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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1655/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1655/2023 tra
Parte_1
Parte_2
OPPONENTI
e
Controparte_1
OPPOSTO
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 11,05 innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:
Per 'avv. MINI MARCO Parte_1 Parte_2 Per l'avv. VITULO Controparte_1
FRANCESCA, oggi sostituito dall'avv. COLLAZZO STEFANO
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione depositato in data
12.06.2023. Parte opposta precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data 28.03.2025.
I difensori delle parti dichiarano di rinuciare a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1655/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MINI MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA VOLTURNO, N. 7, A FORLÌ, presso il difensore avv. MINI
MARCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINI Parte_2 P.IVA_1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA VOLTURNO, N. 7, A FORLÌ, presso il difensore avv. MINI MARCO
OPPONENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. VITULO FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, N.
9 A, BOLOGNA, presso il difensore avv. VITULO FRANCESCA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 9 aprile 2025 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da atto di citazione in opposizione depositato in data 12.06.2023, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito ogni contraria istanza reietta e disattesa In via preliminare: revocare la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione. Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 433/2023 per le ragioni di cui in narrativa con vittoria di spese e compensi professionali”;
- parte opposta ha concluso come da note conclusive autorizzate depositate in data 28.03.2025, ovvero: “voglia l'Ill.Mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE DI MERITO - Rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 433/2023 emesso in data 08.04.2023 nel procedimento R.G. 649/2023 e per l'effetto condannare il Sig.
[...]
persona fisica, e la società “ , in persona del Sig. Parte_1 Parte_2 [...] in qualità di legale rappresentante/socio accomandatario, al pagamento, in solido, delle Parte_1 somme dovute a titolo di credito vantato dalla 'Cavarei oltre interessi legali e moratori Parte_3 sino al soddisfo;
- Condannare parte opponente al pagamento delle spese di giustizia del presente pagina 2 di 12 giudizio, determinate ai sensi di legge, comprensive dell'onorario dell'avvocato oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende;
- Dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. del Sig. in proprio e in quanto socio Parte_1 accomandatario della 'MO considerata la consapevolezza avversaria Parte_1 Parte_2 dell'infondatezza e della contraddittorietà delle proprie ragioni, l'impossibilità e l'incapacità di assolvere all'onere probatorio con la rinuncia di fatto alla fase istruttoria (per il mancato deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.) e valutata la consapevolezza di aver abusato del processo e violato i principi di economia processuale, correttezza e buona fede, quindi, condannare il medesimo al risarcimento del danno secondo la somma che sarà ritenuta di giustizia.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, in proprio e in qualità di Parte_1 legale rappresentante pro tempore di (di seguito anche senza indicazione Parte_2 del tipo sociale o anche solo debitori solidali ceduti), proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 433/2023, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di Controparte_2
(di seguito anche solo o cessionario), ingiungeva il pagamento di euro 20.079,00, oltre
[...] CP_1 interessi e spese del procedimento monitorio, quale somma dovuta originariamente al creditore cedente,
in ragione del riconoscimento di debito sottoscritto dall'odierna parte opponente a Persona_1 titolo di corrispettivi insoluti per le prestazioni professionali ricevute e attualmente al cessionario del credito, in forza del contratto di cessione del credito a titolo oneroso datato 11.11.2021 e notificato ai debitori solidali ceduti ai sensi dell'art. 1264 c.c.. Preliminarmente, parte opponente ricostruiva i fatti di causa, dando atto come l'ingiunzione di pagamento opposta avesse avuto origine da un riconoscimento di debito, datato 28.09.2012 e azionato in sede monitoria, sottoscritto da - nella sua duplice veste di persona fisica e di Parte_1 legale rappresentante della società odierna opponente – per compensi professionali in favore della dott.ssa Parimenti, dava atto che quest'ultima aveva ceduto il predetto credito a titolo Persona_1 oneroso all'odierna parte opposta dietro corresponsione della somma di euro 4.000,00. Parte opponente, innanzitutto, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo a non CP_1 essendo quest'ultima una società di recupero crediti in possesso dei relativi requisiti di legge, nonché si doleva del fatto che la cessione del credito prodotta da controparte non è mai giunta nelle mani di parte opponente e non è mai stata espressamente accettata dal debitore ceduto.
In particolare, parte opponente eccepiva la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per carenza della prova dell'esistenza del credito: da un lato, evidenziando come nella ricognizione di debito non fosse indicata la natura della prestazione svolta e le fatture / note pro forma cui il credito riconosciuto si riferisce e, dall'altro lato, eccependo come la ricognizione di debito fatta valere da parte opposta non fosse munita di idonea causa petendi.
Inoltre, parte opponente eccepiva l'indeterminatezza delle somme ex adverso richieste, contestando l'importo di cui al riconoscimento di debito nonché affermando come lo stesso non tenesse conto degli acconti versati tanto da persona fisica, quanto dalla relativa società di persone. Parte_1
Da ultimo, parte opponente lamentava, quanto alla posizione dell'opponente persona fisica, la mancata preventiva escussione nei confronti della società per la quota di debito riferibile alla stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.11.2023, si costituiva
[...]
, contestando integralmente l'avversario atto introduttivo. Controparte_2 In particolare, parte opposta dava atto dell'avvenuta notifica della cessione di credito per cui è causa a mezzo raccomandata A/R al destinatario in data 17.12.2021 e della conseguente Parte_1 costituzione in mora dei debitori ceduti da parte di avvenuta poi in data 15.02.2022. CP_1
Quanto alla cessione del credito, richiamando quanto disposto dall'art. 1264 c.c., l'odierna parte opposta evidenziava che un tale accordo negoziale si perfeziona senza il consenso del debitore ceduto e che è necessaria unicamente la conoscenza in capo allo stesso dell'intervenuto avvicendamento tra i pagina 3 di 12 creditori. In aggiunta, contestava l'avversaria eccezione di preventiva escussione nei confronti della società, atteso che il presente giudizio non si colloca nell'ambito della fase esecutiva, nonché richiamava la responsabilità illimitata del socio accomandatario nei confronti dei creditori sociali.
Quanto alla propria legittimazione attiva, affermava come il diritto di azione spetti a chiunque CP_1 faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e respingeva le avversarie contestazioni in merito al fatto che la società cooperativa non sia autorizzata allo svolgimento dell'attività di intermediazione creditizia. Da ultimo e con riferimento all'ulteriore contestazione sollevata per la prima volta in sede di opposizione in ordine all'indeterminatezza delle somme azionate, nonché in ordine all'imputabilità delle stesse, parte opposta elencava le plurime notule alla base del credito complessivo di euro
18.079,01 vantato nei confronti della società opponente, nonché la notula n. 127 del 30.12.2011 di euro
2.000,00 alla base del credito vantato nei confronti di quale persona fisica, per un Parte_1 importo totale corrispondente a quello azionato in sede monitoria.
All'udienza del 24.01.2024, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai rispettivi atti introduttivi, contestando quelli avversari ed insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni;
parte opponente domandava la concessione dei termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c., mentre parte opposta domandava fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 25.01.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.01.2024, il giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c. ed assegnava alle parti i termini istruttori, come da richiesta di parte opponente, fissando udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Parte opposta provvedeva, poi, al deposito delle proprie memorie istruttorie.
Con ordinanza del 10.05.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.05.2024, il giudice ammetteva e non ammetteva le prove orali richieste da parte opposta e fissava udienza per l'escussione del testimone ammesso.
All'udienza del 24.09.2024, veniva escusso il testimone e il giudice, esaurita Persona_1 l'istruttoria orale ammessa e ritenuta la causa matura per la decisione, su richiesta congiunta dei difensori delle parti fissava per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 9.04.2025, dando atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio, nonché della necessità di preventiva definizione delle cause di iscrizione a ruolo più risalente (2020 e 2021), nonché le controversie rientranti nel campo di applicazione del nuovo C.C.I.I..
All'udienza in presenza del 9.04.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
L'opposizione proposta da sia in proprio, che in qualità di legale Parte_1 rappresentante e socio accomandatario della società avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 433/2023 è infondata e, dunque, dovrà essere rigettata per tutte le ragioni di seguito esposte, con conseguente e necessaria conferma del decreto ingiuntivo opposto – già dichiarato provvisoriamente esecutivo in sede di emissione ex art. 642 c.p.c..
1. In merito alla validità della cessione del credito notificata ai debitori ceduti ex art. 1264, comma 4, c.c. alla conseguente legittimazione attiva del cessionario e all'opponibilità CP_1 della stessa nei confronti di parte opponente.
