018;
- compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Latina, 18.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'udienza del 18.03.2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 429, 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3799 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lina Vinci, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO (P. Iva: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cellucci, come da procura in atti;
-parte appellata-
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 642 emessa dal giudice di pace di Terracina in data 20.01.2021, avente ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il verbale di Controparte_1 accertamento n. VM 140323-2018091022 redatto dalla Polizia Municipale del Comune di e relativo alla Parte_1 violazione dell'art. 142, 8 c., C.d.S. Ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza sia per violazione dell'art. 112 c.p.c. sia per violazione dell'art. 204- bis cds, nella parte in cui afferma “ACCOGLIE il ricorso ed annulla l'opposto p. verbale”. Il ha quindi rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni: “All'Ecc.mo Tribunale adito, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti, in accoglimento del presente appello, riformi e/ o annulli ovvero dichiari nulla la sentenza n. 642 pubblicata in data 20 gennaio 2021, mai notificata e, per l'effetto, “dichiari inammissibile il ricorso presentato dalla soc. e accerti e Parte_2 dichiari la legittimità del verbale di accertamento VM
140323/2018, elevato dalla Polizia Locale di nei Parte_1 confronti della confermando la Controparte_1 sanzione ivi comminata.” Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
costituendosi ritualmente in Controparte_1 giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande del Parte_1
in quanto infondate ed ha rassegnato le seguenti
[...] conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - respingere integralmente l'appello interposto e comunque con qualsivoglia statuizione rigettare le domande di controparte giacché infondate in fatto e diritto, non dimostrate, per quanto esposto in premessa, e siccome emergerà nel prosieguo;
- confermare la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_1 642/2020, depositata il 20.01.2021, oggetto dell'odierno gravame nella sua originale versione, o in subordine, in base alle motivazioni sopra esposte, provvedendo comunque ad annullare il verbale di accertamento n. VM 140323/2018 emesso dal . Parte_1 Con vittoria di spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado, all'udienza del 18.03.2025 la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via del tutto preliminare si rileva che con il primo motivo di appello il ha eccepito la nullità della Parte_1 sentenza di primo grado per violazione dell'art. 204 bis C.d.S. Dedotto l'intervenuto pagamento della sanzione in misura ridotta da parte della il comune Controparte_1 appellante ha contestato la pronuncia del giudice di pace nella parte in cui non ha dichiarato la inammissibilità del ricorso in opposizione avverso il verbale di accertamento VM 140323/2018.
Occorre tuttavia evidenziare che la stessa parte appellante si
è limitata ad allegare genericamente il pagamento della sanzione in misura ridotta da parte della società, ma non ha prodotto alcun documento a sostegno di detta circostanza. Sotto tale profilo pertanto l'appello non può essere accolto.
Con il secondo motivo di appello il ha Parte_1 eccepito la illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. Il motivo è fondato.
2 Il giudice di pace, annullando il verbale di accertamento impugnato, ha accolto l'eccezione di “carenza della segnaletica adottata dal per la violazione dell'art. 4 Pt_1 L. 168/2002” ed ha compensato le spese di lite. Secondo la prospettazione del comune di sarebbe Parte_1 integrata la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché l'opposizione è stata accolta sulla base di un motivo di impugnazione non prospettato dalla ricorrente e non compreso nemmeno implicitamente nella domanda proposta.
È utile chiarire che il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del
“petitum” e delle eccezioni “hinc ed inde” dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Ne consegue che tale vizio debba essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21745 del 11/10/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2297 del 31/01/2011). La disposizione di cui all'art. 112 c.p.c. prevede infatti che il giudice debba pronunciare sulla domanda e nei limiti di essa;
dispone che il potere-dovere del giudice di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda trovi un limite nel principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che gli impone di circoscrivere la decisione in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21484 del 12/10/2007). Anche nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, al pari di ogni altro analogo caso in cui venga demandato al giudice ordinario il controllo di legittimità di un atto amministrativo che si assuma lesivo di posizioni di diritto soggettivo, l'opponente è formalmente e sostanzialmente attore ed il giudice non può decidere sulla legittimità dell'atto se non in base alla domanda ed ai fatti e alle ragioni specificamente e ritualmente dedotti a fondamento della stessa.
Ne consegue che incorre nella violazione della disposizione di cui all'art. 112 cod. proc. civ. il giudice che accolga l'opposizione per una causa petendi diversa da quella originariamente prospettata, quando essa non si limiti ad una semplice modificazione del nomen iuris della pretesa, ma comporti un vero e proprio mutamento degli elementi di fatto posti a base della pretesa stessa.
Il principio - desumibile dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - secondo cui nel provvedimento di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione il giudice deve controllare non solo la validità formale del provvedimento, ma anche la
3 sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, deve dunque essere coordinato con l'altro principio generale, desumibile dall'art. 112 cod. proc. civ., in base al quale il giudice dell'opposizione non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio, i quali costituiscono la “causa petendi” della relativa domanda. (sin da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6381 del
28/10/1983; nonché, ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 217 del 11/01/2006 e, più recentemente, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 24037 del 30/10/2020).
Nel caso in esame effettivamente il giudice di pace ha accolto l'opposizione avverso il verbale di accertamento sulla base di un motivo di opposizione non prospettato dalla
Controparte_1
Esaminati atti e documenti del fascicolo di primo grado, emerge che la ricorrente aveva dedotto in primo grado vari motivi di opposizione (omessa indicazione dello strumento rilevatore della velocità, difetto di taratura dell'apparecchiatura utilizzata, omessa indicazione del decreto prefettizio di autorizzazione), senza tuttavia fare alcun riferimento, neanche implicito o generico, alla carenza di segnaletica adottata dal in Parte_1 violazione dell'art. 4 legge n. 168/2002. Ritiene pertanto il Tribunale che il giudice di prime cure si sia pronunciato ultra petita. La sentenza appellata deve dunque essere annullata.
Parte appellata ha riproposto in grado di appello i motivi di opposizione già formulati in primo grado, eccependo la illegittimità del verbale di accertamento per omessa indicazione dello strumento rilevatore della velocità, per difetto di taratura e della corretta funzionalità dello strumento rilevatore, nonché per omessa indicazione del decreto prefettizio di autorizzazione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso in opposizione avverso il verbale di accertamento VM 140323/2018 proposto dalla debba essere accolto, sebbene sulla Controparte_1 base di motivazioni del tutto diverse da quelle espresse dal giudice di primo grado, il quale ha fondato la sua decisione sull'accoglimento di un motivo non dedotto nel ricorso in opposizione.
In primo luogo parte opponente in primo grado ha eccepito la illegittimità del verbale di accertamento per omessa prova della corretta funzionalità dell'apparecchio utilizzato per rilevare la velocità e per difetto di taratura dello strumento.
Richiamando il più recente orientamento elaborato in materia dalla Suprema Corte, si ritiene che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del
4 2015), opera anche per il sistema di rilevazione della velocità “SICVE-Tutor” l'obbligo di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Invero, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo in giudizio sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica. La prova dell'esecuzione delle verifiche in merito alla funzionalità ed alla affidabilità dell'apparecchio non può essere fondata sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, poiché quest'ultimo non riveste fede privilegiata (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 6579 del 06/03/2023; Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 30126 del 30/10/2023; Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024).
È dunque a carico della Pubblica Amministrazione, in caso di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento, mediante produzione sia delle certificazioni di omologazione e conformità sia delle certificazioni di taratura periodica.
In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità - circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria - spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del
18/12/2020, non massimata;
anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell'i 1/02/2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022).
Tanto premesso, dall'esame del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado ritualmente acquisito al presente giudizio, si evince che l'amministrazione appellante non ha tempestivamente ed adeguatamente fornito la prova documentale del corretto funzionamento del servizio di rilevazione elettronica della velocità. L'amministrazione infatti non ha adempiuto agli oneri probatori sulla stessa gravanti, poiché non ha provveduto a depositare alcuna certificazione di omologazione e di taratura periodica comprovante la funzionalità e la affidabilità dello strumento utilizzato per l'accertamento. Non è sufficiente né la mera attestazione di esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio, né il mero richiamo al decreto dirigenziale n. 5298 di omologazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prodotto dalla soc. contenuti nel verbale di CP_2
5 accertamento impugnato, non rivestendo quest'ultimo sul punto fede privilegiata.
Tale carenza probatoria si traduce nella illegittimità del verbale di accertamento opposto, che di conseguenza deve essere annullato.
Con carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore domanda ed eccezione, si ritiene che tale motivo di opposizione sia fondato nel merito e debba essere accolto.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta nel merito, sebbene sulla base di motivazioni diverse da quelle espresse dal giudice di primo grado e, per l'effetto, il verbale di accertamento n. VM 140323/2018 emesso in data
01.10.2018 deve essere annullato.
Le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella interpretazione elaborata dalla sent. n. 77/2018 della Corte costituzionale, tenuto conto che la pronuncia del giudice di primo grado è stata resa ultra petita e che i motivi di opposizione formulati dalla parte opponente sono fondati nel merito.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, annulla la sentenza n. 642/2021 per violazione dell'art. 112 c.p.c.;
- annulla il verbale di accertamento VM 140323/2018 emesso in data 01.10.2018;
- compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Latina, 18.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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