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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1060/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Silvia Morelli Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1060/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
CONSORTI e dell'Avv. MASSIMILIANO GIUSTI, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Lucca-Via di Tiglio 433, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. STEFANIA Controparte_1 C.F._2
GIANNI e dell'Avv. MASSIMILIANO MANZO, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in GG (LU)-Via Repaci 16, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: azione di riduzione e scioglimento comunione ereditaria
1 CONCLUSIONI
Per “Voglia il Tribunale di Lucca, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione, Parte_1 A) procedere alla ricostruzione del patrimonio ereditario, sia immobiliare che mobiliare Aa) Con riferimento al patrimonio immobiliare: Aa1) quanto all'immobile sito in GG, Via Duilio, 8: i) in tesi, accertata e dichiarata la difformità urbanistica dell'immobile sito in GG (LU), Via Duilio, 8 al momento dell'atto di cessione di diritti Notaio rep. 12047 del 16.10.2015 per essere lo stesso immobile stato oggetto di nuove opere e modifiche Per_1 strutturali in totale assenza dei relativi e necessari titoli autorizzativi e comunque per i motivi meglio chiariti in atti, dichiarare la nullità dell'atto di cessione di diritti Notaio rep. 12047 del 16.10.2015 per violazione delle Per_1 disposizioni di cui all'art. 40, co. 2, l. 47/1985, con ogni conseguenza di ragione e legge ivi compreso il rientro della quota di proprietà ceduta con tale atto dalla de cuius sig.ra nel suo patrimonio al momento della CP_2 morte della stessa;
verificare altresì la difformità catastale dell'atto di cessione di diritti Notaio rep. 12047 Per_1 del 16.10.2015 in quanto non risulta indicato il piano interrato da sempre esistente in violazione a quanto disposto all'art. 19 co. 14 D.L. 78/2010 convertito da l. 122/2010 con ogni conseguenza di legge compreso un ulteriore profilo di nullità dello stesso atto. ii) in ipotesi, accertare e dichiarare che l'atto di cessione dei diritti ai rogiti del Notaio
rep. 12047 del 16.10.2015 avente ad oggetto l'immobile sito in GG, Via Duilio, 8 integra una ipotesi Per_1 di negotium mixtum cum donatione, in ulteriore ipotesi eventualmente dissimulando, previo accertamento a tal fine della simulazione di detto atto, una donazione indiretta e/o diretta della de cuius a favore del convenuto;
Aa2) quanto all'immobile in Lido di Camaiore, Via Quarto dei Mille, 13: i)) in tesi, accertare e dichiarare che l'atto di compravendita ai rogiti del Notaio del 24.11.1994 rep 58709 avente ad oggetto l'immobile sito in Lido di Per_2 Camaiore, Via Quarto dei Mille, 13 previo accertamento a tal fine della simulazione di detto atto, dissimula una donazione indiretta della de cuius a favore del convenuto;
ii) in ipotesi, accertare e dichiarare la donazione diretta da parte della de cuius a favore del convenuto di tutta o di parte della somma necessaria per l'acquisto di detto immobile, dichiarando se del caso anche la nullità della stessa per mancanza di forma;
Ab) Con riferimento al patrimonio mobiliare: Ab1) quanto alle donazioni dirette di somme, accertare e dichiarare che nel corso della vita della de cuius la stessa ha disposto a favore del convenuto plurime donazioni e in ogni caso trasferimenti a favore del convenuto di somme di denaro a titolo di liberalità, dichiarando se del caso anche la nullità delle stesse per mancanza di forma;
Ab2) quanto alle donazioni indirette di somme, accertare e dichiarazione che nel corso della vita della de cuius la stessa ha disposto plurime donazioni indirette a favore del convenuto, mediante il versamento di ingenti somme di denaro in conti formalmente cointestati tra la de cuius e il convenuto stesso, ma alimentati solo dalla de cuius, nonché mediante il pagamento diretto dei debiti del convenuto;
Ab3) quanto ai beni mobili presenti presso l'abitazione della de cuius al momento del decesso, accertare e dichiarare che anche tale disposizione è lesiva dei diritti di legittima dell'esponente. B) procedere, tenendo conto anche delle donazioni e degli altri atti di liberalità disposti in vita dalla de cuius, a stabilire e quantificare il patrimonio ereditario e la relativa quota disponibile ed indisponibile;
C) Accertare e dichiarare che le disposizione testamentarie, le donazioni e gli atti di liberalità effettuati dalla de cuius , eccedono la quota di cui poteva liberamente disporre e, in conseguenza, ridurle sino CP_2 alla reintegrazione della quota legittima spettante all'attore per un valore di € 971.484,77 ovvero in Parte_1 quella somma minore o maggiore che risulterà provata e di giustizia, dichiarando quali sono i beni ereditari e quale sia la quota astratta di partecipazione alla proprietà degli stessi che spetta a ciascun legittimario;
D) Successivamente all'accoglimento della domanda di riduzione, Voglia procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, tenuto conto anche dei beni oggetto di pregressa donazione, che sopravanzano l'ammontare della porzione indisponile della massa, consentendo all'erede legittimo di conseguire per successione legittima, la quota pari alla Parte_1 metà del patrimonio della de cuius, per un valore complessivo di € 1.457.227,16 ovvero in quella somma minore o maggiore che risulterà provata e di giustizia. Il tutto oltre interessi legali con decorrenza dal momento dell'apertura della successione e con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria di compenso, accessori di legge e spese, comprese quelle di mediazione”.
Per “Voglia il Tribunale di Lucca Ill.mo, contrariis reiectis, in via preliminare accertare e Controparte_1 dichiarare, in tutto od in parte, l'improcedibilità della domanda di parte attrice per i titoli e le motivazioni di cui in narrativa. Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte. In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che la quota di legittima spettante a deve essere limitata ad Euro 133.333,33 per le Parte_1 motivazioni già espresse in atto o, comunque, in quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa o
2 che sarà ritenuta equa e di giustizia. Nell'ipotesi in cui il Giudice adito ritenga di accogliere la domanda di nullità formulata dalla parte attrice, rientrando i 2/3 della proprietà dell'immobile sito in GG, Via Duilio 8 nella successione legittima e conseguentemente la causa venga rimessa sul ruolo al fine di espletare la richiesta CTU da parte della controparte per la determinazione del maggior valore, dovrà essere restituita la somma versata al momento dell'acquisto pari ad € 160.000,00 al signor , con risarcimento del danno da questo subito Controparte_1 a carico della massa ereditaria da valutarsi a seguito dell'espletanda CTU. Con vittoria di spese ed onorari.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il fratello Parte_1
chiedendo al Tribunale di: Controparte_1
- “accertare e dichiarare, previa ricostruzione del patrimonio ereditario e calcolo della relativa quota disponibile ed indisponibile, che le disposizioni testamentarie e le donazioni effettuate dalla de cuius eccedono la quota di cui ella poteva CP_2 liberamente disporre” e conseguentemente reintegrare la sua quota di legittima lesa, per un valore di €971.484,77;
- “successivamente all'accoglimento della domanda di riduzione”, “procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, tenuto conto anche dei beni oggetto di pregressa donazione che sopravanzano l'ammontare della porzione indisponibile della massa, consentendo all'erede legittimo di conseguire per successione Parte_1
legittima, la quota pari alla metà del patrimonio della De Cuius, per un valore complessivo di €1.457.227,16, ovvero quello maggiore o minore che risulterà, oltre agli interessi legali con decorrenza dal momento dell'apertura della successione”.
A sostegno della domanda ha esposto che in data 12.4.2018 erano state pubblicate con atto ai rogiti del Notaio di GG (Repertorio N. 13.843 – Raccolta N. 6.067) due schede Per_1
testamentarie olografe di madre delle parti, deceduta in Camaiore in data CP_2
22.3.2018, con le quali costei aveva legato in favore del figlio la quota di 1/3 ed Parte_1
in favore del figlio la quota di 2/3 del suo appartamento sito in Bologna, in via Controparte_1
Carracci 69, nonché in favore del figlio tutti i beni mobili contenuti Controparte_1 nell'immobile sito in GG, via Duilio 8.
Poiché con i predetti testamenti olografi erano stati disposti soltanto legati, sugli altri beni caduti in successione (conto corrente PS n. 33420.31 e depositi titoli nn. 51422580 e n. 730/2755 presso la Banca PS, cointestati tra la de cuius ed il figlio si era aperta la Controparte_1
3 successione legittima ed il relativo saldo attivo era stato ripartito tra i figli in ragione del 50% ciascuno. Ha aggiunto che in vita la de cuius aveva, tramite donazioni dirette ed indirette, disposto dei suoi beni solo in favore del figlio In particolare: Controparte_1
- in data 24.11.1994, l'odierno convenuto aveva acquistato per la somma di L.
210.000.000, l'immobile ubicato in Lido di Camaiore (LU), Via Quarto dei Mille n. 13; sebbene il prezzo risultasse formalmente versato dal convenuto, tuttavia l'operazione era senz'altro stata compiuta con denaro fornitogli dalla madre a tal fine, posto che il convenuto non disponeva della necessaria provvista all'uopo, giacché all'epoca egli lavorava come operaio tecnico frigorista e spesso cambiava lavoro;
- dal c/c n. 2671/196953 acceso nel 2008 presso la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa
Livorno, agenzia di GG (oggi Banco BPM) poi chiuso in data 14.02.2017, la de cuius:
o in data 19.12.2013, aveva effettuato un bonifico in favore di Controparte_1 senza alcuna causale, dell'importo di € 200.000;
o in data 21.8.2015, aveva effettuato un bonifico di €8.305 corrispondendo, in luogo del figlio le spese condominiali del Condominio Carracci di Controparte_1
Bologna;
- in data 7.10.2014, da c/c n. 001 1516476-0 acceso in data 5.9.2014 presso la
[...]
di GG, Via Leonardo Da Vinci, e chiuso in data 16.09.2016 la de CP_3
cuius:
o aveva effettuato un bonifico in favore di dell'importo di € Controparte_1
400.000, con causale “liberalità gratuita a figlio”;
o con ulteriore provvista di €400.000, aveva stipulato la polizza n. 03100006910
Unit Linked My Life 03001266700, il cui valore di riscatto pari ad €393.443 era stato versato in data 4.11.2015 sul c/c n. 33420.31 PS cointestato tra la de cuius ed Controparte_1
- in data 16.10.2015, la de cuius aveva ceduto al figlio i 2/3 della nuda Controparte_1 proprietà sull'immobile sito in GG, Via Duilio 8 per la somma di €160.000, prezzo notevolmente inferiore al valore effettivo del bene;
inoltre, il prezzo corrisposto era stato
4 versato sul conto cointestato tra la stessa ed il figlio , così di fatto restituendo a CP_1 quest'ultimo la somma di €80.000;
- in data 30.10.2017, dal conto corrente PS n. 33420.31 formalmente cointestato tra la de cuius ed il figlio, è stato effettuato un bonifico privo di causale dell'importo di €188.000; in tale periodo la de cuius si trovava ricoverata in rianimazione presso l'Ospedale
Versilia, a causa di un'insufficienza respiratoria acuta;
- il conto corrente PS n. 33420.31 era solo formalmente cointestato tra la de cuius ed il figlio, ma sostanzialmente alimentato con denaro della sola de cuius ed in particolare dalla sua pensione INPS ed ENPAM, dai canoni di locazione ritratti da un immobile di sua esclusiva proprietà, dal controvalore di riscatto della polizza Unit Linked di cui sopra;
dunque, il residuo saldo alla data della morte avrebbe dovuto essere imputato per l'intero e non solo per la metà alla massa ereditaria.
Ha infine sostenuto che, poiché con il testamento erano stati disposti soltanto legati, una volta individuata e reintegrata la quota di legittima lesa, la successiva divisione dei beni che eccedono la porzione indisponibile della massa va effettuata in applicazione dei criteri della successione legittima.
Si è costituito che oltre a ricostruire la cronistoria delle varie vicende familiari, Controparte_1
compreso il rapporto conflittuale del fratello con entrambi i genitori, ha in primo luogo eccepito l'improcedibilità dell'azione di riduzione, con riferimento alle donazioni di immobili, per non avere parte attrice previamente esperito l'azione di simulazione in ordine agli atti di compravendita dei cespiti di Lido di Camaiore e GG;
ha evidenziato invero che nel caso in cui il legittimario voglia esercitare tale azione, deve proporre previamente o contestualmente anche l'azione di simulazione al fine di far emergere l'intento liberale delle parti.
In ogni caso:
- il convenuto aveva provveduto all'acquisto dell'immobile di Lido di Camaiore nell'anno
1994 con denaro frutto dei suoi risparmi, derivanti sia dai redditi ritratti dai beni che gli erano pervenuti nell'anno 1985 dallo scioglimento della società di cui erano CP_4
stati soci le parti ed i genitori, in parte dalla propria attività lavorativa;
5 - la sproporzione tra il valore di compravendita della quota di nuda proprietà dell'immobile di GG ed il valore di mercato era stata affermata sulla base della perizia di parte redatta senza alcun sopralluogo e senza tener conto che il fabbricato era stato edificato in data anteriore al 1.9.1967 e che non esistono atti autorizzativi per la realizzazione del secondo piano ricavato dall'abbassamento del solaio, con costi ripristino per circa
€100.000.
Ha inoltre evidenziato che:
- la de cuius non aveva disposto per testamento a titolo di legati, ma ex art. 588 c.c. designando i figli quali suoi eredi, nelle quote indicate;
- il legato relativo ai beni mobili contenuti nell'abitazione di GG, Via Duilio 8 non è soggetto a riduzione, essendo la riduzione istituto applicabile solo al legato di immobili e comunque detti beni erano già stati oggetto di divisione con la scrittura privata del
24.9.1992;
- il conto corrente PS n. 33420.31 è stato, fin dalla sua apertura, un conto corrente intestato tra la de cuius ed il convenuto, dunque alimentato con denaro di entrambi;
- l'unica operazione, tra quelle descritte, che potrebbe configurare una donazione di denaro
è l'operazione del 7.10.2014 con cui è stata trasferita all'attore la somma di €400.000;
- la somma di €8.305,81 versata a titolo di spese condominiale riguardava tutti gli appartamenti facenti parte del Condominio di Bologna Via Dei Carracci 69/7 e dunque era andata a vantaggio di tutti i proprietari, compreso l'attore.
Alla prima udienza, l'attore, contestando le eccezioni preliminari formulate dal convenuto, ha domandato di accertare la simulazione dell'atto di compravendita immobiliare del 24.11.1994 ai
Rogiti del Notaio e dell'atto di cessione di diritti del 16.10.2015 ai Rogiti del Notaio Per_2
, domande cui il convenuto si è opposto, ritenendole nuove. Per_3
Costituitosi con un nuovo difensore, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., oltre a contestare le difese del convenuto, l'attore ha aggiunto ulteriori allegazioni in ordine ai redditi ritratti dall'attività lavorativa del fratello per il periodo dall'1.12.1985 al 31.12.1994 ed ai beni mobili registrati da costui posseduti nel predetto periodo, oltre che sull'ammontare dei canoni di locazione percepiti dagli immobili di proprietà, confermando la tesi per cui egli non avrebbe
6 avuto entrate sufficienti a consentirgli l'acquisto dell'immobile di Lido di Camaiore, senza il supporto economico della madre. Ha sostenuto inoltre che la domanda volta a far accertare la simulazione delle compravendite del 1994 e del 2015 non sarebbe domanda nuova, in quanto la domanda spiegata in citazione già implicitamente conteneva la richiesta di procedere con tale accertamento, mentre la scrittura privata del 24.9.1992 aveva avuto ad oggetto beni mobili diversi, ossia quelli ereditati da Controparte_5
Circa il debito di €8.305,81 per oneri condominiali, ha dato atto di aver autonomamente provveduto al pagamento delle spese condominiali per la quota a lui spettante, per cui l'esborso era andato ad esclusivo vantaggio del fratello.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., il convenuto ha rappresentato che non risultano posizioni debitorie gravanti sulla massa;
ha dato tuttavia atto delle spese del funerale e della tumulazione, delle spesse per la pubblicazione del testamento e per le imposte di successione nonché per i costi di chiusura del conto corrente e del conto titoli. Circa la compravendita del
1994 ha ribadito la genericità delle allegazioni attoree, da cui non è dato comprendere se l'azione di simulazione voglia dissimulare una donazione indiretta di somma di denaro - a suo dire elargita dalla signora - o una donazione indiretta di immobile. CP_2
La causa è stata istruita in via documentale e mediante c.t.u. relativa al compendio mobiliare caduto in successione.
Costituitosi con nuovo difensore, l'attore ha introdotto l'ulteriore domanda di nullità del contratto di compravendita dell'immobile sito in GG (LU), Via Duilio, 8 per essere lo stesso immobile stato oggetto di nuove opere e modifiche strutturali in totale assenza dei relativi e necessari titoli autorizzativi e la difformità tra le risultanze catastali dell'atto di cessione di diritti
Notaio rep. 12047 del 16.10.2015 e lo stato di fatto dell'immobile, in quanto non risulta Per_1
indicato il piano interrato da sempre esistente.
All'udienza del 19.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.
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7 Perimetro della domanda.
A prescindere dalla successiva introduzione in giudizio di domande nuove di cui si dirà in seguito, sin dall'atto introduttivo l'attore cumula nel presente procedimento un'azione di riduzione, con domanda di reintegrazione della quota di legittima che assume lesa dalle disposizioni testamentarie e dalle donazioni che la de cuius avrebbe in vita effettuato ed una domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Il cumulo delle domande è pacificamente ammesso nel nostro ordinamento: difatti, l'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, di esercitare l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile.
Ai fini dell'azione di riduzione dovrà aversi riguardo nel caso di specie all'art. 537 c.c., in forza del quale se il genitore muore lasciando più figli, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli. Poiché la de cuius ha lasciato due figli, a ciascuno di essi spetterà la quota di legittima di 1/3 del patrimonio ereditario, ammontando ad un'ulteriore 1/3 la quota di cui ella poteva liberamente disporre.
Riduzione delle disposizioni testamentarie.
Ciò posto, quanto all'azione di riduzione relativa alle schede testamentarie olografe (atto ai rogiti del Notaio di GG Repertorio N. 13.843 – Raccolta N. 6.067), di cui in premessa, Per_1
l'attore assume che con esse la de cuius abbia disposto legati di specie, mentre il convenuto sostiene che si tratti di devoluzione ereditaria ai sensi dell'art. 588 c.c., invocando l'institutio ex re certa.
L'istituzione di erede ex re certa (cioè con l'attribuzione di beni specifici) non è incompatibile con l'acquisto da parte del beneficiato della qualità di erede universale. L'art. 588 c.c. è chiaro in tal senso (“l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni
8 come quota del patrimonio”) stabilendo che, qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, si è in presenza di erede, mentre il lascito costituisce un legato, se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni.
Occorre dunque muovere dal tenore letterale delle schede testamentarie che così dispongono: “In data 25.11.2015, in pieno possesso delle mie facoltà fisiche e mentali scrivo il mio testamento.
Lascio a mio figlio nato a [...] in data [...], un terzo (1/3) del mio Parte_1
appartamento sito in Bologna in via Carracci 69 al secondo piano, con relativa soffitta al quarto piano. Lascio a mio figlio nato a [...] in data [...] i due terzi (2/3) Controparte_1 del sopracitato immobile, cioè l'appartamento di via Carracci 69 al secondo piano con relativa soffitta al quarto piano. Ved. . Il successivo testamento olografo, datato CP_2 CP_1
01.12.2015, era invece del seguente tenore: “Facendo seguito al mio testamento datato
25.11.2015, con il presente scritto lascio a mio figlio quanto di mia proprietà Controparte_1
c'è nel villino di via Duilio 8 in GG, dove vivo come sua usufruttuaria. CP_2
Ved. 01.12.2015 P.S. Tengo a precisare che a tutti gli effetti è da ora CP_1 Controparte_1 proprietario di quanto è contenuto nel villino di via Duilio 8 . CP_2
Già dal dato letterale si evince che, con le schede testamentarie olografe pubblicate dal Notaio
la de cuius ha in effetti disposto solo di singoli e determinati beni in favore dei due figli Per_1
e non già dell'universalità dei suoi beni o del suo patrimonio, ancorché per quote, non configurandosi istituzione di erede ma legati di specie (due legati di immobile ed un legato di beni mobili).
E del resto tale interpretazione è stata avallata non solo dal Notaio che, sul presupposto Per_1
della natura dei lasciti e della loro automatica accettazione, quali legati, ha provveduto anche alla relativa trascrizione del testamento (si legge nell'atto “Ai fini della trascrizione dei diritti immobiliari legati dalla de cuius con il detto testamento, il Comparente mi dichiara che consistono in…”), ma anche dalle stesse parti.
Invero, il patrimonio relitto non era composto, come confermato anche dalle parti, dai soli beni di cui la de cuius ha disposto per testamento, bensì anche da ulteriori beni. Ed i comparenti hanno diviso tale restante ed ulteriore patrimonio relitto, ossia i conti correnti e titoli (presso la Banca
PS conto corrente n. 33420.31 e depositi titoli nn. 51422580 e n. 730/2755, cointestati tra la de
9 cuius ed il figlio secondo i criteri della successione legittima, al 50%, e non già Controparte_1
secondo le quote indicate dal testatore, come sarebbe dovuto avvenire in caso di institutio ex re certa.
Ciò premesso e qualificati come legati i lasciti testamenti, è pacifico che, ai fini della successiva domanda di scioglimento della comunione ereditaria, sul legato non si forma comunione ereditaria, salvo il disposto dell'art. 560 c.c., che ne consente comunque la riduzione in caso di disposizione lesiva della quota di legittima.
Ai sensi dell'art. 560, comma primo, c.c. “quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente”
Il legato relativo al bene immobile di Bologna, Via Carracci 69 non lede la quota di legittima dell'attore, cui è comunque attribuita la quota di 1/3 dell'immobile medesimo, pari alla quota che la legge gli riserva ai sensi dell'art. 537 c.c.
Non è dunque necessario procedere alla concretazione e stima dell'immobile ai fini del calcolo del patrimonio relitto. Infatti, il calcolo matematico complessivo del patrimonio non risulterebbe comunque alterato dall'eventuale inclusione del controvalore dell'immobile, nella misura in cui all'attore, in ossequio agli artt. 537 e 560 c.c., è già attribuita una quota pari alla quota riservata.
