Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 10772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10772 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10772/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01771/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2025, proposto da
GI IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Francesco ND, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Annunziata e Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato in data 18.12.2024 dalla V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di partecipazione del ricorrente alla procedura per il conferimento dell’Ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania e, nel contempo, deliberate le proposte di nomina in favore sia del Dott. Ernesto Sassano che del Dott. Francesco ND;
- del provvedimento reso dal Consiglio Superiore della Magistratura, all’esito della seduta plenaria pomeridiana del 18.12.2024, con il quale è stata deliberata la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania del Dott. Francesco ND;
- ove e per quanto occorra ed ove lesivo, dell’Avviso pubblicato con bollettino n. 17690 del 05.10.2023, con il quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha indetto la procedura selettiva in oggetto;
- ove adottato, del decreto del Ministero della Giustizia recante la ratifica della delibera di nomina del vincitore del Consiglio Superiore della Magistratura;
- di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e di Francesco ND;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il dott. IA, magistrato di VI valutazione di professionalità, ha partecipato alla procedura selettiva indetta dal Consiglio superiore della magistratura per il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania.
2. – La V Commissione del CSM, nell’esaminare le domande pervenute, ha ritenuto inammissibile quella presentata dal dott. IA, perché ad essa era allegata un’autorelazione composta da 16 pagine che eccedeva il limite di 10 pagine previsto dal bando.
La V Commissione ha ritenuto, più in dettaglio, che:
“ in conformità con quanto affermato dal Consiglio in relazione a fattispecie analoghe, la domanda avanzata dal dott. GI IA è inammissibile per violazione dei limiti e dei criteri redazionali posti dalla delibera di pubblicazione del posto con riferimento all’autorelazione: quest’ultima, infatti, eccede il limite delle dieci facciate prescritto a pena di inammissibilità dal bando (il candidato ha prodotto, in particolare, un’autorelazione di 16 pagine): alcun dubbio vi è, quindi, nel caso di specie, circa l’effettiva sussistenza della violazione in parola ”.
La V Commissione ha, pertanto, proceduto a valutare i profili dei candidati, escludendo quello del ricorrente.
Ha, infine, formulato due proposte, una in favore del dott. ND e una nei confronti di altro magistrato.
3. – Nell’adunanza del 18 dicembre 2024, il Plenum del CSM ha approvato la proposta in favore del dott. ND, conferendo al medesimo l’incarico direttivo in esame.
4. – Il dott. IA ha impugnato quest’ultima delibera del Plenum del CSM, nonché l’avviso con cui era stata indetta la procedura selettiva in oggetto, articolando quattro motivi di censura:
I) Violazione di legge (art. 44, comma 1, lett. c) del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria di cui alla Circolare n. P – 14858 del 28.07.2015 in relazione al D.Lgs. n. 160/2006, nonché in relazione al bando – artt. 1, comma 1, 3 della Legge n. 241/1990 e art. 97 Cost. – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità manifesta – travisamento – arbitrarietà – illogicità) – violazione del principio di buon andamento ed imparzialità .
L’avvenuta esclusione del ricorrente, per la ritenuta inammissibilità della domanda perché contenente un’autorelazione eccedente il limite delle dieci pagine, sarebbe anzitutto contraria alle prescrizioni del bando.
Queste ultime prescriverebbero, a pena di inammissibilità, solo le modalità di caricamento e trasmissione della domanda e dei documenti allegati, e non anche il rispetto dei limiti dimensionali ivi previsti.
L’inammissibilità, cioè, conseguirebbe soltanto alle ipotesi di mancato e/o non corretto utilizzo del prescritto applicativo informatico ovvero, al più, al mancato caricamento di uno dei documenti previsti, non al relativo limite dimensionale.
Per l’effetto, al superamento delle dieci pagine di autorelazione non avrebbe potuto, né dovuto conseguire l’inammissibilità della domanda del ricorrente e l’esclusione dello stesso dalla procedura selettiva.
L’esclusione violerebbe anche gli artt. 43 e 44 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, i quali comminerebbero l’inammissibilità della domanda di partecipazione soltanto al ricorrere di due ipotesi: la prima è la mancata presentazione via intranet della domanda; la seconda, l’ingiustificata omissione della trasmissione di uno dei documenti richiesti a corredo della domanda. Nulla, dunque, che attenga a prescrizioni dimensionali e/o alle caratteristiche dei documenti da depositare in uno alla domanda.
