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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/06/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori magistrati: Dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel. Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1265/2023 R.G., posta in de- liberazione all'udienza collegiale del 25.06.2025, e vertente TRA
in proprio, Parte_1 Parte_2 in proprio, , in proprio e nella qualità Controparte_1 di erede di e Persona_1 Parte_3 [...]
, quali eredi di rappresentati e di- Parte_4 Persona_1 fesi dall'Avv. Luca Silvestri del Foro di L'Aquila con studio in L'Aquila, Viale della Croce Rossa n. 153, ed elettivamente domiciliati presso il domici- lio digitale del suddetto procuratore giusta procura Email_1 alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Bafile Controparte_2 del Foro di L'Aquila ed elettivamente domiciliata presso suo studio in L'Aquila, Via dei Peligni n. 7, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti introduttivi.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 670/2023 del 06.11.2023 del Tribunale di L'Aquila, Sez. specializzata in materia di impre- sa, emessa all'esito del procedimento n. 2662/2017 R.G., notificata il 10.11.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di L'Aquila decideva sulla doman- da (proposta a seguito dell'annullamento, da parte della Corte d'Appello di L'Aquila, della precedente sentenza n. 170/2011 del citato Tribunale) con la quale chiedeva, in via principale, accertarsi e dichiarare la Controparte_2 risoluzione del contratto preliminare di cessione di quote della società Giam- py s.r.l. intercorso tra le parti in causa per gravi inadempienze da parte di e Parte_1 Persona_1 Parte_2 [...]
nonché la condanna degli stessi in solido al pagamento Controparte_3 del doppio della caparra, pari a € 200.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, chiedeva accertarsi il verificarsi della condizione risolutiva previ- sta nel preliminare, con condanna dei convenuti al versamento di € 200.000,00 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di restituzione della caparra versata dall'attrice; in ogni caso, chiedeva la condanna dei convenuti in soli- do al pagamento in suo favore della somma di € 400.000,00 oltre interessi e rivalutazione, per l'affitto a terzi dell'azione prima della scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo. 1.1 Si costituivano e Parte_1 Parte_2 [...]
nonché – a seguito della riassunzione del giudizio, inter- Controparte_4 rotto ai sensi dell'art. 300 c.p.c. a seguito del decesso di Persona_1
– e insistendo per il rigetto delle domande Pt_3 Parte_4 attoree e chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto preliminare stipu- lato tra le parti per esclusivo inadempimento dell'attrice, con conseguente per- dita della caparra confirmatoria versata all'atto della firma del preliminare. 1.2 All'esito della fase istruttoria, il Tribunale così statuiva: “I. accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto preliminare stipulato in data 24/12/2005 tra le parti per grave inadempimento di parte convenuta;
II. per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al paga- mento in favore dell'attrice della somma di € 200.000,00 oltre rivalutazione monetaria sulla sorte al 1,998% a far data dall'inadempimento sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre interessi compensativi sulla sorte via via rivalutata e sulla base del metodo c.d. “a scalare”, dalla data dell'inadempimento sino alla data di pubblicazione della sentenza allo 0,72% secondo i criteri esposti in narrativa;
III. rigetta le altre domande for- mulate da parte attrice;
IV. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta;
V. compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo;
VI. condanna i convenuti alla rifusione, in favore di Parte_5
, dei restanti due terzi delle spese di lite, liquidate in complessivi €
[...] 14.103,00 per compensi, oltre accessori di legge e oltre spese di notifica e di contributo unificato”. 2. Nel proporre appello, gli originari convenuti hanno censurato la decisione sotto vari profili chiedendone la riforma, con rigetto delle domande proposte da parte attrice ed accoglimento della propria richiesta di trattenimento della caparra;
l'appellata , nel costituirsi, ha insistito per la con- Controparte_2 ferma della decisione impugnata, attesa l'infondatezza delle censure avversa- rie, proponendo a sua volta appello incidentale condizionato, volto all'accoglimento delle proprie domande rigettate dal primo giudice.
2 3. All'udienza del 28.05.2025, fissata per la rimessione della causa a decisio- ne ex art. 352 c.p.c., le parti costituite – che non si erano avvalse del triplo termine per il deposito degli scritti conclusivi – non hanno provveduto al de- posito delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sicché, trattandosi di evenienza da valutarsi quale mancata comparizione, la causa è stata rinviata all'udienza del 25.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., disposizione applicabile, a decorrere dal 01.01.2023, a tutti i giudizi pendenti.
4. Del rinvio veniva data comunicazione alle parti costituite, seguita da ulte- riore decreto presidenziale del 29.05.2025, parimenti notificato.
5. Alla successiva udienza del 25.06.2025, anch'essa sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, per la seconda volta, nessuna delle parti costituite depositava le note autorizzate.
6. Pertanto, ai sensi disposizione innanzi citata, deve essere ordinata la cancel- lazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
7. Alcuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese processuali, stante la riconducibilità dell'estinzione del giudizio alla inattività di entrambe le parti.
8. Né gli appellanti possono essere condannati al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione che consegue alle sole declarato- rie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 (cfr. Cass. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa tar le parti le spese del procedimento. Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 25.6.2025 Il Consigliere relatore Dott. Silvia Rita Fabrizio Il Presidente
Francesco S. Filocamo
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