Innanzitutto, ai fini della presente decidere e tenuto conto delle doglianze sollevate da parte opponente, si rende necessario ricordare brevemente la disciplina relativa all'istituto codicistico della cessione del credito e rilevare la validità del contratto di cessione del credito datato 11.11.2021 oggetto del presente giudizio (cfr. doc. n. 6 e 7 monitorio e nota di deposito di parte opposta del 24.01.2024),
pagina 4 di 12 concluso tra le parti cedente e il cessionario nonché l'opponibilità e Persona_1 CP_1 l'efficacia della stessa anche nei confronti dei debitori solidali ceduti, odierni opponenti. 1.1 In primo luogo, come noto, si osserva che l'istituto generale della cessione del credito codicisticamente prevista agli artt. 1260 e ss. c.c. costituisce una fattispecie negoziale traslativa del diritto di credito, che comporta la modificazione della titolarità del lato attivo del rapporto obbligatorio.
La natura contrattuale della cessione del credito presuppone l'indefettibile requisito della sussistenza di un accordo tra il creditore cedente ed il terzo cessionario finalizzato al trasferimento nel lato attivo del rapporto obbligatorio e della titolarità sostanziale del credito stesso;
per espressa previsione di legge tale trasferimento può avvenire tanto a titolo oneroso, quanto a titolo gratuito, sulla base della concorde volontà delle parti contraenti.
In secondo luogo, sempre a proposito dell'istituto della cessione del credito, si ricorda, inoltre, che da tale rapporto contrattuale bilaterale resta estraneo il debitore ceduto, dal momento che questi non assume alcun diritto o obbligo avente titolo in siffatto accordo bilaterale, essendogli indifferente nella sostanza eseguire la prestazione ad un creditore piuttosto che ad un altro (cfr. già Cass. n. 23463/2009).
In ogni caso e per completezza espositiva, comunque, in base all'orientamento della giurisprudenza, da considerarsi condivisibile e allo stato maggioritario, la cessione del credito non perde la propria natura di negozio bilaterale nemmeno nell'ipotesi in cui il debitore ceduto intervenga in qualche modo alla stipulazione tra cedente e cessionario al fine di accettare la cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c.. Nello specifico, infatti, l'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non ha il rilievo di manifestazione di volontà idonea a concorrere alla formazione dell'accordo negoziale di cessione, in quanto il trasferimento del diritto di credito si verifica unicamente in forza e nel momento della conclusione del relativo accordo tra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso espresso da questi ultimi (cfr. Cass. n. 17590/2005).
Ciò puntualizzato in relazione alla natura bilaterale del contratto di cessione del credito, per quanto concerne il diverso ed autonomo profilo dell'opponibilità e dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, è richiesta dalla legge l'espressa accettazione di quest'ultimo e/o quantomeno il perfezionamento della notifica nei confronti del debitore ceduto della cessione del credito, che, per un verso, non deve integrare necessariamente la comunicazione integrale dell'atto di cessione (ad esempio, mediante trasmissione dell'originale o di una copia autenticata del contratto di cessione del credito), essendo sufficiente la comunicazione degli elementi essenziali del negozio di trasferimento del diritto di credito sul lato attivo (cfr. Cass. n. 1510/2001) e, per altro verso, non è necessario che la notificazione sia effettuata con l'osservanza delle prescrizioni previste dall'ordinamento per gli atti processuali ed, in particolare, a mezzo di ufficiale giudiziario (cfr. Cass. n. 12616/2017).
In particolare, si ricorda che alla notificazione della cessione del credito deve attribuirsi natura di dichiarazione di scienza, recettizia, a forma libera, anche in considerazione dell'equivalenza alla stessa notificazione, riconosciuta in via interpretativa alla prova della conoscenza in altro modo dell'avvenuta cessione del credito in capo al debitore ceduto (cfr. Cass. n. 1770/2014). 1.2 Pienamente in linea con i suddetti principi giuridici è il caso di specie, in cui la notificazione dell'atto di cessione del credito pro soluto e a titolo oneroso, concluso in data 11.11.2021 tra il cedente e il cessionario (cfr. doc. n. 7 monitorio) si è perfezionata nei confronti dei Persona_1 CP_1 debitori solidali ceduti, in proprio in qualità di socio accomandatario di Parte_1 [...] mediante compiuta giacenza della raccomandata A/R inviata in data 17.12.2021 e Parte_2 ritornata, in quanto non ritirata dal destinatario, in data 21.12.2021 (cfr. nota di deposito di parte opposta del 24.01.2024).
Ciò è pertanto necessario e sufficiente, affinché il già perfezionato contratto bilaterale di cessione del credito tra le parti contraenti, possa produrre effetti ed essere opponibile nei confronti dei debitori ceduti, in quanto il perfezionamento della notificazione dell'atto di cessione del credito è prevista ai sensi dell'art. 1264 c.c. quale criterio alternativo all'accettazione della cessione.
pagina 5 di 12 1.3 Al contrario, le doglianze formulate a tal riguardo, in termini tanto di illegittimità, quanto di inefficacia della predetta cessione del credito, dall'odierna parte opponente sono prive di pregio e fondamento, alla luce della documentazione versata in atti e delle prove fornite dal cessionario CP_1
In prima analisi, seppur parte opponente non abbia specificamente contestato il regolare perfezionamento della notificazione, nei propri confronti, dell'avvenuta cessione del credito – nello specifico, in punto di allegazione e di eccezione sollevata, si è infatti limitata a lamentare la mancata prova in tal senso da parte dell'odierna parte opposta, deducendo che l'atto di cessione non è mai giunto nelle proprie mani – si rileva come parte opposta abbia ad ogni modo provato di aver regolarmente notificato, ai fini e per gli effetti dell'art. 1264 c.c. l'atto di cessione del credito mediante servizio postale, con raccomandata A/R riconsegnata appunto al mittente per compiuta giacenza (cfr. doc. n. 7 parte opposta e doc. 1 nota di deposito di parte opposta del 24.01.2024).
In seconda analisi ed in via di ragione maggiormente liquida, si rileva come risulti provata in atti, altresì, la ricezione a mani da parte dell'odierna parte opponente in data 31.03.2022, della formale costituzione in mora parimenti inviata da e contenente sempre comunicazione dell'avvenuta CP_1 cessione del credito (cfr. doc. n. 8 parte opposta).
Inoltre e per completezza, si rileva come la notificazione dell'atto di cessione del credito, idonea ai fini dell'opponibilità al creditore ceduto, possa anche esser contenuta nell'atto di citazione con cui il cessionario dovesse convenire in giudizio direttamente lo stesso debitore ceduto per l'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 20143/2005, Cass. n. 14610/2004, Cass. n. C. 8387/1997, Cass. n. 10280/1990, Cass. n. 4077/1990, nonché Cass. n. 7013/1988) e possa essere effettuata anche successivamente, nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005 e Cass. n. 14610/2004). Documentata
è, altresì, il perfezionamento sempre per compiuta giacenza della notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, poi opposto, unitamente all'atto di precetto (cfr. doc. n. 9 parte opposta).
Pertanto, nella specie, deve ritenersi validamente perfezionato il negozio giuridico della cessione del credito, a titolo oneroso, alla luce della scrittura privata sottoscritta in data 11.11.2021 dal cedente e dal cessionario (cfr. già doc. n. 6 di parte opposta), debitamente Persona_1 CP_1 notificata ai fini dell'opponibilità ai debitori ceduti e senza dubbio sussistente la corrispettiva legittimazione attiva in capo al cessionario che debitamente ha notificato un tale atto agli CP_1 odierni opponenti, utilizzandolo per il recupero del proprio credito in sede monitoria.
Si evidenzia, in aggiunta, come, da un lato, il fatto pacifico tra le parti e documentale che la cessione sia avvenuta a titolo oneroso – costituendo, peraltro, la stessa questione di rilievo meramente interno tra le parti contraenti dell'atto negoziale di cessione - è priva di pregio rilevante ai fini dell'oggetto della presente controversia e, dall'altro lato, che parimenti non condivisibile è la doglianza sollevata da parte opponente in ordine alla mancata iscrizione di società cooperativa, all'albo CP_1 dei soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione creditizia. A quest'ultimo proposito, ferma l'evidente erroneità del richiamo contenuto nell'atto di citazione in opposizione relativo all'art. 106 T.U.L.P.S. volendo la parte opponente richiamare quanto disposto dall'art. 106 T.U.B. – come evidenziato nell'ambito della discussione orale -, ci si limita a rilevare l'inapplicabilità di una tale disciplina di settore al caso di specie, in quanto ne manca in radice il presupposto di legge relativo all'esercizio delle attività ricomprese nella definizione di intermediazione creditizia “nei confronti del pubblico”, trattandosi di cessione di credito tra soggetti privati, non destinata per sua stessa natura a rivolgersi al mercato degli investitori, né tantomeno che vi sia stato esercizio di una attività finanziaria – come qualificata da parte opponente – da parte dell'odierna parte opposta, che si è unicamente resa parte contraente / cessionaria nell'ambito di un negozio contrattuale a carattere privatistico. Proprio per tale ragione, non è nemmeno sussumibile in via astratta la condotta negoziale tenuta da nei confronti del cedente nella fattispecie di rilevanza CP_1 Persona_1 penale di cui all'art. 132 T.U.B., in quanto anche il reato di “abusiva attività finanziaria” prevede tra gli elementi oggettivi della fattispecie sempre l'esercizio “nei confronti del pubblico” di una attività finanziaria di cui all'art. 106 T.U.B. in assenza di apposita autorizzazione.
pagina 6 di 12 Inoltre, proprio in ragione dell'attività negoziale, consentita dall'ordinamento giuridico in via generale a qualsiasi contraente privato, posta in essere da peraltro non già come cedente, ma – lo si CP_1 ribadisce – come cessionario del credito per cui è causa, del tutto irrilevante è l'ulteriore formalistica doglianza sollevata da parte opponente circa l'oggetto statutario della società cooperativa opposta.
