Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14203 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore (C.F. ), elettivamente domiciliata in Palermo, via P.IVA_1
XII Gennaio 1/M presso lo studio dell'Avv. G. Bondì, rappresentata e difesa dall'Avv. Di Mauro Giuseppe, per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, nato a [...], in data [...] (C.F. CP_1
), domiciliato in Palermo, via Falsomiele n. 240; C.F._1
–convenuto contumace –
OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'15/10/2024, svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio Parte_1 ha convenuto in giudizio per sentirlo dichia-
[...] CP_1 rare tenuto al pagamento delle fatture nn. 82609001031748A del
27/08/2018 di € 786.193,71, 82609001031758A del 24/08/2018 di €
185.396,20, 82611053021018A del 13/08/2018 di € 798.909,82,
82611053010128A del 20/09/2018 di € 23.094,77, per un totale di €
1.793.594,50.
1
Per tale ragione i tecnici avevano provveduto, altresì, al distacco delle for- niture e alla conseguente ricostruzione dei consumi emettendo le quattro fat- ture di cui oggi è stato richiesto il pagamento.
Parte attrice ha, altresì, rappresentato che in data 24/06/2010 il Tribuna- le di Palermo, con sentenza n. 60/2010, aveva dichiarato il fallimento di
, titolare della omonima ditta individuale, con sede legale in CP_1
Palermo, Via Falsomiele n. 240, e che, per tale ragione, a seguito della emis- sione delle sopracitate fatture, aveva de- Parte_1 positato, all'interno della procedura fallimentare n. R.G. 61/2010, ricorso ex artt. 93 e 111 bis L.F. per l'insinuazione al passivo in prededuzione.
Il ricorso non era stato accolto in quanto “il credito vantato da
[...]
è relativo a consumi effettuati dal fallito Parte_1 Parte_2
[...
nell'immobile sito in Palermo Via Falsomiele 240 che, sebbene appreso all'attivo fallimentare, continua ad essere nella sua disponibilità nelle more della liquidazione fallimentare. Si tratta, dunque, di un rapporto di natura strettamente personale che, ai sensi dell'art. 46 l.f., in quanto rivolto al soddi- sfacimento personale del fallito è inidoneo ad incidere sugli interessi della massa creditoria (cfr. Cass. N. 16668/2008)”.
Parte attrice ha dedotto di avere, quindi, promosso il presente giudizio al fine di accertare il credito di cui alle fatture citate e ha concluso chiedendo al
Tribunale di «Accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato da
[...] nei confronti di (cf: Controparte_3 CP_1
) per l'importo di EURO 1.793.594,50. In ogni caso, con C.F._1 vittoria di spese di lite, onorari Iva e Cpa come per legge».
, sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio CP_1 ed è stato dichiarato contumace in data 21/02/2022.
2 Con comparsa conclusionale depositata in data 10/12/2024, parte attrice ha concluso chiedendo al Tribunale di «1) Accertare e dichiarare la sussisten- za del credito vantato da nei confronti di Pt_1 Parte_1 CP_1
(cf: ) e per l'effetto condannare [enfasi del redat-
[...] C.F._1 tore] AL PAGAMENTO A CP_1 Controparte_4
DELL'IMPORTO di EURO 1.793.594,50. In ogni caso, con vit-
[...] toria di spese di lite, onorari Iva e Cpa come per legge».
Orbene, tale nuova domanda di condanna è inammissibile per tardività in quanto formulata oltre i termini previsti dalla legge e ben oltre il termine in- dicato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. VI-1 civile, con l'ordinanza 1° luglio – 7 settembre 2020 n. 18546), in tema di modifica della domanda ed emendatio libelli, ossia la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Tanto premesso in fatto, osserva il Tribunale che la domanda di accerta- mento proposta da è fondata e va accolta, Parte_1 sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Nella fattispecie in esame, l'incaricato al controllo ha riscontrato un “allac- cio diretto abusivo alla rete effettuato mediante il collegamento Controparte_5 di n. 4 conduttori unipolari (allaccio trifase) da 55 mm cu a impianto E- distribuzione da 4x 50 mm cu”.
Alla luce dalla documentazione depositata in atti, la sussistenza del fatto dell'avvenuto prelievo abusivo di energia elettrica emerge senza ombra di dubbio sicchè può dirsi provato l'allaccio abusivo con prelievo furtivo di energia elettrica.
Tale convincimento si fonda sul peculiare valore probatorio dei verbali in atti redatti dai verificatori Enel che hanno accertato l'abusivo prelievo.
Si tratta in particolare:
• del verbale di verifica n. 536881207 del 08/06/2018 su POD:
IT001E93984497 sita in V FALSOMIELE 240 90126, Comune di PALERMO;
• del verbale di verifica n. 536881377 del 08/06/2018 su POD:
3 IT001E93984489 sita in V FALSOMIELE 240 90126, Comune di PALERMO;
• del verbale di verifica n. 536881314 del 08/06/2018 su POD:
IT001E93984495 sita in V FALSOMIELE 240 90126, Comune di PALERMO;
• del verbale di verifica n. 536867310 del 08/06/2018 su POD:
IT001E91507474 sita in V FALSOMIELE 240 90126, Comune di PALERMO.
Come è noto, infatti, l'accertamento compiuto e trasfuso nell'atto di conte- stazione fa fede pubblica fino a querela di falso.
Invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione espres- so in tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elet- trica “…l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell'Enel - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di na- tura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attri- buiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” (in termini la massima di Cass. n. 7075/2020).
Il verbale di verifica redatto dai dipendenti del Distributore nell'esercizio del loro specifico compito ha rilevanza probatoria propria di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specifica- mente diretta alla documentazione dei pubblici ufficiali;
tale qualifica non è stata persa a seguito della privatizzazione dell'Ente in quanto, secondo il consolidato orientamento del Giudice Amministrativo (Consiglio di Stato sen- tenze nn.4711/02; 1206/01; 1303/02), la trasformazione di un Ente Pubbli- co in società per azioni non comporta, di per sé, il venir meno della qualifica pubblicistica, ove persistano i seguenti presupposti: controllo maggioritario dell'azionista pubblico e perseguimento di finalità d'interesse pubblico.
Malgrado la sua trasformazione in società per azioni e la progressiva libe-
4 ralizzazione del settore dell'energia elettrica, continua in ef- Controparte_6 fetti ad agire per il conseguimento di finalità pubblicistiche, svolgendo un servizio pubblico volto a soddisfare i bisogni generali della collettività.
A fronte della particolarmente pregnante valenza probatoria del detto ver- bale di accertamento di allaccio abusivo alla rete Enel, di cui sopra, alcun elemento contrario e concreto risulta aver dedotto o provato il convenuto.
Gli elementi di cui s'è dato conto consentono, allora, di riferire senz'altro al il consumo dell'energia abusivamente prelevata e conseguente- CP_1 mente questo dovrà ritenersi tenuto al pagamento del corrispettivo per l'e- nergia oggetto di abusivo prelievo.
Quanto alla determinazione delle pretese creditorie fatte valere da
[...]
deve rilevarsi che i principi elaborati dalla giuri- Parte_1 sprudenza della Suprema Corte di Cassazione relativamente alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo cui “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presun- zione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul sommi- nistrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fat- tori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta cu- stodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misura- tore o determinare un incremento dei consumi” (in termini la massima di
Cass. n. 19154/2018, conformi Cass. n. 23699/2016 e n.297/2020) pre- suppongono l'avvenuta registrazione dei consumi, mentre, in ipotesi di pre- lievo fraudolento (per manomissione del contatore o allaccio diretto), è pro- prio tale registrazione ad essere falsata, sicché occorre necessariamente fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione.
Ed inoltre, se è vero che in base ai principi generali sul riparto dell'onere della prova, l'onere della dimostrazione del consumo di energia, anche in via
5 presuntiva, grava sul rivenditore di energia in quanto creditore, nel caso di sottrazione fraudolenta dell'energia elettrica, la prova non può essere fornita in maniera diretta, essendo la misurazione alterata dagli stratagemmi utiliz- zati dall'utente, bensì oggetto di ricostruzione a posteriori.
Pertanto, in presenza di un accertata prelievo abusivo di energia elettrica, la prova dell'ammontare dei prelievi addebitati al cliente ben può essere for- nita dalla società fornitrice anche in base ad elementi meramente presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi pre- sunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente (cfr., da ultimo, Cass. 13605/2019).
Nella specie, parte attrice ha dettagliatamente dato atto della correttezza della quantificazione dei consumi, ricostruendo gli stessi tenendo conto dell'assorbimento degli impianti rilevati in sede di Verifica attraverso adegua- ti strumenti ed in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa regola- mentare vigente.