Si osserva poi che sui legati non si forma la comunione ereditaria, di talché la stima di tale bene risulta superflua anche ai fini della domanda divisionale presentata, in quanto non formante oggetto di comunione ereditaria.
Va invece ridotto il legato di beni mobili (non è condivisibile la tesi del convenuto che ritiene non soggetto a riduzione il legato per il sol fatto che abbia ad oggetto beni mobili), atteso che l'integralità dei beni contenuti nell'immobile di Via Duilio 8 è stata attribuita al solo convenuto e dunque va necessariamente considerato nel calcolo del patrimonio relitto alla data della successione il controvalore di essi, onde tenerne conto ai fini del calcolo della quota riservata.
Si evidenzia in proposito che i beni mobili oggetto del legato di specie non coincidono con quelli che sono stati divisi con la scrittura privata del 24.9.1992 tra i comparenti e la defunta alla morte di rispettivamente padre delle parti e marito della defunta, ma al contrario Controparte_5
10 rappresentato i beni di esclusiva pertinenza della defunta, in parte pervenuti dal marito all'esito di tale accordo ed in parte pervenuti da acquisti in proprio o da altre linee successorie.
Ed invero, con la scrittura privata del 24.9.1992, gli odierni comparenti e la defunta madre -dando atto espressamente che “le cose non indicate sono della mamma” ossia che i beni non inclusi nell'elenco erano di proprietà esclusiva della madre- hanno diviso il patrimonio paterno attribuendo alcuni beni in proprietà alla defunta (come si evince dall'elenco in CP_2 cui, accanto ad alcuni beni, è indicato il nome ). CP_2
È da ritenersi pacifico che i beni in questione, unitamente agli altri beni personali della defunta, siano quelli contenuti nell'immobile di Viale Duilio 8 a GG, presso cui la defunta ha vissuto e su cui vantava il diritto di usufrutto.
Per la concretazione e stima del patrimonio mobiliare alla data dell'apertura della successione, si
è proceduto a conferire incarico ad un consulente d'ufficio.
Il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
Il valore complessivo del patrimonio mobiliare (tenuto conto delle osservazioni avanzate dal c.t.p. della parte convenuta sulla valutazione del veicolo e valorizzata anche la contrazione del mercato antiquario, in risposta alle osservazioni del c.t.p. della parte attrice) è stato calcolato in
€30.080 e tale valore sarà considerato ai fini delle considerazioni che seguono, imputandolo nell'attivo relitto alla data di apertura della successione.
Altre poste attive da inserire nel relictum.
Vi sono poi emergenze istruttorie sufficienti per sostenere, come rappresentato dall'attore, che il conto corrente PS n. 33420.31 era solo formalmente cointestato tra la de cuius ed il figlio
, ma sostanzialmente alimentato con denaro della sola de cuius. Se si osservano le CP_1
movimentazioni di danaro del conto corrente, sulla base della documentazione in atti, è possibile riscontrare che non vi sono entrate che risultano riferibili al convenuto: in particolare risultano bonifici in ingresso relativi alla pensione INPS ed ENPAM riferibili pacificamente alla sola
11 defunta, la quale aveva svolto in vita la professione di medico ed inoltre bonifici in ingresso per canoni di locazione ritratti da un immobile di sua esclusiva proprietà (immobile Via de'
Carracci).
Parimenti anche il controvalore di riscatto della polizza Unit Linked (con provvista di €400.000, la de cuius aveva stipulato la polizza n. 03100006910 Unit Linked My Life 03001266700, il cui valore di riscatto pari ad €393.443 era stato versato in data 4.11.2015 sul c/c n. 33420.31 PS cointestato tra la de cuius ed è riferibile ad un'operazione di risparmio ed Controparte_1
investimento che era stato effettuato, come già detto sopra, dalla sola defunta. Trattasi, anche in questo caso, di denaro della sola defunta che ha alimentato il conto corrente cointestato.
Per cui il residuo saldo alla data della morte, sia del conto corrente che del conto titoli, va imputato per l'intero e non solo per la metà alla massa ereditaria.
Come si ricava dalla denuncia di successione, il controvalore complessivo del saldo di conto corrente e conto titoli alla data della morte era pari ad €465.989,33 e tale importo va inserito conseguentemente nel relictum.
Dalla denuncia di successione emerge che sono cadute in successione anche quote sociali, già divise tra i fratelli in ragione del 50% e su cui non vi è domanda alcuna e che pertanto non sono considerate. Anche in questo caso, il calcolo matematico complessivo del patrimonio non risulterebbe comunque alterato dall'eventuale inclusione del controvalore, peraltro neppure allegato dalle parti comparenti, che hanno omesso ogni riferimento ad esse in atti.
Riduzione delle donazioni.
Quanto all'azione di riduzione relativa alle donazioni che la de cuius avrebbe in vita disposto, in primo luogo il Collegio ribadisce che le conclusioni rassegnate dalla parte attrice nell'atto introduttivo differiscono dalle conclusioni rassegnate sia alla prima udienza, che nelle comparse di costituzione di nuovi difensori, sia all'udienza di precisazione delle conclusioni e ciò all'evidenza deriva dall'aver parte convenuta eccepito l'improcedibilità della domanda per la mancata proposizione dell'azione di simulazione, eccezione che ha indotto l'attore ha riformulare la domanda chiedendo l'accertamento della natura simulata delle compravendite.
Inoltre, nella precisazione delle conclusioni viene introdotto anche il tema della nullità dell'atto di cessione di diritti Notaio rep. 12047 del 16.10.2015 per violazione delle disposizioni Per_1
12 di cui all'art. 40, co. 2, l. 47/1985, in ragione della dedotta difformità urbanistica dell'immobile sito in GG (LU), Via Duilio, oggetto di nuove opere e modifiche strutturali in totale assenza dei relativi e necessari titoli autorizzativi.
In forza del principio per cui la qualificazione della domanda spetta al giudice, si osserva che nel nostro ordinamento, oltre al contratto di donazione di cui all'art. 769 c.c. con il quale una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l'altra o disponendo in favore di questa di un diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione e per la cui conclusione è richiesta la forma solenne dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni, trovano ingresso anche altri atti apparentemente onerosi, ma che sostanzialmente celano un intento liberale.
L'art. 809 c.c. stabilisce infatti che “le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari” estendendo, dunque, a tali atti non già i requisiti di forma stabiliti dall'art. 782 c.c., bensì la disciplina della revoca e della riduzione.
In particolare, alla donazione sic et simpliciter, si aggiungono le ipotesi di donazione indiretta, di negozio misto con donazione e di vendita dissimulante donazione. Elemento comune alle tre ipotesi citate è, appunto, la natura solo formalmente onerosa del negozio.
Nelle prime due ipotesi, le parti realizzano sostanzialmente uno scopo liberale per il tramite di un contratto con causa formalmente onerosa, ad esempio mediante l'acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, nel negozio misto con donazione, che è una forma di donazione indiretta, mediante trasferimento al beneficiario di un bene ad un valore sensibilmente inferiore a quello di mercato;
la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive realizza una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore (ex aliis Cass., sez. II , 03/11/2009 , n. 23297, confermata nel merito).
Nel negozio simulato, invece, le parti solo apparentemente adottano lo schema della compravendita, celando con esso quella che costituisce la regolamentazione contrattuale effettivamente voluta, ovvero la donazione. Per tale negozio vale la disciplina di cui agli artt.
1414 c.c.
13 Vi è poi la categoria delle donazioni di modico valore, disciplinate dall'art. 783 c.c., ossia quelle aventi ad oggetto beni mobili, valide anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità del valore deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
Nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, senz'altro apodittiche e non particolarmente articolate nella loro formulazione letterale, l'attore qualifica come donazioni gli atti compiuti dalla de cuius in vita elencati in citazione e riassunti nelle premesse della presente pronuncia e chiede anche l'accertamento della natura donativa medesima, pur senza qualificare esattamente la categoria di riferimento, se in particolare si debbano intendere quali donazioni dirette o indirette, ovvero negozi misti o simulati.
Del resto, il convenuto prende a sua volta espressa posizione soltanto sui due atti aventi ad oggetto i beni immobili, di cui alle compravendite del 1994 e del 2015, mentre di fatto non vi sono difese sulle movimentazioni di denaro operate dai conti correnti, se non quanto alla cointestazione effettiva e non solo formale del conto corrente acceso presso Banca PS e quanto all'esborso sostenuto per oneri condominiali;
pertanto, la natura donativa degli atti diversi dai suddetti contratti aventi ad oggetto beni immobili è solo genericamente e non specificamente contestata dal convenuto.
Ciò premesso, è necessario esaminare i singoli atti in contestazione, alla luce delle allegazioni attoree.
Con riferimento alla compravendita dell'anno 1994, l'attore assume che sebbene il prezzo di
L.210.000.000 per l'acquisto dell'immobile ubicato in Lido di Camaiore (LU), Via Quarto dei
Mille n. 13, fosse stato formalmente versato dal convenuto, tuttavia l'operazione era senz'altro stata compiuta con denaro fornitogli dalla madre a tal fine.
Muovendo dall'allegazione attorea, che apoditticamente nell'atto introduttivo riconduce l'atto ad una “donazione”, occorre precisare che la compravendita del 1994 senz'altro non può essere qualificata né come donazione diretta, perché non è stato redatto secondo tale forma (difetta il requisito della presenza dei due testimoni), né come negozio misto con donazione, in quanto non si fa questione del minor prezzo del bene compravenduto rispetto al valore reale.
14 Neppure parrebbe volersi affermare, da parte dell'attore, che la compravendita apparente dissimula in realtà una donazione (in tal senso la ricostruzione del convenuto non è convincente), che peraltro sarebbe compiuta da un soggetto, la defunta, estraneo al rapporto negoziale, intercorso tra l'odierno convenuto ed il venditore.
Delle varie categorie giuridiche, l'unica che si attaglia all'allegazione attorea è quella della donazione indiretta da parte della defunta all'attore di denaro, necessario per consentire l'acquisto dell'immobile ed a copertura di tutto o parte del prezzo pattuito e formalmente versato dall'attore.
L'attore si limita ad affermare che il convenuto non aveva i mezzi sufficienti per sostenere l'esborso correlato all'operazione, ma non offre alcuna concreta prova sulla circostanza che l'acquisto si sarebbe perfezionato con denaro della madre e non con denaro proprio del convenuto, non essendo né allegato né documentato il passaggio di denaro, né fornisce una puntuale quantificazione della somma che la madre avrebbe effettivamente corrisposto al figlio per l'acquisto.
In tal senso, non vi sono elementi concreti per poter affermare che quanto emerge dall'atto, ossia il pagamento del prezzo da parte del convenuto, non corrisponda alla realtà fattuale, a ciò non sopperendo la generica affermazione, non corroborata da alcun concreto supporto probatorio, circa l'insufficienza dei redditi ritratti dall'attività lavorativa negli anni in cui l'acquisto si è concretizzato.
Si esclude pertanto che una parte o la totalità del valore del bene debba essere imputato alla massa ai fini del calcolo della quota di legittima lesa.
Venendo invece ad esaminare l'atto di compravendita della nuda proprietà dell'immobile di
GG Via Duilio 8, l'attore assume che, in data 16.10.2015, la de cuius aveva ceduto al figlio i 2/3 della nuda proprietà sull'immobile sito in GG, per la somma di Controparte_1
€160.000, prezzo notevolmente inferiore al valore effettivo del bene;
inoltre, il prezzo corrisposto era stato versato sul conto cointestato tra la stessa ed il figlio , così di fatto restituendo a CP_1 quest'ultimo la somma di €80.000;
Anche in questo caso, muovendo dall'allegazione attorea, che apoditticamente nell'atto introduttivo riconduce l'atto ad una “donazione”, senz'altro l'atto non può essere qualificato né come donazione diretta, perché non è stato redatto secondo tale forma (difetta il requisito della
15 presenza dei due testimoni), né risulta convincente la ricostruzione prospettata dal convenuto per cui la compravendita apparente dissimula in realtà una donazione in quanto non vi è alcun contratto dissimulato dietro la forma della vendita.
Delle varie categorie giuridiche, l'unica che si attaglia all'allegazione attorea è quella del negozio misto con donazione, in quanto si fa questione del minor prezzo del bene compravenduto rispetto al presunto valore reale.
Tale circostanza, tuttavia, è soltanto affermata dall'attore sulla base di una perizia di parte, i cui esiti non convincono e non sono idonei neppure a costituire quel minimo principio di prova che avrebbe eventualmente determinato l'ammissione di una consulenza d'ufficio sul punto.
Infatti, emerge dalla relazione che l'accertamento sul valore dell'immobile è stato effettuato senza alcun sopralluogo sull'immobile e senza alcun accertamento della documentazione urbanistica, catastale e della reale condizione di fatto dell'immobile. Premette il tecnico incaricato quanto segue: “- Che non è stato eseguito alcun accesso interno al compendio immobiliare. -. Che è stato visionato dall'esterno. -. Che sono state reperite documentazioni fotografiche dal SITA della Regione Toscana e dal Google Maps. -. Che sono stati desunti le superficie lorde dall'estratto di mappa scaricato dal Catasto. Che ai fini delle consistenze lo stato di fatto è stato desunto da quanto riportato negli atti di provenienza, individuando così un piano terra, un piano primo e piano sottotetto adibito a soffitta, comprovato dalla foto aere in quanto vi sono presenti sul tetto finestre tipo Velux. -. Che il compendio immobiliare presenta una abitazione con tipologia a bifamiliare in stile liberty, un'autorimessa e una resede pertinenziale esclusiva”.
L'esito, dunque, è frutto di una mera supposizione del maggior valore reale rispetto a quello convenuto in contratto, attribuito a fronte di una superficie complessiva solo stimata, di un mero sopralluogo esterno di un immobile non visitato internamente e dunque senza alcuna valorizzazione della condizione di manutenzione dell'area interna, non visionata direttamente;
insomma, una stima svolta in modo del tutto parziale, alla luce anche di quanto rappresentato dal convenuto, che ha dato conto, tra l'altro di una situazione interna dell'immobile modificata nel tempo e non evincibile dalla sola osservazione esterna.
16 Ciò posto, ritenendo congruo il valore pattuito per la quota di 2/3 della nuda proprietà per
€160.000, nel momento in cui la defunta ha versato la somma ritratta dalla compravendita sul conto cointestato PS (ancorché come si dirà in seguito trattavasi di conto nel complesso alimentato con denaro solo della medesima), ha di fatto inteso vendere il bene al figlio alla minor somma di €80.000, restituendogli con l'operazione la metà del valore pattuito.
Tale importo si imputa dunque al donatum ai fini del calcolo della quota di legittima.
L'accoglimento della domanda nei termini esposti assorbe l'esame delle ulteriori e diverse domande spiegate dall'attore, ivi compresa la domanda di nullità dell'immobile per mancato rispetto della normativa urbanistica e catastale, peraltro tardivamente formulata e dunque inammissibile.
Quanto alle ulteriori operazioni, lo stesso convenuto conferma ed ammette che l'operazione del
7.10.2014 con cui da c/c n. 001 1516476-0 acceso in data 5.9.2014 presso la Controparte_3
di GG, Via Leonardo Da Vinci, e chiuso in data 16.09.2016 la de cuius aveva effettuato un bonifico in favore di dell'importo di € 400.000, con causale “liberalità gratuita Controparte_1
a figlio” configura in effetti una donazione di denaro.
Va dunque riconosciuta la natura donativa di tale trasferimento di denaro per €400.000.
Analogamente a tale movimentazione di denaro, anche gli altri bonifici senza causale rappresentano, a prescindere dalla scarna e poco circostanziata difesa attorea, donazioni nulle, per difetto di forma, cui consegue l'imputazione al patrimonio ereditario del controvalore della traditio. Trattasi del resto di donazioni che non possono certamente ritenersi di modico valore, in rapporto al patrimonio della defunta, seppur esso fosse molto consistente, anche soltanto avendo riguardo alla rilevanza degli importi trasferiti in favore del figlio ed al fatto che trattasi di operazioni svolte in un arco di tempo relativamente breve (sostanzialmente nell'ultimo decennio di vita della stessa).
Ci si riferisce in primo luogo alle operazioni dal c/c n. 2671/196953 acceso nel 2008 presso la
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, agenzia di GG (oggi Banco BPM) poi chiuso in data 14.02.2017.
Dal predetto conto la de cuius in data 19.12.2013, aveva effettuato un bonifico in favore di senza alcuna causale, dell'importo di € 200.000. Il convenuto di fatto non ha Controparte_1
17 preso espressa posizione su tale operazione, che appunto, risultando anche priva di causale, è a tutti gli effetti una donazione nulla per difetto di forma e di non modico valore e dunque, va imputato alla massa il controvalore della traditio per €200.000.
Successivamente in data 7.10.2014, in data 21.8.2015, la de cuius da tale conto corrente aveva effettuato un bonifico di €8.305 corrispondendo, in luogo del figlio le spese Controparte_1 condominiali del Condominio Carracci di Bologna. Come comprovato dal convenuto, l'importo in questione è stato corrisposto ad esclusivo favore del fratello, atteso che il convenuto aveva provveduto, come documentato nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., al pagamento della propria quota in autonomia. Anche tale somma va imputata alla massa attiva.
Infine, ad analoga sorte soggiace il bonifico privo di causale dell'importo di €188.000, che in data 30.10.2017, è stato disposto dal conto corrente PS n. 33420.31, solo formalmente cointestato tra la de cuius ed il convenuto, in favore di quest'ultimo; anch'esso come gli altri, costituisce donazione nulla per difetto di forma e di non modico valore e si imputa di conseguenza alla massa il controvalore della traditio.
Lo stesso convenuto, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., il convenuto ha riconosciuto la natura donativa della disposizione di bonifico.
Chiaramente, poiché il conto corrente era solo formalmente cointestato con il convenuto ma sostanzialmente alimentato dalla sola defunta, alla massa va imputato l'intero importo.
Debitum
Nella successione non si annoverano posizioni debitorie riferibili alla defunta. Infatti, le spese del funerale e della tumulazione e le spese per la pubblicazione del testamento costituiscono debiti gravanti sulla massa ereditaria, ma sorti successivamente all'apertura della successione e non essendo peraltro stato specificato (anche circa le spese per le imposte di successione) se uno dei due fratelli abbia anticipato l'intero costo, in difetto di domanda del convenuto di rimborso, o se, invece, come parrebbe siano già state corrisposte dai due fratelli in ragione della quota del 50% ciascuno. Inoltre, risulta dall'atto di citazione e la circostanza non è smentita dal convenuto che il saldo del conto corrente e conto titoli acceso presso PS sia stato diviso tra i fratelli al netto dei costi e spese di chiusura, che tuttavia non sono stati precisamente quantificati.
18 Calcolo della quota di legittima.
Tanto premesso, ai fini del calcolo della quota di legittima, il patrimonio ereditario viene così ricostruito:
CP_6
proprietà dell'immobile sito in Bologna (BO), via Carracci 69/7, censito al NCEU del
[...]
predetto Comune al foglio 112, particella 203/0 sub. 25, classe 1, vani 4,5
€30.800 beni mobili contenuti all'interno dell'immobile di GG (LU), Via Duilio n. 8
€465.989,33 100% del saldo del conto corrente n. 33420.31 acceso presso Banca Monte dei
Paschi di Siena e 100% del controvalore del conto titoli presso Banca Monte dei Paschi di Siena
TOTALE: €496.789,33, oltre alla piena proprietà dell'immobile sito in Bologna (BO), via
Carracci 69/7
Donatum
€80.000 metà del prezzo pattuito per la vendita dei 2/3 della nuda proprietà dell'immobile sito in
GG (LU), Via Duilio n. 8
€200.000 bonifico da cc n. 2671/196953 Cassa di Risparmio
€400.000 bonifico da cc n. 001.1516476-0 Controparte_3
€188.000 bonifico da cc n. 33420.31 PS
€8.305 bonifico da cc n. 2671/196953 Cassa di Risparmio
TOTALE: €876.305
In conclusione, il patrimonio relitto ammontava complessivamente ad €1.373.094,33, oltre alla piena proprietà dell'immobile sito in Bologna (BO), via Carracci 69/, dunque all'attore spettava una quota di legittima di 1/3 pari ad €457.698,11 oltre 1/3 immobile di Bologna Via Carracci.
L'attore, oltre al legato di 1/3 dell'immobile di Bologna Via Carracci, ha ricevuto soltanto la quota di ¼ del saldo del conto corrente n. 33420.31 acceso presso Banca Monte dei Paschi di
Siena e del controvalore del conto titoli presso Banca Monte dei Paschi di Siena, per
€116.497,33, poiché con il fratello convenuto i predetti conti erano stati divisi sulla base della cointestazione formale con la defunta ed in ossequio ai principi della successione legittima
(dunque attribuendo a ciascun fratello la quota del 50% della metà del saldo relitto, imputato alla defunta).
19 Per cui, la legittima deve necessariamente essere reintegrata in denaro, condannando il convenuto a restituire all'attore la somma di €341.200,78, oltre interessi al tasso legale dalla data di apertura della successione al saldo.
Divisione.
Nulla vi è da disporre sulla domanda divisionale, posto che non residuano beni suscettibili di divisione, nella misura in cui il bene immobile oggetto di legato non rientra nella comunione ereditaria, le donazioni sono già stata ridotte in denaro, i conti correnti ed i conti titoli erano già stati divisi alla data di apertura della successione e così le quote societarie su cui non vi è domanda.
Spese di lite.
Vi sono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese in ragione di 1/3, condannando il convenuto soccombente a rifondere la restante parte delle spese di lite, alla luce della riduzione significativa della domanda attorea e del solo parziale accoglimento di essa.
La liquidazione tiene conto dello scaglione per valore della causa, parametrato sulla lesione di legittima accertata, e sui parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accertato che la de cuius, con gli atti dispositivi di cui in motivazione, ha leso la quota di legittima (1/3) spettante ad ne dispone conseguentemente la reintegrazione in Parte_1
denaro e per l'effetto condanna a corrispondere ad la somma Controparte_1 Parte_1 di €341.200,78, oltre interessi al tasso legale dalla data di apertura della successione al saldo;
-rigetta la domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
-compensa in ragione di 1/3 le spese di lite;
condanna a rifondere ad Controparte_1 Pt_1
la restante parte delle spese di lite (2/3), che liquida per l'intero (3/3) in € 22.457, oltre
[...]
IVA, spese generali e CPA come per legge e spese per contributo unificato, bollo e notifiche.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 1.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Silvia Morelli Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1060/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
CONSORTI e dell'Avv. MASSIMILIANO GIUSTI, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Lucca-Via di Tiglio 433, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. STEFANIA Controparte_1 C.F._2
GIANNI e dell'Avv. MASSIMILIANO MANZO, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in GG (LU)-Via Repaci 16, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: azione di riduzione e scioglimento comunione ereditaria
1 CONCLUSIONI
Per “Voglia il Tribunale di Lucca, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione, Parte_1 A) procedere alla ricostruzione del patrimonio ereditario, sia immobiliare che mobiliare Aa) Con riferimento al patrimonio immobiliare: Aa1) quanto all'immobile sito in GG, Via Duilio, 8: i) in tesi, accertata e dichiarata la difformità urbanistica dell'immobile sito in GG (LU), Via Duilio, 8 al momento dell'atto di cessione di diritti Notaio rep. 12047 del 16.10.2015 per essere lo stesso immobile stato oggetto di nuove opere e modifiche Per_1 strutturali in totale assenza dei relativi e necessari titoli autorizzativi e comunque per i motivi meglio chiariti in atti, dichiarare la nullità dell'atto di cessione di diritti Notaio rep. 12047 del 16.10.2015 per violazione delle Per_1 disposizioni di cui all'art. 40, co. 2, l. 47/1985, con ogni conseguenza di ragione e legge ivi compreso il rientro della quota di proprietà ceduta con tale atto dalla de cuius sig.ra nel suo patrimonio al momento della CP_2 morte della stessa;
verificare altresì la difformità catastale dell'atto di cessione di diritti Notaio rep. 12047 Per_1 del 16.10.2015 in quanto non risulta indicato il piano interrato da sempre esistente in violazione a quanto disposto all'art. 19 co. 14 D.L. 78/2010 convertito da l. 122/2010 con ogni conseguenza di legge compreso un ulteriore profilo di nullità dello stesso atto. ii) in ipotesi, accertare e dichiarare che l'atto di cessione dei diritti ai rogiti del Notaio
rep. 12047 del 16.10.2015 avente ad oggetto l'immobile sito in GG, Via Duilio, 8 integra una ipotesi Per_1 di negotium mixtum cum donatione, in ulteriore ipotesi eventualmente dissimulando, previo accertamento a tal fine della simulazione di detto atto, una donazione indiretta e/o diretta della de cuius a favore del convenuto;
Aa2) quanto all'immobile in Lido di Camaiore, Via Quarto dei Mille, 13: i)) in tesi, accertare e dichiarare che l'atto di compravendita ai rogiti del Notaio del 24.11.1994 rep 58709 avente ad oggetto l'immobile sito in Lido di Per_2 Camaiore, Via Quarto dei Mille, 13 previo accertamento a tal fine della simulazione di detto atto, dissimula una donazione indiretta della de cuius a favore del convenuto;
ii) in ipotesi, accertare e dichiarare la donazione diretta da parte della de cuius a favore del convenuto di tutta o di parte della somma necessaria per l'acquisto di detto immobile, dichiarando se del caso anche la nullità della stessa per mancanza di forma;
Ab) Con riferimento al patrimonio mobiliare: Ab1) quanto alle donazioni dirette di somme, accertare e dichiarare che nel corso della vita della de cuius la stessa ha disposto a favore del convenuto plurime donazioni e in ogni caso trasferimenti a favore del convenuto di somme di denaro a titolo di liberalità, dichiarando se del caso anche la nullità delle stesse per mancanza di forma;
Ab2) quanto alle donazioni indirette di somme, accertare e dichiarazione che nel corso della vita della de cuius la stessa ha disposto plurime donazioni indirette a favore del convenuto, mediante il versamento di ingenti somme di denaro in conti formalmente cointestati tra la de cuius e il convenuto stesso, ma alimentati solo dalla de cuius, nonché mediante il pagamento diretto dei debiti del convenuto;
Ab3) quanto ai beni mobili presenti presso l'abitazione della de cuius al momento del decesso, accertare e dichiarare che anche tale disposizione è lesiva dei diritti di legittima dell'esponente. B) procedere, tenendo conto anche delle donazioni e degli altri atti di liberalità disposti in vita dalla de cuius, a stabilire e quantificare il patrimonio ereditario e la relativa quota disponibile ed indisponibile;
C) Accertare e dichiarare che le disposizione testamentarie, le donazioni e gli atti di liberalità effettuati dalla de cuius , eccedono la quota di cui poteva liberamente disporre e, in conseguenza, ridurle sino CP_2 alla reintegrazione della quota legittima spettante all'attore per un valore di € 971.484,77 ovvero in Parte_1 quella somma minore o maggiore che risulterà provata e di giustizia, dichiarando quali sono i beni ereditari e quale sia la quota astratta di partecipazione alla proprietà degli stessi che spetta a ciascun legittimario;
D) Successivamente all'accoglimento della domanda di riduzione, Voglia procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, tenuto conto anche dei beni oggetto di pregressa donazione, che sopravanzano l'ammontare della porzione indisponile della massa, consentendo all'erede legittimo di conseguire per successione legittima, la quota pari alla Parte_1 metà del patrimonio della de cuius, per un valore complessivo di € 1.457.227,16 ovvero in quella somma minore o maggiore che risulterà provata e di giustizia. Il tutto oltre interessi legali con decorrenza dal momento dell'apertura della successione e con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria di compenso, accessori di legge e spese, comprese quelle di mediazione”.
Per “Voglia il Tribunale di Lucca Ill.mo, contrariis reiectis, in via preliminare accertare e Controparte_1 dichiarare, in tutto od in parte, l'improcedibilità della domanda di parte attrice per i titoli e le motivazioni di cui in narrativa. Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte. In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che la quota di legittima spettante a deve essere limitata ad Euro 133.333,33 per le Parte_1 motivazioni già espresse in atto o, comunque, in quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa o
2 che sarà ritenuta equa e di giustizia. Nell'ipotesi in cui il Giudice adito ritenga di accogliere la domanda di nullità formulata dalla parte attrice, rientrando i 2/3 della proprietà dell'immobile sito in GG, Via Duilio 8 nella successione legittima e conseguentemente la causa venga rimessa sul ruolo al fine di espletare la richiesta CTU da parte della controparte per la determinazione del maggior valore, dovrà essere restituita la somma versata al momento dell'acquisto pari ad € 160.000,00 al signor , con risarcimento del danno da questo subito Controparte_1 a carico della massa ereditaria da valutarsi a seguito dell'espletanda CTU. Con vittoria di spese ed onorari.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il fratello Parte_1
chiedendo al Tribunale di: Controparte_1
- “accertare e dichiarare, previa ricostruzione del patrimonio ereditario e calcolo della relativa quota disponibile ed indisponibile, che le disposizioni testamentarie e le donazioni effettuate dalla de cuius eccedono la quota di cui ella poteva CP_2 liberamente disporre” e conseguentemente reintegrare la sua quota di legittima lesa, per un valore di €971.484,77;
- “successivamente all'accoglimento della domanda di riduzione”, “procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, tenuto conto anche dei beni oggetto di pregressa donazione che sopravanzano l'ammontare della porzione indisponibile della massa, consentendo all'erede legittimo di conseguire per successione Parte_1
legittima, la quota pari alla metà del patrimonio della De Cuius, per un valore complessivo di €1.457.227,16, ovvero quello maggiore o minore che risulterà, oltre agli interessi legali con decorrenza dal momento dell'apertura della successione”.
A sostegno della domanda ha esposto che in data 12.4.2018 erano state pubblicate con atto ai rogiti del Notaio di GG (Repertorio N. 13.843 – Raccolta N. 6.067) due schede Per_1
testamentarie olografe di madre delle parti, deceduta in Camaiore in data CP_2
22.3.2018, con le quali costei aveva legato in favore del figlio la quota di 1/3 ed Parte_1
in favore del figlio la quota di 2/3 del suo appartamento sito in Bologna, in via Controparte_1
Carracci 69, nonché in favore del figlio tutti i beni mobili contenuti Controparte_1 nell'immobile sito in GG, via Duilio 8.
Poiché con i predetti testamenti olografi erano stati disposti soltanto legati, sugli altri beni caduti in successione (conto corrente PS n. 33420.31 e depositi titoli nn. 51422580 e n. 730/2755 presso la Banca PS, cointestati tra la de cuius ed il figlio si era aperta la Controparte_1
3 successione legittima ed il relativo saldo attivo era stato ripartito tra i figli in ragione del 50% ciascuno. Ha aggiunto che in vita la de cuius aveva, tramite donazioni dirette ed indirette, disposto dei suoi beni solo in favore del figlio In particolare: Controparte_1
- in data 24.11.1994, l'odierno convenuto aveva acquistato per la somma di L.
210.000.000, l'immobile ubicato in Lido di Camaiore (LU), Via Quarto dei Mille n. 13; sebbene il prezzo risultasse formalmente versato dal convenuto, tuttavia l'operazione era senz'altro stata compiuta con denaro fornitogli dalla madre a tal fine, posto che il convenuto non disponeva della necessaria provvista all'uopo, giacché all'epoca egli lavorava come operaio tecnico frigorista e spesso cambiava lavoro;
- dal c/c n. 2671/196953 acceso nel 2008 presso la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa
Livorno, agenzia di GG (oggi Banco BPM) poi chiuso in data 14.02.2017, la de cuius:
o in data 19.12.2013, aveva effettuato un bonifico in favore di Controparte_1 senza alcuna causale, dell'importo di € 200.000;
o in data 21.8.2015, aveva effettuato un bonifico di €8.305 corrispondendo, in luogo del figlio le spese condominiali del Condominio Carracci di Controparte_1
Bologna;
- in data 7.10.2014, da c/c n. 001 1516476-0 acceso in data 5.9.2014 presso la
[...]
di GG, Via Leonardo Da Vinci, e chiuso in data 16.09.2016 la de CP_3
cuius:
o aveva effettuato un bonifico in favore di dell'importo di € Controparte_1
400.000, con causale “liberalità gratuita a figlio”;
o con ulteriore provvista di €400.000, aveva stipulato la polizza n. 03100006910
Unit Linked My Life 03001266700, il cui valore di riscatto pari ad €393.443 era stato versato in data 4.11.2015 sul c/c n. 33420.31 PS cointestato tra la de cuius ed Controparte_1
- in data 16.10.2015, la de cuius aveva ceduto al figlio i 2/3 della nuda Controparte_1 proprietà sull'immobile sito in GG, Via Duilio 8 per la somma di €160.000, prezzo notevolmente inferiore al valore effettivo del bene;
inoltre, il prezzo corrisposto era stato
4 versato sul conto cointestato tra la stessa ed il figlio , così di fatto restituendo a CP_1 quest'ultimo la somma di €80.000;
- in data 30.10.2017, dal conto corrente PS n. 33420.31 formalmente cointestato tra la de cuius ed il figlio, è stato effettuato un bonifico privo di causale dell'importo di €188.000; in tale periodo la de cuius si trovava ricoverata in rianimazione presso l'Ospedale
Versilia, a causa di un'insufficienza respiratoria acuta;
- il conto corrente PS n. 33420.31 era solo formalmente cointestato tra la de cuius ed il figlio, ma sostanzialmente alimentato con denaro della sola de cuius ed in particolare dalla sua pensione INPS ed ENPAM, dai canoni di locazione ritratti da un immobile di sua esclusiva proprietà, dal controvalore di riscatto della polizza Unit Linked di cui sopra;
dunque, il residuo saldo alla data della morte avrebbe dovuto essere imputato per l'intero e non solo per la metà alla massa ereditaria.
Ha infine sostenuto che, poiché con il testamento erano stati disposti soltanto legati, una volta individuata e reintegrata la quota di legittima lesa, la successiva divisione dei beni che eccedono la porzione indisponibile della massa va effettuata in applicazione dei criteri della successione legittima.
Si è costituito che oltre a ricostruire la cronistoria delle varie vicende familiari, Controparte_1
compreso il rapporto conflittuale del fratello con entrambi i genitori, ha in primo luogo eccepito l'improcedibilità dell'azione di riduzione, con riferimento alle donazioni di immobili, per non avere parte attrice previamente esperito l'azione di simulazione in ordine agli atti di compravendita dei cespiti di Lido di Camaiore e GG;
ha evidenziato invero che nel caso in cui il legittimario voglia esercitare tale azione, deve proporre previamente o contestualmente anche l'azione di simulazione al fine di far emergere l'intento liberale delle parti.
In ogni caso:
- il convenuto aveva provveduto all'acquisto dell'immobile di Lido di Camaiore nell'anno
1994 con denaro frutto dei suoi risparmi, derivanti sia dai redditi ritratti dai beni che gli erano pervenuti nell'anno 1985 dallo scioglimento della società di cui erano CP_4
stati soci le parti ed i genitori, in parte dalla propria attività lavorativa;
5 - la sproporzione tra il valore di compravendita della quota di nuda proprietà dell'immobile di GG ed il valore di mercato era stata affermata sulla base della perizia di parte redatta senza alcun sopralluogo e senza tener conto che il fabbricato era stato edificato in data anteriore al 1.9.1967 e che non esistono atti autorizzativi per la realizzazione del secondo piano ricavato dall'abbassamento del solaio, con costi ripristino per circa
€100.000.
Ha inoltre evidenziato che:
- la de cuius non aveva disposto per testamento a titolo di legati, ma ex art. 588 c.c. designando i figli quali suoi eredi, nelle quote indicate;
- il legato relativo ai beni mobili contenuti nell'abitazione di GG, Via Duilio 8 non è soggetto a riduzione, essendo la riduzione istituto applicabile solo al legato di immobili e comunque detti beni erano già stati oggetto di divisione con la scrittura privata del
24.9.1992;
- il conto corrente PS n. 33420.31 è stato, fin dalla sua apertura, un conto corrente intestato tra la de cuius ed il convenuto, dunque alimentato con denaro di entrambi;
- l'unica operazione, tra quelle descritte, che potrebbe configurare una donazione di denaro
è l'operazione del 7.10.2014 con cui è stata trasferita all'attore la somma di €400.000;
- la somma di €8.305,81 versata a titolo di spese condominiale riguardava tutti gli appartamenti facenti parte del Condominio di Bologna Via Dei Carracci 69/7 e dunque era andata a vantaggio di tutti i proprietari, compreso l'attore.
Alla prima udienza, l'attore, contestando le eccezioni preliminari formulate dal convenuto, ha domandato di accertare la simulazione dell'atto di compravendita immobiliare del 24.11.1994 ai
Rogiti del Notaio e dell'atto di cessione di diritti del 16.10.2015 ai Rogiti del Notaio Per_2
, domande cui il convenuto si è opposto, ritenendole nuove. Per_3
Costituitosi con un nuovo difensore, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., oltre a contestare le difese del convenuto, l'attore ha aggiunto ulteriori allegazioni in ordine ai redditi ritratti dall'attività lavorativa del fratello per il periodo dall'1.12.1985 al 31.12.1994 ed ai beni mobili registrati da costui posseduti nel predetto periodo, oltre che sull'ammontare dei canoni di locazione percepiti dagli immobili di proprietà, confermando la tesi per cui egli non avrebbe
6 avuto entrate sufficienti a consentirgli l'acquisto dell'immobile di Lido di Camaiore, senza il supporto economico della madre. Ha sostenuto inoltre che la domanda volta a far accertare la simulazione delle compravendite del 1994 e del 2015 non sarebbe domanda nuova, in quanto la domanda spiegata in citazione già implicitamente conteneva la richiesta di procedere con tale accertamento, mentre la scrittura privata del 24.9.1992 aveva avuto ad oggetto beni mobili diversi, ossia quelli ereditati da Controparte_5
Circa il debito di €8.305,81 per oneri condominiali, ha dato atto di aver autonomamente provveduto al pagamento delle spese condominiali per la quota a lui spettante, per cui l'esborso era andato ad esclusivo vantaggio del fratello.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., il convenuto ha rappresentato che non risultano posizioni debitorie gravanti sulla massa;
ha dato tuttavia atto delle spese del funerale e della tumulazione, delle spesse per la pubblicazione del testamento e per le imposte di successione nonché per i costi di chiusura del conto corrente e del conto titoli. Circa la compravendita del
1994 ha ribadito la genericità delle allegazioni attoree, da cui non è dato comprendere se l'azione di simulazione voglia dissimulare una donazione indiretta di somma di denaro - a suo dire elargita dalla signora - o una donazione indiretta di immobile. CP_2
La causa è stata istruita in via documentale e mediante c.t.u. relativa al compendio mobiliare caduto in successione.
Costituitosi con nuovo difensore, l'attore ha introdotto l'ulteriore domanda di nullità del contratto di compravendita dell'immobile sito in GG (LU), Via Duilio, 8 per essere lo stesso immobile stato oggetto di nuove opere e modifiche strutturali in totale assenza dei relativi e necessari titoli autorizzativi e la difformità tra le risultanze catastali dell'atto di cessione di diritti
Notaio rep. 12047 del 16.10.2015 e lo stato di fatto dell'immobile, in quanto non risulta Per_1
indicato il piano interrato da sempre esistente.
All'udienza del 19.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.
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7 Perimetro della domanda.
A prescindere dalla successiva introduzione in giudizio di domande nuove di cui si dirà in seguito, sin dall'atto introduttivo l'attore cumula nel presente procedimento un'azione di riduzione, con domanda di reintegrazione della quota di legittima che assume lesa dalle disposizioni testamentarie e dalle donazioni che la de cuius avrebbe in vita effettuato ed una domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Il cumulo delle domande è pacificamente ammesso nel nostro ordinamento: difatti, l'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, di esercitare l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile.
Ai fini dell'azione di riduzione dovrà aversi riguardo nel caso di specie all'art. 537 c.c., in forza del quale se il genitore muore lasciando più figli, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli. Poiché la de cuius ha lasciato due figli, a ciascuno di essi spetterà la quota di legittima di 1/3 del patrimonio ereditario, ammontando ad un'ulteriore 1/3 la quota di cui ella poteva liberamente disporre.
Riduzione delle disposizioni testamentarie.
Ciò posto, quanto all'azione di riduzione relativa alle schede testamentarie olografe (atto ai rogiti del Notaio di GG Repertorio N. 13.843 – Raccolta N. 6.067), di cui in premessa, Per_1
l'attore assume che con esse la de cuius abbia disposto legati di specie, mentre il convenuto sostiene che si tratti di devoluzione ereditaria ai sensi dell'art. 588 c.c., invocando l'institutio ex re certa.
L'istituzione di erede ex re certa (cioè con l'attribuzione di beni specifici) non è incompatibile con l'acquisto da parte del beneficiato della qualità di erede universale. L'art. 588 c.c. è chiaro in tal senso (“l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni
8 come quota del patrimonio”) stabilendo che, qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, si è in presenza di erede, mentre il lascito costituisce un legato, se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni.
Occorre dunque muovere dal tenore letterale delle schede testamentarie che così dispongono: “In data 25.11.2015, in pieno possesso delle mie facoltà fisiche e mentali scrivo il mio testamento.
Lascio a mio figlio nato a [...] in data [...], un terzo (1/3) del mio Parte_1
appartamento sito in Bologna in via Carracci 69 al secondo piano, con relativa soffitta al quarto piano. Lascio a mio figlio nato a [...] in data [...] i due terzi (2/3) Controparte_1 del sopracitato immobile, cioè l'appartamento di via Carracci 69 al secondo piano con relativa soffitta al quarto piano. Ved. . Il successivo testamento olografo, datato CP_2 CP_1
01.12.2015, era invece del seguente tenore: “Facendo seguito al mio testamento datato
25.11.2015, con il presente scritto lascio a mio figlio quanto di mia proprietà Controparte_1
c'è nel villino di via Duilio 8 in GG, dove vivo come sua usufruttuaria. CP_2
Ved. 01.12.2015 P.S. Tengo a precisare che a tutti gli effetti è da ora CP_1 Controparte_1 proprietario di quanto è contenuto nel villino di via Duilio 8 . CP_2
Già dal dato letterale si evince che, con le schede testamentarie olografe pubblicate dal Notaio
la de cuius ha in effetti disposto solo di singoli e determinati beni in favore dei due figli Per_1
e non già dell'universalità dei suoi beni o del suo patrimonio, ancorché per quote, non configurandosi istituzione di erede ma legati di specie (due legati di immobile ed un legato di beni mobili).
E del resto tale interpretazione è stata avallata non solo dal Notaio che, sul presupposto Per_1
della natura dei lasciti e della loro automatica accettazione, quali legati, ha provveduto anche alla relativa trascrizione del testamento (si legge nell'atto “Ai fini della trascrizione dei diritti immobiliari legati dalla de cuius con il detto testamento, il Comparente mi dichiara che consistono in…”), ma anche dalle stesse parti.
Invero, il patrimonio relitto non era composto, come confermato anche dalle parti, dai soli beni di cui la de cuius ha disposto per testamento, bensì anche da ulteriori beni. Ed i comparenti hanno diviso tale restante ed ulteriore patrimonio relitto, ossia i conti correnti e titoli (presso la Banca
PS conto corrente n. 33420.31 e depositi titoli nn. 51422580 e n. 730/2755, cointestati tra la de
9 cuius ed il figlio secondo i criteri della successione legittima, al 50%, e non già Controparte_1
secondo le quote indicate dal testatore, come sarebbe dovuto avvenire in caso di institutio ex re certa.
Ciò premesso e qualificati come legati i lasciti testamenti, è pacifico che, ai fini della successiva domanda di scioglimento della comunione ereditaria, sul legato non si forma comunione ereditaria, salvo il disposto dell'art. 560 c.c., che ne consente comunque la riduzione in caso di disposizione lesiva della quota di legittima.
Ai sensi dell'art. 560, comma primo, c.c. “quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente”
Il legato relativo al bene immobile di Bologna, Via Carracci 69 non lede la quota di legittima dell'attore, cui è comunque attribuita la quota di 1/3 dell'immobile medesimo, pari alla quota che la legge gli riserva ai sensi dell'art. 537 c.c.
Non è dunque necessario procedere alla concretazione e stima dell'immobile ai fini del calcolo del patrimonio relitto. Infatti, il calcolo matematico complessivo del patrimonio non risulterebbe comunque alterato dall'eventuale inclusione del controvalore dell'immobile, nella misura in cui all'attore, in ossequio agli artt. 537 e 560 c.c., è già attribuita una quota pari alla quota riservata.
Si osserva poi che sui legati non si forma la comunione ereditaria, di talché la stima di tale bene risulta superflua anche ai fini della domanda divisionale presentata, in quanto non formante oggetto di comunione ereditaria.
Va invece ridotto il legato di beni mobili (non è condivisibile la tesi del convenuto che ritiene non soggetto a riduzione il legato per il sol fatto che abbia ad oggetto beni mobili), atteso che l'integralità dei beni contenuti nell'immobile di Via Duilio 8 è stata attribuita al solo convenuto e dunque va necessariamente considerato nel calcolo del patrimonio relitto alla data della successione il controvalore di essi, onde tenerne conto ai fini del calcolo della quota riservata.
Si evidenzia in proposito che i beni mobili oggetto del legato di specie non coincidono con quelli che sono stati divisi con la scrittura privata del 24.9.1992 tra i comparenti e la defunta alla morte di rispettivamente padre delle parti e marito della defunta, ma al contrario Controparte_5
10 rappresentato i beni di esclusiva pertinenza della defunta, in parte pervenuti dal marito all'esito di tale accordo ed in parte pervenuti da acquisti in proprio o da altre linee successorie.
Ed invero, con la scrittura privata del 24.9.1992, gli odierni comparenti e la defunta madre -dando atto espressamente che “le cose non indicate sono della mamma” ossia che i beni non inclusi nell'elenco erano di proprietà esclusiva della madre- hanno diviso il patrimonio paterno attribuendo alcuni beni in proprietà alla defunta (come si evince dall'elenco in CP_2 cui, accanto ad alcuni beni, è indicato il nome ). CP_2
È da ritenersi pacifico che i beni in questione, unitamente agli altri beni personali della defunta, siano quelli contenuti nell'immobile di Viale Duilio 8 a GG, presso cui la defunta ha vissuto e su cui vantava il diritto di usufrutto.
Per la concretazione e stima del patrimonio mobiliare alla data dell'apertura della successione, si
è proceduto a conferire incarico ad un consulente d'ufficio.
Il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
Il valore complessivo del patrimonio mobiliare (tenuto conto delle osservazioni avanzate dal c.t.p. della parte convenuta sulla valutazione del veicolo e valorizzata anche la contrazione del mercato antiquario, in risposta alle osservazioni del c.t.p. della parte attrice) è stato calcolato in
€30.080 e tale valore sarà considerato ai fini delle considerazioni che seguono, imputandolo nell'attivo relitto alla data di apertura della successione.
Altre poste attive da inserire nel relictum.
Vi sono poi emergenze istruttorie sufficienti per sostenere, come rappresentato dall'attore, che il conto corrente PS n. 33420.31 era solo formalmente cointestato tra la de cuius ed il figlio
, ma sostanzialmente alimentato con denaro della sola de cuius. Se si osservano le CP_1
movimentazioni di danaro del conto corrente, sulla base della documentazione in atti, è possibile riscontrare che non vi sono entrate che risultano riferibili al convenuto: in particolare risultano bonifici in ingresso relativi alla pensione INPS ed ENPAM riferibili pacificamente alla sola
11 defunta, la quale aveva svolto in vita la professione di medico ed inoltre bonifici in ingresso per canoni di locazione ritratti da un immobile di sua esclusiva proprietà (immobile Via de'
Carracci).
Parimenti anche il controvalore di riscatto della polizza Unit Linked (con provvista di €400.000, la de cuius aveva stipulato la polizza n. 03100006910 Unit Linked My Life 03001266700, il cui valore di riscatto pari ad €393.443 era stato versato in data 4.11.2015 sul c/c n. 33420.31 PS cointestato tra la de cuius ed è riferibile ad un'operazione di risparmio ed Controparte_1
investimento che era stato effettuato, come già detto sopra, dalla sola defunta. Trattasi, anche in questo caso, di denaro della sola defunta che ha alimentato il conto corrente cointestato.
Per cui il residuo saldo alla data della morte, sia del conto corrente che del conto titoli, va imputato per l'intero e non solo per la metà alla massa ereditaria.
Come si ricava dalla denuncia di successione, il controvalore complessivo del saldo di conto corrente e conto titoli alla data della morte era pari ad €465.989,33 e tale importo va inserito conseguentemente nel relictum.
Dalla denuncia di successione emerge che sono cadute in successione anche quote sociali, già divise tra i fratelli in ragione del 50% e su cui non vi è domanda alcuna e che pertanto non sono considerate. Anche in questo caso, il calcolo matematico complessivo del patrimonio non risulterebbe comunque alterato dall'eventuale inclusione del controvalore, peraltro neppure allegato dalle parti comparenti, che hanno omesso ogni riferimento ad esse in atti.
Riduzione delle donazioni.
Quanto all'azione di riduzione relativa alle donazioni che la de cuius avrebbe in vita disposto, in primo luogo il Collegio ribadisce che le conclusioni rassegnate dalla parte attrice nell'atto introduttivo differiscono dalle conclusioni rassegnate sia alla prima udienza, che nelle comparse di costituzione di nuovi difensori, sia all'udienza di precisazione delle conclusioni e ciò all'evidenza deriva dall'aver parte convenuta eccepito l'improcedibilità della domanda per la mancata proposizione dell'azione di simulazione, eccezione che ha indotto l'attore ha riformulare la domanda chiedendo l'accertamento della natura simulata delle compravendite.
Inoltre, nella precisazione delle conclusioni viene introdotto anche il tema della nullità dell'atto di cessione di diritti Notaio rep. 12047 del 16.10.2015 per violazione delle disposizioni Per_1
12 di cui all'art. 40, co. 2, l. 47/1985, in ragione della dedotta difformità urbanistica dell'immobile sito in GG (LU), Via Duilio, oggetto di nuove opere e modifiche strutturali in totale assenza dei relativi e necessari titoli autorizzativi.
In forza del principio per cui la qualificazione della domanda spetta al giudice, si osserva che nel nostro ordinamento, oltre al contratto di donazione di cui all'art. 769 c.c. con il quale una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l'altra o disponendo in favore di questa di un diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione e per la cui conclusione è richiesta la forma solenne dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni, trovano ingresso anche altri atti apparentemente onerosi, ma che sostanzialmente celano un intento liberale.
L'art. 809 c.c. stabilisce infatti che “le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari” estendendo, dunque, a tali atti non già i requisiti di forma stabiliti dall'art. 782 c.c., bensì la disciplina della revoca e della riduzione.
In particolare, alla donazione sic et simpliciter, si aggiungono le ipotesi di donazione indiretta, di negozio misto con donazione e di vendita dissimulante donazione. Elemento comune alle tre ipotesi citate è, appunto, la natura solo formalmente onerosa del negozio.
Nelle prime due ipotesi, le parti realizzano sostanzialmente uno scopo liberale per il tramite di un contratto con causa formalmente onerosa, ad esempio mediante l'acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, nel negozio misto con donazione, che è una forma di donazione indiretta, mediante trasferimento al beneficiario di un bene ad un valore sensibilmente inferiore a quello di mercato;
la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive realizza una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore (ex aliis Cass., sez. II , 03/11/2009 , n. 23297, confermata nel merito).
Nel negozio simulato, invece, le parti solo apparentemente adottano lo schema della compravendita, celando con esso quella che costituisce la regolamentazione contrattuale effettivamente voluta, ovvero la donazione. Per tale negozio vale la disciplina di cui agli artt.
1414 c.c.
13 Vi è poi la categoria delle donazioni di modico valore, disciplinate dall'art. 783 c.c., ossia quelle aventi ad oggetto beni mobili, valide anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità del valore deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
Nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, senz'altro apodittiche e non particolarmente articolate nella loro formulazione letterale, l'attore qualifica come donazioni gli atti compiuti dalla de cuius in vita elencati in citazione e riassunti nelle premesse della presente pronuncia e chiede anche l'accertamento della natura donativa medesima, pur senza qualificare esattamente la categoria di riferimento, se in particolare si debbano intendere quali donazioni dirette o indirette, ovvero negozi misti o simulati.
Del resto, il convenuto prende a sua volta espressa posizione soltanto sui due atti aventi ad oggetto i beni immobili, di cui alle compravendite del 1994 e del 2015, mentre di fatto non vi sono difese sulle movimentazioni di denaro operate dai conti correnti, se non quanto alla cointestazione effettiva e non solo formale del conto corrente acceso presso Banca PS e quanto all'esborso sostenuto per oneri condominiali;
pertanto, la natura donativa degli atti diversi dai suddetti contratti aventi ad oggetto beni immobili è solo genericamente e non specificamente contestata dal convenuto.
Ciò premesso, è necessario esaminare i singoli atti in contestazione, alla luce delle allegazioni attoree.
Con riferimento alla compravendita dell'anno 1994, l'attore assume che sebbene il prezzo di
L.210.000.000 per l'acquisto dell'immobile ubicato in Lido di Camaiore (LU), Via Quarto dei
Mille n. 13, fosse stato formalmente versato dal convenuto, tuttavia l'operazione era senz'altro stata compiuta con denaro fornitogli dalla madre a tal fine.
Muovendo dall'allegazione attorea, che apoditticamente nell'atto introduttivo riconduce l'atto ad una “donazione”, occorre precisare che la compravendita del 1994 senz'altro non può essere qualificata né come donazione diretta, perché non è stato redatto secondo tale forma (difetta il requisito della presenza dei due testimoni), né come negozio misto con donazione, in quanto non si fa questione del minor prezzo del bene compravenduto rispetto al valore reale.
14 Neppure parrebbe volersi affermare, da parte dell'attore, che la compravendita apparente dissimula in realtà una donazione (in tal senso la ricostruzione del convenuto non è convincente), che peraltro sarebbe compiuta da un soggetto, la defunta, estraneo al rapporto negoziale, intercorso tra l'odierno convenuto ed il venditore.
Delle varie categorie giuridiche, l'unica che si attaglia all'allegazione attorea è quella della donazione indiretta da parte della defunta all'attore di denaro, necessario per consentire l'acquisto dell'immobile ed a copertura di tutto o parte del prezzo pattuito e formalmente versato dall'attore.
L'attore si limita ad affermare che il convenuto non aveva i mezzi sufficienti per sostenere l'esborso correlato all'operazione, ma non offre alcuna concreta prova sulla circostanza che l'acquisto si sarebbe perfezionato con denaro della madre e non con denaro proprio del convenuto, non essendo né allegato né documentato il passaggio di denaro, né fornisce una puntuale quantificazione della somma che la madre avrebbe effettivamente corrisposto al figlio per l'acquisto.
In tal senso, non vi sono elementi concreti per poter affermare che quanto emerge dall'atto, ossia il pagamento del prezzo da parte del convenuto, non corrisponda alla realtà fattuale, a ciò non sopperendo la generica affermazione, non corroborata da alcun concreto supporto probatorio, circa l'insufficienza dei redditi ritratti dall'attività lavorativa negli anni in cui l'acquisto si è concretizzato.
Si esclude pertanto che una parte o la totalità del valore del bene debba essere imputato alla massa ai fini del calcolo della quota di legittima lesa.
