Ordinanza cautelare 13 febbraio 2014
Sentenza 9 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/07/2021, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/07/2021
N. 00909/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2014, proposto da
OL IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Pagnoscin, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, corso del Popolo, 151 Scala B;
contro
Autorita' Portuale di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;
Provincia di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio eletto presso lo studio Roberta Brusegan in Mestre Venezia, via Forte Marghera 191;
nei confronti
Venice Ro-Port Mos S.C.P.A, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto 4.11.2013 n. 1596 dell'Autorità Portuale di Venezia avente ad oggetto: "Determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione e occupazione anticipata dei beni interessati dal procedimento espropriativo relativo all'opera di adeguamento del Nodo Viario di Malcontenta, previsto dall'Accordo di Programma per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera;
- della nota prot. 3535-LEG-SG/16611 del 5.11.2013 con cui si comunica alla ricorrente la data di immissione nel possesso sui beni di proprietà della ricorrente, siti in Venezia Malcontenta e dell'atto di accertamento dello stato di consistenza e verbale di immissione nel possesso redatto in data 27/11/2013 dall'Autorità Portuale di Venezia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita' Portuale di Venezia, della Regione Veneto e della Provincia di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il decreto di occupazione d’urgenza delle aree di sua proprietà, emanato dall'Autorità Portuale di Venezia nell’ambito del procedimento espropriativo relativo all'opera di adeguamento del Nodo Viario di Malcontenta, prevista dall'Accordo di Programma, stipulato dagli enti pubblici competenti in data 31 marzo 2008 e integrato il 4 febbraio 2011, per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera, deducendone l’illegittimità per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni, contrastando le avverse pretese.
Respinta l’istanza cautelare (Tar Ve, ord. n. 124/2014, confermata da Cons. St, ord. n.1983/2014), la causa è stata chiamata all’udienza pubblica in epigrafe indicata ed è, quindi, passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le considerazioni di seguito sinteticamente esposte.
Giova premettere che l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, oggetto della presente vertenza, è stata disposta dall'Autorità Portuale di Venezia al fine di realizzare il cd. "nodo viario Malcontenta", opera inserita nell’ambito degli interventi di riqualificazione ambientale dell’area di Malcontenta previsti dall’Accordo di Programma “Vallone Moranzani” del 2008-2011, sottoscritto per fronteggiare la crisi economica-ambientale venutasi a determinare nella laguna di Venezia, per effetto della presenza di sedimenti inquinanti nei canali portuali di grande navigazione, da ben dodici soggetti (Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, Ministero dell’Ambiente, Regione del Veneto, Magistrato alle Acque, ex Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007, Autorità Portuale di Venezia, Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, società San Marco Petroli, Terna e Enel Distribuzione SpA).
Ciò premesso, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto già statuito in sede cautelare.
Infondato è il primo motivo di ricorso con cui l’odierna istante deduce l’incompetenza dell'Autorità Portuale ad espropriare le aree di sue proprietà.
La competenza dell’Autorità Portuale di Venezia ad esercitare il potere ablatorio e adottare i provvedimenti impugnati è prevista dall’art. 6, comma 4, dell’atto integrativo dell’ Accordo di Programma dd 4 febbraio 2011, laddove attribuisce alla stessa Autorità il potere di acquisire le aree e alla Provincia di Venezia di assicurare “ogni forma di collaborazione” (in particolare, il comma 4 del citato art. 6 dispone che: "l'Autorità Portuale si impegna ad acquisire le aree di cui agli interventi richiamati che verranno trasferite nella disponibilità degli Enti competenti". E ancora: "la Provincia di Venezia assicurerà ogni forma di collaborazione per la predisposizione degli atti espropriativi attraverso il proprio ufficio espropri").
Il “potere di acquisire le aree” attribuito all’autorità Portuale si estrinseca nel potere di procedere all’espropriazione delle aree interessate (e alla loro occupazione anticipata) e in quello di concludere accordi di cessione bonaria delle medesime aree.
Privo di pregio è anche il secondo motivo di gravame, con cui la ricorrente deduce l’insussistenza del requisito dell’urgenza per procedere all’occupazione delle aree di sua proprietà.
Il requisito dell’urgenza di cui all’art. 22 bis del Dpr 327/2001 sussiste poiché l’intervento viabilistico per cui è causa (nodo viario Malcontenta) rientra tra gli interventi di cui all'Accordo di Programma Vallone-Moranzani, individuati dal Commissario Delegato per fronteggiare una grave situazione di emergenza socio- economica-ambientale della laguna veneziana, che, in quanto tale, postula la necessità di interventi immediati e l’indifferibilità dei lavori.
La sussistenza del requisito dell’urgenza è desumibile anche dall’esame del decreto impugnato, nella parte in cui precisa che i lavori di adeguamento della viabilità relativi al nodo Malcontenta sono stati indicati dalla Commissione Regionale V.I.A. quale prescrizione essenziale al fine del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale reso dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2524 del 11/12/2012 relativamente al Terminal delle Autostrade del Mare, evidenziando i rischi connessi ad un eventuale ritardo della messa in esercizio del Terminal delle Autostrade del Mare, opera pubblica di interesse nazionale anch'essa inserita nell'atto integrativo all'Accordo di Programma Moranzani del 4 febbraio 2011 e connessa a quella per cui è causa.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO