Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/06/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14290-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 13 giugno 2025, il Giudice Adriana Pandolfo, aperto il verbale relativo alla causa iscritta al n. 14290/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per la quale con provvedimento del 23 maggio 2025 è
stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il de-
posito di note scritte, dà atto che i procurati delle parti hanno provveduto,
nel termine assegnato, al deposito delle rispettive note scritte con le quali riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi, ed in particolare delle note conclusive, hanno chiesto che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
viste le note depositate dalle parti ed esaminate le relative istanze, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il Giudice
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio, così provvede come da sentenza che allega al presente verba-
le.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, ha emesso ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14290/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1
e
( ) entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. Biagio Falzone ( per procura in Email_1
calce all'atto di citazione
- attori -
E
( , Controparte_1 C.F._3
( ), Controparte_2 C.F._4
( ) Controparte_3 C.F._5
( ), tutti rappresentati e difesi Controparte_4 C.F._6
dall'avv. Vincenzo Cracolici ( per procura in calce alla Email_2
comparsa di costituzione e risposta;
e
( , Parte_3 C.F._7
- 2 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
( Parte_4 C.F._8
( ) tutti rappresentati e difesi Parte_5 C.F._9
dall'avv. Dario Vitrano per procura Email_3
in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
e
( ), tutti rappresentati e difesi Controparte_5 C.F._10
dall'avv. Laura Gancitano ( per procura in calce Email_4
alla comparsa di costituzione e risposta;
e
( Controparte_6 C.F._11
( ) rappresentati e difesi dall'avv. Parte_6 C.F._12
Simona Ciancitto ( per procura in calce alla com- Email_5
parsa di costituzione e risposta;
- convenuti -
e
( ), CP_7 C.F._13
( ), CP_8 C.F._14
( Controparte_9 C.F._15
( CP_10 C.F._16
( Controparte_11 C.F._17
( ) tutti rappresentati e dife- Controparte_12 C.F._18
si dall'avv. Simona Ciancitto ( per procura in calce Email_5
all'Atto di intervento volontario ex art. 150 c.p.c.;
- intervenienti –
, nata a [...], il [...]; residente a Parte_7
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Sezione Terza Civile
Capaci, Via Emilia n. 7;
, nato a [...], il [...]; residente a [...]
Emilia n. 7;
, nata a [...], il [...]; residente a [...]
F. Coppi n. 7;
- convenuti contumaci -
Oggetto: Regresso tra condebitori (art. 1299 c.c.) – Indebito oggettivo
(art. 2033 c.c.)
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia di , Parte_7 CP_13
e , così provvede: CP_14
1) rigetta le domande formulate ex art. 1299 e 2033 c.c. dagli attori e e dagli intervenienti Parte_1 Parte_2 [...]
, , , CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
e nei confronti di tutti i con- Controparte_11 Controparte_12
venuti;
2) condanna e nonché gli inter- Parte_1 Parte_2
venienti , , , CP_7 CP_8 Controparte_9
e , al paga- CP_10 Controparte_11 Controparte_12
mento, in solido tra loro, delle spese processuali in favore dei con-
venuti , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
che liquida in € 3.809,00 per compenso profes- Controparte_4
sionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del
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compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) condanna e nonché gli inter- Parte_1 Parte_2
venienti , , , CP_7 CP_8 Controparte_9
e , al paga- CP_10 Controparte_11 Controparte_12
mento, in solido tra loro, delle spese processuali in favore dei con-
venuti , , e Parte_3 Parte_4 Parte_5
che liquida in € 3.809,00 per compenso profes- Controparte_5
sionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) condanna e Cancellieri nonché gli inter- Parte_1 Pt_2
venienti , , , CP_7 CP_8 Controparte_9
e , al paga- CP_10 Controparte_11 Controparte_12
mento, in solido tra loro, delle spese processuali in favore dei con-
venuti e che liquida in € Controparte_6 Parte_6
3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetta-
rie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misu-
ra legalmente dovuta;
5) compensa le spese di lite tra gli attori e gli intervenienti da una parte e i convenuti , e Parte_7 CP_13 CP_14
dall'altra.
[...]
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno chiesto la condanna dei convenuti alla restituzione, ex Parte_2
art. 1299 c.c. o in subordine ex art. 2033 c.c., della somma di €
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70.128,00, quale conseguenza dell'espropriazione immobiliare subita per
“esclusiva colpa e fatto dei convenuti”. A tal fine gli attori hanno rappre-
sentato di avere acquistato, con atto di compravendita del 6 maggio 2008,
una quota, pari a 90/1320, di un vasto spezzone di terreno ed un fabbri-
cato rurale, sito nel Comune di Capaci, contrada “Fondo Pozzo”, provve-
dendo all'integrale pagamento della quota prezzo dagli stessi dovuta.
Hanno altresì rappresentano che invece “gli altri comproprietari … non
versavano le somma dovute al venditore [che, conseguentemente,] sotto-
poneva ad espropriazione forzata parte del fondo oggetto di causa …
[all'esito della quale] hanno … perduto le rispettive quote di proprietà … per
complessivi € 70.128,00”, di cui con il presente giudizio richiedono la re-
stituzione.
Con atto di intervento depositato telematicamente il 30 gennaio 2023
si costituivano , , , CP_7 CP_8 Controparte_9
e , i quali rappre- CP_10 Controparte_11 Controparte_12
sentando di trovarsi nella medesima posizione degli attori Parte_8
e (di avere cioè acquistato una quota del vasto
[...] Parte_2
spezzone di terreno ed un fabbricato rurale, sito nel Comune di Capaci,
contrada “Fondo Pozzo”, di avere pagato la quota parte del prezzo di ven-
dita e di avere subito, a causa dell'inadempimento degli altri comproprie-
tari, l'espropriazione forzata azionata dal venditore), si sono associati alle richieste degli attori, chiedendo la condanna dei convenuti alla restituzio-
ne del “valore complessivo dell'area pignorata”.
❖❖❖
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia dei conve-
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nuti , e , ritualmente Parte_7 CP_13 CP_14
evocati in giudizio e non costituitisi,
Tanto premesso, va rilevato che gli attori e Parte_1 [...]
e gli intervenienti , , Parte_2 CP_7 CP_8 CP_9
, e , han-
[...] CP_10 Controparte_11 Controparte_12
no chiesto ex art. 1299 c.c. la restituzione delle somme corrispondenti al valore complessivo dell'area pignorata.
Sul punto va rilevato che l'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c.
(che spetta pure al condebitore che – come nella fattispecie in esame –
abbia pagato solo parzialmente il debito solidale;
cfr. Cass. civ., III,
16/3/2021 n. 7279; Cass. civ. 27/8/2018 n. 21197) è esperibile solo se la somma pagata ecceda la quota interna del solvens e nei limiti di tale eccedenza (Cass. civ. 21197/2018, cit.; Cass. civ. 13/2/2018 n. 3404;
ass. civ. 27/1/2009 n. 1955; Cass, civ. 7/12/1998 n. 12366; Cass. civ.
20/1/1998 n. 884; Cass. civ. 19/1/1984 n. 459) poiché in tal caso si avrebbe un depauperamento di quest'ultimo oltre il dovuto e un correlato indebito arricchimento dei condebitori, consistente nella parziale libera-
zione.
La ratio di tale norma risiede, invero, nell'esigenza di redistribuire tra i condebitori l'onere economico dell'adempimento delle prestazioni, potendo il solvens attraverso il regresso, richiedere la sola parte eccedente rispetto alla sua quota parte, riequilibrando i rapporti interni tra i condebitori.
Diversamente, l'azione di regresso è preclusa al condebitore che abbia eseguito la prestazione in misura pari o addirittura inferiore alla sua quo-
ta di spettanza, tranne nel caso in cui l'obbligazione solidale sia stata
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contratta nell'esclusivo interesse dell'altro condebitore (cd. obbligazione ad interesse unisoggettivo), nel qual caso la ripetizione riguarderà l'intera prestazione eseguita.
Orbene, facendo applicazione dei superiori principi, le domande formu-
late dagli attori e dagli intervenienti non possono trovare accoglimento,
risultando pacifico e incontestato che gli stessi si siano limitati a corri-
spondere soltanto la quota di propria spettanza dell'intero prezzo di ven-
dita e non risultando che l'obbligazione solidale sia stata contratta nell'esclusivo interesse degli altri condebitori.
❖
Del pari infondata è la domanda di restituzione formulata dagli attori e dagli intervenienti ex art. 2033 c.c., difettandone i presupposti.
Invero, “L'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art 2033 cc, ha
per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una par-
te, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno
successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia con-
nessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass. civ., III, 28/5/2013
n.13207).
La norma, pertanto, riconosce a colui (solvens) che abbia effettuato un pagamento non dovuto, privo, cioè, di qualsiasi causa di giustificazione, il diritto di ripetere da chi ha ricevuto la prestazione (accipiens) tutto ciò che ha pagato maggiorato dagli interessi tramite l'azione di ripetizione dell'indebito (condictio indebiti).
La condictio indebiti, però, anche se diretta alla restituzione della cosa,
è comunque un'azione personale. Ne consegue che l'oggetto del pagamen-
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to non può essere recuperato presso terzi ma solo nei confronti dell'accipiens.
Orbene, è evidente che nella fattispecie l'art. 2033 c.c. non può trovare applicazione atteso che (è circostanza pacifica e risultante documental-
mente) gli attori e gli intervenienti hanno effettuato il pagamento delle somme di cui con il presente giudizio chiedono la restituzione ad un sog-
getto terzo, diverso dagli odierni convenuti.
Peraltro, non sussiste alcun indebito pagamento effettuato dagli attori e dagli intervenienti nei confronti dei convenuti, dal momento che la somma di cui oggi gli stessi chiedono la restituzione è stata legittimamen-
te corrisposta (si ripete, al venditore (e quindi soggetto terzo) degli immo-
bili di cui all'atto di compravendita del 6 maggio 2008) a titolo di quota prezzo di acquisto.
È evidente allora che, che nel caso in esame, difettano i presupposti per la richiesta restitutoria ex art. 2033 c.c. formulata nei confronti dei convenuti non sussistendo alcun indebito pagamento a favore dei conve-
nuti.
Alla luce delle superiori considerazioni, le richieste restitutorie formu-
late dagli attori e dagli interventi non possono trovare accoglimento.
❖❖❖
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., gli attori e e gli intervenienti Parte_1 Parte_2 [...]
, , , CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
e vanno condannati, in solido tra loro, al
[...] Controparte_12
pagamento delle spese processuali sostenute dai convenuti CP_15
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CP_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_5 [...]
e . CP_17 Parte_6
I compensi professionali ai difensori vengono liquidati – come in dispo-
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà della controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n.
55/2014, qualora l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, va liquidato un onorario unico e non tanti onorari quanti sono i clienti, senza che rilevi la circostanza che il comune difen-
sore abbia presentato distinti atti difensivi (Cass. civ., Ord. 11/1/2022 n.
518; Cass. civ., Ord. 16/11/2018, n. 29651).
Da ultimo, va rilevato che non si ritiene di applicare la maggiorazione di cui al citato art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 in ragione dell'identità
delle questioni affrontate con riferimenti alle posizioni delle parti.
La mancata costituzione in giudizio dei convenuti Pt_7 Parte_7
, e giustifica l'integrale compensazione del-
[...] CP_13 CP_14
le spese processuali tra gli attori e gli intervenienti da una parte e i detti convenuti dall'altra.
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 13 giugno 2025
IL G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in con-
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formità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/09, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22/2/10, n. 24, e del D.Lgs.
7/3/05, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/11, n. 44.
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