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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2024, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 7412/2023, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 06.02.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 28/10/2023 da e da Parte_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. GAGLIARDI MARIA, tendente ad ottenere la Parte_2 separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Capua in data 15/10/2011; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nate le figlie (26/11/2013) e Per_1 Per_2
(28/10/2016); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, così come parzialmente modificate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
06.02.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello
Stato Civile, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
2) Ciascun coniuge rinuncia al mantenimento nei confronti dell'altro.
3) La casa coniugale, sita in Castel Morrone, alla via Pianelli, n.7, peraltro già in quota di comproprietà della moglie (in comproprietà con altri componenti della di lei famiglia di origine), per la quale non versa alcun canone, né indennità ad alcun titolo ai propri congiunti comproprietari, verrà assegnata alla moglie, in una con gli arredi e le suppellettili.
4) L'auto Hyundai IX20, tg. EM023SL, intestata al , verrà traferita in proprietà, con relativa Pt_1 trascrizione presso il PRA, alla la quale ne ha già la piena ed esclusiva disponibilità. Parte_2 2
Nelle more della trascrizione al PRA, la detta auto resterà nella disponibilità di fatto esclusiva della la quale si impegna a pagare bollo, assicurazione, r.c.a. ed ogni ulteriore eventuale spesa Parte_2 relativa alla vettura, ivi incluse eventuali sanzioni per violazioni al c.d.s., tenendo indenne il . Pt_1
5) Il conto corrente, attualmente cointestato ai coniugi presso la verrà chiuso ed estinto. Controparte_1
6) La si impegna a ritirare i mobili di sua proprietà attualmente depositati presso l'immobile Parte_2 di cui il ha quota in nuda proprietà; Pt_1
7) Le figlie sono affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi. Le stesse vivranno prevalentemente con la madre, ma gli incontri con il padre avverranno con continuità quotidiana. Il padre, infatti, nel rispetto delle esigenze e degli impregni, anche scolastici delle minori, nonché dei propri impegni e turni lavorativi, vedrà e/o terrà con sé le figlie quotidianamente e anche con permanenza notturna nei giorni e negli orari che verranno concordati direttamente tra i coniugi. Nel caso di disaccordo in ogni caso e fermo restando i turni e gli impegni lavorativi, quantomeno ogni sera dalle 18,00 alle 22,00. Inoltre, le minori trascorreranno i fine settimana a settimane alterne con ciascun genitore, di guisa che il padre potrà prelevarle e tenerle con sé almeno dalle ore 17,00 del venerdì, alla domenica sera quantomeno fino alle ore 21,00. Inoltre, le minori potranno pernottare dal padre per almeno due notti infrasettimanali, ogni settimana. Le minori trascorreranno, inoltre, il periodo di Natale (dal
23 al 26 dicembre) ovvero quello di Capodanno (dal 31 dicembre al 2 gennaio) con il padre ad anni alterni, iniziando col Natale per l'anno 2023. Le minori trascorreranno il giorno di Pasqua ovvero quello di Pasquetta con il padre dalle ore 10,00 alle ore 22,00 ad anni alterni, iniziando con la Pasquetta per l'anno 2024. Le minori trascorreranno, inoltre, il giorno della festa del papà con il padre e il giorno della festa della mamma con la madre. Inoltre, il compleanno e l'onomastico di ciascuna figlia saranno trascorsi ad anni alterni rispettivamente con la madre o con il padre, iniziando per l'anno 2024 coi compleanni con la madre e gli onomastici col padre.
Nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di 20 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto dei rispettivi piani-ferie lavorativi, con almeno un mese di anticipo ogni anno, comunicando all'altro eventuali spostamenti per vacanze e recapiti. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per le figlie.
8) In relazione: - agli equilibrati tempi di permanenza delle minori presso ciascun coniuge (si consideri che le minori staranno col padre quotidianamente quantomeno dalle 18,00, alle 22,00 di ogni giorno, con ulteriore permanenza notturna di almeno due giorni a settimana e ulteriori fine settimana alterni a partire dal venerdi, e, pertanto, trascorreranno mensilmente con il padre almeno 12 giorni su 30), che costituiscono di per sé una forma di mantenimento indiretto, posto che durante i detti periodi di permanenza il padre provvederà direttamente a tutte le esigenze ordinarie delle minori;
- della circostanza che l'immobile assegnato alla moglie non è gravato da alcun canone di locazione, né altra spesa, mentre il padre dovrà procedere a prendere in locazione un appartamento, ove creare e arredare anche adeguati spazi per i periodi di permanenza delle minori;
- che il 50% dell'assegno unico per le figlie ammonta a circa €.150,00 mensili;
- il padre corrisponderà alla madre, a titolo di 3
ulteriore contributo per il mantenimento delle figlie la somma mensile di €.550,00 (di cui €.275,00 per ciascuna figlia), oltre all'adeguamento istat, da corrispondersi a mezzo bonifico sulle coordinate indicate dalla moglie, entro il giorno ventitré di ogni mese a partire dal 23 novembre 2023 e oltre alla contribuzione nella misura del 50% per le spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive delle figlie, da concordarsi preventivamente tra essi genitori. Ognuno dei coniugi percepirà altresì il 50% dell'assegno unico per le figlie.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 06.02.2024; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2
nata il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capua di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 83, parte II, serie A, anno 2011);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 06/02/2024
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 7412/2023, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 06.02.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 28/10/2023 da e da Parte_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. GAGLIARDI MARIA, tendente ad ottenere la Parte_2 separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Capua in data 15/10/2011; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nate le figlie (26/11/2013) e Per_1 Per_2
(28/10/2016); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, così come parzialmente modificate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
06.02.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello
Stato Civile, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
2) Ciascun coniuge rinuncia al mantenimento nei confronti dell'altro.