1.4 In ultima analisi, ci si limita a rilevare come anche la contestazione sollevata ad opera da parte opponente in termini di indeterminatezza del credito ceduto – che non è stato dimostrato in atti che sia stata sollevata in precedenza dai debitori solidali, peraltro riconosciutisi tali nell'anno 2012, come si dirà meglio nel proseguo – sia stata smentita da parte opposta, mediante la produzione documentale, oltre che della scrittura privata di riconoscimento di debito titolato (ovvero testualmente
“per prestazioni professionali da essa svolte in mio favore e della società MO IN e Co. S.a.s. dietro mio espresso incarico”) non disconosciuta dalla parte opponente (cfr. doc. n. 3 parte opposta), le sottostanti fatture commerciali emesse nel corso degli anni dalla commercialista Per_2 nei confronti tanto della persona fisica quanto della società di persone (cfr. doc. nn. 10 e 11
[...] parte opposta). Tale documentazione contabile è stata emessa all'epoca dei fatti da un soggetto terzo che non è parte del presente giudizio e sono state puntualmente riscontrate dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla stessa commercialista nel corso dell'istruttoria orale espletata Persona_2
(cfr. verbale d'udienza del 24.09.2024).
2. In merito alla scrittura privata di riconoscimento di debito sottoscritta da
[...] in data 28.09.2012. Esistenza e validità del rapporto sottostante. Prova contraria Parte_1
2.1 Accertata, quindi, la validità e l'efficacia della cessione del credito in esame e la legittimazione attiva in capo al cessionario in via generale ai fini del decidere, è necessario CP_1 ricordare che, come noto e per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).
Parimenti, occorre richiamare i seguenti principi giuridici generali, applicabili al caso di specie. Da un lato, si ricorda che le circostanze non specificamente contestate dalle parti, costituiscono circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e, dall'altro, che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”
(cfr. ex multis Cass. n. 17889 del 27.08.2020).
Inoltre, si ricorda che come noto il debitore ceduto può far valere nei confronti del cessionario del credito tutte le eccezioni che avrebbe potuto proporre contro l'originario creditore cedente ed in particolare, per quanto di specifico interesse, sia le eccezioni relative alla validità del titolo su cui il credito si fonda, sia le eccezioni relative ad eventi estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio.
2.2 Ciò doverosamente premesso, nella specie, si deve rilevare come risulti circostanza fattuale pacifica e non in contestazione tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la sottoscrizione, in data
28.09.2012, da parte di - in proprio in qualità di socio accomandatario di Parte_1 [...]
– di scrittura privata di riconoscimento di debito titolato (cfr. doc. n. 3 parte Parte_2 opposta) non disconosciuta ai sensi dell'art. 214 c.p.c. in questa sede dallo stesso sottoscrittore opponente e mediante la quale i due debitori solidali si riconoscevano debitori della commercialista della somma complessiva pari ad euro 20.079,00 per prestazioni professionali svolte Persona_1 in favore della persona fisica opponente e della società in accomandita semplice.
Parimenti, nella medesima scrittura privata i debitori solidali si impegnavano al saldo dell'importo riconosciuto, anche mediante rateazione, ma entro e non oltre il 31.12.2013.
pagina 7 di 12 Qualificata una tale scrittura privata quale riconoscimento di debito, il cui corrispettivo credito risultava rappresentare l'oggetto dell'atto di cessione a titolo onerosa conclusa tra il cedente e Persona_1 il cessionario occorre richiamare una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha CP_1 confermato il condivisibile orientamento della giurisprudenza nello statuire che “il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà” (cfr. Cass. n. 22948 del 20.08.2024). Ancora, con specifico riferimento al caso di specie, l'art. 1988 c.c., rubricato “promessa di pagamento e ricognizione di debito” prevede che “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”. Altresì, consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale a più riprese ha affermato che “la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988
c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (cfr. Cass. n. 2091 del 25.01.2022 e Cass. n. 20689 del 13.10.2016), nonché che “la promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto” (cfr. Cass. n. 21098 del 16.09.2013).
2.3 Tutto ciò doverosamente premesso in diritto, dalla lettura della scrittura privata di riconoscimento di debito emerge senza dubbio non già solo la consapevolezza dell'esistenza del debito proprio della persona fisica e della società di persone, bensì anche una circostanziata intenzione ricognitiva, essendo peraltro esplicitato dagli stessi debitori dichiaranti il proprio riconosciuto obbligo di pagamento nei confronti della commercialista ed il relativo termine per Persona_1
l'adempimento (cfr. già doc. n. 3 parte opposta). Dispensato, pertanto, il cessionario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale CP_1 sotteso al riconoscimento di debito titolato sottoscritto da in data 28.09.2012, Parte_1 occorre valutare se i dichiaranti / debitori solidali ceduti abbiano idoneamente fornito, nel corso del presente giudizio, prova contraria ovvero abbiano dimostrato l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale.
Nello svolgimento delle proprie difese, parte opponente si è limitata, da un lato, ad eccepire la necessità di indicare, nella ricognizione di debito, la natura della prestazione svolta e l'indicazione delle note pro forma / fatture cui il credito azionato si riferisce, nonché la mancanza di causa petendi e, d'altro lato, a contestare – genericamente - l'importo indicato nella scrittura privata di riconoscimento di debito, deducendo come lo stesso non avesse tenuto in considerazione gli acconti versati tanto da
[...] persona fisica, quanto dalla società di persone nel corso degli anni. Parte_1
Anche tali doglianze non possono trovare accoglimento, per le ragioni di seguito evidenziate. In prima analisi, si rileva che parte opponente non ha negato di aver intrattenuto rapporti contrattuali con la commercialista e che proprio nella stessa scrittura privata di Persona_1
pagina 8 di 12 riconoscimento di debito, non disconosciuta né in ordine alla sottoscrizione, né quanto ai relativi contenuti, sono stati gli stessi debitori solidali ceduti a specificare come l'importo fosse dovuto a titolo di “prestazioni professionali da essa svolte in mio favore e della Società MO IN e C. sas dietro mio espresso incarico” (cfr. già doc. n. 3 parte opposta). Peraltro, la medesima circostanza fattuale risulta essere stata conferma dal testimone Persona_1 che sotto il vincolo del giuramento prestato ha dichiarato che “Preciso che sin dall'inizio del rapporto sono stata incaricata da sia in relazione alla sua posizione personale, che alla Parte_1 posizione della società. Inizialmente era la sola società.” (cfr. verbale di udienza del 24.09.2024). Pertanto, deve ritenersi in questa sede accertato il conferimento dell'incarico professionale da parte di alla commercialista e lo svolgimento dello stesso ad opera di Parte_1 Persona_1 quest'ultima nel corso degli anni.
In seconda analisi, si rileva come il cessionario abbia senza dubbio provato CP_1 l'imputabilità e la puntuale ripartizione del debito azionato, a seguito della cessione, tra la società odierna opponente e persona fisica. Parte_1
In particolare, parte opposta ha prodotto notula n. 127 del 30.12.2011, dell'importo complessivo di euro 2.000,00 (cfr. doc. n. 10 di parte opposta), indicante nello specifico quale debitore
[...] persona fisica, con apposizione del relativo codice fiscale, nonché plurime notule dal 1999 al Parte_1
2012 per complessivi euro 18.079,01 (cfr. doc. n. 11 di parte opposta), indicanti nello specifico quale debitore con apposizione della relativa partita IVA. Parte_2
Ulteriormente, si rileva come la predetta circostanza sia stata ancora confermata dal testimone che, sempre sotto il vincolo del giuramento prestato, ha dichiarato di essere stata Persona_1 all'epoca creditrice della somma complessiva di euro 25.259,50 nei confronti di Parte_1 persona fisica e della società odierna opponente, precisando come il predetto importo derivasse dalla somma dei corrispettivi alla dott.ssa dovuti sia per la posizione personale di che per Parte_1 la posizione della società (cfr. già verbale di udienza del 24.09.2024).
In terza analisi, si rileva come sia senza dubbio spirato in ogni caso il termine ultimo per l'adempimento della propria obbligazione di pagamento di cui alla scrittura privata di riconoscimento di debito titolato, ovvero il 31.12.2013, senza che i debitori solidali ceduti abbiano dato prova, nell'ambito del presente procedimento di opposizione, di aver ottenuto una proroga o una moratoria dello stesso e/o di aver saldato – neppure in misura parziale – l'importo riconosciuto pari ad euro
20.079,00. Nella specie, parte opponente si è limitata a dedurre di aver effettuato negli anni una serie di acconti (cfr. pag. 7 atto di citazione in opposizione), senza nemmeno allegare, in maniera specifica, gli eventuali importi degli stessi, prima, ed in ogni caso senza fornire, poi, alcuna prova documentale.
Sul punto, si rileva in via assorbente che parte opponente non ha allegato al proprio atto introduttivo – unico atto difensivo depositato - alcuna documentazione a sostegno delle proprie doglianze, fatta eccezione per il decreto ingiuntivo notificato, né ha depositato alcuna memoria istruttoria e dunque formulato alcuna istanza istruttoria nel termine preclusivo, seppur abbia richiesto all'udienza del 24.01.2024 la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c.. Ancora ad abundantiam, si richiamano le dichiarazioni rese dal testimone la quale ha Persona_1 dichiarato di non aver mai ricevuto pagamenti in proprio favore di alcuna somma, neppure in misura parziale, da parte di (cfr. già verbale di udienza del 24.09.2024). Parte_1
Alla luce dei plurimi richiami alle dichiarazioni rese dal testimone risulta Persona_1 doveroso evidenziare come la stessa debba essere ritenuta in questa sede tanto capace a testimoniare, quanto sostanzialmente attendibile. Per un verso, lo stesso testimone ha dichiarato di essere a conoscenza diretta delle circostanze in quanto occupatosi personalmente dello svolgimento delle prestazioni professionali oggetto di riconoscimento di debito e, per altro verso, ha risposto alle domande poste in maniera coerente e senza incorrere in vistose contraddizioni.
pagina 9 di 12 In aggiunta, deve rilevarsi come la cessione di credito de quo sia avvenuta pro soluto e a titolo oneroso, pertanto portando ad escludere che possa essere portatrice di un concreto e attuale Persona_1 interesse in causa (cfr. ex multis Cass. n. 21418 del 21.10.2015).
2.4 Da ultimo, si rileva come non colga nel segno e non possa essere ritenuta condivisibile la doglianza di parte opponente circa l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per mancata preventiva escussione della società di persone per la quota parte di debito riconosciuto ad essa riferibile.
Anche una tale doglianza non può trovare in questa sede accoglimento. A tal proposito infatti, ci si limita a ricordare che da tempo consolidato è l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità nel ritenere che la disposizione di cui all'art. 2304 c.c., prevista nell'ambito della disciplina della società in nome collettivo, ma certamente estensibile alla società in accomandita semplice in forza del generale rinvio formulato dall'art. 2315 c.c., ovvero il beneficium excussionis – sotto forma di onere di preventiva escussione del patrimonio sociale da parte dei creditori della società - di cui gode ogni socio accomandatario, costituisce un beneficio proprio della sola fase esecutiva e non già della fase giudiziale di cognizione. Infatti, si ricorda che “il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale opera a favore dei soci illimitatamente responsabili della società collettiva regolare unicamente in sede esecutiva, potendo il creditore chiedere la prestazione al socio, stragiudizialmente o nel processo di cognizione, per provocarne l'adempimento diretto, con rinunzia al beneficio di cui all'art. 2304 cod. civ., o per garantirsi il titolo ai fini dell'iscrizione ipotecaria e della esecuzione contro il socio in caso di inadempimento della società” (cfr. Cass. n. 8011 del 26.06.1992). Analogamente, “il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale concesso a favore dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone - in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale - opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di quest'ultimo, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, una volta che il patrimonio sociale venga a risultare incapiente” (cfr. Cass. n. 1050 del 10.02.1996, confermato più di recente da Cass. n. 279 del 2017).
Dunque, nel caso di specie, del tutto legittimamente parte opposta ha agito in sede monitoria tanto nei confronti di persona fisica, quanto nei confronti dello stesso in qualità di socio Parte_1 accomandatario di Parte_2
2.5 Per tutte le predette ragioni ed in conclusione, il cessionario ha fornito idonea prova CP_1 del credito azionato in sede monitoria e la certezza, l'esigibilità e la liquidità dello stesso, mentre parte opponente non ha dimostrato – peraltro nemmeno mettendosi in prova sul punto - né che il rapporto sottostante alla dichiarazione titolata di riconoscimento di debito non sia sorto, sia invalido o si sia estinto, né alcun altro fatto modificativo, impeditivo e/o estintivo dell'altrui pretesa creditoria, con doverosa e necessaria conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. In merito alle spese di lite e alla responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma 3,
c.p.c. richiesta da parte opposta
3.1 Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi, ad eccezione della fase decisionale che viene liquidata nei minimi in quanto svolta nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.M. n. 55 del 2014, oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per pagina 10 di 12 ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte opponente,
[...]
come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione. Parte_2 Parte_2
3.2 Inoltre, nel caso di specie, stante l'integrale soccombenza di parte opponente, si configura altresì l'ipotesi di responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., richiesta da parte opposta e altresì applicabile anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 27326/2019), in tutti i casi di soccombenza della parte come “sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. n. 27623 del 21.11.2017, Cass. n. 29812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020). Sul punto, ci si limita a ricordare che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018).
Si ritiene, infatti, che parte opponente, proponendo la presente opposizione ovvero avanzando esclusivamente generiche e plurime contestazioni e doglianze, in relazione alle quali non si è poi nemmeno messo in prova, abbia di fatto abusato dello strumento processuale attivando un autonomo giudizio, insistendo, anche a seguito delle avversarie produzioni documentali, per l'accoglimento delle proprie contestazioni basate su affermazioni prive di puntuali riscontri, fattuali e giuridici, a sostegno.
Peraltro, sotto tale profilo, si deve stigmatizzare anche la condotta processuale tenuta dalla parte opponente nel corso della fase di trattazione / istruttoria per cui, a fronte della richiesta di concessione di termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c. all'udienza del 24.01.2024 e avendo in quella sede parte opposta chiesto la fissazione diretta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, non ha poi depositato alcuna memoria istruttoria nei termini perentori assegnati.
Insomma, si rileva che parte opponente ha dato vita ad una forma sostanzialmente anomala e pretestuosa di esercizio del proprio diritto di difesa e ha tenuto una condotta processuale quantomeno colposamente gravatoria e caratterizzata da profili di un'inescusabile carenza di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese nel compimento delle attività processuali difensive, anche sollevando in via d'eccezione questioni oggetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali.
Si precisa, in aggiunta, che tale sanzione pecuniaria viene determinata in via equitativa dal giudice e, secondo l'ormai costante giurisprudenza, si deve ancorare ad alcuni elementi oggettivi quali, ad esempio, il valore della causa e della controversia (cfr. Cass. n. 26435 del 20.11.2020). Per quanto riguarda la liquidazione del quantum, dunque, si ritiene opportuno aderire all'orientamento diffuso anche nella giurisprudenza di merito (cfr. ex multis Tribunale di Cuneo del 16.07.2020 e pagina 11 di 12 Tribunale di Verona del 10.06.2020), nonché in analogia alle previsioni contenute nelle Tabelle di
Milano e il relativo aggiornamento, in base ai quali l'importo può essere determinato in relazione al parametro del compenso defensionale liquidato in causa.
Alla luce di tali parametri e delle specificità del caso di specie, appare equo liquidare una somma pari ad euro 2.113,50, ovvero alla metà delle spese liquidate a titolo di compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1655/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da parte opponente, in proprio e in qualità di Parte_1 socio accomandatario della per le ragioni di cui in motivazione. Parte_2
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 433/2023 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA parte opponente in proprio ed in qualità di socio accomandatario Parte_1 della in ogni caso in solido tra loro, al pagamento a favore di parte Parte_2 opposta delle spese di lite, che si aggiungono a quelle già Controparte_2 liquidate in sede di decreto ingiuntivo e che si liquidano in euro 4.227,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
5. CONDANNA, altresì, parte opponente in proprio ed in qualità di socio Parte_1 accomandatario della in ogni caso in solido tra loro, al pagamento a Parte_2 favore di parte opposta della somma di euro 2.113,50, ai Controparte_2 sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per le ragioni di cui in motivazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al presente verbale.
Forlì, 9 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1655/2023 tra
Parte_1
Parte_2
OPPONENTI
e
Controparte_1
OPPOSTO
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 11,05 innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:
Per 'avv. MINI MARCO Parte_1 Parte_2 Per l'avv. VITULO Controparte_1
FRANCESCA, oggi sostituito dall'avv. COLLAZZO STEFANO
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione depositato in data
12.06.2023. Parte opposta precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data 28.03.2025.
I difensori delle parti dichiarano di rinuciare a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1655/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MINI MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA VOLTURNO, N. 7, A FORLÌ, presso il difensore avv. MINI
MARCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINI Parte_2 P.IVA_1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA VOLTURNO, N. 7, A FORLÌ, presso il difensore avv. MINI MARCO
OPPONENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. VITULO FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, N.
9 A, BOLOGNA, presso il difensore avv. VITULO FRANCESCA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 9 aprile 2025 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da atto di citazione in opposizione depositato in data 12.06.2023, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito ogni contraria istanza reietta e disattesa In via preliminare: revocare la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione. Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 433/2023 per le ragioni di cui in narrativa con vittoria di spese e compensi professionali”;
- parte opposta ha concluso come da note conclusive autorizzate depositate in data 28.03.2025, ovvero: “voglia l'Ill.Mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE DI MERITO - Rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 433/2023 emesso in data 08.04.2023 nel procedimento R.G. 649/2023 e per l'effetto condannare il Sig.
[...]
persona fisica, e la società “ , in persona del Sig. Parte_1 Parte_2 [...] in qualità di legale rappresentante/socio accomandatario, al pagamento, in solido, delle Parte_1 somme dovute a titolo di credito vantato dalla 'Cavarei oltre interessi legali e moratori Parte_3 sino al soddisfo;
- Condannare parte opponente al pagamento delle spese di giustizia del presente pagina 2 di 12 giudizio, determinate ai sensi di legge, comprensive dell'onorario dell'avvocato oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende;
- Dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. del Sig. in proprio e in quanto socio Parte_1 accomandatario della 'MO considerata la consapevolezza avversaria Parte_1 Parte_2 dell'infondatezza e della contraddittorietà delle proprie ragioni, l'impossibilità e l'incapacità di assolvere all'onere probatorio con la rinuncia di fatto alla fase istruttoria (per il mancato deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.) e valutata la consapevolezza di aver abusato del processo e violato i principi di economia processuale, correttezza e buona fede, quindi, condannare il medesimo al risarcimento del danno secondo la somma che sarà ritenuta di giustizia.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, in proprio e in qualità di Parte_1 legale rappresentante pro tempore di (di seguito anche senza indicazione Parte_2 del tipo sociale o anche solo debitori solidali ceduti), proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 433/2023, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di Controparte_2
(di seguito anche solo o cessionario), ingiungeva il pagamento di euro 20.079,00, oltre
[...] CP_1 interessi e spese del procedimento monitorio, quale somma dovuta originariamente al creditore cedente,
in ragione del riconoscimento di debito sottoscritto dall'odierna parte opponente a Persona_1 titolo di corrispettivi insoluti per le prestazioni professionali ricevute e attualmente al cessionario del credito, in forza del contratto di cessione del credito a titolo oneroso datato 11.11.2021 e notificato ai debitori solidali ceduti ai sensi dell'art. 1264 c.c.. Preliminarmente, parte opponente ricostruiva i fatti di causa, dando atto come l'ingiunzione di pagamento opposta avesse avuto origine da un riconoscimento di debito, datato 28.09.2012 e azionato in sede monitoria, sottoscritto da - nella sua duplice veste di persona fisica e di Parte_1 legale rappresentante della società odierna opponente – per compensi professionali in favore della dott.ssa Parimenti, dava atto che quest'ultima aveva ceduto il predetto credito a titolo Persona_1 oneroso all'odierna parte opposta dietro corresponsione della somma di euro 4.000,00. Parte opponente, innanzitutto, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo a non CP_1 essendo quest'ultima una società di recupero crediti in possesso dei relativi requisiti di legge, nonché si doleva del fatto che la cessione del credito prodotta da controparte non è mai giunta nelle mani di parte opponente e non è mai stata espressamente accettata dal debitore ceduto.
In particolare, parte opponente eccepiva la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per carenza della prova dell'esistenza del credito: da un lato, evidenziando come nella ricognizione di debito non fosse indicata la natura della prestazione svolta e le fatture / note pro forma cui il credito riconosciuto si riferisce e, dall'altro lato, eccependo come la ricognizione di debito fatta valere da parte opposta non fosse munita di idonea causa petendi.
Inoltre, parte opponente eccepiva l'indeterminatezza delle somme ex adverso richieste, contestando l'importo di cui al riconoscimento di debito nonché affermando come lo stesso non tenesse conto degli acconti versati tanto da persona fisica, quanto dalla relativa società di persone. Parte_1
Da ultimo, parte opponente lamentava, quanto alla posizione dell'opponente persona fisica, la mancata preventiva escussione nei confronti della società per la quota di debito riferibile alla stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.11.2023, si costituiva
[...]
, contestando integralmente l'avversario atto introduttivo. Controparte_2 In particolare, parte opposta dava atto dell'avvenuta notifica della cessione di credito per cui è causa a mezzo raccomandata A/R al destinatario in data 17.12.2021 e della conseguente Parte_1 costituzione in mora dei debitori ceduti da parte di avvenuta poi in data 15.02.2022. CP_1
Quanto alla cessione del credito, richiamando quanto disposto dall'art. 1264 c.c., l'odierna parte opposta evidenziava che un tale accordo negoziale si perfeziona senza il consenso del debitore ceduto e che è necessaria unicamente la conoscenza in capo allo stesso dell'intervenuto avvicendamento tra i pagina 3 di 12 creditori. In aggiunta, contestava l'avversaria eccezione di preventiva escussione nei confronti della società, atteso che il presente giudizio non si colloca nell'ambito della fase esecutiva, nonché richiamava la responsabilità illimitata del socio accomandatario nei confronti dei creditori sociali.
Quanto alla propria legittimazione attiva, affermava come il diritto di azione spetti a chiunque CP_1 faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e respingeva le avversarie contestazioni in merito al fatto che la società cooperativa non sia autorizzata allo svolgimento dell'attività di intermediazione creditizia. Da ultimo e con riferimento all'ulteriore contestazione sollevata per la prima volta in sede di opposizione in ordine all'indeterminatezza delle somme azionate, nonché in ordine all'imputabilità delle stesse, parte opposta elencava le plurime notule alla base del credito complessivo di euro
18.079,01 vantato nei confronti della società opponente, nonché la notula n. 127 del 30.12.2011 di euro
2.000,00 alla base del credito vantato nei confronti di quale persona fisica, per un Parte_1 importo totale corrispondente a quello azionato in sede monitoria.
All'udienza del 24.01.2024, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai rispettivi atti introduttivi, contestando quelli avversari ed insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni;
parte opponente domandava la concessione dei termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c., mentre parte opposta domandava fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 25.01.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.01.2024, il giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c. ed assegnava alle parti i termini istruttori, come da richiesta di parte opponente, fissando udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Parte opposta provvedeva, poi, al deposito delle proprie memorie istruttorie.
Con ordinanza del 10.05.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.05.2024, il giudice ammetteva e non ammetteva le prove orali richieste da parte opposta e fissava udienza per l'escussione del testimone ammesso.
All'udienza del 24.09.2024, veniva escusso il testimone e il giudice, esaurita Persona_1 l'istruttoria orale ammessa e ritenuta la causa matura per la decisione, su richiesta congiunta dei difensori delle parti fissava per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 9.04.2025, dando atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio, nonché della necessità di preventiva definizione delle cause di iscrizione a ruolo più risalente (2020 e 2021), nonché le controversie rientranti nel campo di applicazione del nuovo C.C.I.I..
All'udienza in presenza del 9.04.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
L'opposizione proposta da sia in proprio, che in qualità di legale Parte_1 rappresentante e socio accomandatario della società avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 433/2023 è infondata e, dunque, dovrà essere rigettata per tutte le ragioni di seguito esposte, con conseguente e necessaria conferma del decreto ingiuntivo opposto – già dichiarato provvisoriamente esecutivo in sede di emissione ex art. 642 c.p.c..
1. In merito alla validità della cessione del credito notificata ai debitori ceduti ex art. 1264, comma 4, c.c. alla conseguente legittimazione attiva del cessionario e all'opponibilità CP_1 della stessa nei confronti di parte opponente.
Innanzitutto, ai fini della presente decidere e tenuto conto delle doglianze sollevate da parte opponente, si rende necessario ricordare brevemente la disciplina relativa all'istituto codicistico della cessione del credito e rilevare la validità del contratto di cessione del credito datato 11.11.2021 oggetto del presente giudizio (cfr. doc. n. 6 e 7 monitorio e nota di deposito di parte opposta del 24.01.2024),
pagina 4 di 12 concluso tra le parti cedente e il cessionario nonché l'opponibilità e Persona_1 CP_1 l'efficacia della stessa anche nei confronti dei debitori solidali ceduti, odierni opponenti. 1.1 In primo luogo, come noto, si osserva che l'istituto generale della cessione del credito codicisticamente prevista agli artt. 1260 e ss. c.c. costituisce una fattispecie negoziale traslativa del diritto di credito, che comporta la modificazione della titolarità del lato attivo del rapporto obbligatorio.
La natura contrattuale della cessione del credito presuppone l'indefettibile requisito della sussistenza di un accordo tra il creditore cedente ed il terzo cessionario finalizzato al trasferimento nel lato attivo del rapporto obbligatorio e della titolarità sostanziale del credito stesso;
per espressa previsione di legge tale trasferimento può avvenire tanto a titolo oneroso, quanto a titolo gratuito, sulla base della concorde volontà delle parti contraenti.
In secondo luogo, sempre a proposito dell'istituto della cessione del credito, si ricorda, inoltre, che da tale rapporto contrattuale bilaterale resta estraneo il debitore ceduto, dal momento che questi non assume alcun diritto o obbligo avente titolo in siffatto accordo bilaterale, essendogli indifferente nella sostanza eseguire la prestazione ad un creditore piuttosto che ad un altro (cfr. già Cass. n. 23463/2009).
In ogni caso e per completezza espositiva, comunque, in base all'orientamento della giurisprudenza, da considerarsi condivisibile e allo stato maggioritario, la cessione del credito non perde la propria natura di negozio bilaterale nemmeno nell'ipotesi in cui il debitore ceduto intervenga in qualche modo alla stipulazione tra cedente e cessionario al fine di accettare la cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c.. Nello specifico, infatti, l'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non ha il rilievo di manifestazione di volontà idonea a concorrere alla formazione dell'accordo negoziale di cessione, in quanto il trasferimento del diritto di credito si verifica unicamente in forza e nel momento della conclusione del relativo accordo tra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso espresso da questi ultimi (cfr. Cass. n. 17590/2005).
Ciò puntualizzato in relazione alla natura bilaterale del contratto di cessione del credito, per quanto concerne il diverso ed autonomo profilo dell'opponibilità e dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, è richiesta dalla legge l'espressa accettazione di quest'ultimo e/o quantomeno il perfezionamento della notifica nei confronti del debitore ceduto della cessione del credito, che, per un verso, non deve integrare necessariamente la comunicazione integrale dell'atto di cessione (ad esempio, mediante trasmissione dell'originale o di una copia autenticata del contratto di cessione del credito), essendo sufficiente la comunicazione degli elementi essenziali del negozio di trasferimento del diritto di credito sul lato attivo (cfr. Cass. n. 1510/2001) e, per altro verso, non è necessario che la notificazione sia effettuata con l'osservanza delle prescrizioni previste dall'ordinamento per gli atti processuali ed, in particolare, a mezzo di ufficiale giudiziario (cfr. Cass. n. 12616/2017).
In particolare, si ricorda che alla notificazione della cessione del credito deve attribuirsi natura di dichiarazione di scienza, recettizia, a forma libera, anche in considerazione dell'equivalenza alla stessa notificazione, riconosciuta in via interpretativa alla prova della conoscenza in altro modo dell'avvenuta cessione del credito in capo al debitore ceduto (cfr. Cass. n. 1770/2014). 1.2 Pienamente in linea con i suddetti principi giuridici è il caso di specie, in cui la notificazione dell'atto di cessione del credito pro soluto e a titolo oneroso, concluso in data 11.11.2021 tra il cedente e il cessionario (cfr. doc. n. 7 monitorio) si è perfezionata nei confronti dei Persona_1 CP_1 debitori solidali ceduti, in proprio in qualità di socio accomandatario di Parte_1 [...] mediante compiuta giacenza della raccomandata A/R inviata in data 17.12.2021 e Parte_2 ritornata, in quanto non ritirata dal destinatario, in data 21.12.2021 (cfr. nota di deposito di parte opposta del 24.01.2024).
Ciò è pertanto necessario e sufficiente, affinché il già perfezionato contratto bilaterale di cessione del credito tra le parti contraenti, possa produrre effetti ed essere opponibile nei confronti dei debitori ceduti, in quanto il perfezionamento della notificazione dell'atto di cessione del credito è prevista ai sensi dell'art. 1264 c.c. quale criterio alternativo all'accettazione della cessione.
pagina 5 di 12 1.3 Al contrario, le doglianze formulate a tal riguardo, in termini tanto di illegittimità, quanto di inefficacia della predetta cessione del credito, dall'odierna parte opponente sono prive di pregio e fondamento, alla luce della documentazione versata in atti e delle prove fornite dal cessionario CP_1
In prima analisi, seppur parte opponente non abbia specificamente contestato il regolare perfezionamento della notificazione, nei propri confronti, dell'avvenuta cessione del credito – nello specifico, in punto di allegazione e di eccezione sollevata, si è infatti limitata a lamentare la mancata prova in tal senso da parte dell'odierna parte opposta, deducendo che l'atto di cessione non è mai giunto nelle proprie mani – si rileva come parte opposta abbia ad ogni modo provato di aver regolarmente notificato, ai fini e per gli effetti dell'art. 1264 c.c. l'atto di cessione del credito mediante servizio postale, con raccomandata A/R riconsegnata appunto al mittente per compiuta giacenza (cfr. doc. n. 7 parte opposta e doc. 1 nota di deposito di parte opposta del 24.01.2024).
In seconda analisi ed in via di ragione maggiormente liquida, si rileva come risulti provata in atti, altresì, la ricezione a mani da parte dell'odierna parte opponente in data 31.03.2022, della formale costituzione in mora parimenti inviata da e contenente sempre comunicazione dell'avvenuta CP_1 cessione del credito (cfr. doc. n. 8 parte opposta).
Inoltre e per completezza, si rileva come la notificazione dell'atto di cessione del credito, idonea ai fini dell'opponibilità al creditore ceduto, possa anche esser contenuta nell'atto di citazione con cui il cessionario dovesse convenire in giudizio direttamente lo stesso debitore ceduto per l'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 20143/2005, Cass. n. 14610/2004, Cass. n. C. 8387/1997, Cass. n. 10280/1990, Cass. n. 4077/1990, nonché Cass. n. 7013/1988) e possa essere effettuata anche successivamente, nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005 e Cass. n. 14610/2004). Documentata
è, altresì, il perfezionamento sempre per compiuta giacenza della notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, poi opposto, unitamente all'atto di precetto (cfr. doc. n. 9 parte opposta).
Pertanto, nella specie, deve ritenersi validamente perfezionato il negozio giuridico della cessione del credito, a titolo oneroso, alla luce della scrittura privata sottoscritta in data 11.11.2021 dal cedente e dal cessionario (cfr. già doc. n. 6 di parte opposta), debitamente Persona_1 CP_1 notificata ai fini dell'opponibilità ai debitori ceduti e senza dubbio sussistente la corrispettiva legittimazione attiva in capo al cessionario che debitamente ha notificato un tale atto agli CP_1 odierni opponenti, utilizzandolo per il recupero del proprio credito in sede monitoria.
Si evidenzia, in aggiunta, come, da un lato, il fatto pacifico tra le parti e documentale che la cessione sia avvenuta a titolo oneroso – costituendo, peraltro, la stessa questione di rilievo meramente interno tra le parti contraenti dell'atto negoziale di cessione - è priva di pregio rilevante ai fini dell'oggetto della presente controversia e, dall'altro lato, che parimenti non condivisibile è la doglianza sollevata da parte opponente in ordine alla mancata iscrizione di società cooperativa, all'albo CP_1 dei soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione creditizia. A quest'ultimo proposito, ferma l'evidente erroneità del richiamo contenuto nell'atto di citazione in opposizione relativo all'art. 106 T.U.L.P.S. volendo la parte opponente richiamare quanto disposto dall'art. 106 T.U.B. – come evidenziato nell'ambito della discussione orale -, ci si limita a rilevare l'inapplicabilità di una tale disciplina di settore al caso di specie, in quanto ne manca in radice il presupposto di legge relativo all'esercizio delle attività ricomprese nella definizione di intermediazione creditizia “nei confronti del pubblico”, trattandosi di cessione di credito tra soggetti privati, non destinata per sua stessa natura a rivolgersi al mercato degli investitori, né tantomeno che vi sia stato esercizio di una attività finanziaria – come qualificata da parte opponente – da parte dell'odierna parte opposta, che si è unicamente resa parte contraente / cessionaria nell'ambito di un negozio contrattuale a carattere privatistico. Proprio per tale ragione, non è nemmeno sussumibile in via astratta la condotta negoziale tenuta da nei confronti del cedente nella fattispecie di rilevanza CP_1 Persona_1 penale di cui all'art. 132 T.U.B., in quanto anche il reato di “abusiva attività finanziaria” prevede tra gli elementi oggettivi della fattispecie sempre l'esercizio “nei confronti del pubblico” di una attività finanziaria di cui all'art. 106 T.U.B. in assenza di apposita autorizzazione.
pagina 6 di 12 Inoltre, proprio in ragione dell'attività negoziale, consentita dall'ordinamento giuridico in via generale a qualsiasi contraente privato, posta in essere da peraltro non già come cedente, ma – lo si CP_1 ribadisce – come cessionario del credito per cui è causa, del tutto irrilevante è l'ulteriore formalistica doglianza sollevata da parte opponente circa l'oggetto statutario della società cooperativa opposta.
1.4 In ultima analisi, ci si limita a rilevare come anche la contestazione sollevata ad opera da parte opponente in termini di indeterminatezza del credito ceduto – che non è stato dimostrato in atti che sia stata sollevata in precedenza dai debitori solidali, peraltro riconosciutisi tali nell'anno 2012, come si dirà meglio nel proseguo – sia stata smentita da parte opposta, mediante la produzione documentale, oltre che della scrittura privata di riconoscimento di debito titolato (ovvero testualmente
“per prestazioni professionali da essa svolte in mio favore e della società MO IN e Co. S.a.s. dietro mio espresso incarico”) non disconosciuta dalla parte opponente (cfr. doc. n. 3 parte opposta), le sottostanti fatture commerciali emesse nel corso degli anni dalla commercialista Per_2 nei confronti tanto della persona fisica quanto della società di persone (cfr. doc. nn. 10 e 11
[...] parte opposta). Tale documentazione contabile è stata emessa all'epoca dei fatti da un soggetto terzo che non è parte del presente giudizio e sono state puntualmente riscontrate dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla stessa commercialista nel corso dell'istruttoria orale espletata Persona_2
(cfr. verbale d'udienza del 24.09.2024).
2. In merito alla scrittura privata di riconoscimento di debito sottoscritta da
[...] in data 28.09.2012. Esistenza e validità del rapporto sottostante. Prova contraria Parte_1
2.1 Accertata, quindi, la validità e l'efficacia della cessione del credito in esame e la legittimazione attiva in capo al cessionario in via generale ai fini del decidere, è necessario CP_1 ricordare che, come noto e per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015).
Parimenti, occorre richiamare i seguenti principi giuridici generali, applicabili al caso di specie. Da un lato, si ricorda che le circostanze non specificamente contestate dalle parti, costituiscono circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e, dall'altro, che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”
(cfr. ex multis Cass. n. 17889 del 27.08.2020).
Inoltre, si ricorda che come noto il debitore ceduto può far valere nei confronti del cessionario del credito tutte le eccezioni che avrebbe potuto proporre contro l'originario creditore cedente ed in particolare, per quanto di specifico interesse, sia le eccezioni relative alla validità del titolo su cui il credito si fonda, sia le eccezioni relative ad eventi estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio.
2.2 Ciò doverosamente premesso, nella specie, si deve rilevare come risulti circostanza fattuale pacifica e non in contestazione tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la sottoscrizione, in data
28.09.2012, da parte di - in proprio in qualità di socio accomandatario di Parte_1 [...]
– di scrittura privata di riconoscimento di debito titolato (cfr. doc. n. 3 parte Parte_2 opposta) non disconosciuta ai sensi dell'art. 214 c.p.c. in questa sede dallo stesso sottoscrittore opponente e mediante la quale i due debitori solidali si riconoscevano debitori della commercialista della somma complessiva pari ad euro 20.079,00 per prestazioni professionali svolte Persona_1 in favore della persona fisica opponente e della società in accomandita semplice.
Parimenti, nella medesima scrittura privata i debitori solidali si impegnavano al saldo dell'importo riconosciuto, anche mediante rateazione, ma entro e non oltre il 31.12.2013.
pagina 7 di 12 Qualificata una tale scrittura privata quale riconoscimento di debito, il cui corrispettivo credito risultava rappresentare l'oggetto dell'atto di cessione a titolo onerosa conclusa tra il cedente e Persona_1 il cessionario occorre richiamare una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha CP_1 confermato il condivisibile orientamento della giurisprudenza nello statuire che “il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà” (cfr. Cass. n. 22948 del 20.08.2024). Ancora, con specifico riferimento al caso di specie, l'art. 1988 c.c., rubricato “promessa di pagamento e ricognizione di debito” prevede che “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”. Altresì, consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale a più riprese ha affermato che “la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988
c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (cfr. Cass. n. 2091 del 25.01.2022 e Cass. n. 20689 del 13.10.2016), nonché che “la promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto” (cfr. Cass. n. 21098 del 16.09.2013).
2.3 Tutto ciò doverosamente premesso in diritto, dalla lettura della scrittura privata di riconoscimento di debito emerge senza dubbio non già solo la consapevolezza dell'esistenza del debito proprio della persona fisica e della società di persone, bensì anche una circostanziata intenzione ricognitiva, essendo peraltro esplicitato dagli stessi debitori dichiaranti il proprio riconosciuto obbligo di pagamento nei confronti della commercialista ed il relativo termine per Persona_1
l'adempimento (cfr. già doc. n. 3 parte opposta). Dispensato, pertanto, il cessionario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale CP_1 sotteso al riconoscimento di debito titolato sottoscritto da in data 28.09.2012, Parte_1 occorre valutare se i dichiaranti / debitori solidali ceduti abbiano idoneamente fornito, nel corso del presente giudizio, prova contraria ovvero abbiano dimostrato l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale.
Nello svolgimento delle proprie difese, parte opponente si è limitata, da un lato, ad eccepire la necessità di indicare, nella ricognizione di debito, la natura della prestazione svolta e l'indicazione delle note pro forma / fatture cui il credito azionato si riferisce, nonché la mancanza di causa petendi e, d'altro lato, a contestare – genericamente - l'importo indicato nella scrittura privata di riconoscimento di debito, deducendo come lo stesso non avesse tenuto in considerazione gli acconti versati tanto da
[...] persona fisica, quanto dalla società di persone nel corso degli anni. Parte_1
Anche tali doglianze non possono trovare accoglimento, per le ragioni di seguito evidenziate. In prima analisi, si rileva che parte opponente non ha negato di aver intrattenuto rapporti contrattuali con la commercialista e che proprio nella stessa scrittura privata di Persona_1
pagina 8 di 12 riconoscimento di debito, non disconosciuta né in ordine alla sottoscrizione, né quanto ai relativi contenuti, sono stati gli stessi debitori solidali ceduti a specificare come l'importo fosse dovuto a titolo di “prestazioni professionali da essa svolte in mio favore e della Società MO IN e C. sas dietro mio espresso incarico” (cfr. già doc. n. 3 parte opposta). Peraltro, la medesima circostanza fattuale risulta essere stata conferma dal testimone Persona_1 che sotto il vincolo del giuramento prestato ha dichiarato che “Preciso che sin dall'inizio del rapporto sono stata incaricata da sia in relazione alla sua posizione personale, che alla Parte_1 posizione della società. Inizialmente era la sola società.” (cfr. verbale di udienza del 24.09.2024). Pertanto, deve ritenersi in questa sede accertato il conferimento dell'incarico professionale da parte di alla commercialista e lo svolgimento dello stesso ad opera di Parte_1 Persona_1 quest'ultima nel corso degli anni.
In seconda analisi, si rileva come il cessionario abbia senza dubbio provato CP_1 l'imputabilità e la puntuale ripartizione del debito azionato, a seguito della cessione, tra la società odierna opponente e persona fisica. Parte_1
In particolare, parte opposta ha prodotto notula n. 127 del 30.12.2011, dell'importo complessivo di euro 2.000,00 (cfr. doc. n. 10 di parte opposta), indicante nello specifico quale debitore
[...] persona fisica, con apposizione del relativo codice fiscale, nonché plurime notule dal 1999 al Parte_1
2012 per complessivi euro 18.079,01 (cfr. doc. n. 11 di parte opposta), indicanti nello specifico quale debitore con apposizione della relativa partita IVA. Parte_2
Ulteriormente, si rileva come la predetta circostanza sia stata ancora confermata dal testimone che, sempre sotto il vincolo del giuramento prestato, ha dichiarato di essere stata Persona_1 all'epoca creditrice della somma complessiva di euro 25.259,50 nei confronti di Parte_1 persona fisica e della società odierna opponente, precisando come il predetto importo derivasse dalla somma dei corrispettivi alla dott.ssa dovuti sia per la posizione personale di che per Parte_1 la posizione della società (cfr. già verbale di udienza del 24.09.2024).
