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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/04/2024, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE II CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott . Marina Bellegrandi Presidente dott. Laura Cortellaro Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2255 /2021 R.G. promossa da:
(CF ) nato/a a PAKISTAN il Parte_1 C.F._1
21/12/1981 , con il patrocinio dell'avv. GABRIELE CLAUDIA , con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Marcallo con Casone (MI), Via Roma n. 14;
RICORRENTE
CONTRO
( ) nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
02/02/1980;
RESISTENTE- CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pavia
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 08/04/2024
1 CONCLUSIONI
Per : dichiarare la contumacia del sig. ; Parte_1 Controparte_1
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
; 3) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Gaggiano (MI), Via Beno
[...]
de Gozzadini n.25 alla NO unitamente agli arredi ivi esistenti;
4) Parte_1
revocare l'affido all'Ente e ristabilire la piena ed esclusiva responsabilità genitoriale della
Per_ madre, affidando i figli minori, e , in via esclusiva alla madre con la previsione Per_1
dell'adozione da parte della stessa anche delle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater c.c. e di quelle relative alle pratiche amministrative riguardanti i figli, compresi idocumenti di identità validi per l'espatrio, confermando il collocamento presso la medesima;
5) stabilire che il padre, , possa vedere e tenere con sé i figli due giorni Controparte_1
infrasettimanali, indicativamente martedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00, prelevandoli dall'uscita di scuola e riaccompagnandoli a casa della madre;
alla domenica dalle 10.00 alle
20.30 cena compresa. Durante le vacanze di Natale e di Pasqua in modo da trascorrere il giorno del 25 dicembre e del 26 dicembre e il giorno di Pasqua e Pasquetta alternativamente con l'uno o l'altro genitore e ad anni alterni. Sempre avendo cura, di considerare la volontà
dei minori e il tutto salvo diversi e/o migliori accordi tra le parti e compatibilmente con le esigenze, gli impegni e le volontà dei minori;
6) confermare a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere entro il 5 di ogni mese in via anticipata la somma mensile
[...]
di € 600,00, in via omnicomprensiva, oltre rivalutazione ISTAT a titolo di concorso al mantenimento dei figli o quella diversa somma ritenuta congrua, con ordine diretto al datore di lavoro C.F. con sede legale in Spinea (VE) Via del Org_1 P.IVA_1
Commercio n.27; 7) stabilire/ autorizzare che gli assegni di invalidità emessi a favore dei figli possano essere riscossi solo dalla NO;
In via subordinata: nella Parte_1
2 denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda di affidamento “super –
esclusivo”, ferme restando le altre istanze, - disporre l'affidamento dei minori, comunque, in via esclusiva alla madre per le ragioni esposte in narrativa, con potere decisionale esclusivo alla madre almeno sulle questioni di salute dei minori;
- mantenere il monitoraggio dei Servizi
sociali per un anno al fine di sostenere la relazione e frequentazione padre-figli; - ammonire il sig. affinchè adempia all'obbligo di pagamento del contributo Controparte_1
mensile di mantenimento per i figli;
rispetti gli orari e il calendario di frequentazione con i figli, rispetti i tempi, le esigenze e le volontà dei minori;
- prevedere che il sig. CP_1
fornisca alla NO , tutta la documentazione utile alla
[...] Parte_1
compilazione del modello ISEE e che l'assegno unico venga percepito in via integrale ed esclusiva dalla NO . Parte_1
Data comunicazione al PM dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c in data 21.04.2022
3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
civile in Gaggiano il 28/12/2006 ; dall'unione coniugale sono nati due figli: nato Per_1
Per_ il 02.12.2008, oggi di anni 12 e nata il [...], oggi di anni 2
con ricorso depositato in data 26/04/2021 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Pavia di pronunciarsi separazione personale delle parti di affidare in via super esclusiva i minori a lei, di assegnarle al casa coniugale e di regolamentare il contributo per il mantenimento ed il diritto di visita paterno.
All'udienza presidenziale del 06.04.2022 il Presidente sentiva le parti e ne tentava la conciliazione (il resistente compariva personalmente senza legale) Esaurita l'udienza presidenziale i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e il giudice riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, il Presidente f.f., con ordinanza emessa in data, affidava i figli minori al comune di Gaggiano, assegnava la casa famigliare alla madre, disponeva un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 600,00, dava mandato ai servizi sociali di compiere indagini sul nucleo famigliare e regolava il diritto di visita paterno;
nominava, infine, il giudice istruttore per il prosieguo della causa e all'udienza del
15.06.2022
Esaurita la fase istruttoria con l'acquisizione delle relazioni dei servizi sociali veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni che avveniva mediante deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e il giudice istruttore, con ordinanza del
08.03.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. SULLA CONTUMACIA DEL RESISTENTE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente il quale sebbene regolarmente evocato in giudizio non si è costituito.
2. SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
4 Sussistono le condizioni per la pronuncia di separazione dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta, ormai da tempo, intollerabile e improseguibile.
Secondo quanto prospettato da , la crisi coniugale si sarebbe Parte_1
verificata a causa del comportamento violento del resistente.
Nessun dubbio può esservi in ordine alla sussistenza, date le allegazioni delle parti nonché dal complessivo esame degli atti processuali che sussita una situazione di intollerabilità della convivenza, presupposto per una pronuncia di separazione personale.
Del resto è sufficiente osservare che, secondo l'orientamento costante della Suprema
Corte “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (cfr. da ultimo Cass. Civ.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020.
Deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
3. SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO
DI VISITA
Quanto all'affidamento dei figli minori occorre evidenziare che dalla relazione dei servizi sociali è emerso che alcuni comportamenti della interferiscono in modo particolare CP_1
nella relazione tra il e il figlio. CP_1
La donna, se per un verso, appare attenta ed adeguata nella gestione dei bisogni di cura dei figli, mostrando, per altro dimostra di non riuscire ad accompagnare e sostenere, in particolare, il figlio maggiore nell'accesso alla figura paterna.
Sicchè considerato comunque il disinteresse paterno e la piena capacità genitoriale dimostrata dalla madre ritiene il Tribunale di dover disporre l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre sotto la vigilanza del servizio sociale di riferimento.
5 Si ritiene necessario procedere per addizione aggiungendo un intervento di supporto dei servizi sociali nella relazione genitoriale, piuttosto che per sottrazione delle competenze genitoriali.
Infatti, come – recentissimamente – evidenziato dalla Suprema Corte i provvedimenti del giudice della famiglia vanno distinti in varie categorie descrittive. Da un lato vi sono quelli per addizione ovverosia “interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore: il giudice affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza;
in questo caso nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child” tali provvedimenti vanno distinti da quelli per c.d. sottrazione cioè “interventi in tutto o in parte ablativi: rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti;
in quest'ultimo caso alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi” (v. Cass. Civ. Sez. I sent. n. 32290 del 22.11.2023)
Deve quindi essere previsto un intervento di supporto della durata di anni 2 a carico dei servizi sociali del comune di Gaggiano volto a garantire l'effettività del rapporto padre figli.
In questo contesto deve essere dato ai suddetti servizi sociali il compito di elaborare un calendario di visita paterno che tengano conto delle attività sportive dei ragazzi nonché dell'attività lavorativa dei genitori e di valutare partendo da un giorno la settimana eventuali ampliamenti di detto diritto di visita se ritenuti coerenti con il benessere dei minori.
4. SULL' ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, atteso il collocamento prevalente dei minori presso la madre deve essere assegnata, con tutti gli arredi e i corredi in essa esistenti, alla ricorrente, perché la occupi unitamente ai figli minori, così come già disposto con ordinanza presidenziale
5. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO
AL MANTENIMENTO DELLA PROLE.