3) La casa coniugale, sita in Castel Morrone, alla via Pianelli, n.7, peraltro già in quota di comproprietà della moglie (in comproprietà con altri componenti della di lei famiglia di origine), per la quale non versa alcun canone, né indennità ad alcun titolo ai propri congiunti comproprietari, verrà assegnata alla moglie, in una con gli arredi e le suppellettili.
4) L'auto Hyundai IX20, tg. EM023SL, intestata al , verrà traferita in proprietà, con relativa Pt_1 trascrizione presso il PRA, alla la quale ne ha già la piena ed esclusiva disponibilità. Parte_2 2
Nelle more della trascrizione al PRA, la detta auto resterà nella disponibilità di fatto esclusiva della la quale si impegna a pagare bollo, assicurazione, r.c.a. ed ogni ulteriore eventuale spesa Parte_2 relativa alla vettura, ivi incluse eventuali sanzioni per violazioni al c.d.s., tenendo indenne il . Pt_1
5) Il conto corrente, attualmente cointestato ai coniugi presso la verrà chiuso ed estinto. Controparte_1
6) La si impegna a ritirare i mobili di sua proprietà attualmente depositati presso l'immobile Parte_2 di cui il ha quota in nuda proprietà; Pt_1
7) Le figlie sono affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi. Le stesse vivranno prevalentemente con la madre, ma gli incontri con il padre avverranno con continuità quotidiana. Il padre, infatti, nel rispetto delle esigenze e degli impregni, anche scolastici delle minori, nonché dei propri impegni e turni lavorativi, vedrà e/o terrà con sé le figlie quotidianamente e anche con permanenza notturna nei giorni e negli orari che verranno concordati direttamente tra i coniugi. Nel caso di disaccordo in ogni caso e fermo restando i turni e gli impegni lavorativi, quantomeno ogni sera dalle 18,00 alle 22,00. Inoltre, le minori trascorreranno i fine settimana a settimane alterne con ciascun genitore, di guisa che il padre potrà prelevarle e tenerle con sé almeno dalle ore 17,00 del venerdì, alla domenica sera quantomeno fino alle ore 21,00. Inoltre, le minori potranno pernottare dal padre per almeno due notti infrasettimanali, ogni settimana. Le minori trascorreranno, inoltre, il periodo di Natale (dal
23 al 26 dicembre) ovvero quello di Capodanno (dal 31 dicembre al 2 gennaio) con il padre ad anni alterni, iniziando col Natale per l'anno 2023. Le minori trascorreranno il giorno di Pasqua ovvero quello di Pasquetta con il padre dalle ore 10,00 alle ore 22,00 ad anni alterni, iniziando con la Pasquetta per l'anno 2024. Le minori trascorreranno, inoltre, il giorno della festa del papà con il padre e il giorno della festa della mamma con la madre. Inoltre, il compleanno e l'onomastico di ciascuna figlia saranno trascorsi ad anni alterni rispettivamente con la madre o con il padre, iniziando per l'anno 2024 coi compleanni con la madre e gli onomastici col padre.
Nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di 20 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto dei rispettivi piani-ferie lavorativi, con almeno un mese di anticipo ogni anno, comunicando all'altro eventuali spostamenti per vacanze e recapiti. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per le figlie.
8) In relazione: - agli equilibrati tempi di permanenza delle minori presso ciascun coniuge (si consideri che le minori staranno col padre quotidianamente quantomeno dalle 18,00, alle 22,00 di ogni giorno, con ulteriore permanenza notturna di almeno due giorni a settimana e ulteriori fine settimana alterni a partire dal venerdi, e, pertanto, trascorreranno mensilmente con il padre almeno 12 giorni su 30), che costituiscono di per sé una forma di mantenimento indiretto, posto che durante i detti periodi di permanenza il padre provvederà direttamente a tutte le esigenze ordinarie delle minori;
- della circostanza che l'immobile assegnato alla moglie non è gravato da alcun canone di locazione, né altra spesa, mentre il padre dovrà procedere a prendere in locazione un appartamento, ove creare e arredare anche adeguati spazi per i periodi di permanenza delle minori;
- che il 50% dell'assegno unico per le figlie ammonta a circa €.150,00 mensili;
- il padre corrisponderà alla madre, a titolo di 3
ulteriore contributo per il mantenimento delle figlie la somma mensile di €.550,00 (di cui €.275,00 per ciascuna figlia), oltre all'adeguamento istat, da corrispondersi a mezzo bonifico sulle coordinate indicate dalla moglie, entro il giorno ventitré di ogni mese a partire dal 23 novembre 2023 e oltre alla contribuzione nella misura del 50% per le spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive delle figlie, da concordarsi preventivamente tra essi genitori. Ognuno dei coniugi percepirà altresì il 50% dell'assegno unico per le figlie.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 06.02.2024; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2
nata il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capua di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 83, parte II, serie A, anno 2011);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 06/02/2024
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese