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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 17/06/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 641/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 641 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), in persona del responsabile Parte_1 P.IVA_1
contenzioso Abruzzo p.t., con il patrocinio dell'avv. Orlando Ruggieri, elettivamente domiciliata in San
Benedetto del Tronto, alla via Pomezia n. 8, presso lo studio del difensore,
- Attrice
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppina Del Controparte_1 C.F._1
Pizzo, elettivamente domiciliato in Casoli, alla via Selva Piana, presso lo studio del difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato,
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui CP_3
uffici del , alla Via Buccio di Ranallo s.n.c., è domiciliato, Controparte_4
- Convenuti
Oggetto: opposizione all'esecuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione all'esecuzione avverso il pignoramento presso terzi ex Controparte_1 art. 72-bis, d.P.R. n. 602/73, eseguito dall (di seguito ”) al Pt_1 Controparte_5 CP_6 fine di pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal e Controparte_2
pagina 1 di 5 delle (di seguito “MEF”) al , sino a concorrenza del credito di 12.167,69 euro, oltre CP_2 CP_1
agli interessi di mora e agli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento.
Segnatamente, il eccepiva l'intervenuta prescrizione delle cartelle sottese all'atto di CP_1
pignoramento in discorso impugnato, chiedendo, quindi, previa sospensione dell'esecuzione,
l'accoglimento dell'opposizione proposta.
Con ordinanza del 27 giugno 2023, il GE ha sospeso la procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. - ritenendo che l' , per alcune delle cartelle contestate, non avesse fornito prova della regolarità CP_6
della notifica in relazione ai termini di prescrizione – e fissato il termine di trenta giorni per l'introduzione del giudizio di merito a cui ha atteso l' , in persona del responsabile contenzioso CP_6
Abruzzo p.t., a mezzo di atto di citazione ritualmente notificato nei confronti del e del MEF, CP_1
in persona del Ministro p.t.
In particolare, l , premessa l'inammissibilità dell'opposizione proposta dinanzi al GE, in CP_6 quanto l'esecutato avrebbe dovuto avanzarla nel giudizio di opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99 - da proporsi nel termine perentorio di quaranta giorni dalle date di notifica delle cartelle e dei relativi atti di intimazione – ha rappresentato che, nelle more, è intervenuto il riconoscimento della maturata prescrizione dei crediti portati da cinque delle cartelle di pagamento per cui è processo (ovvero le cartelle: n. 03220040019219562000, n. 03220050012313079000, n. 03220050013188600000, n.
03220050016619080000 e n. 03220130000794679000), per le quali l ha prodotto CP_6
documentazione circa il relativo storno e riquietanzamento (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione).
Quanto ai crediti portati dalle ulteriori cartelle di pagamento, l ha avversato l'eccezione di CP_6
prescrizione formulata dal , evidenziando di aver documentato i diversi atti interruttivi del CP_1
relativo termine decennale o quinquennale.
Si è costituito in giudizio anche il MEF, in qualità di terzo pignorato, rappresentando di aver nel frattempo adempiuto al pagamento nei confronti del creditore procedente – in considerazione di CP_6
quanto previsto dall'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - anteriormente all'ordinanza con la quale il
GE ha sospeso la procedura esecutiva, con conseguente estraneità rispetto alle vicende successive.
2. All'esito del decorso degli assegnati termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, poi svoltasi nelle forme di cui all'art. 127-ter
c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative agli adempimenti processuali previsti.
Rilevata la comparizione delle parti a mezzo di deposito telematico delle predette note e preso atto delle conclusioni ivi rassegnate, con ordinanza del 29 novembre 2024 questo giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trattenuto la causa in decisione.
pagina 2 di 5 3. L'opposizione proposta deve trovare accoglimento nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente, posto che l'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 attiene a crediti di natura previdenziale, non allegata nel caso di specie, deve in ogni caso chiarirsi che i motivi di opposizione scrutinabili in questa sede sono unicamente quelli fatti valere dal con l'atto di opposizione al pignoramento in CP_1
discorso depositato dinanzi al GE (atto da ritenere acquisito al processo ed inserito nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario del giudizio di opposizione nonostante la struttura bifasica).