6 Preliminarmente deve evidenziarsi che la madre ha rinunciato alla domanda di corresponsione del contributo direttamente dal datore.
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento dei figli, occorre valutare principalmente le esigenze dei minori, tenuto conto dell'età e dei tempi di permanenza con ciascun genitore, nonché la capacità lavorativa delle parti, entrambe tenute a contribuire con il proprio lavoro e le proprie risorse al mantenimento della prole, alla quale deve essere garantito, per quanto possibile, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Il Tribunale reputa quindi congruo stabilire un assegno di mantenimento per entrambi di
Euro 600,00 mensili, che dovrà essere corrisposto dal resistente in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
Quanto alle spese cd. extra assegno, le stesse dovranno essere sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
Gli assegni familiari devono essere interamente riconosciuti alla ricorrente, così come le detrazioni fiscali, attesa la convivenza con entrambi i figli.
6. SPESE PROCESSUALI
In ragione del necessario percorso affrontato con i Servizi sociali, il Tribunale reputa congruo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 2255 /2021 , ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e , che hanno celebrato Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile a Gaggiano il 28.12.2006 (anno 2006, atto n. 8 , parte II , serie
C );
2) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del predetto comune;
3) Dispone l'affido dei figli minori alla madre con limitazione della responsabilità genitoriale paterna quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei minori;
7 4) Dispone che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei minori ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dalla madre;
5) Dispone che i Servizi sociali del Comune di Gaggiano attuino il monitoraggio di cui in parte narrativa e organizzino degli incontri tra il padre e i minori;
6) Assegna la casa coniugale con tutti gli arredi e corredi in essa esistenti alla ricorrente, affinché la occupi unitamente ai figli minori;
7) Dispone che versi a , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia;
8) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione II civile del Tribunale Ordinario di
Pavia il 08/04/2024 .
Si comunichi ai servizi sociali di Gaggiano. il giudice est.
Dott. Massimiliano Sturiale
IL PRESIDENTE
Dott. Marina Bellegrandi
8
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2255 /2021 R.G. promossa da:
(CF ) nato/a a PAKISTAN il Parte_1 C.F._1
21/12/1981 , con il patrocinio dell'avv. GABRIELE CLAUDIA , con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Marcallo con Casone (MI), Via Roma n. 14;
RICORRENTE
CONTRO
( ) nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
02/02/1980;
RESISTENTE- CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pavia
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 08/04/2024
1 CONCLUSIONI
Per : dichiarare la contumacia del sig. ; Parte_1 Controparte_1
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
; 3) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Gaggiano (MI), Via Beno
[...]
de Gozzadini n.25 alla NO unitamente agli arredi ivi esistenti;
4) Parte_1
revocare l'affido all'Ente e ristabilire la piena ed esclusiva responsabilità genitoriale della
Per_ madre, affidando i figli minori, e , in via esclusiva alla madre con la previsione Per_1
dell'adozione da parte della stessa anche delle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater c.c. e di quelle relative alle pratiche amministrative riguardanti i figli, compresi idocumenti di identità validi per l'espatrio, confermando il collocamento presso la medesima;
5) stabilire che il padre, , possa vedere e tenere con sé i figli due giorni Controparte_1
infrasettimanali, indicativamente martedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00, prelevandoli dall'uscita di scuola e riaccompagnandoli a casa della madre;
alla domenica dalle 10.00 alle
20.30 cena compresa. Durante le vacanze di Natale e di Pasqua in modo da trascorrere il giorno del 25 dicembre e del 26 dicembre e il giorno di Pasqua e Pasquetta alternativamente con l'uno o l'altro genitore e ad anni alterni. Sempre avendo cura, di considerare la volontà
dei minori e il tutto salvo diversi e/o migliori accordi tra le parti e compatibilmente con le esigenze, gli impegni e le volontà dei minori;
6) confermare a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere entro il 5 di ogni mese in via anticipata la somma mensile
[...]
di € 600,00, in via omnicomprensiva, oltre rivalutazione ISTAT a titolo di concorso al mantenimento dei figli o quella diversa somma ritenuta congrua, con ordine diretto al datore di lavoro C.F. con sede legale in Spinea (VE) Via del Org_1 P.IVA_1
Commercio n.27; 7) stabilire/ autorizzare che gli assegni di invalidità emessi a favore dei figli possano essere riscossi solo dalla NO;
In via subordinata: nella Parte_1
2 denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda di affidamento “super –
esclusivo”, ferme restando le altre istanze, - disporre l'affidamento dei minori, comunque, in via esclusiva alla madre per le ragioni esposte in narrativa, con potere decisionale esclusivo alla madre almeno sulle questioni di salute dei minori;
- mantenere il monitoraggio dei Servizi
sociali per un anno al fine di sostenere la relazione e frequentazione padre-figli; - ammonire il sig. affinchè adempia all'obbligo di pagamento del contributo Controparte_1
mensile di mantenimento per i figli;
rispetti gli orari e il calendario di frequentazione con i figli, rispetti i tempi, le esigenze e le volontà dei minori;
- prevedere che il sig. CP_1
fornisca alla NO , tutta la documentazione utile alla
[...] Parte_1
compilazione del modello ISEE e che l'assegno unico venga percepito in via integrale ed esclusiva dalla NO . Parte_1
Data comunicazione al PM dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c in data 21.04.2022
3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
civile in Gaggiano il 28/12/2006 ; dall'unione coniugale sono nati due figli: nato Per_1
Per_ il 02.12.2008, oggi di anni 12 e nata il [...], oggi di anni 2
con ricorso depositato in data 26/04/2021 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Pavia di pronunciarsi separazione personale delle parti di affidare in via super esclusiva i minori a lei, di assegnarle al casa coniugale e di regolamentare il contributo per il mantenimento ed il diritto di visita paterno.
All'udienza presidenziale del 06.04.2022 il Presidente sentiva le parti e ne tentava la conciliazione (il resistente compariva personalmente senza legale) Esaurita l'udienza presidenziale i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e il giudice riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, il Presidente f.f., con ordinanza emessa in data, affidava i figli minori al comune di Gaggiano, assegnava la casa famigliare alla madre, disponeva un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 600,00, dava mandato ai servizi sociali di compiere indagini sul nucleo famigliare e regolava il diritto di visita paterno;
nominava, infine, il giudice istruttore per il prosieguo della causa e all'udienza del
15.06.2022
Esaurita la fase istruttoria con l'acquisizione delle relazioni dei servizi sociali veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni che avveniva mediante deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e il giudice istruttore, con ordinanza del
08.03.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. SULLA CONTUMACIA DEL RESISTENTE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente il quale sebbene regolarmente evocato in giudizio non si è costituito.
2. SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
4 Sussistono le condizioni per la pronuncia di separazione dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta, ormai da tempo, intollerabile e improseguibile.
Secondo quanto prospettato da , la crisi coniugale si sarebbe Parte_1
verificata a causa del comportamento violento del resistente.
Nessun dubbio può esservi in ordine alla sussistenza, date le allegazioni delle parti nonché dal complessivo esame degli atti processuali che sussita una situazione di intollerabilità della convivenza, presupposto per una pronuncia di separazione personale.
Del resto è sufficiente osservare che, secondo l'orientamento costante della Suprema
Corte “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (cfr. da ultimo Cass. Civ.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020.
Deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
3. SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO
DI VISITA
Quanto all'affidamento dei figli minori occorre evidenziare che dalla relazione dei servizi sociali è emerso che alcuni comportamenti della interferiscono in modo particolare CP_1
nella relazione tra il e il figlio. CP_1
La donna, se per un verso, appare attenta ed adeguata nella gestione dei bisogni di cura dei figli, mostrando, per altro dimostra di non riuscire ad accompagnare e sostenere, in particolare, il figlio maggiore nell'accesso alla figura paterna.
Sicchè considerato comunque il disinteresse paterno e la piena capacità genitoriale dimostrata dalla madre ritiene il Tribunale di dover disporre l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre sotto la vigilanza del servizio sociale di riferimento.
5 Si ritiene necessario procedere per addizione aggiungendo un intervento di supporto dei servizi sociali nella relazione genitoriale, piuttosto che per sottrazione delle competenze genitoriali.
Infatti, come – recentissimamente – evidenziato dalla Suprema Corte i provvedimenti del giudice della famiglia vanno distinti in varie categorie descrittive. Da un lato vi sono quelli per addizione ovverosia “interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore: il giudice affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza;
in questo caso nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child” tali provvedimenti vanno distinti da quelli per c.d. sottrazione cioè “interventi in tutto o in parte ablativi: rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti;
in quest'ultimo caso alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi” (v. Cass. Civ. Sez. I sent. n. 32290 del 22.11.2023)
Deve quindi essere previsto un intervento di supporto della durata di anni 2 a carico dei servizi sociali del comune di Gaggiano volto a garantire l'effettività del rapporto padre figli.
In questo contesto deve essere dato ai suddetti servizi sociali il compito di elaborare un calendario di visita paterno che tengano conto delle attività sportive dei ragazzi nonché dell'attività lavorativa dei genitori e di valutare partendo da un giorno la settimana eventuali ampliamenti di detto diritto di visita se ritenuti coerenti con il benessere dei minori.
4. SULL' ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, atteso il collocamento prevalente dei minori presso la madre deve essere assegnata, con tutti gli arredi e i corredi in essa esistenti, alla ricorrente, perché la occupi unitamente ai figli minori, così come già disposto con ordinanza presidenziale
5. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO
AL MANTENIMENTO DELLA PROLE.
6 Preliminarmente deve evidenziarsi che la madre ha rinunciato alla domanda di corresponsione del contributo direttamente dal datore.
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento dei figli, occorre valutare principalmente le esigenze dei minori, tenuto conto dell'età e dei tempi di permanenza con ciascun genitore, nonché la capacità lavorativa delle parti, entrambe tenute a contribuire con il proprio lavoro e le proprie risorse al mantenimento della prole, alla quale deve essere garantito, per quanto possibile, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Il Tribunale reputa quindi congruo stabilire un assegno di mantenimento per entrambi di
Euro 600,00 mensili, che dovrà essere corrisposto dal resistente in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
Quanto alle spese cd. extra assegno, le stesse dovranno essere sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
Gli assegni familiari devono essere interamente riconosciuti alla ricorrente, così come le detrazioni fiscali, attesa la convivenza con entrambi i figli.
6. SPESE PROCESSUALI
In ragione del necessario percorso affrontato con i Servizi sociali, il Tribunale reputa congruo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 2255 /2021 , ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e , che hanno celebrato Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile a Gaggiano il 28.12.2006 (anno 2006, atto n. 8 , parte II , serie
C );
2) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del predetto comune;
3) Dispone l'affido dei figli minori alla madre con limitazione della responsabilità genitoriale paterna quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei minori;
7 4) Dispone che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei minori ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dalla madre;
5) Dispone che i Servizi sociali del Comune di Gaggiano attuino il monitoraggio di cui in parte narrativa e organizzino degli incontri tra il padre e i minori;
6) Assegna la casa coniugale con tutti gli arredi e corredi in essa esistenti alla ricorrente, affinché la occupi unitamente ai figli minori;
7) Dispone che versi a , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia;
8) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione II civile del Tribunale Ordinario di
Pavia il 08/04/2024 .
Si comunichi ai servizi sociali di Gaggiano. il giudice est.
Dott. Massimiliano Sturiale
IL PRESIDENTE
Dott. Marina Bellegrandi
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