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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7035/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7035/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI Parte_1 C.F._1 BENEDETTA e dell'avv. CASINI ELEONORA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BIANCHI BENEDETTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI Pt_2 Pt_1 C.F._3 BENEDETTA e dell'avv. CASINI ELEONORA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BIANCHI BENEDETTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
( con atto di citazione con atto di citazione notificato l'8.6.23 ed in cui veniva
[...] CP_4 esposto:che con atto del 29.7.02 acquistava da appartamento per uso Parte_1 CP_4 abitativo sito in Reggello, fraz. Leccio, Via Ciro Menotti n. 20/A; che nell'atto Parte_1 dichiarava di essere in comunione legale col coniuge che con l'atto non venivano Controparte_2 trasferiti il giardinetto adiacente all'abitazione e due posti auto in quanto non era compiuta la loro identificazione catastale;
che da subito però tali immobili entravano nel possesso esclusivo degli attori che lo esercitavano fino alla domanda.
Gli attori chiedevano pertanto la dichiarazione dell'intervenuto acquisto da parte degli stessi della proprietà degli immobili suddetti per intervenuta usucapione .
La non si è costituita in giudizio rendendosi contumace. CP_4
La causa , assunte prove testimoniali, è stata quindi ritenuta in decisione.
La domanda è fondata.
L'art. 1158 c.c. stabilisce che la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni.
L'art. 832 c.c. stabilisce che il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo , entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Nell'atto di compravendita del 29.7.02 le parti davano atto che l'unità immobiliare compravenduta era parte di un complesso edilizio non ancora ultimato e si impegnavano quindi a porre in essere atto integrativo con il quale sarebbero stati trasferiti uno o più resedi o manufatti accessori ad integrazione del bene venduto.
Tale atto integrativo non è mai stato posto in essere.
Tuttavia risulta dalla prova testimoniale assunta che gli attori fin dal 29.7.02 usano in via esclusiva sia il giardino resede adiacente all'abitazione, recintato e chiuso con cancello , nonché i due posti auto, delimitabili con paletti e catena metallici amovibili( v. foto e relazione tecnica doc. 6) , tant'è che in questo periodo hanno anche concesso in locazione i beni in oggetto( v. doc. 5).
Stante il possesso esclusivo alla stregua di proprietari esercitato per oltre venti anni dagli attori sui beni in questione deve essere dichiarato che gli stessi ne hanno acquisita la proprietà per intervenuta usucapione.
I beni usucapiti sono identificabili in base alla relazione tecnica allegata e confermata in sede testimoniale .
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di pronuncia di mero accertamento e non avendo la parte convenuta resistito alla domanda.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c.
PQM
Il Tribunale dichiara che nato a [...] ) il 10.8.1959(CF Parte_1
: ) e , nata a [...] il [...](CF: C.F._1 Controparte_2
) hanno acquistato per intervenuta usucapione la proprietà del giardinetto posto C.F._3 all'accesso dell'abitazione sita in Reggello, fraz. Leccio, Via Ciro Menotti n. 20/A, identificato al NCU
pagina 2 di 3 del Comune di Reggello nel Foglio di Mappa 55 , Particella 13 Sub. 11 cat. F/1, mq 77 nonché dei due posti auto adiacenti alla casa identificati rispettivamente al Foglio di Mappa 55 Particella 13 Sub. 514 cat. C/6, mq 13 ed al Foglio di Mappa 55 Particella 13 Sub. 515 cat. C/6 , mq 14.
Firenze, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7035/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI Parte_1 C.F._1 BENEDETTA e dell'avv. CASINI ELEONORA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BIANCHI BENEDETTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI Pt_2 Pt_1 C.F._3 BENEDETTA e dell'avv. CASINI ELEONORA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BIANCHI BENEDETTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
( con atto di citazione con atto di citazione notificato l'8.6.23 ed in cui veniva
[...] CP_4 esposto:che con atto del 29.7.02 acquistava da appartamento per uso Parte_1 CP_4 abitativo sito in Reggello, fraz. Leccio, Via Ciro Menotti n. 20/A; che nell'atto Parte_1 dichiarava di essere in comunione legale col coniuge che con l'atto non venivano Controparte_2 trasferiti il giardinetto adiacente all'abitazione e due posti auto in quanto non era compiuta la loro identificazione catastale;
che da subito però tali immobili entravano nel possesso esclusivo degli attori che lo esercitavano fino alla domanda.
Gli attori chiedevano pertanto la dichiarazione dell'intervenuto acquisto da parte degli stessi della proprietà degli immobili suddetti per intervenuta usucapione .
La non si è costituita in giudizio rendendosi contumace. CP_4
La causa , assunte prove testimoniali, è stata quindi ritenuta in decisione.
La domanda è fondata.
L'art. 1158 c.c. stabilisce che la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni.
L'art. 832 c.c. stabilisce che il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo , entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Nell'atto di compravendita del 29.7.02 le parti davano atto che l'unità immobiliare compravenduta era parte di un complesso edilizio non ancora ultimato e si impegnavano quindi a porre in essere atto integrativo con il quale sarebbero stati trasferiti uno o più resedi o manufatti accessori ad integrazione del bene venduto.
Tale atto integrativo non è mai stato posto in essere.
Tuttavia risulta dalla prova testimoniale assunta che gli attori fin dal 29.7.02 usano in via esclusiva sia il giardino resede adiacente all'abitazione, recintato e chiuso con cancello , nonché i due posti auto, delimitabili con paletti e catena metallici amovibili( v. foto e relazione tecnica doc. 6) , tant'è che in questo periodo hanno anche concesso in locazione i beni in oggetto( v. doc. 5).
Stante il possesso esclusivo alla stregua di proprietari esercitato per oltre venti anni dagli attori sui beni in questione deve essere dichiarato che gli stessi ne hanno acquisita la proprietà per intervenuta usucapione.
I beni usucapiti sono identificabili in base alla relazione tecnica allegata e confermata in sede testimoniale .
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di pronuncia di mero accertamento e non avendo la parte convenuta resistito alla domanda.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c.
PQM
Il Tribunale dichiara che nato a [...] ) il 10.8.1959(CF Parte_1
: ) e , nata a [...] il [...](CF: C.F._1 Controparte_2
) hanno acquistato per intervenuta usucapione la proprietà del giardinetto posto C.F._3 all'accesso dell'abitazione sita in Reggello, fraz. Leccio, Via Ciro Menotti n. 20/A, identificato al NCU
pagina 2 di 3 del Comune di Reggello nel Foglio di Mappa 55 , Particella 13 Sub. 11 cat. F/1, mq 77 nonché dei due posti auto adiacenti alla casa identificati rispettivamente al Foglio di Mappa 55 Particella 13 Sub. 514 cat. C/6, mq 13 ed al Foglio di Mappa 55 Particella 13 Sub. 515 cat. C/6 , mq 14.
Firenze, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3