Tanto in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il “thema decidendum” è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria (cfr., tra le altre, Cass., sez. III, 10 marzo 2023, n. 7163), sicché l'oggetto della presente fase di merito del giudizio di opposizione deve ritenersi limitata alle undici cartelle di pagamento per le quali, unitamente ad altre, ha proceduto con l'atto di CP_6
pignoramento in discorso e già oggetto dell'opposizione introdotta dal dinanzi al GE, come di CP_1
seguito indicate: n. 03220040019219562000, n. 03220050012313079000, n. 03220050013188600000,
n. 03220050016619080000, n. 03220060019579400000, n. 03220080003211762000, n.
03220100004607738000, n. 03220100008976516000, n. 03220120005457034000, n.
03220130000794679000, n. 03220160005981091000.
Ciò premesso, occorre evidenziare che l , con l'introduzione della presente fase di merito, CP_6
posto il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione di cinque delle predette cartelle di pagamento
(ovvero le cartelle: n. 03220040019219562000, n. 03220050012313079000, n.
03220050013188600000, n. 03220050016619080000 e n. 03220130000794679000), ha prodotto documentazione circa il relativo storno e riquietanzamento (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione).
Quanto, invece, alle ulteriori cartelle di pagamento (n. 03220060019579400000, n.
03220080003211762000, n. 03220100004607738000, n. 03220100008976516000, n.
03220120005457034000, n. 03220160005981091000), l'opposizione proposta dal deve CP_1
essere accolta, in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito portato da ciascuna di esse, stante l'assenza di validi atti interruttivi del relativo decorso.
Al riguardo, è opportuno richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio,
l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da
pagina 3 di 5 persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere
l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (così, tra le altre, Cass., sez. V, 11 novembre 2020, n. 25351). Ciò posto, nel caso di specie si reputa che non risulta documentato il perfezionamento del procedimento ex art. 140 c.p.c. per la notifica al degli atti di intimazione di pagamento n. 03220169000186680000 - relativo, tra le CP_1
altre, alle cartelle n. 03220060019579400000, n. 03220080003211762000, n. 03220100004607738000,
n. 03220100008976516000, n. 03220120005457034000 - e n. 03220199004590781000 (relativo, tra le altre, alla cartella n. 03220160005981091000). Invero, in relazione alla notifica ex art. 140 c.p.c. di detti atti di intimazione, ricorre la dicitura di “compiuta giacenza”, non risultando tuttavia documentato l'effettivo tentativo di notifica all'odierno convenuto della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, né il relativo esito, non essendo stata indicata alcuna motivazione in relazione al mancato recapito della raccomandata al (cfr. doc. 9, pp. 30 CP_1
e 31, e doc. 27, pp. 42 e 44, allegati all'atto di citazione depositato da ). Sicché, in considerazione CP_6
di quanto precede, la notifica di detti atti di intimazione di pagamento n. 03220169000186680000 e n.
03220199004590781000 non può ritenersi valido atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale dei crediti portati dalle sopracitate cartelle di pagamento, con conseguente fondatezza dell'eccezione mossa dalla parte opponente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia, della contenuta complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta, segnata dal mancato svolgimento della fase istruttoria – che, ai sensi dell'art. 4, coa 5, lett. c), del citato D.M., “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” - tenuto conto della circostanza che alcuna delle parti ha atteso al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 641 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da , nei termini di cui in motivazione, e, per l'effetto, Controparte_1
accerta che non sussiste il diritto di , in persona del responsabile contenzioso a CP_6 CP_7
procedere ad esecuzione forzata per il credito portato dalle cartelle n. 03220060019579400000, n.
03220080003211762000, n. 03220100004607738000, n. 03220100008976516000, n.
pagina 4 di 5 03220120005457034000, n. 03220160005981091000, nonché dalle cartelle n.
03220040019219562000, n. 03220050012313079000, n. 03220050013188600000, n.
03220050016619080000 e n. 03220130000794679000 per quanto esposto in motivazione;
- condanna , in persona del responsabile contenzioso Abruzzo p.t., a rifondere al convenuto CP_6
le spese di giudizio che si liquidano in complessivi 1.700,00 euro per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario dello Stato, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- condanna , in persona del responsabile contenzioso Abruzzo p.t., a rifondere al convenuto CP_6
, in persona del Ministro p.t., le spese di giudizio che si Controparte_2
liquidano in complessivi 1.700,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del
15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 17 giugno 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 641 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), in persona del responsabile Parte_1 P.IVA_1
contenzioso Abruzzo p.t., con il patrocinio dell'avv. Orlando Ruggieri, elettivamente domiciliata in San
Benedetto del Tronto, alla via Pomezia n. 8, presso lo studio del difensore,
- Attrice
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppina Del Controparte_1 C.F._1
Pizzo, elettivamente domiciliato in Casoli, alla via Selva Piana, presso lo studio del difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato,
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui CP_3
uffici del , alla Via Buccio di Ranallo s.n.c., è domiciliato, Controparte_4
- Convenuti
Oggetto: opposizione all'esecuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione all'esecuzione avverso il pignoramento presso terzi ex Controparte_1 art. 72-bis, d.P.R. n. 602/73, eseguito dall (di seguito ”) al Pt_1 Controparte_5 CP_6 fine di pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal e Controparte_2
pagina 1 di 5 delle (di seguito “MEF”) al , sino a concorrenza del credito di 12.167,69 euro, oltre CP_2 CP_1
agli interessi di mora e agli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento.
Segnatamente, il eccepiva l'intervenuta prescrizione delle cartelle sottese all'atto di CP_1
pignoramento in discorso impugnato, chiedendo, quindi, previa sospensione dell'esecuzione,
l'accoglimento dell'opposizione proposta.
Con ordinanza del 27 giugno 2023, il GE ha sospeso la procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. - ritenendo che l' , per alcune delle cartelle contestate, non avesse fornito prova della regolarità CP_6
della notifica in relazione ai termini di prescrizione – e fissato il termine di trenta giorni per l'introduzione del giudizio di merito a cui ha atteso l' , in persona del responsabile contenzioso CP_6
Abruzzo p.t., a mezzo di atto di citazione ritualmente notificato nei confronti del e del MEF, CP_1
in persona del Ministro p.t.
In particolare, l , premessa l'inammissibilità dell'opposizione proposta dinanzi al GE, in CP_6 quanto l'esecutato avrebbe dovuto avanzarla nel giudizio di opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99 - da proporsi nel termine perentorio di quaranta giorni dalle date di notifica delle cartelle e dei relativi atti di intimazione – ha rappresentato che, nelle more, è intervenuto il riconoscimento della maturata prescrizione dei crediti portati da cinque delle cartelle di pagamento per cui è processo (ovvero le cartelle: n. 03220040019219562000, n. 03220050012313079000, n. 03220050013188600000, n.
03220050016619080000 e n. 03220130000794679000), per le quali l ha prodotto CP_6
documentazione circa il relativo storno e riquietanzamento (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione).
Quanto ai crediti portati dalle ulteriori cartelle di pagamento, l ha avversato l'eccezione di CP_6
prescrizione formulata dal , evidenziando di aver documentato i diversi atti interruttivi del CP_1
relativo termine decennale o quinquennale.
Si è costituito in giudizio anche il MEF, in qualità di terzo pignorato, rappresentando di aver nel frattempo adempiuto al pagamento nei confronti del creditore procedente – in considerazione di CP_6
quanto previsto dall'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 - anteriormente all'ordinanza con la quale il
GE ha sospeso la procedura esecutiva, con conseguente estraneità rispetto alle vicende successive.
2. All'esito del decorso degli assegnati termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, poi svoltasi nelle forme di cui all'art. 127-ter
c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative agli adempimenti processuali previsti.
Rilevata la comparizione delle parti a mezzo di deposito telematico delle predette note e preso atto delle conclusioni ivi rassegnate, con ordinanza del 29 novembre 2024 questo giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trattenuto la causa in decisione.
pagina 2 di 5 3. L'opposizione proposta deve trovare accoglimento nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente, posto che l'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 attiene a crediti di natura previdenziale, non allegata nel caso di specie, deve in ogni caso chiarirsi che i motivi di opposizione scrutinabili in questa sede sono unicamente quelli fatti valere dal con l'atto di opposizione al pignoramento in CP_1
discorso depositato dinanzi al GE (atto da ritenere acquisito al processo ed inserito nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.c., in ragione del carattere unitario del giudizio di opposizione nonostante la struttura bifasica).
Tanto in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il “thema decidendum” è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria (cfr., tra le altre, Cass., sez. III, 10 marzo 2023, n. 7163), sicché l'oggetto della presente fase di merito del giudizio di opposizione deve ritenersi limitata alle undici cartelle di pagamento per le quali, unitamente ad altre, ha proceduto con l'atto di CP_6
pignoramento in discorso e già oggetto dell'opposizione introdotta dal dinanzi al GE, come di CP_1
seguito indicate: n. 03220040019219562000, n. 03220050012313079000, n. 03220050013188600000,
n. 03220050016619080000, n. 03220060019579400000, n. 03220080003211762000, n.
03220100004607738000, n. 03220100008976516000, n. 03220120005457034000, n.
03220130000794679000, n. 03220160005981091000.
Ciò premesso, occorre evidenziare che l , con l'introduzione della presente fase di merito, CP_6
posto il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione di cinque delle predette cartelle di pagamento
(ovvero le cartelle: n. 03220040019219562000, n. 03220050012313079000, n.
03220050013188600000, n. 03220050016619080000 e n. 03220130000794679000), ha prodotto documentazione circa il relativo storno e riquietanzamento (cfr. doc. 6 allegato all'atto di citazione).
Quanto, invece, alle ulteriori cartelle di pagamento (n. 03220060019579400000, n.
03220080003211762000, n. 03220100004607738000, n. 03220100008976516000, n.
03220120005457034000, n. 03220160005981091000), l'opposizione proposta dal deve CP_1
essere accolta, in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito portato da ciascuna di esse, stante l'assenza di validi atti interruttivi del relativo decorso.
Al riguardo, è opportuno richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio,
l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da
pagina 3 di 5 persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere
l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (così, tra le altre, Cass., sez. V, 11 novembre 2020, n. 25351). Ciò posto, nel caso di specie si reputa che non risulta documentato il perfezionamento del procedimento ex art. 140 c.p.c. per la notifica al degli atti di intimazione di pagamento n. 03220169000186680000 - relativo, tra le CP_1
altre, alle cartelle n. 03220060019579400000, n. 03220080003211762000, n. 03220100004607738000,
n. 03220100008976516000, n. 03220120005457034000 - e n. 03220199004590781000 (relativo, tra le altre, alla cartella n. 03220160005981091000). Invero, in relazione alla notifica ex art. 140 c.p.c. di detti atti di intimazione, ricorre la dicitura di “compiuta giacenza”, non risultando tuttavia documentato l'effettivo tentativo di notifica all'odierno convenuto della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, né il relativo esito, non essendo stata indicata alcuna motivazione in relazione al mancato recapito della raccomandata al (cfr. doc. 9, pp. 30 CP_1
e 31, e doc. 27, pp. 42 e 44, allegati all'atto di citazione depositato da ). Sicché, in considerazione CP_6
di quanto precede, la notifica di detti atti di intimazione di pagamento n. 03220169000186680000 e n.
03220199004590781000 non può ritenersi valido atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale dei crediti portati dalle sopracitate cartelle di pagamento, con conseguente fondatezza dell'eccezione mossa dalla parte opponente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia, della contenuta complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta, segnata dal mancato svolgimento della fase istruttoria – che, ai sensi dell'art. 4, coa 5, lett. c), del citato D.M., “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” - tenuto conto della circostanza che alcuna delle parti ha atteso al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 641 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da , nei termini di cui in motivazione, e, per l'effetto, Controparte_1
accerta che non sussiste il diritto di , in persona del responsabile contenzioso a CP_6 CP_7
procedere ad esecuzione forzata per il credito portato dalle cartelle n. 03220060019579400000, n.
03220080003211762000, n. 03220100004607738000, n. 03220100008976516000, n.
pagina 4 di 5 03220120005457034000, n. 03220160005981091000, nonché dalle cartelle n.
03220040019219562000, n. 03220050012313079000, n. 03220050013188600000, n.
03220050016619080000 e n. 03220130000794679000 per quanto esposto in motivazione;
- condanna , in persona del responsabile contenzioso Abruzzo p.t., a rifondere al convenuto CP_6
le spese di giudizio che si liquidano in complessivi 1.700,00 euro per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario dello Stato, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- condanna , in persona del responsabile contenzioso Abruzzo p.t., a rifondere al convenuto CP_6
, in persona del Ministro p.t., le spese di giudizio che si Controparte_2
liquidano in complessivi 1.700,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del
15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 17 giugno 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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