TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
b R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Troso e Ugo Parte_1
Troso, ricorrente;
e in persona del rappresentate legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato in data 14.3.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 4.416,55, chiesta in restituzione dall' con nota del 18.12.2023 in relazione ai ratei della prestazione CP_1
n. 7031489 corrisposti da gennaio 2013 a dicembre 2014, con conseguente CP_2 refusione di quanto eventualmente recuperato in compensazione, eccependo la irripetibilità di quanto percepito. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto della domanda (in particolare, ha specificato che “In data 20/05/2013, veniva inviato, il “Bustone” contenente l'informativa sugli adempimenti di natura dichiarativa, a carico del pensionato, per l'anno 2012. In data 01/09/2014, veniva inviato, il “Bustone” contenente l'informativa sugli adempimenti di natura dichiarativa, a carico del pensionato, per l'anno 2013. Con raccomandata del 20/11/2015, veniva inviato avviso di sospensione per mancata comunicazione dei redditi anni 2012 e 2013, invitando la pensionata ad adempiere entro il termine del 29/02/2016. Nonostante la ricezione della raccomandata (vedi ricevuta) la pensionata non assolveva all'obbligo dichiarativo… In data 05/08/2016 (con raccomandata regolarmente notificata), come preavvisato, interviene revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2012 (indebito periodo 01/2013-12/2013) e dell'anno 2013 (indebito periodo 01/2014- 12/2014)”). Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come anticipato in premessa, la pretesa restitutoria azionata dall' si correla alla CP_1 mancata trasmissione da parte della delle dichiarazione dei redditi degli anni Pt_1
2012 e 2013, sollecitata dall'istituto previdenziale con richieste del 20.5.2013 e 1.9.2014 e, poi, con preavviso di sospensione del 20.11.2015 (vds. documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' e rilevante nel caso di specie, venendo in rilievo una CP_1
1 prestazione collegata al reddito. Tale puntualizzazione, debitamente illustrata in sede di costituzione in giudizio, vale, dunque, a lumeggiare le ragioni della pretesa restitutoria in termini utili a consentire alla parte ricorrente di apprestare compiutamente le proprie difese, colmando il deficit motivazionale prospettato in ricorso. In relazione a quanto sopra specificato, giova, dunque, richiamare il quadro normativo di riferimento che, a partire dal 2010, prevede un sistema che esonera i titolari di prestazioni collegate al reddito dall'obbligo di inviare il modello Red all'istituto previdenziale, qualora siano tenuti a comunicare la situazione reddituale alla amministrazione finanziaria (Mod.730 o Unico) (v. art. 13, co. 6, lett. c, D.L n. 78/2010 conv. in L.n.122/2010); in tal caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, l' ha sempre la possibilità di CP_1 conoscere i dati reddituali dichiarati dai contribuenti ai fini fiscali. Più nel dettaglio, l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 2010, prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la CP_1 gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. L'art. 35, comma 10 bis, D. L. n. 207/2008, prevede, poi, testualmente:
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli previdenziali che erogano la prestazione. In CP_3 caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Non essendo in contestazione, a fronte di quanto precede, che l' abbia dato CP_1 luogo alla azione di recupero qui contestata sulla base della sequenza di provvedimenti riepilogata in premessa, è da ritenere del tutto corretto l'operato dell'istituto previdenziale, che, in rapporto alla mancata tempestiva comunicazione dei redditi relativi agli anni 2012 e 2013, ha validamente dato corso al recupero dei ratei della prestazione collegata al reddito corrisposti nel corso dei successivi anni 2013 e 2014, laddove, ai sensi del precitato art. 13, l'azione di recupero specificatamente concerne le somme erogate nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa (ovvero, con riferimento ai redditi del 2012 e 2013, le somme erogate nel 2013 e 2014).