Segnatamente:
• per la Fattura 082609001031748A del 27/08/2018 di € 786.193,71 per prelievi irregolari di cui al verbale di verifica n. 536881207 del
08/06/2018 su POD: IT001E93984497 sita in V FALSOMIELE 240
90126, Comune di PALERMO, in cui l'allaccio abusivo alimentava una piantagione di stupefacenti, la ricostruzione dei consumi è stata determi- nata dall'Impresa distributrice territorialmente competente in complessivi kWh 3836879 ed i quantitativi di Energia calcolati in base alla potenza tecnicamente prelevabile ed alle apparecchiature esistenti in relazione alla sezione del cavo (nel caso di specie, 4 cavi unipolari in rame da 50 mm2 ), stabilita dalla normativa CEI UNELL 35024, e parametrata per le ore di utilizzo standard condivise con l' (cfr. all. A); Controparte_2
• per la Fattura 082609001031758A del 24/08/2018 di € 185.396,20 per prelievi irregolari di cui al verbale di verifica n. 536881377 del
6 08/06/2018 su POD: IT001E93984489 sita in V FALSOMIELE 240
90126, Comune di PALERMO PA in cui l'allaccio abusivo alimentava un negozio di panificazione vendita di alimenti, la ricostruzione dei consumi è stata determinata dall'Impresa distributrice territorialmente competente in complessivi kWh 788832 ed i quantitativi di Energia calcolati in base alla potenza tecnicamente prelevabile ed alle apparecchiature esistenti, in rela- zione alla sezione del cavo (nel caso di specie, 4 cavi unipolari in rame da
50 mm2 ), stabilita dalla normativa CEI UNELL 35024 e parametrata per le ore di utilizzo standard condivise con l' (cfr. all. A); Controparte_2
• per la Fattura 82611053021018a del 13/08/2018 di € 798.909,82 per prelievi irregolari di cui al verbale di verifica n. 536881314 del
08/06/2018 su POD: IT001E93984495 sita in V FALSOMIELE 240
90126, Comune di PALERMO PA, in cui abusivo alimentava una pianta- gione, la ricostruzione dei consumi è stata determinata dall'Impresa di- stributrice territorialmente competente in complessivi kWh 3836835 ed i quantitativi di Energia calcolati in base alla potenza tecnicamente prele- vabile ed alle apparecchiature esistenti, in relazione alla sezione del cavo
(nel caso di specie, 4 cavi unipolari in rame da 50 mm2 ), stabilita dalla normativa CEI UNELL 35024 e parametrata per le ore di utilizzo standard condivise con l' (cfr. all. A); Controparte_2
• per la Fattura 082611053010128a del 20/09/2018 di € 23.094,77 per prelievi irregolari di cui al verbale di verifica n. 536867310 del
08/06/2018 su POD: IT001E91507474 sita in V FALSOMIELE 240
90126, Comune di PALERMO PA, in cui l'allaccio abusivo alimentava un oleificio, la ricostruzione dei consumi è stata determinata dall'Impresa di- stributrice territorialmente competente in complessivi kWh 101406 ed i quantitativi di Energia calcolati in base alla potenza tecnicamente prele- vabile ed alle apparecchiature esistenti, in relazione alla sezione del cavo
(nel caso di specie, 4 cavi unipolari in rame da 50 mm2 ), stabilita dalla normativa CEI UNELL 35024 e parametrata per le ore di utilizzo standard
7 condivise con l' (cfr. all. A). Controparte_2
Ne consegue che, in totale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, va dichiarato tenuto al pagamento nei confronti CP_1 di parte attrice di euro 1.793.594, a titolo di prelievi irregolari accertati da
Enel distribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in di- spositivo, sulla base dei parametri contenuti nel D.M. Giustizia 55/2014, te- nuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività in concreto svolta.
Tuttavia, tenuto conto del modesto impegno difensivo profuso dalle parti, i parametri generali fissati dal D.M. 55/14 orientano per l'applicazione per tutte le fasi dei valori tabellari minimi previsti per le cause ricadenti nello scaglione di riferimento in relazione alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara tenuto al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, di euro
[...]
1.793.594 condanna , al pagamento delle spese del giudizio, in favore CP_1 di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, liquidate in complessivi 18.977,00, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo in data 31/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con mo- difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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