Art. 1.
Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza diretto, indiretto e di riversibilita' per il personale civile di ruolo, comprese quelle relative alle ritenute ed ai contributi, nonche' le disposizioni sulla concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica e sull'assunzione, a carico dello Stato, delle spese di cura per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa per le Amministrazioni dello Stato l'obbligo della iscrizione dei dipendenti, di cui al primo comma, alle assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale od a fondi sostitutivi delle assicurazioni medesime, salva l'iscrizione all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi.
Si applica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322 , e successive modificazioni.
I predetti dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in sostituzione dei trattamenti previsti dal primo comma, possono optare, entro un anno da tale data, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, od a fondi sostitutivi di essa. In tale caso permane per le Amministrazioni anche l'obbligo di provvedere alla continuazione della iscrizione del suddetto personale alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione, nonche' all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; la regolarizzazione delle posizioni assicurative e' eseguita senza oneri per interessi di mora. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 12 aprile 1973 n .40 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1973 n. 102) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 ("estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo"), nella parte in cui non contempla tra i destinatari del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato anche gli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, con la disciplina gia' prevista per gli insegnanti non di ruolo con incarico triennale".
Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza diretto, indiretto e di riversibilita' per il personale civile di ruolo, comprese quelle relative alle ritenute ed ai contributi, nonche' le disposizioni sulla concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica e sull'assunzione, a carico dello Stato, delle spese di cura per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa per le Amministrazioni dello Stato l'obbligo della iscrizione dei dipendenti, di cui al primo comma, alle assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale od a fondi sostitutivi delle assicurazioni medesime, salva l'iscrizione all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi.
Si applica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322 , e successive modificazioni.
I predetti dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in sostituzione dei trattamenti previsti dal primo comma, possono optare, entro un anno da tale data, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, od a fondi sostitutivi di essa. In tale caso permane per le Amministrazioni anche l'obbligo di provvedere alla continuazione della iscrizione del suddetto personale alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione, nonche' all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; la regolarizzazione delle posizioni assicurative e' eseguita senza oneri per interessi di mora. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 12 aprile 1973 n .40 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1973 n. 102) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 ("estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo"), nella parte in cui non contempla tra i destinatari del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato anche gli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, con la disciplina gia' prevista per gli insegnanti non di ruolo con incarico triennale".