Anche l’art. 46 bis del D.Lgs. n. 160/2006 collegherebbe l’inammissibilità alla non corretta presentazione della domanda ovvero alla trasmissione tramite modalità diverse dall’applicativo informatico all’uopo previsto, ma non a presunte violazioni di prescrizioni dimensionali dei documenti da allegare.
A sostegno dell’impugnativa svolta, il ricorrente richiama la sentenza di questa Sezione n. 18609 del 24 ottobre 2024, pronunciata su una vicenda ritenuta sovrapponibile a quella in esame.
II) Violazione di legge (art. 44, comma 1, lett. c) del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria di cui alla Circolare n. P – 14858 del 28.07.2015 in relazione al D.Lgs. n. 160/2006, nonché in relazione al bando – artt. 1, comma 1, 3 della Legge n. 241/1990 e art. 97 Cost. – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità manifesta – travisamento – arbitrarietà – illogicità) – violazione del principio di buon andamento ed imparzialità .
Evidenzia il ricorrente che il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, approvato dal CSM in data 3 dicembre 2024, prevede all’art. 35, quanto all’autorelazione, che “ I limiti dimensionali di cui al modello informatico, stabiliti per la redazione dell’autorelazione, sono previsti a pena di inammissibilità della domanda ”.
Solo nella nuova formulazione del testo Unico, dunque, sarebbe espressamente previsto che il mancato rispetto dei limiti dimensionali prescritti per la redazione dell’autorelazione comporta l’inammissibilità della domanda.
Tale circostanza avrebbe portata dirimente perché conferma che il precedente Testo Unico – che si applica alla presente procedura – non comminava tale conseguenza al mancato rispetto del limite dimensionale. Se non fosse stato così, infatti, non ci sarebbe stata alcuna necessità di modificare la disposizione in esame.
III) Violazione di legge (art. 44, comma 1, lett. c) del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria di cui alla Circolare n. P – 14858 del 28.07.2015 in relazione al D.Lgs. n. 160/2006, nonché in relazione al bando – artt. 1, comma 1, 3 della Legge n. 241/1990 e art. 97 Cost. – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità manifesta – travisamento – arbitrarietà – illogicità) – violazione del principio di buon andamento ed imparzialità .
Afferma il ricorrente che, a tutto voler concedere ed in via del tutto subordinata, il CSM avrebbe potuto comunque valutare il testo presentato, al più non tenendo conto delle facciate eccedenti il limite di dieci (10). Ma giammai non valutare proprio la domanda del ricorrente ovvero disporne l’esclusione dalla procedura.
IV) Violazione di legge (art. 44, comma 1, lett. c) del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria di cui alla Circolare n. P – 14858 del 28.07.2015 in relazione al D.Lgs. n. 160/2006, nonché in relazione al bando – artt. 1, comma 1, 3 della Legge n. 241/1990 e art. 97 Cost. – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità manifesta – travisamento – arbitrarietà – illogicità) – violazione del principio di buon andamento ed imparzialità – violazione del principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione.
L’esclusione del ricorrente per una causa non espressamente prevista dal bando o dalla vigente normativa, applicabile ratione materiae , violerebbe il principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione dalle procedure selettive pubbliche.
3. – Si sono costituiti in giudizio il CSM, il Ministero della Giustizia e il controinteressato, dott. ND, per resistere al ricorso.
Il CSM ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui viene chiesto l’annullamento del bando di concorso, ritenuto direttamente lesivo, per maturata decadenza dei termini per la relativa impugnazione.
4. – All’udienza pubblica del 21 maggio 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
5. – Preliminarmente, va respinta l’eccezione di tardività dell’impugnazione del bando, sollevata dal CSM, in quanto nel caso di specie viene primariamente in rilievo una questione di corretta interpretazione delle previsioni del bando, più che di invalidità del medesimo.
6. – Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
7. – La procedura per il conferimento del posto direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, oggetto del presente giudizio, è stata indetta dal CSM con avviso pubblicato con bollettino n. 17690 del 5 ottobre 2023.
7.1. – Tale avviso dispone, con riferimento alla “ Domanda di partecipazione al concorso ”, che:
- “ Le domande devono essere, a pena di inammissibilità, compilate e trasmesse via intranet, seguendo la procedura indicata nelle linee guida ”;
- “ Anche tutta la documentazione allegata alla domanda dovrà, a pena di inammissibilità, essere caricata nell’applicativo informatico, con la conseguenza che il magistrato non dovrà più trasmettere all’Ufficio Giudiziario la documentazione cartacea a corredo della domanda ”;
- “ Contestualmente alla presentazione della domanda di conferimento dell’incarico, devono essere inseriti nel nuovo applicativo informatico, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
a) i pareri previsti dal Testo Unico […];
b) le statistiche comparate […];
c) la scheda di autorelazione redatta secondo il modello allegato al Testo Unico (non oltre 10 facciate, carattere Times 12, interlinea 1,5 e margini 3 centimetri), accludendovi tutti di documenti ivi richiamati, che non siano già contenuti nel fascicolo personale, con analitico riferimento agli indicatori specifici previsti dal Testo Unico per il posto richiesto;
d) una proposta organizzativa relativa all’ufficio richiesto ”.
7.2 – Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva de qua , allegando ad essa un’autorelazione costituita da un numero di facciate superiore a 16, quindi eccedendo il limite delle dieci facciate indicato nella lettera c) della previsione del bando appena menzionata.
8. – La questione controversia che viene, pertanto, in rilievo nel presente giudizio è quella di valutare se, alla luce delle richiamate disposizioni del bando, una domanda di partecipazione possa essere dichiarata inammissibile nel caso in cui ad essa venga allegata un’autorelazione che eccede il limite dimensionale delle dieci facciate.
9. – Tale questione è stata già affrontata, e risolta in senso negativo, da questa Sezione con la sentenza n. 18609 del 24 ottobre 2024, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 1673 del 26 febbraio 2025.
Queste due sentenze si sono pronunciate su una procedura selettiva diversa da quella oggetto del presente giudizio, ma indetta sulla scorta di un avviso che aveva un contenuto pressoché identico con riguardo alle previsioni inerenti la domanda di partecipazione.
9.1. – La citata sentenza di questa Sezione ha affermato che la comminatoria d’inammissibilità prevista dalla normativa concorsuale e dalle richiamate Linee guida per la trasmissione tramite il nuovo sistema informatizzato delle domande dovesse considerarsi “ riferita e circoscritta alla trasmissione della domanda e della documentazione mediante obbligatorio utilizzo (…) del nuovo applicativo informatico ”, senza potere “ essere interpretativamente estesa anche al rispetto delle prescrizioni (dimensionali) relative ai modelli allegati al bando stesso ”.
Su questa base, e anche in relazione al canone di proporzionalità, la sentenza ha giudicato illegittima l’esclusione dalla procedura concorsuale disposta nei confronti candidato che aveva presentato un’autorelazione eccedente le dieci facciate, posto che costui non aveva violato né “ la prescrizione sull’utilizzo della procedura informatizzata ”, né tanto meno “ la prescrizione relativa all’uso dei modelli allegati al bando ”, ma aveva “ più banalmente ”, esorbitato dal “ limite dimensionale della scheda di autorelazione, superato in modo irrisorio, avendo redatto una scheda di autorelazione di 11 pagine (segnatamente: 10 pagine e 6 righe) in luogo delle 10 pagine prescritte dalla disciplina della selezione ”.
9.2. – Il Consiglio di Stato ha confermato la predetta sentenza, statuendo che, alla luce delle disposizioni del bando riguardanti la domanda di partecipazione al concorso, “ la sanzione dell’inammissibilità può considerarsi pacificamente riferita innanzitutto all’utilizzo dell’applicativo informatico a disposizione degli interessati per l’invio della domanda di partecipazione al concorso e per la documentazione ad essa allegata, tra cui la scheda di autorelazione. Per l’allegato in questione è nello specifico richiesto l’impiego del «modello allegato» al bando e sono inoltre indicati i limiti dimensionali sul cui rispetto si controverte nel presente giudizio: «non oltre 10 facciate, carattere Times 12, interlinea 1,5 e margini 3 centimetri ».
6. La questione da risolvere riguarda invece la estensione della comminatoria di inammissibilità anche al requisito dimensionale ora enunciato.
Sennonché, sul piano strettamente letterale non emergono elementi in grado di confermare la tesi a fondamento del presente appello e dunque che l’inammissibilità della domanda, prevista per il mancato inserimento della domanda e della documentazione allegata «nel nuovo applicativo informatico», operi anche nell’ulteriore ipotesi in cui malgrado l’utilizzo della forma di invio richiesta dalla normativa concorsuale il documento ecceda dal punto di vista dimensionale rispetto ai limiti consentiti.
Al riguardo va sottolineato che il requisito in questione non è specificamente presidiato dalla comminatoria di inammissibilità, per cui nel silenzio della medesima normativa occorre postularne un duplice ambito applicativo, il secondo dei quali logicamente distinto dal primo, nondimeno in contrasto con il principio di interpretazione letterale degli atti amministrativi, tanto più rispetto ad un’ipotesi escludente dalla procedura concorsuale.
7. Dirimente è in ogni caso il rilievo per cui l’interpretazione estensiva sostenuta a mezzo del presente appello sarebbe in evidente contrasto con il principio di proporzionalità degli atti amministrativi, come puntualmente accertato dalla sentenza di primo grado (a fronte della rituale impugnazione della clausola del bando a mezzo del ricorso colà proposto, come evincibile dalla relativa epigrafe).
Al riguardo è sufficiente rilevare in premessa che l’imposizione di limiti dimensionali agli atti di parte di una procedura concorsuale risponde all’interesse pubblico dell’amministrazione di celere svolgimento di quest’ultima.
Ne deriva che l’interesse in questione è suscettibile di essere soddisfatto nella fase di valutazione della domanda, con l’applicazione del limite dimensionale alla parte eccedente o con l’invito a ridurre le dimensioni della autorelazione qualora nella parte eccedente vi siano elementi imprescindibili per procedere alla valutazione, ma non già nella preliminare fase di ammissione, con l’esclusione automatica del candidato, e conseguente restrizione della platea dei concorrenti al posto a concorso e, quindi, potenziale frustrazione dell’interesse pubblico alla selezione del profilo maggiormente meritevole ” (Cons. Stato, n. 1673/2025).
10. – Applicando al caso di specie le condivisibili coordinate interpretative tracciate dalle predette sentenze, deve ritenersi illegittima la declaratoria d’inammissibilità comminata dal CSM alla domanda di partecipazione presentata dal ricorrente nella procedura di cui è causa.
È pur vero, infatti, che tale domanda conteneva un’autorelazione che eccedeva il numero di dieci facciate, ma è altrettanto vero che il rispetto di tale limite dimensionale non è espressamente presidiato dalla comminatoria di inammissibilità nelle previsioni del bando.
Né appare giustificata un’interpretazione estensiva delle previsioni che sanciscono l’inammissibilità delle domande presentate con modalità diverse da quelle informatiche.
L’elemento dirimente, quindi, per dare soluzione al caso di specie è rappresentato dalla mancata previsione espressa, da parte del bando, della comminatoria dell’inammissibilità per la violazione del limite dimensionale.
Alla luce di ciò, perdono di consistenza le deduzioni del controinteressato, volte a evidenziare le differenze esistenti tra il presente caso e quello deciso dal Consiglio di Stato: nel primo, il candidato ha ecceduto di oltre sei pagine il limite dimensionale, nel secondo solo di qualche riga.
Analogamente eccentrica appare l’osservazione per cui tutti i partecipanti alla procedura di cui è causa, con esclusione del solo ricorrente, avrebbero rispettato il predetto limite dimensionale, e dunque ammettere l’autorelazione del ricorrente violerebbe la par condicio tra i concorrenti.
In mancanza, infatti, di una previsione espressa che commini l’inammissibilità, non è determinante quanto sia l’eccedenza oltre il limite delle dieci pagine.
Il rimedio a tale evenienza non è l’esclusione del candidato nella fase preliminare della procedura, bensì l’applicazione del limite dimensionale alla parte eccedente, oppure l’invito a ridurre le dimensioni della autorelazione, qualora nella parte eccedente vi siano elementi imprescindibili per procedere alla valutazione, così come statuito dal Consiglio di Stato nel precedente in termini sopra richiamato.
12. – Le considerazioni svolte portano a concludere per la fondatezza, in parte qua , del ricorso e per il conseguente annullamento della delibera di nomina del dott. ND nei termini di cui in motivazione.
13. – Le spese di lite sono regolate secondo la soccombenza nei rapporti tra il CSM e il ricorrente, mentre sussistono giusti motivi per compensarle tra quest’ultimo, il Ministero della giustizia e il controinteressato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti espressi in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Consiglio superiore della magistratura alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese di lite tra il ricorrente, il Ministero della giustizia e il controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO