Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 16541 dell'anno 2021 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
P.IVA. , in persona del suo amministratore Parte_1 P.IVA_1 unico elettivamente domiciliata in Termini Imerese, Via Controparte_1
Mazzini n. 7, presso lo studio dell'Avv.to Vincenzo Vitale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Trapani, Via Cap. Fontana n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Lidia Rizzo e Danilo Frattagli, che la rappresentano e difendano giusta procura in atti, appellata
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del 7 ottobre 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO
1. Con sentenza n. 2176/21, depositata il 03.08.2021, il GdP di Palermo,
investito del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo (n. 1297/17) con cui (su istanza di si intimava alla la somma di € 2.165,50 Parte_1 Controparte_2 per la fattura meglio specificata in ricorso, accoglieva l'opposizione, revocando integralmente il d.i. opposto, e condannava l'opposta al pagamento della somma di € 3.694,50, oltre spese legali, ritenendo fondata la domanda riconvenzionale avanzata da CP_2
2. Avverso la sentenza interponeva appello, chiedendo la riforma Parte_1 integrale del provvedimento, per avere il GdP sottostimato la rilevanza probatoria della documentazione offerta e delle prove testimoniali.
Costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello, chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame.
3. All'esito dell'udienza del 7 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
IN DIRITTO
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis va disattesa, introducendo, il gravame, come si vedrà, argomentazioni difensive che non hanno consentito un immediato giudizio prognostico sulle probabilità di accoglimento dell'impugnativa.
2. Con il primo motivo di appello, l'appellante addebita al giudice a quo di avere ritenuto non provata la pretesa creditoria vantata dalla parte, deducendo l'erroneità della sentenza per non avere il giudice valutato correttamente la documentazione allegata e le prove acquisite.
In punto di fatto, va chiarito che a fronte di un importo ingiunto di €
2.165,50, preteso da a titolo di corrispettivo per l'attività svolta giusta fattura Pt_1
n. 114-bis del 20.05.2016, la controparte si era limitata a contestare esclusivamente la debenza del minor importo di € 1.000,00, relativo al “ripristino elastici su tutte le 3
strutture esistenti, montaggio ingresso fiera, montaggio telo padiglione 5, 11 e 16 con gru”, non essendo oggetto di contestazione il residuo importo di € 1.165,50.
La prestazione dedotta dall'appellante, connessa all'asserita prestazione di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo, con organizzazione e lavoro propri e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, postulava nel prestatore d'opera, che ha agito proprio per il pagamento del corrispettivo derivante dall'esecuzione dell'opera commissionata, l'onere, in base ai principi che regolano il riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. (ed in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale il giudicante non intende discostarsi, fatto proprio dalla nota sentenza 13533.2001 delle S.U. della
Cassazione), di provare la fonte del proprio diritto nonché di avere integralmente eseguito l'opera stessa, qualora la parte committente ne eccepisca il mancato completamento, restando inteso che, nel caso in cui non sia stato stipulato un contratto scritto, come nella specie, la prova del fatto storico, della sua conclusione e del suo specifico oggetto, può essere offerta attraverso tutti i mezzi di prova previsti dall'ordinamento, non essendo contemplata in tali casi la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem. Senonché, a seguito della disamina della produzione in atti, non vi è prova che abbia correttamente adempiuto la Parte_1 prestazione relativa al “ripristino elastici su tutte le strutture esistenti, montaggio ingresso fiera, montaggio telo padiglione 5, 11 e 16 con gru”: a tal fine alcun significativo elemento può trarsi dalle riproduzioni fotografiche offerte nonché dalle dichiarazioni del teste , escusso in seno al primo giudizio, il quale ha Testimone_1 genericamente confermato “di avere provveduto all'uso della gru e al ripristino”, senza specificare in cosa fosse consistita effettivamente l'opera prestata e quali strutture interne alla fossero state coinvolte. Pt_2
3. Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole che il giudice ha ritenuto provato il controcredito vantato da pari ad € 3.694,50, Controparte_2 malgrado la società non abbia ottemperato all'onere della prova posto a suo 4
carico, limitandosi a depositare un “preventivo di spesa ed un listino prezzi pubblicità, assolutamente privi di data, di firma per accettazione, oltre che di provenienza”.
Il motivo non merita accoglimento.
Innanzitutto, è bene ribadire che in relazione alle prestazioni eseguite dalla consistite nella “apposizione di banners e di altro materiale pubblicitario CP_2 posizionato all'interno dello spazio Fieristico della Fiera del Mediterraneo in favore dell'odierna appellante per l'anno 2016”, non è richiesto ad substantiam alcun requisito di forma del contratto, ben potendo il prestatore dare prova del contenuto della prestazione eseguita mediante i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento. Ebbene, in applicazione dei richiamati principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne il fatto costitutivo, si deve ritenere evaso l'onere della prova gravante sull'appellato, assolto attraverso le riproduzioni fotografiche che rappresentano in modo chiaro ed incontrovertibile l'avvenuta apposizione dei banners pubblicitari in favore di all'interno della fiera (cfr. all. Pt_1
6 e ss. comparsa). Detta prova documentale, di per sé dirimente e non contrastata da alcun valido elemento contrario fornito dall'appellante, è stata altresì suffragata dalle dichiarazioni del teste Testimone_2 collaboratore della convenuta, il quale ha confermato la presenza dei “banners pubblicitari, nonché ed altro materiale pubblicitario per la sul prospetto del Tes_3 Parte_1 padiglione ex Enel e sul prospetto dei locali dei bagni, entrambi prospicenti il viale principale della Fiera del Mediterraneo di Palermo nell'anno 2016”. Il preventivo agli atti (cfr. all. n.
5 comparsa), inoltre, inserito nel quadro probatorio su delineato, sebbene carente di sottoscrizione ma specificamente intestato ad riporta dati coerenti Parte_1 con le prestazioni eseguite, in uno ai prezzi pattuiti per ciascuna di esse. Il grado di dettaglio è tale che per ciascun banner vengono specificate la dimensione e l'esatta collocazione, sicché non v'è ragione di discostarsi dal prezzo determinato da per l'attività svolta, il quale appare congruo e ragionevole. CP_2
Alla luce delle superiori considerazioni, risulta corretta la decisione del 5
giudice di pace, pur con le integrazioni alla motivazione nei superiori termini.
4. Conclusivamente, va provveduto al rigetto dell'appello, con assorbimento di ogni altro profilo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (in virtù delle tabelle accluse al D.M. 55/2014, parametri minimi per tutte le fasi, scaglione di valore sino ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2176/21, che Parte_1 per l'effetto conferma;
CONDANNA l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, CPA
e IVA.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Palermo, 13 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi