Sentenza breve 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 24/03/2023, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/03/2023
N. 01841/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00963/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 963 del 2023, proposto da
EL AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Caliendo e Giovanni Di Caterino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
AR ET, UI IN, IA HI, TE IA, AR RO RL, GI MI, IC NZ, MA CC, AR UI AR, SS CA, LA Maisto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1. del bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno ((8.171) unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia. (GU n.62 del 6-8-2021);
2. dell’avviso del 16/01/2023 recante Assunzione per scorrimento degli idonei non vincitori per i Distretti di Ancona, Bari, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria e Roma di cui al p.d.g. 5 dicembre 2022;
3. dell’avviso del 13.12.2022 per assunzione degli elenchi dei candidati legittimati a partecipare alla procedura di scorrimento di cui in oggetto, nonché le sedi disponibili per distretto, come da provvedimento del Direttore Generale del 12.12.22 che parimenti si impugna;
4. della graduatoria DEL Concorso per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n.8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo, Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli n. 956 unità (di cui 33 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
5. del provvedimento del 27 maggio 2022 – Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il Processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia - Assunzione per 2° scorrimento idonei non vincitori Corte di Cassazione e distretti di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste e Venezia ed a cui i concorrenti sono stati obbligati a rinunciare alle originarie graduatorie di partecipazione;
6. del provvedimento 22 aprile 2022 – Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il Processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia. Modalità di scelta della sede degli idonei non vincitori – Parziale rettifica;
7. del provvedimento 6 aprile 2022 – Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il Processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia. Modalità di scelta della sede degli idonei non vincitori;
8. del provvedimento 2 maggio 2022 – Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il Processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia - Assunzione per scorrimento idonei non vincitori Distretti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma e Salerno;
9. di ogni altro provvedimento, propedeutico, connesso o consequenziale a quello impugnato.
Anche al fine di ottenere esecuzione in forma specifica di essere reinserito nelle graduatorie di Napoli anche per i futuri scorrimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
RITENUTO, preliminarmente, che ricorrano i presupposti per l’adozione della pronuncia nelle forme dell’art.60 c.p.a. (integrità del contraddittorio, completezza dell’istruttoria, questione di pronta soluzione, previo avviso alle parti sulla possibile decisione con sentenza in forma semplificata);
RILEVATO che:
- il ricorrente lamenta di essere stato leso dalle modalità con le quali è stato svolto lo scorrimento (in particolare, il secondo e il terzo scorrimento) della graduatoria della procedura concorsuale in esame, rispetto alla possibilità di scelta della sede di lavoro;
-nel costituirsi in giudizio l’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la incompetenza territoriale del TAR adito, in favore della competenza del TAR del Lazio - Roma e l’infondatezza nel merito del ricorso;
CONSIDERATO che:
le controversie in materia di scorrimento delle graduatorie dei pubblici concorsi per l’assunzione nel pubblico impiego – ivi comprese le controversie che investono specificamente le modalità con le quali lo scorrimento è condotto - sono costantemente ricondotte dalla giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa alla cognizione del giudice ordinario, facendosi valere con esse il cd. “diritto all’assunzione” (Cass., sez. un., 15 febbraio 2022, n 4870; Cons. stato, sez. II, 27/01/2021 n.824);
RITENUTO, pertanto, che:
- vada dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la presente controversia alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, innanzi alla quale il processo potrà essere riassunto nei termini di cui all’art. 11 c. p. a.;
-le spese di giudizio possano esse compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda e dell’esito del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia all’autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale il presente giudizio dovrà essere riassunto nei termini di cui all’art.11 c.p.a.;
b)compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Ida Raiola, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Raiola | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO