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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Alla pubblica udienza del 27 marzo 2025, innanzi alla Corte di Appello di Messina, Seconda
Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel.
Viene chiamata la causa civile iscritta al n. 337/2024 R.G.A., promossa da
, nata a [...], il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine
[...] degli Avvocati di Patti del 24 novembre 2020, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Walter Mangano (con pec indicata), presso il cui studio, in Capo d'Orlando, via S.
Quasimodo n.12, è elettivamente domiciliata,
Appellante contro
, nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Tortora (con pec indicata), presso il C.F._2 cui studio, in Barcellona P.G. (ME) in Via Carducci n. 76, è elettivamente domiciliato,
Appellato
Sono presenti: per parte appellante, l'Avv. Marina Merendino per delega dell'Avv. Walter Mangano e, per parte appellata, l'Avv. Anna Lo Presti per delega dell'Avv. Giuseppe Tortora.
La Corte invita i difensori alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
L'Avv. Lo Presti insiste nelle proprie difese e in particolare nella eccezione preliminare di estinzione del processo.
L'Avv. Merendino si riporta alle note conclusive depositate.
I difensori chiedono porsi la causa in decisione.
Dopo la discussione, la Corte si ritira in camera di consiglio e, in esito, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 14 dicembre 2024, pubblicata in data 19 gennaio 2024, la Corte
Suprema di Cassazione ha annullato, limitatamente agli effetti civili la sentenza emessa, in data
3 maggio 2023, dalla Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Penale, con rinvio al
1 giudice civile competente per valore in grado di appello, cui ha rimesso anche la liquidazione delle spese tra le parti per il grado di legittimità.
Con ricorso depositato il 18 aprile 2024, ha riassunto la causa, chiedendo: “1) Parte_1
Ritenere e dichiarare che si è reso responsabile dei fatti configuranti Controparte_1
i reati di cui agli artt. 572, 582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 5 c.p in danno di
[...]
; 2) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di per Pt_1 Controparte_1
i fatti di cui ai capi A e B dell'imputazione penale e riportati superiormente e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento in favore della danneggiata, odierna esponente, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali conseguenti, nell'importo complessivo quantificati, anche equitativamente, in Euro 30.000,00 (trentamila/00) tenuto conto, quanto al danno biologico
(inteso come lesione fisica -frattura, ferita ecc.- o psichiche -ansia, stress ecc.- reversibile) che
a quello permanente (inteso come quello da cui deriva una compromissione delle attività vitali del soggetto) delle tabelle del Tribunale di Milano, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. 3)
Condannare al pagamento di spese e compensi dell'odierno giudizio Controparte_1
e di quello penale (1°, 2° grado e giudizio in Cassazione), oltre spese generali ed accessori”. Costituitosi in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, l'estinzione Controparte_1 del processo, ai sensi dell'artt. 392 e 393 c.p.c. e, nel merito, l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi di impugnazione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali.
All'odierna udienza collegiale, le parti hanno discusso oralmente la causa, ex art. 281 sexies
c.p.c..
******
L'eccezione preliminare relativa alla tardività dell'atto di riassunzione è fondata. L'art. 392 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (avuto riguardo al momento della costituzione della parte civile nel processo penale) recita “La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione” (comma 1). “La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti” (comma
2).
Costituisce un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, quando la norma prevede che il giudizio vada proposto con citazione, ove esso sia instaurato con ricorso, quel che rileva, ai fini della valutazione di tempestività, è la data in cui l'atto venga notificato alla controparte (cfr. Cass. Civ., sez. II, 14/07/2021, n. 20071).
E' stato costantemente affermato che “In caso di non conformità nella forma di esercizio dell'atto di impugnazione, l'impugnazione può essere considerata tempestiva e quindi ammissibile solo se, in caso di notifica di una citazione dove è richiesto il deposito del ricorso, la citazione viene depositata presso l'ufficio entro il termine per l'impugnazione, e viceversa, se al deposito del ricorso segue la notifica dell'atto alla controparte entro lo stesso termine”
(ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14/06/2024, n. 16652, che ha precisato che, in linea generale,
l'inosservanza delle forme può essere rimediata attraverso il meccanismo del raggiungimento dello scopo soltanto se l'attività successiva all'atto non rispettoso della forma prescritta assicuri
2 ciò che avrebbe assicurato il rispetto della forma entro il termine di impugnazione e che il raggiungimento dello scopo là dove si usi la forma del ricorso può avvenire solo quando e se la notificazione in quel senso sia avvenuta nel termine previsto per l'impugnazione).
Ed ancora che “Quando l'ordinamento prescrive per l'esercizio del diritto di impugnazione rispettivamente la forma del ricorso da depositare presso l'ufficio che deve ricevere l'impugnazione ovvero la forma della citazione o della notificazione di un atto alla parte destinataria dell'impugnazione, lo scopo dell'attività di esercizio del diritto di impugnazione connaturato alle due diverse forme è nel primo che nel termine di impugnazione si realizzi la
“presa di contatto” con il giudice investito dell'impugnazione e nel secondo che entro quel termine si realizzi la “presa di contatto” con la parte destinataria dell'impugnazione. Ne consegue che l'errore nella scelta dell'atto di proposizione dell'impugnazione sotto il profilo del contenuto-forma che non abbia realizzato la “presa di contatto” prescritta, può essere rimediato esclusivamente tramite eventuali attività integrative successive all'adozione dell'atto idonee a realizzare quella “presa di contatto” entro il termine di impugnazione e non già oltre quel termine” (Cass. Civ., sez. un., 08/11/2018, n. 28575).
Nel caso in esame, la riassunzione della causa è stata erroneamente effettuata con ricorso, depositato il 18 aprile 2024 ma notificato alla controparte in data 20 giugno 2024, dunque ben oltre il termine previsto dall'art. 392 c.p.c.. Ne segue che, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'intero processo si è estinto.
Ed infatti, la mancata, o intempestiva riassunzione, del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'articolo 393 del c.p.c., l'estinzione non solo del giudizio di rinvio, ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, va applicata la regola generale, di cui all'art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo la quale le spese di tutti i gradi del giudizio
(compreso quello di legittimità) rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Si provvede con separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, letti gli artt. 352 e 281 bis c.p.c., pronunciando in sede di rinvio, giusta sentenza della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata in data 19 gennaio 2024, che ha annullato, limitatamente agli effetti civili, la sentenza emessa, in data 3 maggio 2023, dalla Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Penale, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo.
- Dispone che le spese di tutti i gradi del processo rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate, ex art. 310 c.p.c..
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
3
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Alla pubblica udienza del 27 marzo 2025, innanzi alla Corte di Appello di Messina, Seconda
Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel.
Viene chiamata la causa civile iscritta al n. 337/2024 R.G.A., promossa da
, nata a [...], il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine
[...] degli Avvocati di Patti del 24 novembre 2020, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Walter Mangano (con pec indicata), presso il cui studio, in Capo d'Orlando, via S.
Quasimodo n.12, è elettivamente domiciliata,
Appellante contro
, nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Tortora (con pec indicata), presso il C.F._2 cui studio, in Barcellona P.G. (ME) in Via Carducci n. 76, è elettivamente domiciliato,
Appellato
Sono presenti: per parte appellante, l'Avv. Marina Merendino per delega dell'Avv. Walter Mangano e, per parte appellata, l'Avv. Anna Lo Presti per delega dell'Avv. Giuseppe Tortora.
La Corte invita i difensori alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
L'Avv. Lo Presti insiste nelle proprie difese e in particolare nella eccezione preliminare di estinzione del processo.
L'Avv. Merendino si riporta alle note conclusive depositate.
I difensori chiedono porsi la causa in decisione.
Dopo la discussione, la Corte si ritira in camera di consiglio e, in esito, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 14 dicembre 2024, pubblicata in data 19 gennaio 2024, la Corte
Suprema di Cassazione ha annullato, limitatamente agli effetti civili la sentenza emessa, in data
3 maggio 2023, dalla Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Penale, con rinvio al
1 giudice civile competente per valore in grado di appello, cui ha rimesso anche la liquidazione delle spese tra le parti per il grado di legittimità.
Con ricorso depositato il 18 aprile 2024, ha riassunto la causa, chiedendo: “1) Parte_1
Ritenere e dichiarare che si è reso responsabile dei fatti configuranti Controparte_1
i reati di cui agli artt. 572, 582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 5 c.p in danno di
[...]