Venendo invece ad esaminare l'atto di compravendita della nuda proprietà dell'immobile di
GG Via Duilio 8, l'attore assume che, in data 16.10.2015, la de cuius aveva ceduto al figlio i 2/3 della nuda proprietà sull'immobile sito in GG, per la somma di Controparte_1
€160.000, prezzo notevolmente inferiore al valore effettivo del bene;
inoltre, il prezzo corrisposto era stato versato sul conto cointestato tra la stessa ed il figlio , così di fatto restituendo a CP_1 quest'ultimo la somma di €80.000;
Anche in questo caso, muovendo dall'allegazione attorea, che apoditticamente nell'atto introduttivo riconduce l'atto ad una “donazione”, senz'altro l'atto non può essere qualificato né come donazione diretta, perché non è stato redatto secondo tale forma (difetta il requisito della
15 presenza dei due testimoni), né risulta convincente la ricostruzione prospettata dal convenuto per cui la compravendita apparente dissimula in realtà una donazione in quanto non vi è alcun contratto dissimulato dietro la forma della vendita.
Delle varie categorie giuridiche, l'unica che si attaglia all'allegazione attorea è quella del negozio misto con donazione, in quanto si fa questione del minor prezzo del bene compravenduto rispetto al presunto valore reale.
Tale circostanza, tuttavia, è soltanto affermata dall'attore sulla base di una perizia di parte, i cui esiti non convincono e non sono idonei neppure a costituire quel minimo principio di prova che avrebbe eventualmente determinato l'ammissione di una consulenza d'ufficio sul punto.
Infatti, emerge dalla relazione che l'accertamento sul valore dell'immobile è stato effettuato senza alcun sopralluogo sull'immobile e senza alcun accertamento della documentazione urbanistica, catastale e della reale condizione di fatto dell'immobile. Premette il tecnico incaricato quanto segue: “- Che non è stato eseguito alcun accesso interno al compendio immobiliare. -. Che è stato visionato dall'esterno. -. Che sono state reperite documentazioni fotografiche dal SITA della Regione Toscana e dal Google Maps. -. Che sono stati desunti le superficie lorde dall'estratto di mappa scaricato dal Catasto. Che ai fini delle consistenze lo stato di fatto è stato desunto da quanto riportato negli atti di provenienza, individuando così un piano terra, un piano primo e piano sottotetto adibito a soffitta, comprovato dalla foto aere in quanto vi sono presenti sul tetto finestre tipo Velux. -. Che il compendio immobiliare presenta una abitazione con tipologia a bifamiliare in stile liberty, un'autorimessa e una resede pertinenziale esclusiva”.
L'esito, dunque, è frutto di una mera supposizione del maggior valore reale rispetto a quello convenuto in contratto, attribuito a fronte di una superficie complessiva solo stimata, di un mero sopralluogo esterno di un immobile non visitato internamente e dunque senza alcuna valorizzazione della condizione di manutenzione dell'area interna, non visionata direttamente;
insomma, una stima svolta in modo del tutto parziale, alla luce anche di quanto rappresentato dal convenuto, che ha dato conto, tra l'altro di una situazione interna dell'immobile modificata nel tempo e non evincibile dalla sola osservazione esterna.
16 Ciò posto, ritenendo congruo il valore pattuito per la quota di 2/3 della nuda proprietà per
€160.000, nel momento in cui la defunta ha versato la somma ritratta dalla compravendita sul conto cointestato PS (ancorché come si dirà in seguito trattavasi di conto nel complesso alimentato con denaro solo della medesima), ha di fatto inteso vendere il bene al figlio alla minor somma di €80.000, restituendogli con l'operazione la metà del valore pattuito.
Tale importo si imputa dunque al donatum ai fini del calcolo della quota di legittima.
L'accoglimento della domanda nei termini esposti assorbe l'esame delle ulteriori e diverse domande spiegate dall'attore, ivi compresa la domanda di nullità dell'immobile per mancato rispetto della normativa urbanistica e catastale, peraltro tardivamente formulata e dunque inammissibile.
Quanto alle ulteriori operazioni, lo stesso convenuto conferma ed ammette che l'operazione del
7.10.2014 con cui da c/c n. 001 1516476-0 acceso in data 5.9.2014 presso la Controparte_3
di GG, Via Leonardo Da Vinci, e chiuso in data 16.09.2016 la de cuius aveva effettuato un bonifico in favore di dell'importo di € 400.000, con causale “liberalità gratuita Controparte_1
a figlio” configura in effetti una donazione di denaro.
Va dunque riconosciuta la natura donativa di tale trasferimento di denaro per €400.000.
Analogamente a tale movimentazione di denaro, anche gli altri bonifici senza causale rappresentano, a prescindere dalla scarna e poco circostanziata difesa attorea, donazioni nulle, per difetto di forma, cui consegue l'imputazione al patrimonio ereditario del controvalore della traditio. Trattasi del resto di donazioni che non possono certamente ritenersi di modico valore, in rapporto al patrimonio della defunta, seppur esso fosse molto consistente, anche soltanto avendo riguardo alla rilevanza degli importi trasferiti in favore del figlio ed al fatto che trattasi di operazioni svolte in un arco di tempo relativamente breve (sostanzialmente nell'ultimo decennio di vita della stessa).
Ci si riferisce in primo luogo alle operazioni dal c/c n. 2671/196953 acceso nel 2008 presso la
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, agenzia di GG (oggi Banco BPM) poi chiuso in data 14.02.2017.
Dal predetto conto la de cuius in data 19.12.2013, aveva effettuato un bonifico in favore di senza alcuna causale, dell'importo di € 200.000. Il convenuto di fatto non ha Controparte_1
17 preso espressa posizione su tale operazione, che appunto, risultando anche priva di causale, è a tutti gli effetti una donazione nulla per difetto di forma e di non modico valore e dunque, va imputato alla massa il controvalore della traditio per €200.000.
Successivamente in data 7.10.2014, in data 21.8.2015, la de cuius da tale conto corrente aveva effettuato un bonifico di €8.305 corrispondendo, in luogo del figlio le spese Controparte_1 condominiali del Condominio Carracci di Bologna. Come comprovato dal convenuto, l'importo in questione è stato corrisposto ad esclusivo favore del fratello, atteso che il convenuto aveva provveduto, come documentato nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., al pagamento della propria quota in autonomia. Anche tale somma va imputata alla massa attiva.
Infine, ad analoga sorte soggiace il bonifico privo di causale dell'importo di €188.000, che in data 30.10.2017, è stato disposto dal conto corrente PS n. 33420.31, solo formalmente cointestato tra la de cuius ed il convenuto, in favore di quest'ultimo; anch'esso come gli altri, costituisce donazione nulla per difetto di forma e di non modico valore e si imputa di conseguenza alla massa il controvalore della traditio.
Lo stesso convenuto, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., il convenuto ha riconosciuto la natura donativa della disposizione di bonifico.
Chiaramente, poiché il conto corrente era solo formalmente cointestato con il convenuto ma sostanzialmente alimentato dalla sola defunta, alla massa va imputato l'intero importo.
Debitum
Nella successione non si annoverano posizioni debitorie riferibili alla defunta. Infatti, le spese del funerale e della tumulazione e le spese per la pubblicazione del testamento costituiscono debiti gravanti sulla massa ereditaria, ma sorti successivamente all'apertura della successione e non essendo peraltro stato specificato (anche circa le spese per le imposte di successione) se uno dei due fratelli abbia anticipato l'intero costo, in difetto di domanda del convenuto di rimborso, o se, invece, come parrebbe siano già state corrisposte dai due fratelli in ragione della quota del 50% ciascuno. Inoltre, risulta dall'atto di citazione e la circostanza non è smentita dal convenuto che il saldo del conto corrente e conto titoli acceso presso PS sia stato diviso tra i fratelli al netto dei costi e spese di chiusura, che tuttavia non sono stati precisamente quantificati.
18 Calcolo della quota di legittima.
Tanto premesso, ai fini del calcolo della quota di legittima, il patrimonio ereditario viene così ricostruito:
CP_6
proprietà dell'immobile sito in Bologna (BO), via Carracci 69/7, censito al NCEU del
[...]
predetto Comune al foglio 112, particella 203/0 sub. 25, classe 1, vani 4,5
€30.800 beni mobili contenuti all'interno dell'immobile di GG (LU), Via Duilio n. 8
€465.989,33 100% del saldo del conto corrente n. 33420.31 acceso presso Banca Monte dei
Paschi di Siena e 100% del controvalore del conto titoli presso Banca Monte dei Paschi di Siena
TOTALE: €496.789,33, oltre alla piena proprietà dell'immobile sito in Bologna (BO), via
Carracci 69/7
Donatum
€80.000 metà del prezzo pattuito per la vendita dei 2/3 della nuda proprietà dell'immobile sito in
GG (LU), Via Duilio n. 8
€200.000 bonifico da cc n. 2671/196953 Cassa di Risparmio
€400.000 bonifico da cc n. 001.1516476-0 Controparte_3
€188.000 bonifico da cc n. 33420.31 PS
€8.305 bonifico da cc n. 2671/196953 Cassa di Risparmio
TOTALE: €876.305
In conclusione, il patrimonio relitto ammontava complessivamente ad €1.373.094,33, oltre alla piena proprietà dell'immobile sito in Bologna (BO), via Carracci 69/, dunque all'attore spettava una quota di legittima di 1/3 pari ad €457.698,11 oltre 1/3 immobile di Bologna Via Carracci.
L'attore, oltre al legato di 1/3 dell'immobile di Bologna Via Carracci, ha ricevuto soltanto la quota di ¼ del saldo del conto corrente n. 33420.31 acceso presso Banca Monte dei Paschi di
Siena e del controvalore del conto titoli presso Banca Monte dei Paschi di Siena, per
€116.497,33, poiché con il fratello convenuto i predetti conti erano stati divisi sulla base della cointestazione formale con la defunta ed in ossequio ai principi della successione legittima
(dunque attribuendo a ciascun fratello la quota del 50% della metà del saldo relitto, imputato alla defunta).
19 Per cui, la legittima deve necessariamente essere reintegrata in denaro, condannando il convenuto a restituire all'attore la somma di €341.200,78, oltre interessi al tasso legale dalla data di apertura della successione al saldo.
Divisione.
Nulla vi è da disporre sulla domanda divisionale, posto che non residuano beni suscettibili di divisione, nella misura in cui il bene immobile oggetto di legato non rientra nella comunione ereditaria, le donazioni sono già stata ridotte in denaro, i conti correnti ed i conti titoli erano già stati divisi alla data di apertura della successione e così le quote societarie su cui non vi è domanda.
Spese di lite.
Vi sono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese in ragione di 1/3, condannando il convenuto soccombente a rifondere la restante parte delle spese di lite, alla luce della riduzione significativa della domanda attorea e del solo parziale accoglimento di essa.
La liquidazione tiene conto dello scaglione per valore della causa, parametrato sulla lesione di legittima accertata, e sui parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accertato che la de cuius, con gli atti dispositivi di cui in motivazione, ha leso la quota di legittima (1/3) spettante ad ne dispone conseguentemente la reintegrazione in Parte_1
denaro e per l'effetto condanna a corrispondere ad la somma Controparte_1 Parte_1 di €341.200,78, oltre interessi al tasso legale dalla data di apertura della successione al saldo;
-rigetta la domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
-compensa in ragione di 1/3 le spese di lite;
condanna a rifondere ad Controparte_1 Pt_1
la restante parte delle spese di lite (2/3), che liquida per l'intero (3/3) in € 22.457, oltre
[...]
IVA, spese generali e CPA come per legge e spese per contributo unificato, bollo e notifiche.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 1.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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