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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/10/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 30 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.r.g. 5202/2018
TRA
nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
), ivi residente in [...] is. 1, rappresentato C.F._1
e difeso dall'avv. Francesca FERRO ed elettivamente domiciliato in Messina, via
Dogali, 25, presso lo studio dell'avv. Maria Claudia Giordano, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo
NIUTTA, Carmela Puglisi, Caterina TOMASELLO e Michele CORDOPATRI del Contr Servizio Legale di Messina, elettivamente domiciliata presso la sede in Messina
Via La Farina n. 263.
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 26/10/2018 il sig. adiva questo Tribunale per sentir condannare l' al Parte_1 CP_3 risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di plurimi contratti a termine oltre i limiti di legge. Premetteva di aver prestato ininterrottamente la propria attività lavorativa alle dipendenze dell' di Messina presso il CCPM “Bambin Gesù” di Taormina - P.O. CP_4
“San Vincenzo” di Taormina dal 22/08/2011 al 30/06/2017, con la qualifica professionale di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione.
Nello specifico evidenziava che il suddetto rapporto di lavoro era stato oggetto di plurime proroghe di contratti di lavoro a tempo determinato dal 22/08/2011 al
30/06/2017, senza soluzione di continuità, come attestato dalla stessa azienda con il certificato di servizio rilasciato in data 05/07/2017 e versato in atti.
Lamentava che la successione di n. 15 proroghe al contratto a tempo determinato per un periodo di sei anni eccedeva il limite temporale previsto dalla normativa vigente con conseguente abuso della fattispecie contrattuale.
Evidenziava che l'art. 36, co.
1-bis, d.lgs. n. 165/2001, subordina la possibilità per le amministrazioni di ricorrere alle forme di lavoro flessibile “solo per esigenze temporanee ed eccezionali”, nei limiti indicati dall'art. 10, co. 4 D.lgs. n. 360/2001 (l.
n. 92/2012) nonché dal CCNL della dirigenza sanitaria ove all'art. 16 modificato dall'art. 1 del contratto integrativo sono stati individuati specificatamente i modi e i limiti temporali delle assunzioni a termine dei dirigenti medici (art. 1 co. 7: “Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 230/1962, il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del Dirigente, non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga stessa sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili”) Contr Il ricorrente, ritenendo che l' lo avesse impiegato con reiterati contratti a termine stipulati in violazione delle richiamate disposizioni di legge, rivendicava ai sensi dell'articolo 36, co. 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001, il risarcimento del danno patrimoniale, da intendersi, quale “danno comunitario”, il cui risarcimento, in conformità con i canoni di adeguatezza, effettività e proporzionalità rispetto al ricorso abusivo di contratti a termine da parte della Pubblica Amministrazione in quanto sanzione ex lege a carico del datore di lavoro.
Sottolineava come lo stesso articolo 36, co. 5, del D.lgs. n. 165 del 2001 preveda che
“la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”.
In particolare, richiamava il principio secondo il quale, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abusivo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente ha diritto al risarcimento del danno per l'illegittima precarizzazione (Cass. Civ. - sez. Lavoro, sentenza n. 14633/16 – Cass. Sezioni Unite
n. 4914/2016 e n. 5072/2016: “nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art.36, comma 5,
d.lgs.30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art.8 legge 15 luglio
1966, n.604”.
Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse domande e chiedendo CP_3 il rigetto del ricorso.
Eccepiva in via preliminare la decadenza del ricorrente dal diritto all'azione per la mancata impugnazione stragiudiziale dei contratti nel termine di 60 giorni dalla scadenza e la mancata azione giudiziaria nel successivo termine di 180 giorni.
Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria attivata dal ricorrente.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda rilevando che il ricorso ai contratti a termine era perfettamente aderente alla normativa vigente in materia;
in ogni caso si era reso necessario per fare fronte a superiori esigenze di tutela della salute pubblica stante l'impossibilità in interrompere un servizio essenziale come quello sanitario.
In subordine chiedeva di limitare ad una sola annualità l'eventuale richiesta risarcitoria.
Ritenuta la causa matura per la decisione le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte. Cont 2. Esame delle eccezioni di decadenza e prescrizione avanzate dall' . Parte resistente assume che il ricorrente sarebbe incorso in decadenza dall'azione per la mancata impugnazione stragiudiziale dei contratti nel termine di 60 giorni dalla scadenza e la mancata azione giudiziaria nel successivo termine di 180 giorni.
L'eccezione è infondata.
Come correttamente osservato dalla , l'art. 32, co. 2, Collegato Lavoro (L. Parte_2
183/2010), non può riferirsi ai dirigenti.