; 2) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di per Pt_1 Controparte_1
i fatti di cui ai capi A e B dell'imputazione penale e riportati superiormente e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento in favore della danneggiata, odierna esponente, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali conseguenti, nell'importo complessivo quantificati, anche equitativamente, in Euro 30.000,00 (trentamila/00) tenuto conto, quanto al danno biologico
(inteso come lesione fisica -frattura, ferita ecc.- o psichiche -ansia, stress ecc.- reversibile) che
a quello permanente (inteso come quello da cui deriva una compromissione delle attività vitali del soggetto) delle tabelle del Tribunale di Milano, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. 3)
Condannare al pagamento di spese e compensi dell'odierno giudizio Controparte_1
e di quello penale (1°, 2° grado e giudizio in Cassazione), oltre spese generali ed accessori”. Costituitosi in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, l'estinzione Controparte_1 del processo, ai sensi dell'artt. 392 e 393 c.p.c. e, nel merito, l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi di impugnazione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali.
All'odierna udienza collegiale, le parti hanno discusso oralmente la causa, ex art. 281 sexies
c.p.c..
******
L'eccezione preliminare relativa alla tardività dell'atto di riassunzione è fondata. L'art. 392 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (avuto riguardo al momento della costituzione della parte civile nel processo penale) recita “La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione” (comma 1). “La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti” (comma
2).
Costituisce un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, quando la norma prevede che il giudizio vada proposto con citazione, ove esso sia instaurato con ricorso, quel che rileva, ai fini della valutazione di tempestività, è la data in cui l'atto venga notificato alla controparte (cfr. Cass. Civ., sez. II, 14/07/2021, n. 20071).
E' stato costantemente affermato che “In caso di non conformità nella forma di esercizio dell'atto di impugnazione, l'impugnazione può essere considerata tempestiva e quindi ammissibile solo se, in caso di notifica di una citazione dove è richiesto il deposito del ricorso, la citazione viene depositata presso l'ufficio entro il termine per l'impugnazione, e viceversa, se al deposito del ricorso segue la notifica dell'atto alla controparte entro lo stesso termine”
(ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14/06/2024, n. 16652, che ha precisato che, in linea generale,
l'inosservanza delle forme può essere rimediata attraverso il meccanismo del raggiungimento dello scopo soltanto se l'attività successiva all'atto non rispettoso della forma prescritta assicuri
2 ciò che avrebbe assicurato il rispetto della forma entro il termine di impugnazione e che il raggiungimento dello scopo là dove si usi la forma del ricorso può avvenire solo quando e se la notificazione in quel senso sia avvenuta nel termine previsto per l'impugnazione).
Ed ancora che “Quando l'ordinamento prescrive per l'esercizio del diritto di impugnazione rispettivamente la forma del ricorso da depositare presso l'ufficio che deve ricevere l'impugnazione ovvero la forma della citazione o della notificazione di un atto alla parte destinataria dell'impugnazione, lo scopo dell'attività di esercizio del diritto di impugnazione connaturato alle due diverse forme è nel primo che nel termine di impugnazione si realizzi la
“presa di contatto” con il giudice investito dell'impugnazione e nel secondo che entro quel termine si realizzi la “presa di contatto” con la parte destinataria dell'impugnazione. Ne consegue che l'errore nella scelta dell'atto di proposizione dell'impugnazione sotto il profilo del contenuto-forma che non abbia realizzato la “presa di contatto” prescritta, può essere rimediato esclusivamente tramite eventuali attività integrative successive all'adozione dell'atto idonee a realizzare quella “presa di contatto” entro il termine di impugnazione e non già oltre quel termine” (Cass. Civ., sez. un., 08/11/2018, n. 28575).
Nel caso in esame, la riassunzione della causa è stata erroneamente effettuata con ricorso, depositato il 18 aprile 2024 ma notificato alla controparte in data 20 giugno 2024, dunque ben oltre il termine previsto dall'art. 392 c.p.c.. Ne segue che, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'intero processo si è estinto.
Ed infatti, la mancata, o intempestiva riassunzione, del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'articolo 393 del c.p.c., l'estinzione non solo del giudizio di rinvio, ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, va applicata la regola generale, di cui all'art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo la quale le spese di tutti i gradi del giudizio
(compreso quello di legittimità) rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Si provvede con separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, letti gli artt. 352 e 281 bis c.p.c., pronunciando in sede di rinvio, giusta sentenza della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata in data 19 gennaio 2024, che ha annullato, limitatamente agli effetti civili, la sentenza emessa, in data 3 maggio 2023, dalla Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Penale, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo.
- Dispone che le spese di tutti i gradi del processo rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate, ex art. 310 c.p.c..
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
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