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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/08/2025, n. 3036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3036 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4716/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice Andrea
Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4716/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Guida Francesco Paolo, giusta Parte_1 procura in atti;
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Dalena Alessandra, giusta Controparte_1 procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riassumersi come segue.
I.2. – ha chiesto e ottenuto dal Giudice di Pace di Controparte_1
Putignano il decreto ingiuntivo n. 125/2015, emesso provvisoriamente esecutivo nei confronti di , a cui è stato intimato il pagamento della somma Parte_1 di euro 1.900, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo di pagina 1 di 8 quanto asseritamente dovuto sul maggior importo di cui all'assegno bancario n.
5031270881-00 del 31/08/2012.
I.3. – ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 125/2015, eccependo l'avvenuta estinzione del debito maturato nei confronti del creditore opposto mediante il pagamento della somma dovuta in contanti, come attestato dalla quietanza di pagamento sottoscritta dalla controparte il
27/12/2014 e dalle fatture quietanzate oggetto del rapporto intercorrente tra e il frantoio oleario Sgobba s.r.l. (di cui l'opponente era socia di CP_1 minoranza).
I.4. – Costituendosi in giudizio, ha chiesto la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto, eccependo che la controparte gli aveva consegnato altri tre assegni bancari in sostituzione del titolo posto alla base della domanda monitoria, facendogli sottoscrivere, contestualmente alla consegna di un ultimo assegno circolare dell'importo di euro 1900 a estinzione della residua debitoria, la dichiarazione datata 27/12/2014, già precompilata, oltre che quietanzare le fatture relative ai rapporti commerciali tra le parti, ma che l'assegno in questione, successivamente posto all'incasso, era stato respinto perché falso, come dallo stesso denunciato con formale querela sporta dinanzi alla Stazione CC di
Putignano.
I.4. – Espletata l'istruttoria orale, con sentenza n. 204/2019 pubblicata il
19/11/2019, il Giudice di Pace di Putignano ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
I.5. – Avverso tale decisione è insorta l'appellante censurando la Pt_1 valutazione del compendio istruttorio operata dal primo giudice e instando per la riforma della sentenza impugnata.
I.6. – Costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'avverso appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame.
I.7. – Respinta l'istanza ex art. 283 c.p.c., la causa è infine pervenuta all'udienza di discussione, all'esito della quale è stata riservata in decisione ai pagina 2 di 8 sensi del combinato disposto di cui agli artt. 352, ult. co., 281-sexies, co. 3, c.p.c.
e 7, co. 3, d.lgs. n. 164/2024.
II. – L'appello merita accoglimento.
II.1. – Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato: nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé l'indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alla parte appellata la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
II. – Nel merito, si osserva quanto segue.
Risulta per tabulas (doc. 13 prod. SGOBBA fasc. di primo grado) che l'odierno appellato ha sottoscritto la dichiarazione di “estinzione del CP_1 debito”, datata 27/12/2014, avente il seguente tenore: “Il signor Controparte_1 non ha nulla da pretendere dall'azienda che ha estinto il suo debito nei Pt_1 suo confronti pagando tutta la rimanenza in contanti il 27 dicembre 2014”.
Del pari, sono agli atti le fatture emesse da nei confronti del CP_1 frantoio oleario Sgobba s.r.l. riportanti la dicitura “pagato” corredata dalla firma autografa dell'appellato (doc.
3-5 prod. fasc. di primo grado). Pt_1
Le sottoscrizioni apposte su tali documenti e riconducibili a non CP_1 sono state disconosciute dal firmatario.
Ciò detto, occorre ricordare che la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, confessione stragiudiziale – proveniente dal creditore e rivolta al debitore – che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo;
l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo pagina 3 di 8 irrilevanti il dolo e la simulazione (Cassazione civile, sez. II, 06/10/2014, n.
20993; Cassazione civile, sez. II, 21/02/2014, n. 4196).
Il creditore quietanzante non è ammesso a provare per testi che il pagamento non è avvenuto, potendo solo dimostrare che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione confessoria corrispondesse al vero, ovvero a seguito di violenza.
Ora, nel caso di specie, l'aver dichiarato che il pagamento integralmente satisfattivo è stato effettuato in contanti equivale a dichiarare il fatto storico di aver ricevuto il pagamento con tale modalità.
Da quanto sopra consegue che la dichiarazione con cui CP_1 apponendo la sua firma in calce alla scrittura datata 27/12/2014, dà atto di aver ricevuto in contanti il residuo importo dovuto vincola il giudice relativamente al fatto attestato che quindi non può formare oggetto di un suo libero apprezzamento.
Al riguardo, giova invero ricordare che la sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, ex se, ai sensi dell'art. 2702
c.c., a ingenerare una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore;
ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione o, comunque, questa sia stata giudizialmente accertata, la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, potendo il sottoscrittore, al più, assumere, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito, assolvendo l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis (Cass., n. 16007 del 24/10/2003; Cass., n. 3155 del
18/2/2004; Cass., n. 15219 del 5/7/2007), circostanze queste neanche allegate nel caso di specie dal creditore opposto.
L'avvenuta estinzione del debito posto alla base della domanda monitoria costituisce pertanto una circostanza da ritenersi provata non avendo il creditore pagina 4 di 8 opposto fornito alcuna prova attraverso precise istanze istruttorie che la dichiarazione corredata dalla sottoscrizione non disconosciuta fosse frutto di un mero errore.
Detta dichiarazione, avente contenuto confessorio, può infatti essere impugnata – analogamente a quanto avviene in base alla disciplina della “revoca” della confessione – soltanto se il creditore dimostra “che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall'avere erroneamente confidato sull'avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo non veritiero” (cfr. Cass. 5459/98)
Infatti, l'art. 2732 c.c., con la formula “la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza” pone in primo luogo il principio assoluto generale della irrevocabilità che sanziona il vincolo con il quale il confitente è assoggettato alla propria dichiarazione "contra se" in ragione dell'efficacia di prova legale o libera dell'atto (artt. 2733, 2735
c.c.). La norma consente che quella dichiarazione possa essere invalidata
(apparendo, infatti, la locuzione “revocata”, quale manifestazione di una volontà successiva e contraria, incongrua all'istituto in esame che produce effetti d'ordine processuale e sostanziale non connessi alla volontà del dichiarante, ma secondo i casi, a quella della legge o alla valutazione discrezionale del giudice) con la dimostrazione che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza.
Questa invalidazione è consentita nel duplice intento di garantire la verità della dichiarazione confessoria e di tutelare il confitente dal rischio di subire le conseguenze pregiudizievoli di una dichiarazione non veridica compiuta per errore o per costrizione: così che la obiettività delle tutele apprestate fornisce anche il limite ed il contenuto del potere di invalidazione.
Ne discende che, per privare di efficacia la dichiarazione confessoria, non è sufficiente dedurre e fornire la prova della non rispondenza a verità del dichiarato come vero, ma è necessario anche dedurre e provare che un certo accadimento storico sia stato, per le erronee sue rappresentazione o percezione, ritenuto vero ignorandone la falsità o che quell'accadimento sia stato affermato come vero a pagina 5 di 8 seguito di costrizione: in altri termini l'allegazione e la prova concernono il vizio d'origine della dichiarazione confessoria e la non rispondenza al vero del “fatto” confessato.
È pertanto principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità che – costituendo la quietanza atto di scienza, di riconoscimento dell'avvenuto pagamento del debito integrante quindi “inter partes”, quale confessione stragiudiziale proveniente dal creditore, la piena prova del ricevimento di una specifica somma di danaro dovuta per un determinato titolo – l'esistenza del fatto estintivo mediante pagamento dell'obbligazione pecuniaria attestato dalla quietanza (non rilasciata a seguito di violenza) può essere invalidata solamente a mezzo della allegazione e della prova, non solo della non veridicità di quel ricevimento, ma anche della sua erronea rappresentazione nonché delle circostanze che l'abbiano determinata (in proposito, ex multis, v. già Cass: nn.
177/88, 8229/94).
Dall'esposto principio si è all'evidenza discostato il giudice di primo grado, avendo questo ritenuto che il creditore opposto, benché avesse sottoscritto la dichiarazione datata 27/12/2014 di aver ricevuto a quella data l'integrale pagamento satisfattivo della residua debitoria in essere con l'azienda di cui era socia l'odierna appellante e in relazione alla quale era stato pacificamente emesso l'assegno posto a fondamento della domanda monitoria, potesse essere ammesso a provare la non veridicità della dichiarazione stessa perché emessa nell'aspettativa dell'adempimento (il creditore opposto assume invero di aver rilasciato la quietanza in quanto indotto a ciò dalla condotta della controparte commerciale che, consegnandogli l'assegno bancario, l'aveva portata a ritenere che il titolo fosse valido, mentre lo stesso, posto poi all'incasso, si sarebbe poi rivelato falso): quindi non nell'ignoranza ma nella consapevolezza della non veridicità della dichiarazione.
D'altronde, l'art. 2732 c.c. limita tassativamente alla violenza ed all'errore di fatto le cause di invalidazione della dichiarazione confessoria per cui resta esclusa la possibilità di applicare alla confessione la normativa generale in materia di invalidità del contratto, ed in particolare l'art. 1439 c.c., con la conseguente pagina 6 di 8 impossibilità di invocarne la revoca per dolo, al di là del caso in cui esso si risolva in errore di fatto.
Come visto, nel caso in esame la quietanza rilasciata dall'appellato
– così come sopra trascritta – ha ad oggetto l'avvenuta estinzione della CP_1 residua debitoria mediante pagamento in contanti, senza che venga fatto riferimento alcuno al pagamento a mezzo assegno.
Alla quietanza liberatoria rilasciata dal creditore opposto non può, pertanto, attribuirsi altro o diverso significato, rispetto a quello suo proprio, desumibile dal tenore letterale.
La – diversa – circostanza, dedotta da che il pagamento sarebbe CP_1 avvenuto in realtà a mezzo assegno bancario, mai incassato in quanto successivamente rivelatosi falso, non è oggetto della quietanza liberatoria.
Trattasi, peraltro, di circostanza contestata dall'opponente che ha riferito – diversamente – che il pagamento sia avvenuto mediante denaro contante, tanto che la quietanza liberatoria risultava avere il tenore testuale già indicato e non faceva riferimento alcuno all'assegno indicato.
Il ragionamento seguito dal primo giudice, il quale ha messo in luce alcuni elementi che avrebbero “vanificato”, rendendola poco credibile, la dichiarazione datata 27/12/2014 a firma del creditore opposto, non può essere condiviso.
Il giudice di primo grado, a fronte della produzione in giudizio della quietanza non contestata nelle forme idonee a scardinare la sua valenza confessoria, avrebbe dovuto ritenere provata la circostanza.
È di tutta evidenza che il creditore opposto apponendo la propria firma sul documento attestante l'avvenuta estinzione del debito (oltre che sulle quietanze di pagamento apposte sulle fatture emesse nei confronti del frantoio oleario
Sgobba s.r.l.) ha riconosciuto il versamento della somma in contanti.
In tal modo l'appellante ha dimostrato di aver interamente saldato il suo debito verso la controparte, sicché l'appellato non può vantare alcuna ragione di credito in relazione ai rapporti commerciali tra le parti.
Essendo il debito estinto per intervenuto pagamento della complessiva somma dovuta, deve essere disposta la restituzione all'odierna appellante pagina 7 di 8 dell'assegno bancario n. 5.031.270.881-00, dell'importo di euro 5.155,00, dalla stessa emesso in favore dell'appellato a tale titolo, così come richiesto dalla opponente.
III. – L'esito complessivo della lite che ha visto la totale soccombenza del creditore opposto giustifica l'accollo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese che si liquidano secondo i parametri aggiornati al D.M. 147/2022,
(per il primo grado: fase studio: euro 236; fase introduttiva: euro 252; fase istruttoria/trattazione: euro 352; fase decisionale: euro 425; per il secondo grado, parametri minimi, in ragione dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale espletata, al netto della insussistente fase istruttoria: fase studio: euro 213; fase introduttiva: euro 213: fase decisionale: euro 426).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 204/2019 del
[...] Controparte_1
Giudice di Pace di Putignano, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 125/2015 emesso il 09/07/2015 dal Giudice di
Pace di Putignano;
- CONDANNA alla restituzione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'assegno bancario n. 5.031.270.881-00 dalla stessa emesso il 31/08/2012;
- CONDANNA al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_1 spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in euro 49 per esborsi e in euro
1.265 per compensi difensivi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge, e per il presente grado in euro 174 per esborsi e in euro 852 per compensi difensivi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Bari, 7 agosto 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice Andrea
Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4716/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Guida Francesco Paolo, giusta Parte_1 procura in atti;
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Dalena Alessandra, giusta Controparte_1 procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riassumersi come segue.
I.2. – ha chiesto e ottenuto dal Giudice di Pace di Controparte_1
Putignano il decreto ingiuntivo n. 125/2015, emesso provvisoriamente esecutivo nei confronti di , a cui è stato intimato il pagamento della somma Parte_1 di euro 1.900, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo di pagina 1 di 8 quanto asseritamente dovuto sul maggior importo di cui all'assegno bancario n.
5031270881-00 del 31/08/2012.
I.3. – ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 125/2015, eccependo l'avvenuta estinzione del debito maturato nei confronti del creditore opposto mediante il pagamento della somma dovuta in contanti, come attestato dalla quietanza di pagamento sottoscritta dalla controparte il
27/12/2014 e dalle fatture quietanzate oggetto del rapporto intercorrente tra e il frantoio oleario Sgobba s.r.l. (di cui l'opponente era socia di CP_1 minoranza).
I.4. – Costituendosi in giudizio, ha chiesto la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto, eccependo che la controparte gli aveva consegnato altri tre assegni bancari in sostituzione del titolo posto alla base della domanda monitoria, facendogli sottoscrivere, contestualmente alla consegna di un ultimo assegno circolare dell'importo di euro 1900 a estinzione della residua debitoria, la dichiarazione datata 27/12/2014, già precompilata, oltre che quietanzare le fatture relative ai rapporti commerciali tra le parti, ma che l'assegno in questione, successivamente posto all'incasso, era stato respinto perché falso, come dallo stesso denunciato con formale querela sporta dinanzi alla Stazione CC di
Putignano.
I.4. – Espletata l'istruttoria orale, con sentenza n. 204/2019 pubblicata il
19/11/2019, il Giudice di Pace di Putignano ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
I.5. – Avverso tale decisione è insorta l'appellante censurando la Pt_1 valutazione del compendio istruttorio operata dal primo giudice e instando per la riforma della sentenza impugnata.
I.6. – Costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'avverso appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame.
I.7. – Respinta l'istanza ex art. 283 c.p.c., la causa è infine pervenuta all'udienza di discussione, all'esito della quale è stata riservata in decisione ai pagina 2 di 8 sensi del combinato disposto di cui agli artt. 352, ult. co., 281-sexies, co. 3, c.p.c.
e 7, co. 3, d.lgs. n. 164/2024.
II. – L'appello merita accoglimento.
II.1. – Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato: nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé l'indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alla parte appellata la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
II. – Nel merito, si osserva quanto segue.
Risulta per tabulas (doc. 13 prod. SGOBBA fasc. di primo grado) che l'odierno appellato ha sottoscritto la dichiarazione di “estinzione del CP_1 debito”, datata 27/12/2014, avente il seguente tenore: “Il signor Controparte_1 non ha nulla da pretendere dall'azienda che ha estinto il suo debito nei Pt_1 suo confronti pagando tutta la rimanenza in contanti il 27 dicembre 2014”.
Del pari, sono agli atti le fatture emesse da nei confronti del CP_1 frantoio oleario Sgobba s.r.l. riportanti la dicitura “pagato” corredata dalla firma autografa dell'appellato (doc.
3-5 prod. fasc. di primo grado). Pt_1
Le sottoscrizioni apposte su tali documenti e riconducibili a non CP_1 sono state disconosciute dal firmatario.
Ciò detto, occorre ricordare che la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, confessione stragiudiziale – proveniente dal creditore e rivolta al debitore – che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo;
l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo pagina 3 di 8 irrilevanti il dolo e la simulazione (Cassazione civile, sez. II, 06/10/2014, n.
20993; Cassazione civile, sez. II, 21/02/2014, n. 4196).
Il creditore quietanzante non è ammesso a provare per testi che il pagamento non è avvenuto, potendo solo dimostrare che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione confessoria corrispondesse al vero, ovvero a seguito di violenza.
Ora, nel caso di specie, l'aver dichiarato che il pagamento integralmente satisfattivo è stato effettuato in contanti equivale a dichiarare il fatto storico di aver ricevuto il pagamento con tale modalità.
Da quanto sopra consegue che la dichiarazione con cui CP_1 apponendo la sua firma in calce alla scrittura datata 27/12/2014, dà atto di aver ricevuto in contanti il residuo importo dovuto vincola il giudice relativamente al fatto attestato che quindi non può formare oggetto di un suo libero apprezzamento.
Al riguardo, giova invero ricordare che la sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, ex se, ai sensi dell'art. 2702
c.c., a ingenerare una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore;
ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione o, comunque, questa sia stata giudizialmente accertata, la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, potendo il sottoscrittore, al più, assumere, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito, assolvendo l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque pactis (Cass., n. 16007 del 24/10/2003; Cass., n. 3155 del
18/2/2004; Cass., n. 15219 del 5/7/2007), circostanze queste neanche allegate nel caso di specie dal creditore opposto.
L'avvenuta estinzione del debito posto alla base della domanda monitoria costituisce pertanto una circostanza da ritenersi provata non avendo il creditore pagina 4 di 8 opposto fornito alcuna prova attraverso precise istanze istruttorie che la dichiarazione corredata dalla sottoscrizione non disconosciuta fosse frutto di un mero errore.
Detta dichiarazione, avente contenuto confessorio, può infatti essere impugnata – analogamente a quanto avviene in base alla disciplina della “revoca” della confessione – soltanto se il creditore dimostra “che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall'avere erroneamente confidato sull'avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo non veritiero” (cfr. Cass. 5459/98)
Infatti, l'art. 2732 c.c., con la formula “la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza” pone in primo luogo il principio assoluto generale della irrevocabilità che sanziona il vincolo con il quale il confitente è assoggettato alla propria dichiarazione "contra se" in ragione dell'efficacia di prova legale o libera dell'atto (artt. 2733, 2735
c.c.). La norma consente che quella dichiarazione possa essere invalidata
(apparendo, infatti, la locuzione “revocata”, quale manifestazione di una volontà successiva e contraria, incongrua all'istituto in esame che produce effetti d'ordine processuale e sostanziale non connessi alla volontà del dichiarante, ma secondo i casi, a quella della legge o alla valutazione discrezionale del giudice) con la dimostrazione che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza.
Questa invalidazione è consentita nel duplice intento di garantire la verità della dichiarazione confessoria e di tutelare il confitente dal rischio di subire le conseguenze pregiudizievoli di una dichiarazione non veridica compiuta per errore o per costrizione: così che la obiettività delle tutele apprestate fornisce anche il limite ed il contenuto del potere di invalidazione.
Ne discende che, per privare di efficacia la dichiarazione confessoria, non è sufficiente dedurre e fornire la prova della non rispondenza a verità del dichiarato come vero, ma è necessario anche dedurre e provare che un certo accadimento storico sia stato, per le erronee sue rappresentazione o percezione, ritenuto vero ignorandone la falsità o che quell'accadimento sia stato affermato come vero a pagina 5 di 8 seguito di costrizione: in altri termini l'allegazione e la prova concernono il vizio d'origine della dichiarazione confessoria e la non rispondenza al vero del “fatto” confessato.
È pertanto principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità che – costituendo la quietanza atto di scienza, di riconoscimento dell'avvenuto pagamento del debito integrante quindi “inter partes”, quale confessione stragiudiziale proveniente dal creditore, la piena prova del ricevimento di una specifica somma di danaro dovuta per un determinato titolo – l'esistenza del fatto estintivo mediante pagamento dell'obbligazione pecuniaria attestato dalla quietanza (non rilasciata a seguito di violenza) può essere invalidata solamente a mezzo della allegazione e della prova, non solo della non veridicità di quel ricevimento, ma anche della sua erronea rappresentazione nonché delle circostanze che l'abbiano determinata (in proposito, ex multis, v. già Cass: nn.
177/88, 8229/94).
Dall'esposto principio si è all'evidenza discostato il giudice di primo grado, avendo questo ritenuto che il creditore opposto, benché avesse sottoscritto la dichiarazione datata 27/12/2014 di aver ricevuto a quella data l'integrale pagamento satisfattivo della residua debitoria in essere con l'azienda di cui era socia l'odierna appellante e in relazione alla quale era stato pacificamente emesso l'assegno posto a fondamento della domanda monitoria, potesse essere ammesso a provare la non veridicità della dichiarazione stessa perché emessa nell'aspettativa dell'adempimento (il creditore opposto assume invero di aver rilasciato la quietanza in quanto indotto a ciò dalla condotta della controparte commerciale che, consegnandogli l'assegno bancario, l'aveva portata a ritenere che il titolo fosse valido, mentre lo stesso, posto poi all'incasso, si sarebbe poi rivelato falso): quindi non nell'ignoranza ma nella consapevolezza della non veridicità della dichiarazione.
D'altronde, l'art. 2732 c.c. limita tassativamente alla violenza ed all'errore di fatto le cause di invalidazione della dichiarazione confessoria per cui resta esclusa la possibilità di applicare alla confessione la normativa generale in materia di invalidità del contratto, ed in particolare l'art. 1439 c.c., con la conseguente pagina 6 di 8 impossibilità di invocarne la revoca per dolo, al di là del caso in cui esso si risolva in errore di fatto.
Come visto, nel caso in esame la quietanza rilasciata dall'appellato
– così come sopra trascritta – ha ad oggetto l'avvenuta estinzione della CP_1 residua debitoria mediante pagamento in contanti, senza che venga fatto riferimento alcuno al pagamento a mezzo assegno.
Alla quietanza liberatoria rilasciata dal creditore opposto non può, pertanto, attribuirsi altro o diverso significato, rispetto a quello suo proprio, desumibile dal tenore letterale.
La – diversa – circostanza, dedotta da che il pagamento sarebbe CP_1 avvenuto in realtà a mezzo assegno bancario, mai incassato in quanto successivamente rivelatosi falso, non è oggetto della quietanza liberatoria.
Trattasi, peraltro, di circostanza contestata dall'opponente che ha riferito – diversamente – che il pagamento sia avvenuto mediante denaro contante, tanto che la quietanza liberatoria risultava avere il tenore testuale già indicato e non faceva riferimento alcuno all'assegno indicato.
Il ragionamento seguito dal primo giudice, il quale ha messo in luce alcuni elementi che avrebbero “vanificato”, rendendola poco credibile, la dichiarazione datata 27/12/2014 a firma del creditore opposto, non può essere condiviso.
Il giudice di primo grado, a fronte della produzione in giudizio della quietanza non contestata nelle forme idonee a scardinare la sua valenza confessoria, avrebbe dovuto ritenere provata la circostanza.
È di tutta evidenza che il creditore opposto apponendo la propria firma sul documento attestante l'avvenuta estinzione del debito (oltre che sulle quietanze di pagamento apposte sulle fatture emesse nei confronti del frantoio oleario
Sgobba s.r.l.) ha riconosciuto il versamento della somma in contanti.
In tal modo l'appellante ha dimostrato di aver interamente saldato il suo debito verso la controparte, sicché l'appellato non può vantare alcuna ragione di credito in relazione ai rapporti commerciali tra le parti.
Essendo il debito estinto per intervenuto pagamento della complessiva somma dovuta, deve essere disposta la restituzione all'odierna appellante pagina 7 di 8 dell'assegno bancario n. 5.031.270.881-00, dell'importo di euro 5.155,00, dalla stessa emesso in favore dell'appellato a tale titolo, così come richiesto dalla opponente.
III. – L'esito complessivo della lite che ha visto la totale soccombenza del creditore opposto giustifica l'accollo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese che si liquidano secondo i parametri aggiornati al D.M. 147/2022,
(per il primo grado: fase studio: euro 236; fase introduttiva: euro 252; fase istruttoria/trattazione: euro 352; fase decisionale: euro 425; per il secondo grado, parametri minimi, in ragione dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale espletata, al netto della insussistente fase istruttoria: fase studio: euro 213; fase introduttiva: euro 213: fase decisionale: euro 426).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 204/2019 del
[...] Controparte_1
Giudice di Pace di Putignano, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 125/2015 emesso il 09/07/2015 dal Giudice di
Pace di Putignano;
- CONDANNA alla restituzione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'assegno bancario n. 5.031.270.881-00 dalla stessa emesso il 31/08/2012;
- CONDANNA al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_1 spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in euro 49 per esborsi e in euro
1.265 per compensi difensivi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge, e per il presente grado in euro 174 per esborsi e in euro 852 per compensi difensivi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Bari, 7 agosto 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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