La disciplina sulla decadenza non può estendersi alle ipotesi di ingiustificato licenziamento dei dirigenti, regolamentate dalla contrattazione collettiva, come nel caso di specie, in quanto l'estensione della disciplina della decadenza al di là dei casi di invalidità comporterebbe un'inammissibile applicazione analogica di una norma eccezionale, che, in quanto contemplante decadenze, “deve essere interpretata nell'ambito della stretta previsione normativa e non al di là dei casi considerati, diversamente privandosi la previsione specifica della invalidità di ogni portata precettiva” (Cass. Civ. sez. lavoro n. 148/2020; Cass. Civ. 395/2020).
Ne consegue, pertanto, che il doppio termine di decadenza del Collegato Lavoro non è applicabile al caso di specie, rilevato che il dirigente non agisce per la reintegra nel posto di lavoro (anche in considerazione del divieto posto in essere dalla vigente normativa di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), bensì per il risarcimento del danno per abuso di contratti a tempo determinato configurabile a titolo di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro.
Altrettanto infondata è l'eccezione di prescrizione stante l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'ordinario termine decennale.
3. Esame delle domande del ricorrente
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sul punto si richiama anche ai sensi dell'art. 118 Disp.Att.C.P.C. la recente pronuncia della Suprema Corte (13707/2024) che da continuità ad un orientamento ormai consolidato dal quale questo giudice non intende discostarsi: “La decisione impugnata, infatti, si è pienamente conformata all'orientamento di questa Corte imperniato sulla decisione Cass. Sez. U, Sentenza n. 5072 del 15/03/2016, la quale ha chiarito che, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso
- siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della Legge n.
183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come
"danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5072 del 15/03/2016 e le successive - tra le altre - Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 16095 del 02/08/2016; Cass.
Sez. L - Ordinanza n. 8927 del 06/04/2017; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 992 del
16/01/2019; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 2175 del 01/02/2021; Cass. Sez. L - Sentenza
n. 446 del 13/01/2021; Cass. Sez. U - Sentenza n. 5542 del 22/02/2023).
Opera, quindi, nell'ordinamento italiano una misura preventiva e sanzionatoria, costituita dal riconoscimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine, al quale, peraltro, questa Corte ha riconosciuto la caratura di "danno comunitario" a carattere latamente sanzionatorio ed oggetto di meccanismo presuntivo, da ciò derivando l'esonero del lavoratore dall'onere di provare il danno medesimo, salvo, invece, l'onere di dare prova del maggior danno richiesto.”.
Nel caso di specie, le pur invocate ragioni organizzative e di tutela del pubblico interesse alla erogazione delle prestazioni sanitarie non bastano a giustificare la reiterazione dei contratti a termine, protratti dal 2011 al 2017, ben oltre il termine legale di cui al “d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36, nella formulazione vigente dal 25 giugno 2008 al 4 agosto 2009 (introdotta dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con mod. dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 49, comma 1) conteneva una disposizione antiabusiva di durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi;
l'art. 36, comma 3, nel testo applicabile nel suddetto arco temporale, disponeva, infatti:
«Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza
e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio».
In assenza di disposizioni transitorie, tale divieto era applicabile anche ai rapporti a termine in corso alla data della sua entrata in vigore. Inoltre, la norma si riferiva non solo alla ipotesi di utilizzo del medesimo lavoratore in forza di tipologie contrattuali diverse ma alla pluralità di contratti, anche della stessa tipologia ( come nella fattispecie di causa, in cui vi è stata la stipula di due contratti a termine, entrambi prorogati).
Da ultimo, trattandosi di disposizione speciale relativa al pubblico impiego- applicabile, in mancanza di diversa indicazione, anche alla categoria dei dirigenti- essa prevaleva sulla disposizione generale stabilita per i contratti a termine della dirigenza dall'articolo 10, comma 4, d.lgs n. 368/2001.”. (cfr. Cass. Civ. Ord.
1873/2025)
La misura del risarcimento, considerata la durata del rapporto e la reiterazione dei contratti, può essere determinata in via equitativa in 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto della misura del superamento del limite di legittimità del ricorso a contratti flessibili, così come quantificata dal ricorrente, come da buste paga in € 3.980, e non contestata dall' CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 147/22 come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio 6680/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al risarcimento del Controparte_3 danno in favore di nella misura di euro 11.940 oltre Parte_1
interessi;
2)Condanna l' Messina al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_3 ricorrente, quantificate in € 5388,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge, con rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Messina il 01/10/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando