Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7097 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Annunziata Geusa, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Controparte_1 C.F._2
Imbriani, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 14/04/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/10/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con in LA (LE) il 4/10/2000 e che dalla loro unione è nato Controparte_1 il figlio il 2/08/2003; che i coniugi si sono separati con sentenza n. 2289/2012 del Per_1
Tribunale di Lecce;
che i coniugi hanno, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
La ricorrente ha, inoltre, specificato di essere affetta da sclerosi multipla e, per questo, invalida al 100%.
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Pertanto, il Relatore, valutata la sussistenza dei presupposti, con decreto emesso il 21/11/2024, accogliendo la domanda della ricorrente, ha statuito come segue: ordina a (nato in [...]- Iugoslavia il 08.02.1965) Controparte_1
- di allontanarsi dalla casa di proprietà della ricorrente, sita a Collemeto (LE), in via Padova
n. 145;
- di non avvicinarsi a e a né ai luoghi dagli stessi Parte_1 Controparte_2 abitualmente frequentati per la durata di un anno.
- di cessare immediatamente ogni tipo di condotta pregiudizievole nei confronti dell'ex moglie e del figlio Parte_1 Controparte_2
Con lo stesso provvedimento, il Relatore, ha fissato la comparizione delle parti per due distinte udienze: la prima, il 14/04/2025, preordinata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la seconda, il 6/12/2024, ai sensi dell'art. 473bis.71 comma 3, volta alla conferma/modifica/revoca delle misure di protezione rese inaudita altera parte.
Per l'udienza del 6/12/2024, il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente e “rilevata l'assenza di elementi idonei a confutare la situazione di concreto pericolo rappresentata e documentata da parte ricorrente”, ha confermato la misura previamente adottata.
Successivamente, per l'udienza del 14/04/2025, fissata ai fini del divorzio, si è costituito con comparsa depositata l'11/04/2025, non opponendosi alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalla ricorrente, senza dedurre alcunché.
Per la citata udienza le parti e i rispettivi difensori hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo nei seguenti termini:
2 - “il SI. corrisponderà, ogni giorno cinque del mese, alla SI.ra , quale CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 150,00, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie”.
Nulla hanno previsto in ordine al diritto di visita, avendo il figlio raggiunto da tempo Per_1 la maggiore età. Per quanto concerne invece gli altri rapporti patrimoniali tra le parti, gli stessi sono stati già definiti in sede di separazione, ove i coniugi hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica.
Ciò posto, il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , con Parte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LA (Le) il
4/10/2000 da e trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1
3 di quel Comune al n. 38, Parte II, Serie C, anno 2000, alle condizioni riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9/6/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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