Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/06/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8552/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Claudio De Bellis;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 4.6.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 19.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che all'udienza del 4.6.2025 i ricorrenti, personalmente comparsi, hanno precisato le
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esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
valutata la relazione trasmessa dai Servizi Sociali che già risultano seguire il nucleo familiare;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Bogliasco (GE) il 2.6.2015, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale il 24.5.2021, omologata da questo Tribunale il 7.6.2021;
- dalla separazione personale i coniugi hanno vissuto separati e non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore (nato dall'unione coniugale il 17.12.2017), e non ponendosi in Persona_1
contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
contratto a Bogliasco (GE) il 2.6.2015;
OMOLOGA
2 l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“il figlio minore , anche alla luce dell'attuale condizione di salute del padre, Persona_1
il quale è seguito da tempo dal Servizio di Salute Mentale per riscontrate fragilità emotive e difficoltà relazionali, viene affidato in via esclusiva alla madre, la quale avrà altresì la facoltà di assumere in autonomia, oltre alle decisioni attinenti al minore su questioni di ordinaria amministrazione, le decisioni per il figlio concernenti i seguenti profili:
• questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
• questioni attinenti ai rapporti con le strutture scolastiche e alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
• questioni mediche inerenti interventi di routine;
• autorizzazione al rilascio e rinnovo dei documenti di identità del figlio, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
- resta fermo che la madre si confronterà in via preventiva con il padre e tenterà di acquisirne il consenso;
in ogni caso, lo terrà informato sulle decisioni poi prese;
resta altresì fermo che la scelta dell'istituto scolastico cui iscrivere il figlio, il rilascio-rinnovo del passaporto, le questioni mediche non routinarie, e le ulteriori decisioni di maggior rilievo per il figlio saranno assunte di comune accordo tra i due genitori;
ferma la collocazione abitativa del minore presso la madre, il padre per le ragioni sopra illustrate potrà frequentare il figlio allo stato alla presenza di un educatore e secondo le ulteriori indicazioni dei Servizi Sociali da cui il nucleo risulta seguito;
attualmente gli incontri stanno avendo luogo per due volte alla settimana;
i genitori auspicano che possa gradualmente procedersi a un ampliamento delle frequentazioni padre-figlio e collaboreranno lealmente in tal senso tra loro e con i professionisti che seguono il nucleo;
per quanto riguarda i periodi di festa/vacanza il padre terrà con sé il figlio secondo le Per_1
previsioni del Servizio Sociale intervenuto;
laddove dovesse normalizzarsi la situazione i genitori potranno concordare ulteriori periodi di frequentazione con il minore da parte del padre sempre nel preminente interesse di Per_1
3 il sig. si è già concretamente attivato per rilasciare quanto prima l'immobile in Pieve Pt_2
Ligure Via Campodonico 32 H, e si impegna a rilasciarlo al più tardi entro il 31.12.2025;
il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario del Pt_2 Pt_1
figlio la somma di € 450,00 mensile, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da Per_1
rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al proprio mantenimento la somma Pt_2 Pt_1
di € 50,00 mensile, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute al 50 % da parte di ciascuno dei Per_1
genitori; le parti concordano di fare rinvio al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale ai fini della disciplina delle predette spese straordinarie;
l'assegno unico per continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra Per_1 Pt_1
le parti si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto;
le parti sono d'accordo a che allo stato prosegua il monitoraggio dei Servizi Sociali, nonché il percorso appena avviato da presso la Neuropsichiatria infantile. Per_1
Spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 7, parte II, serie A, anno 2015), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti, compresa la comunicazione ai Servizi
Sociali competenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 6.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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