In terza analisi, si rileva come sia senza dubbio spirato in ogni caso il termine ultimo per l'adempimento della propria obbligazione di pagamento di cui alla scrittura privata di riconoscimento di debito titolato, ovvero il 31.12.2013, senza che i debitori solidali ceduti abbiano dato prova, nell'ambito del presente procedimento di opposizione, di aver ottenuto una proroga o una moratoria dello stesso e/o di aver saldato – neppure in misura parziale – l'importo riconosciuto pari ad euro
20.079,00. Nella specie, parte opponente si è limitata a dedurre di aver effettuato negli anni una serie di acconti (cfr. pag. 7 atto di citazione in opposizione), senza nemmeno allegare, in maniera specifica, gli eventuali importi degli stessi, prima, ed in ogni caso senza fornire, poi, alcuna prova documentale.
Sul punto, si rileva in via assorbente che parte opponente non ha allegato al proprio atto introduttivo – unico atto difensivo depositato - alcuna documentazione a sostegno delle proprie doglianze, fatta eccezione per il decreto ingiuntivo notificato, né ha depositato alcuna memoria istruttoria e dunque formulato alcuna istanza istruttoria nel termine preclusivo, seppur abbia richiesto all'udienza del 24.01.2024 la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c.. Ancora ad abundantiam, si richiamano le dichiarazioni rese dal testimone la quale ha Persona_1 dichiarato di non aver mai ricevuto pagamenti in proprio favore di alcuna somma, neppure in misura parziale, da parte di (cfr. già verbale di udienza del 24.09.2024). Parte_1
Alla luce dei plurimi richiami alle dichiarazioni rese dal testimone risulta Persona_1 doveroso evidenziare come la stessa debba essere ritenuta in questa sede tanto capace a testimoniare, quanto sostanzialmente attendibile. Per un verso, lo stesso testimone ha dichiarato di essere a conoscenza diretta delle circostanze in quanto occupatosi personalmente dello svolgimento delle prestazioni professionali oggetto di riconoscimento di debito e, per altro verso, ha risposto alle domande poste in maniera coerente e senza incorrere in vistose contraddizioni.
pagina 9 di 12 In aggiunta, deve rilevarsi come la cessione di credito de quo sia avvenuta pro soluto e a titolo oneroso, pertanto portando ad escludere che possa essere portatrice di un concreto e attuale Persona_1 interesse in causa (cfr. ex multis Cass. n. 21418 del 21.10.2015).
2.4 Da ultimo, si rileva come non colga nel segno e non possa essere ritenuta condivisibile la doglianza di parte opponente circa l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per mancata preventiva escussione della società di persone per la quota parte di debito riconosciuto ad essa riferibile.
Anche una tale doglianza non può trovare in questa sede accoglimento. A tal proposito infatti, ci si limita a ricordare che da tempo consolidato è l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità nel ritenere che la disposizione di cui all'art. 2304 c.c., prevista nell'ambito della disciplina della società in nome collettivo, ma certamente estensibile alla società in accomandita semplice in forza del generale rinvio formulato dall'art. 2315 c.c., ovvero il beneficium excussionis – sotto forma di onere di preventiva escussione del patrimonio sociale da parte dei creditori della società - di cui gode ogni socio accomandatario, costituisce un beneficio proprio della sola fase esecutiva e non già della fase giudiziale di cognizione. Infatti, si ricorda che “il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale opera a favore dei soci illimitatamente responsabili della società collettiva regolare unicamente in sede esecutiva, potendo il creditore chiedere la prestazione al socio, stragiudizialmente o nel processo di cognizione, per provocarne l'adempimento diretto, con rinunzia al beneficio di cui all'art. 2304 cod. civ., o per garantirsi il titolo ai fini dell'iscrizione ipotecaria e della esecuzione contro il socio in caso di inadempimento della società” (cfr. Cass. n. 8011 del 26.06.1992). Analogamente, “il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale concesso a favore dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone - in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale - opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di quest'ultimo, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, una volta che il patrimonio sociale venga a risultare incapiente” (cfr. Cass. n. 1050 del 10.02.1996, confermato più di recente da Cass. n. 279 del 2017).
Dunque, nel caso di specie, del tutto legittimamente parte opposta ha agito in sede monitoria tanto nei confronti di persona fisica, quanto nei confronti dello stesso in qualità di socio Parte_1 accomandatario di Parte_2
2.5 Per tutte le predette ragioni ed in conclusione, il cessionario ha fornito idonea prova CP_1 del credito azionato in sede monitoria e la certezza, l'esigibilità e la liquidità dello stesso, mentre parte opponente non ha dimostrato – peraltro nemmeno mettendosi in prova sul punto - né che il rapporto sottostante alla dichiarazione titolata di riconoscimento di debito non sia sorto, sia invalido o si sia estinto, né alcun altro fatto modificativo, impeditivo e/o estintivo dell'altrui pretesa creditoria, con doverosa e necessaria conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. In merito alle spese di lite e alla responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma 3,
c.p.c. richiesta da parte opposta
3.1 Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi, ad eccezione della fase decisionale che viene liquidata nei minimi in quanto svolta nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.M. n. 55 del 2014, oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per pagina 10 di 12 ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte opponente,
[...]
come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione. Parte_2 Parte_2
3.2 Inoltre, nel caso di specie, stante l'integrale soccombenza di parte opponente, si configura altresì l'ipotesi di responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., richiesta da parte opposta e altresì applicabile anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 27326/2019), in tutti i casi di soccombenza della parte come “sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. n. 27623 del 21.11.2017, Cass. n. 29812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020). Sul punto, ci si limita a ricordare che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018).
Si ritiene, infatti, che parte opponente, proponendo la presente opposizione ovvero avanzando esclusivamente generiche e plurime contestazioni e doglianze, in relazione alle quali non si è poi nemmeno messo in prova, abbia di fatto abusato dello strumento processuale attivando un autonomo giudizio, insistendo, anche a seguito delle avversarie produzioni documentali, per l'accoglimento delle proprie contestazioni basate su affermazioni prive di puntuali riscontri, fattuali e giuridici, a sostegno.
Peraltro, sotto tale profilo, si deve stigmatizzare anche la condotta processuale tenuta dalla parte opponente nel corso della fase di trattazione / istruttoria per cui, a fronte della richiesta di concessione di termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c. all'udienza del 24.01.2024 e avendo in quella sede parte opposta chiesto la fissazione diretta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, non ha poi depositato alcuna memoria istruttoria nei termini perentori assegnati.
Insomma, si rileva che parte opponente ha dato vita ad una forma sostanzialmente anomala e pretestuosa di esercizio del proprio diritto di difesa e ha tenuto una condotta processuale quantomeno colposamente gravatoria e caratterizzata da profili di un'inescusabile carenza di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese nel compimento delle attività processuali difensive, anche sollevando in via d'eccezione questioni oggetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali.
Si precisa, in aggiunta, che tale sanzione pecuniaria viene determinata in via equitativa dal giudice e, secondo l'ormai costante giurisprudenza, si deve ancorare ad alcuni elementi oggettivi quali, ad esempio, il valore della causa e della controversia (cfr. Cass. n. 26435 del 20.11.2020). Per quanto riguarda la liquidazione del quantum, dunque, si ritiene opportuno aderire all'orientamento diffuso anche nella giurisprudenza di merito (cfr. ex multis Tribunale di Cuneo del 16.07.2020 e pagina 11 di 12 Tribunale di Verona del 10.06.2020), nonché in analogia alle previsioni contenute nelle Tabelle di
Milano e il relativo aggiornamento, in base ai quali l'importo può essere determinato in relazione al parametro del compenso defensionale liquidato in causa.
Alla luce di tali parametri e delle specificità del caso di specie, appare equo liquidare una somma pari ad euro 2.113,50, ovvero alla metà delle spese liquidate a titolo di compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1655/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da parte opponente, in proprio e in qualità di Parte_1 socio accomandatario della per le ragioni di cui in motivazione. Parte_2
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 433/2023 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA parte opponente in proprio ed in qualità di socio accomandatario Parte_1 della in ogni caso in solido tra loro, al pagamento a favore di parte Parte_2 opposta delle spese di lite, che si aggiungono a quelle già Controparte_2 liquidate in sede di decreto ingiuntivo e che si liquidano in euro 4.227,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
5. CONDANNA, altresì, parte opponente in proprio ed in qualità di socio Parte_1 accomandatario della in ogni caso in solido tra loro, al pagamento a Parte_2 favore di parte opposta della somma di euro 2.113,50, ai Controparte_2 sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per le ragioni di cui in motivazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al presente verbale.
Forlì, 9 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
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