Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/06/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1875/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo ALno -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1875/2020 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 646/2020 del Tribunale di Pistoia e vertente
TRA
anche quale erede di rappresentato e difeso Parte_1 Persona_1
dall'avv. Claudio Defilippi e dall'avv. Gianna Sammicheli del foro di Milano;
APPELLANTE
E
in liquidazione coatta amministrativa;
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marialucrezia Turco del foro di Roma;
APPELLATA
1
conclusioni delle parti
Per : << previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza Parte_1
impugnata ai sensi degli artt. 283-351/1° comma c.p.c. in integrale riforma della stessa
ed in accoglimento del presente appello:
1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti
nel presente atto, la nullità del titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo fondiario
stipulato con atto pubblico del 28.07.06 del dott. del Collegio Notarile Persona_2
dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato (Rep. 43063 - Fasc. 20749) e del precetto
notificato il 20.10.2010 a e e di ogni altro atto Parte_1 Persona_1
dell'esecuzione e l'improcedibilità dell'azione esecutiva intrapresa dalla
[...]
per violazione dell'art. 474 c.p.c. in quanto il Controparte_3
credito per cui si procede non è certo, liquido ed esigibile;
2. Firmato Da: Email_1
Emesso Da: Firma Qualificata 2 Serial#: de713f accertare e dichiarare, per tutti CP_4
i motivi esposti nel presente atto, la nullità del titolo esecutivo e del precetto notificato il
20.10.2010 e l'improcedibilità dell'azione esecutiva intrapresa dalla
[...]
in quanto il contratto di mutuo fondiario applica Controparte_3
interessi usurari in violazione degli artt. 615/2° comma c.c. e 644 c.p e della legge 7 marzo
1996 n. 108; in subordine, in applicazione dell'art. 1815/2° comma c.c. imputare al
capitale tutti i pagamenti effettuati da e a titolo di interessi Parte_1 Persona_1
ed epurare dal capitale le somme dovute per interessi e per ogni altro addebito, costo e
titolo all'allora ed ora Controparte_3 CP_2
nella sua qualità di procuratrice di e, per l'effetto, ridurre alla
[...] CP_5
somma così determinata l'importo del credito per cui si procede nell'esecuzione iscritta
R.G.E.I. n. 367/10; 3. accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità del titolo
esecutivo e del precetto per violazione degli artt. 1418/2° comma c.c. e l'improcedibilità
dell'azione esecutiva intrapresa dalla Controparte_6
[...
[...] in quanto il contratto di mutuo fondiario applica interessi anatocistici che
[...]
rendono indeterminato l'oggetto dell'obbligazione; in subordine dichiarare ai sensi
dell'art. 1419/2° comma c.c. la nullità parziale del contratto di mutuo del 28.7.06 e
sostituire al tasso di interesse contrattualmente stabilito quello legale e dichiarare
improcedibile la procedura esecutiva RGEI n. 367/10 o ridurre alla somma così
determinata l'importo del credito per cui si procede;
in ulteriore subordine rideterminare
il piano di ammortamento in capitalizzazione semplice, in applicazione degli articoli 1282
1283-1284 – 821/3° comma c.c. applicando il tasso legale vigente per il tempo nel corso
del rapporto e quantificando le somme complessive risultanti dallo stesso piano a titolo di
capitale ed interesse e, per l'effetto, ridurre alla somma così determinata l'importo del
credito per cui si procede nell'esecuzione iscritta R.G.E.I. n. 367/10; 4. accertare e
dichiarare la nullità del titolo esecutivo l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione
esecutiva in quanto il contratto di mutuo del 28.7.2006 applica un TAEG errato;
in
subordine rideterminare il TAEG in ragione del tasso legale o, in applicazione dell'art.
117/7° comma e/o dell'art. 125 bis/7° comma T.U.B. in conformità al tasso nominale
minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione
del contratto escludendo il pagamento di qualsivoglia altra somma a titolo di tassi di
interesse, commissioni o altre spese;
per l'effetto, ridurre alla somma così determinata
l'importo del credito per cui si procede nell'esecuzione iscritta R.G.E.I. n. 367/10; 5.
accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità del titolo esecutivo e del
precetto notificato il 20.10.2010 a e e l'improcedibilità Parte_1 Persona_1
dell'azione esecutiva intrapresa dalla Controparte_3 Controparte_3
in quanto il contratto di mutuo fondiario è privo di termine;
6. in ogni caso,
[...]
quale effetto della dichiarazione di nullità del contratto di mutuo fondiario (stipulato con
atto pubblico del 28.07.06 del dott. del Collegio Notarile dei distretti Persona_2
riuniti di Firenze, Pistoia e Prato (Rep. 43063 - Fasc. 20749), ordinare la cancellazione
3 dell'ipoteca di primo grado iscritta, ai sensi dell'art. 5 del contratto, alla Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Pistoia per la somma complessiva di € 760.000,00 a favore
della sui beni di proprietà dei ricorrenti e Controparte_7
descritti al successivo art. 12, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti necessari.
Con vittoria in ogni caso di spese, diritti, onorari, spese generali 15%, IVA e CPA come
per legge per entrambi i gradi di giudizio e per la fase cautelare inerente l'istanza di
sospensione dell'esecuzione RGEI 367/10 dinanzi al G.E. ex art. 624 c.p.c.. Chiede
distrarsi gli onorari a suo favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.>>.
Per <in via preliminare: rigettare l'avversa richiesta di C.T.U. CP_2
nonché di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 646/2020 pubblicata dal
Tribunale di Pistoia in data 9 settembre 2020, per la carenza dei presupposti di legge,
peraltro neanche dedotti e men che meno comprovati;
- dichiarare inammissibile l'appello
proposto in violazione della normativa di riforma sul cd. “filtro in appello”, in quanto,
per l'estrema genericità che lo contraddistingue (al pari delle difese di primo grado di cui
peraltro è pedissequamente ripropositivo), risulta caratterizzato: - sia dall'assenza di
indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che
vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- sia
dall'assoluta assenza di indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della
legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
- sia dall'assenza della
ragionevole probabilità di essere accolto. NEL MERITO: - rigettare il proposto appello.
in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e,
per l'effetto, confermare la Sentenza n. 646/2020 pubblicata dal Tribunale di Pistoia in
data 9 settembre 2020; - in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese
del doppio grado di giudizio secondo la normativa vigente, oltre ad oneri ed accessori come
per legge, nonché, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni che verranno ritenuti di
giustizia. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio>>.
4 I FATTI DI CAUSA
Con precetto notificato il 20.10.2010, la Controparte_7
intimava a e a il pagamento di € 404.146,33 Parte_1 Persona_1
comprensiva del debito residuo al 30.6.2010 del mutuo fondiario sottoscritto tra le parti il 28.7.2006 pari a € 362.540,16, degli interessi corrispettivi e di mora alla suddetta data pari a € 39.931,61, oltre alle spese di precetto.
Il 7.11.2011 la notificava il pignoramento Controparte_3
immobiliare.
Il 15.10.2015 i debitori promuovevano opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. eccependo: - la improcedibilità dell'azione esecutiva per violazione dell'art. 474 cod. proc. civ. non essendo il credito intimato in precetto liquido ed esigibile;
- l'usurarietà del contratto di mutuo;
- la nullità parziale del contratto per l'illegittima applicazione dell'anatocismo insita nell'ammortamento alla francese con interesse composto;
- la nullità del mutuo per violazione degli artt. 1816 e 1817 cod. civ..
Respinta la sospensiva ex art. 624 cod. proc. civ. ed introdotto il merito si costituiva la (incorporante la Controparte_1 Controparte_3
) per chiedere il rigetto dell'opposizione. Interveniva quale
[...] CP_2
mandataria di quale successore della , CP_8 Controparte_1
chiedendo anch'essa il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 646/2020, pubblicata il 9.9.2020, il Tribunale di Pistoia,
dopo aver riunito l'opposizione all'esecuzione n. 401/2016 RG alla opposizione all'esecuzione n. 2627/2016 RG, entrambe introdotte dai debitori e Parte_1
nei confronti della Persona_1 Controparte_9
amministrativa e di riteneva:
[...] CP_2
- che il credito per il quale era stato notificato il precetto opposto era certo, liquido ed esigibile, considerato che l'atto pubblico di mutuo fondiario da cui esso traeva
5 origine specificava ogni singolo aspetto del rapporto contrattuale anche con riguardo ai tassi di interesse ed ai criteri di calcolo applicati ai fini della quantificazione del credito residuo, per cui non era ravvisabile la violazione dell'art. 474 cod. proc. civ.;
- che il tasso degli interessi moratori, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, non si aggiungeva al tasso degli interessi corrispettivi, ma si sostituiva ad esso (Cass. 350/2013) per cui era errato procedere alla sommatoria dei due tassi;
- che: <nel caso di specie era pacifico tra le parti che, al momento della stipulazione del
contratto di mutuo, entrambi i tassi furono pattuiti in misura inferiore al tasso soglia>>;
- che il sistema di ammortamento alla francese non dava luogo ad anatocismo;
- che del tutto generica era la prospettazione dell'errata indicazione del TAEG (o
ISC) riportato nel documento di sintesi, per cui non era apprezzabile la nullità
parziale del contratto ex art. 117, comma 6, lett. a) e b), posto che i tassi erano determinati per iscritto e che neppure era stato dedotto che quelli in concreto applicati erano più sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati.
Per tali ragioni, il primo giudice così statuiva: <a) rigetta l'opposizione e le
domande proposte dai sig.ri e b) condanna i sigg.ri e in Pt_1 Per_1 Pt_1 Per_1
solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
in liquidazione coatta amministrativa che liquida in euro 27.590 per compensi, oltre
[...]
(accessori); condanna i sig.ri e in solido tra loro alla rifusione delle spese Pt_1 Per_1
di lite in favore di nella sua qualità di procuratrice di he CP_2 CP_10
liquida in euro 10.560 per compensi, oltre (accessori)>>.
Con citazione notificata in data 3.11.2020 , anche quale erede Parte_1
di proponeva appello per i seguenti motivi: Persona_1
1) con il primo motivo lamentava la violazione dell'art. 474 cod. proc. civ.
contestando che il credito intimato nel precetto ed indicato in un'unica somma,
6 fosse certo, liquido ed esigibile. Argomentavano che il precetto non rendeva comprensibile la misura dell'obbligo contenuto nel titolo esecutivo tenuto conto dei pagamenti parziali avvenuti e del fatto che il tasso non era predeterminato in quanto destinato a variare a seconda del periodo di riferimento a 2, 3 e 5 anni.
Conseguentemente la somma indicata in precetto doveva essere attualizzata o comunque dovevano essere specificati i periodi ed i saggi periodicamente applicati agli interessi da corrispondere. Nel caso di specie, invece, il precetto,
contenente un'unica somma, era generico e criptico, per cui l'esecuzione introdotta era improcedibile;
2) col secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 1815 comma 2 cod.
civ. ed eccepiva la natura usuraria degli interessi moratori, pattuiti ab origine in misura superiore al tasso – soglia ex lege n. 108/1996, come dimostrato dalla consulenza di parte del dott. Per_3
3) col terzo motivo eccepiva la nullità parziale del mutuo con riguardo agli interessi anatocistici insiti nell'applicazione del metodo di ammortamento alla francese con capitalizzazione composta;
4) col quarto motivo lamentava la nullità parziale del contratto di mutuo per errata indicazione del TAEG, posto che in base alle norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari erano tenuti ad indicare al cliente il costo complessivo del finanziamento, attraverso l'inserimento di un indicatore di costi espresso con l'acronimo ISC o TAEG che, nel caso di specie, poteva essere diverso da quello effettivamente applicato all'operazione negoziale, giacché era stata stipulata una polizza assicurativa per il caso di morte o invalidità permanente di i cui premi dovevano computati nei costi dell'operazione ai sensi Persona_1
dell'art. 121 TUB. Da ciò derivava, a suo dire, la nullità parziale del contratto per violazione degli artt. 117, 121 e 125 bis TUB a causa della errata determinazione
7 del TAEG che comportava la sostituzione di diritto della clausola nulla con la clausola di cui all'art. 1284, co. 3 cod. civ..
Concludeva come in epigrafe col favore delle spese del doppio grado e della fase cautelare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e CP_2
348 bis cod. proc. civ.. Nel merito, ne chiedeva il rigetto, col favore delle spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 2.5.2023 era disposta una consulenza tecnica d'ufficio, successivamente integrata. Alla
successiva all'udienza del 3.12.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod.
proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vi è da disattendere l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ., avendo l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì
Cass., ord. n. 13535 del 2018) adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'istruttoria svolta in appello ed il passaggio della causa alla fase decisoria precludono l'esame dell'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis
cod. proc. civ..
8 Ancora in via preliminare vi è da dichiarare la contumacia della
[...]
in liquidazione coatta amministrativa, la quale non si è Controparte_1
costituita nonostante la notificazione dell'appello eseguita il giorno 3.11.2020 per l'udienza del 10.2.2021 all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Francesco Carbonetti suo procuratore in primo grado.
Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dall'appellante nella comparsa conclusionale del difetto di iscrizione di CP_8
all'albo di cui all'art. 106 TUB e di conseguente nullità del rapporto
[...]
contrattuale.
L'eccezione è prima di tutto tardiva in quanto formulata per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale e comunque infondata, alla luce del recente orientamento della Suprema Corte, da questo Collegio condiviso,
secondo cui l'omessa iscrizione all'Albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità
del rapporto contrattuale (v. Cass. 7243/2024).
Si esamina adesso il primo motivo di appello.
, nella propria comparsa conclusionale, ha, tra l'altro, eccepito la Pt_1
nullità del mutuo sotto un profilo nuovo, non illustrato nel corso del giudizio di primo grado né in appello, assumendo che il contratto non costituirebbe un valido titolo esecutivo perché la somma mutuata (€ 380.000) era stata costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante in vista dell'acquisizione della necessaria documentazione attestante l'inesistenza di iscrizioni e privilegi sugli immobili costituiti in ipoteca entro il termine di 60
giorni. Cosicché, trattandosi di mutuo condizionato, il creditore istante, a suo dire, era onerato di munirsi di: <un ulteriore titolo esecutivo, collegato con il primo,
e del quale costituisce complemento: l'atto di erogazione e quietanza delle somme,
9 anch'esso nelle forme dell'atto pubblico notarile ovvero di scrittura privata autenticata ex
art. 474/2° comma c.p.c.>> (v. comparsa conclusionale appellante).
L'eccezione, oltre che tardivamente formulata, è comunque infondata,
posto che come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite: < Il contratto
di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno
irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al
verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo
esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata
autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata
effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del
mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata,
di restituirla>> (v. Cass. Sez. U., 06/03/2025, n. 5968, Rv. 674009 - 01).
Sotto il profilo esaminato, il primo motivo di appello va, quindi, respinto.
Passando all'esame delle censure contenute in citazione e relative al medesimo primo motivo di appello, questo Collegio osserva quanto segue.
Il credito portato nel precetto è certo liquido ed esigibile perché contiene una somma determinata quantificata dal creditore intimante in base al titolo esecutivo allegato al precetto, distinguendo:
- il credito in linea capitale di € 362.540,16, con la precisazione che l'inadempimento si era verificato dalla rata n. 3 scaduta il 30.6.2008;
- il credito per gli interessi principali e moratori di € 39.931,61 maturati alla data del 30.6.2010;
- le spese di precetto di € 1.674,56 (v. precetto in atti).
Gli importi indicati in precetto costituiscono lo sviluppo dei criteri di computo già contenuti nel regolamento negoziale del contratto di mutuo sia con
10 riguardo al piano di ammortamento ivi allegato (da cui poteva agevolmente desumersi il residuo importo in linea capitale) sia con riguardo agli interessi corrispettivi e moratori i cui tassi erano stati determinati per iscritto.
Va inoltre osservato che la liquidità e l'esigibilità del credito non va indagata in base al precetto, che può contenere errori o inesattezze emendabili con le opposizioni esecutive, quanto piuttosto in base al titolo esecutivo e, quindi,
in relazione al contenuto del contratto di mutuo.
E, appunto sulla scorta del contratto di mutuo e dei fatti pacifici in causa
(non essendo controverso che la parte mutuataria aveva pagato solo le prime due rate del mutuo), anche il consulente d'ufficio ha potuto constatare, in base al piano di ammortamento allegato al contratto, che il debito residuo era pari ad €
362.540,16 in linea capitale, esattamente corrispondente alla somma indicata in precetto.
Più complessa, ma solo apparentemente, è invece la questione inerente al computo degli interessi, che, nel precetto opposto sono cumulativamente indicati in € 39.931,61, senza distinzione tra interessi corrispettivi e moratori.
Nondimeno, giova ribadire, che la relativa questione non ha rilievo ai fini della certezza e liquidità del credito, incidendo, unicamente, sull'aspetto dell'esatta quantificazione di tali accessori del credito da parte della banca istante.
Il regolamento negoziale prevedeva che il capitale mutuato (€ 380.000)
doveva essere restituito nel termine di quindici anni decorrenti dal 1° gennaio
2007, oltre al preammortamento sino al 31.12.2006, attraverso il pagamento di trenta rate semestrali con scadenza al 31 dicembre e al 30 giugno di ogni anno.
Il tasso degli interessi corrispettivi era determinato per il periodo di preammortamento (28.7.2006 – 31.12.2006) e per i primi ventiquattro mesi di ammortamento (1.1.2007 – 31.12.2008) al tasso del 5,05% corrispondente all'IRS
11 (interest Rate Swap), rilevato l'ultimo giorno feriale antecedente alla data di sottoscrizione del mutuo maggiorato di 1,30 punti.
Dopo il venticinquesimo mese di ammortamento (1.1.2009) era concesso alla parte mutuataria la possibilità di scelta tra il tasso fisso (pari all'IRS) lettera a
2, 3 o 5 anni maggiorato di uno spread di 1,40 punti. Ovvero di optare per il tasso variabile, pari all'Euribor anno a tre mesi, divisore 365 sottoposto a revisione trimestrale con decorrenza 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno rispettivamente per valuta 15 dicembre, 15 marzo, 15 giugno e 15 settembre,
rilevato dalla Federazione ANria Europea e pubblicato sul predetto quotidiano maggiorato di 1,40 punti (valuta al giorno 15 delle date considerate) maggiorato di 1,40 punti.
In mancanza di comunicazione entro i termini contrattualmente stabiliti sarebbe stato applicato il tasso variabile.
Non avendo la parte mutuataria esercitato alcuna opzione, in base al medesimo regolamento negoziale, a decorrere dal 1.1.2009 la banca doveva applicare il tasso variabile Euribor con le precisazioni sopra dette.
Il consulente d'ufficio nominato in grado di appello ha riscontrato che gli interessi corrispettivi, calcolati sulle rate scadute e non pagate, in base ai tassi indicati in contratto e sopra esplicitati ammontano a € 32.107,74 (v. prospetti a pagg. 25 e 26 della c.t.u.).
Mentre gli interessi moratori, tenuto conto della maggiorazione del 4%
sulla percentuale del tasso degli interessi corrispettivi prevista nel regolamento negoziale, sono stati quantificati dal c.t.u. in € 7.266,36.
Alla quantificazione degli interessi moratori il c.t.u. è pervenuto applicando dal 30.6.2008 al 21.12.208 il tasso del 9,05% (= 5,05% previsto in contratto + 4% per i moratori), e, per il periodo successivo, dal 1°.7.2009, il tasso
Euribor contrattualmente previsto, sempre maggiorato di quattro punti
12 percentuali, pari al 7,207% (=3,207% + 4%) e dal 1°.
1.2010 il tasso degli interessi moratori del 7,275% (= 3,725 % + 4%).
Ne consegue che gli interessi vanno determinati in complessivi € 39.373,70
con una differenza in favore degli appellanti di € 557,91 rispetto all'importo indicato in precetto di € 39.931,61.
Ciò, giova ribadire, non inficia la natura di titolo esecutivo del mutuo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ., giacché l'errore di computo (peraltro relativamente modesto rispetto alle somme intimate) contenuto nell'atto di precetto determina, piuttosto, la nullità parziale del precetto stesso opposto limitatamente al suddetto importo di € 557,91.
Si esamina adesso il secondo motivo di appello.
Come sopra anticipato, il contratto di mutuo è stato sottoscritto il 28 luglio
2006 per cui il tasso soglia, individuato in base al decreto del Ministero
dell'Economia del 21 giugno 2006 (pubblicato in G.U. del 27 giugno 2006) per i mutui a tasso variabile può indicarsi nel 6,630% (= 4,42 + la metà: v. altresì la c.t.u.
in atti).
Appare evidente che il tasso (IRS) del 5,05% previsto in base al regolamento negoziale per il periodo di preammortamento (28.7.2006 –
31.12.2006) e per i primi 24 mesi di ammortamento (e quindi sino al 31.12.2008)
non supera il tasso soglia.
Non avendo la parte appellante optato per il tasso fisso nei termini contrattualmente previsti, dal venticinquesimo mese di ammortamento ha trovato applicazione il tasso variabile Euribor (con le modalità sopra descritte)
che, per tutti i periodi considerati (v. pag. 23 e 24 c.t.u.) è sempre stato inferiore al tasso – soglia ex lege 108/1996 e pari al 3,207 dal 1°.
7.2009 e al 3,275% dal
1°.1.2010.
13 Pertanto, gli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto di mutuo risultano inferiori al tasso – soglia che doveva essere preso in considerazione all'epoca della stipula del mutuo.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riguardo agli interessi moratori.
In base all'art. 9 allegato sub C) al contratto di mutuo, gli interessi moratori andavano computati maggiorando di quattro punti percentuali il tasso contrattuale previsto per gli interessi corrispettivi.
Al momento della stipula del mutuo, gli interessi moratori, con particolare riguardo al periodo di preammortamento e per i primi 24 mesi di ammortamento,
erano pari al 9,05% (5,05% + 4%), mentre come constatato dal consulente d'ufficio,
per il periodo successivo erano inferiori a tale misura percentuale e pari al 7,207%
(3,20/% + 4%) dal 1°.
7.2009 e al 7,275% (3,275% + 4%) dal 1°.10.2010 (v. pag. 24
c.t.u.).
Al fine di stabilire se il tasso degli interessi moratori sia o meno usurario occorre avere riguardo ai noti principi enunciati dalla Suprema Corte secondo cui: <la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia
somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori,
la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.)
non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n.
108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato
dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà
dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori,
moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti,
quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre
invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta
maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
14 (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come
rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione
dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella
pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in
applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.>> (v. Cass. 16526/2024; v. Cass. Sezioni
Unite 19597/2020).
In applicazione di tali principi occorre dunque tenere conto del fatto che il citato decreto ministeriale del 21 giugno 2006, all'art. 3, comma 4, conteneva anche la rilevazione statistica condotta a fini conoscitivi dalla AN d'AL e dall'UIC in merito al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, rilevando che: <la maggiorazione stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari al 2,1 punti
percentuali>>.
Pertanto, il tasso – soglia degli interessi moratori va individuato nella misura del 9,78% (= t.e.g.m. 4,42 + 2,1 quale incremento dato dalla maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato del coefficiente in aumento pari alla metà).
Ne deriva che anche con riguardo agli interessi moratori non è
apprezzabile l'usurarietà dei tassi applicati dalla banca (v. pag. 18 del supplemento alla c.t.u.).
Ciò anche con riguardo alla questione della polizza assicurativa sulla vita richiesta dalla banca alla mutuataria ai fini della stipula del Persona_1
mutuo. In astratto, anche i premi della polizza assicurativa incidono sul costo dell'operazione finanziaria e di essi occorre tenere conto anche ai fini della verifica della usurarietà dei tassi. Tuttavia, nel caso concreto, come già riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio, l'ammontare del premio assicurativo non è
determinabile, posto che: <la copia fornita dal consulente di parte contiene soltanto le
15 prime due pagine di trentadue;
richieste, tuttavia prive di esito>> (v. pag. 32 della c.t.u.).
Pertanto, di tale elemento di costo, che era onere dell'opponente fornire, anche per il principio di vicinanza della prova, non può tenersi conto ai fini della decisione.
Ed anche volendo considerare come base di computo su cui calcolare gli interessi moratori l'ISC riportato nel contratto di mutuo, che esprime il costo complessivo del finanziamento (comprensivo di tutti i costi e gli oneri ivi considerati, quali spese di istruttoria, assicurazione del fabbricato, ecc.), si rileva che esso riporta un tasso del 5,123%, per cui gli interessi moratori sarebbero pari al tasso del 9,123%, anche in questo caso inferiore al tasso – soglia del 9,78.
Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, posto che, come chiarito dalla Suprema Corte, con orientamento pienamente condiviso dal Collegio, deve negarsi che l'applicazione del c.d. ammortamento alla francese produca anatocismo. Infatti: < In tema di mutuo bancario con piano
di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna
capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente
calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente,
costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea
capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza
contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione
dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed
effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la
loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità
del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente
rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei
parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano
di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere
16 indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da
restituire>> (v. Cass. 7382/2925; Cass. Sezioni Unite 15130/2024).
Inoltre, anche il c.t.u. nominato in grado di appello ha constatato che,
nell'applicare tale metodologia di ammortamento, in concreto, non è ravvisabile l'anatocismo (v. c.t.u. pagg. 30 e 31).
Pertanto, anche il terzo motivo va respinto.
Si esamina adesso il quarto motivo di appello, con il quale si lamenta la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 117 TUB.
Anche il quarto motivo di appello va respinto.
Assume l'appellante che il TAEG (o ISC) contenuto nel contratto di mutuo e pari al 5,123% sia diverso da quello in concreto applicato e ciò con particolare riguardo alla menzionata polizza assicurativa stipulata dalla parte CP_11
mutuataria Persona_1
Tuttavia, come sopra anticipato il mancato deposito della polizza vita di in forma completa e tale da consentire di apprezzare l'entità degli Persona_1
oneri dalla stessa assunti per farvi fronte e l'entità dei premi, non permette di dare rilievo a tale costo del finanziamento.
Vi è comunque da rilevare che l'Isc riportato nel contratto di mutuo,
essendo pari al 5,123%, è comunque superiore ai tassi degli interessi corrispettivi sopra rilevati, per cui appare fondato ritenere che in esso siano confluiti gli ulteriori costi del finanziamento (spese di istruttoria, assicurazioni, ecc.).
Pertanto, anche il quarto motivo di appello va respinto, non essendo riscontrabile la violazione, peraltro lamentata dal in via generica e ipotetica Pt_1
(come già rilevato dal primo giudice), dell'art. 117 TUB e solo in relazione ai costi rappresentati dai premi della polizza vita.
Si osserva, infine, che nella propria comparsa conclusionale l'appellante ha sollevato una ulteriore serie di questioni inerenti la pretesa nullità del mutuo
17 per violazione della direttiva UE/93/13 e del d.lgs. 206/2005 sul presupposto che il mutuo, peraltro stipulato per atto pubblico notarile, conterrebbe clausole abusive che avrebbero, a suo dire, determinato un significativo squilibrio delle prestazioni dei contraenti e ci ciò con particolare riguardo agli artt. 1, 2, 3, 5, 9 del contratto di mutuo e 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 e 14 dell'allegato “C”..
I relativi temi, estranei agli originari motivi di opposizione all'esecuzione ed ai motivi di appello, sono stati introdotti in considerazione del rilievo officioso delle relative nullità.
Quand'anche rilevabili d'ufficio, si osserva che le lamentate nullità non sono apprezzabili in concreto, sia perché il mutuo oggetto di causa è stato stipulato per atto pubblico notarile, sia perché l'appellante, che ha sollevato le relative questioni ad istruttoria ormai chiusa, non ha offerto utili elementi di prova al riguardo, posto che sotto tutti i profili sopra esaminati non emerge l'esistenza di clausole abusive che abbiano determinato un'apprezzabile squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo a svantaggio della parte mutuataria, la quale, peraltro, neppure ha allegato nei precedenti gradi di giudizio né con l'atto di appello la propria qualità di consumatore ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la nullità parziale del precetto opposto, limitatamente all'importo di €
557,91, e va dichiarato che il creditore istante ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per la restante parte del credito intimato nel medesimo precetto.
Non si ravvisano i presupposti per l'invocata condanna dell'appellante ex art. 96 cod. proc. civ..
Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, le spese del doppio grado vanno interamente compensate in applicazione dei principi espressi dalla
18 Suprema Corte con la sentenza n. 20374/2016. Ad analoga regolamentazione soggiacciono le spese di c.t.u. che vanno poste a carico dell'appellante per metà
e per la restante metà a carico di CP_2
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da anche quale erede di Parte_1
nei confronti della Persona_1 [...]
e nei confronti di NT [...]
con atto notificato in data 3.11.2020 avverso la Controparte_2
sentenza n. 646/2020 del Tribunale di Pistoia, pubblicata il 9.9.2020, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia della NT
;
[...]
2) in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità parziale del precetto opposto limitatamente all'importo di € 557,91 e dichiara che il creditore istante ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per la restante parte del credito intimato in precetto;
3) compensa le spese del doppio grado;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'appello per metà a carico dell'appellante e per la restante metà a carico di CP_2
Firenze, 20.6.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
19 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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