2 Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da disattendere. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato in data 14.3.2024 da nei confronti dell' così provvede: rigetta la Parte_1 CP_1 domanda attorea;
spese di lite irripetibili. Lecce, 26 novembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
3
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Troso e Ugo Parte_1
Troso, ricorrente;
e in persona del rappresentate legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato in data 14.3.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 4.416,55, chiesta in restituzione dall' con nota del 18.12.2023 in relazione ai ratei della prestazione CP_1
n. 7031489 corrisposti da gennaio 2013 a dicembre 2014, con conseguente CP_2 refusione di quanto eventualmente recuperato in compensazione, eccependo la irripetibilità di quanto percepito. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto della domanda (in particolare, ha specificato che “In data 20/05/2013, veniva inviato, il “Bustone” contenente l'informativa sugli adempimenti di natura dichiarativa, a carico del pensionato, per l'anno 2012. In data 01/09/2014, veniva inviato, il “Bustone” contenente l'informativa sugli adempimenti di natura dichiarativa, a carico del pensionato, per l'anno 2013. Con raccomandata del 20/11/2015, veniva inviato avviso di sospensione per mancata comunicazione dei redditi anni 2012 e 2013, invitando la pensionata ad adempiere entro il termine del 29/02/2016. Nonostante la ricezione della raccomandata (vedi ricevuta) la pensionata non assolveva all'obbligo dichiarativo… In data 05/08/2016 (con raccomandata regolarmente notificata), come preavvisato, interviene revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2012 (indebito periodo 01/2013-12/2013) e dell'anno 2013 (indebito periodo 01/2014- 12/2014)”). Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come anticipato in premessa, la pretesa restitutoria azionata dall' si correla alla CP_1 mancata trasmissione da parte della delle dichiarazione dei redditi degli anni Pt_1
2012 e 2013, sollecitata dall'istituto previdenziale con richieste del 20.5.2013 e 1.9.2014 e, poi, con preavviso di sospensione del 20.11.2015 (vds. documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' e rilevante nel caso di specie, venendo in rilievo una CP_1
1 prestazione collegata al reddito. Tale puntualizzazione, debitamente illustrata in sede di costituzione in giudizio, vale, dunque, a lumeggiare le ragioni della pretesa restitutoria in termini utili a consentire alla parte ricorrente di apprestare compiutamente le proprie difese, colmando il deficit motivazionale prospettato in ricorso. In relazione a quanto sopra specificato, giova, dunque, richiamare il quadro normativo di riferimento che, a partire dal 2010, prevede un sistema che esonera i titolari di prestazioni collegate al reddito dall'obbligo di inviare il modello Red all'istituto previdenziale, qualora siano tenuti a comunicare la situazione reddituale alla amministrazione finanziaria (Mod.730 o Unico) (v. art. 13, co. 6, lett. c, D.L n. 78/2010 conv. in L.n.122/2010); in tal caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, l' ha sempre la possibilità di CP_1 conoscere i dati reddituali dichiarati dai contribuenti ai fini fiscali. Più nel dettaglio, l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 2010, prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la CP_1 gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. L'art. 35, comma 10 bis, D. L. n. 207/2008, prevede, poi, testualmente:
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli previdenziali che erogano la prestazione. In CP_3 caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Non essendo in contestazione, a fronte di quanto precede, che l' abbia dato CP_1 luogo alla azione di recupero qui contestata sulla base della sequenza di provvedimenti riepilogata in premessa, è da ritenere del tutto corretto l'operato dell'istituto previdenziale, che, in rapporto alla mancata tempestiva comunicazione dei redditi relativi agli anni 2012 e 2013, ha validamente dato corso al recupero dei ratei della prestazione collegata al reddito corrisposti nel corso dei successivi anni 2013 e 2014, laddove, ai sensi del precitato art. 13, l'azione di recupero specificatamente concerne le somme erogate nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa (ovvero, con riferimento ai redditi del 2012 e 2013, le somme erogate nel 2013 e 2014).
2 Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da disattendere. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato in data 14.3.2024 da nei confronti dell' così provvede: rigetta la Parte_1 CP_1 domanda attorea;
spese di lite irripetibili. Lecce, 26 novembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
3