Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale (nella specie, provvedimento reso in tema di esecuzione, impugnabile, in ipotesi, con il rimedio di cui all'art. 615, ovvero di cui al successivo art. 617 cod. proc. civ.) deve essere compiuta in base al principio cosiddetto "dell'apparenza", con riferimento esclusivo, cioè, alla qualificazione dell'azione proposta per come essa sia stata operata dal giudice del provvedimento stesso, ed indipendentemente dalla sua esattezza (sindacabile dal solo giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione prescelta secondo il predetto criterio) ed alla qualificazione dell'azione data dall'opponente o dalla parte che propone l'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9200 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TR RI, SA CI RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato CICCOTTI SIMONE, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LEASINGROMA SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 11572/99 proposto da:
LEASINGROMA SPA, in persona de Direttore Generale dott. IO Giannini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 51, presso lo studio dell'avvocato ZOPPIS EUGENIO, che lo difende unitamente all'avvocato VASSALLI FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
nonché contro
TR RI, SA RI RA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 8072/98 del Tribunale di ROMA, sezione quarta messa il 7/4/1998, depositata il 29/04/98; RG. 32915/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato SIMONE CICCOTTI;
udito l'Avvocato EUGENIO ZOPPIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La spa Leasing Roma, creditrice di IO TR e di EL AV CC della somma di oltre lire 96 milioni, con atto del 18 dicembre 1992 ha proceduto a pignorare presso di sè un anello che il TR aveva depositato presso la spa Federleasing, alla quale essa Leasing di Roma era subentrata.
2. IO TR e di EL AV CC, con ricorso del 30 giugno 1996 al pretore di Roma, hanno proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ed hanno dedotto che le modalità di esecuzione del pignoramento costituivano una ipotesi paradigmatica di pignoramento presso terzi, eseguito, invece, con le modalità del pignoramento presso il debitore;
ciò comportava la nullità/inesistenza del pignoramento.
3. L'opposizione è stata rigettata dal pretore, il quale ha ritenuto che si era trattato di pignoramento ordinario, in quanto il terzo aveva consentito di esibire le cose all'ufficiale giudiziario procedente.
La decisione è stata impugnata dai soccombenti.
Costoro hanno dedotto che il pretore non era competente a giudicare l'opposizione all'esecuzione in ragione del valore del credito indicato nell'atto di precetto e che il pignoramento, per le modalità con le quali era stato eseguito, doveva considerarsi giuridicamente inesistente.
La spa Leasing Roma ha replicato che l'appello era inammissibile, perché il pretore aveva giudicato esclusivamente una opposizione agli atti esecutivi e, subordinatamente, era infondato per carenza di interesse delle controparti e perché l'opposizione era stata proposta tardivamente.
La decisione di primo grado è stata confermata dal tribunale di Roma con sentenza del 29 aprile 1998. Il tribunale ha ritenuto che i motivi dell'appello non ponevano in discussione il diritto dell'istante di procedere all'esecuzione, ma contenevano solo la contestazione della regolarità formale dell'atto di pignoramento.
4. Per la cassazione di questa sentenza IO TR ed EL AV CC hanno proposto ricorso.
Resiste con controricorso la spa Leasing Roma, che ha proposto anche ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto sono stati proposti contro la stessa sentenza.
2. L'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, proposta dalla spa Leasing Roma, che ha denunciato che la procura per questo giudizio non è speciale, non è fondata.
La procura è stata apposta a margine del ricorso, come consente l'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., e tanto basta ai fini della verifica che è stata rilasciata espressamente per il ricorso per cassazione.
3. Il ricorso principale contiene tre motivi.
3.1. Con il primo motivo di questo è denunciata l'incompetenza per valore del pretore: censura di violazione degli artt.
9-38 e 624 cod. proc. civ. I ricorrenti sostengono che era stata proposta una domanda di opposizione all'esecuzione per un credito di oltre lire 90 milioni davanti al pretore, il quale non era competente per ragioni di valore.
Il motivo non è fondato.
3.2. Nelle cause di opposizione all'esecuzione il valore della causa si determina dal credito per cui si procede: art. 17, primo comma, cod. proc. civ. Nondimeno, l'incompetenza per valore non può essere proposta o rilevata oltre la prima udienza di trattazione (della causa di opposizione).
Il principio è espresso in maniera chiara nel primo comma dell'art. 38 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile alla fattispecie che si sta esaminando.
IO TR ed EL AV CC hanno proposto l'eccezione di incompetenza per valore nell'atto di appello, quando il potere corrispondente si era consumato.
4.1. Con il secondo motivo del ricorso principale i ricorrenti sostengono che il tribunale avrebbe dovuto esaminare nel merito i motivi dell'opposizione, secondo quanto era stato dedotto con l'atto di appello, e non limitarsi a dichiarare che essi non appartenevano all'opposizione all'esecuzione: censura di violazione degli artt. 112 e 353 cod. proc. civ. Con il terzo motivo dello stesso ricorso IO TR ed EL AV CC sostengono che l'atto di pignoramento doveva essere dichiarato nullo, in quanto non era stato compiuto con le forme del pignoramento presso terzi: censura di violazione degli artt. 513, 547 e 156 cod. proc. civ. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni logiche.
4.2. Nel processo esecutivo la parte assoggettata all'espropriazione come debitore è legittimata a proporre opposizioni contestando il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata (art. 615 cod. proc. civ.) oppure contestando che gli atti mediante i quali è fatta valere l'azione esecutiva e di quelli che seguono nel corso del processo siano legittimi (art. 617 cod. proc. civ.). In entrambi i casi spetta al giudice del merito qualificare l'opposizione proposta e la qualificazione deve essere compiuta sulla base dell'effettivo contenuto delle contestazioni, indipendentemente dalle espressioni adoperate dall'opponente o da altri elementi meramente formali.
I problemi di individuazione del mezzo di impugnazione delle relative decisioni si risolvono secondo il modo di decidere del giudice del merito.
Un primo modo si modella secondo la qualificazione dell'opposizione data dal giudice a quo.
La sentenza resa sull'opposizione agli atti esecutivi è impugnabile, oltre che con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. civ., mediante ricorso per cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione;
quella resa sulle altre forme di opposizione (del debitore ai sensi dell'art. 615 citato e dei terzi ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ.) è, invece, appellabile.
In questo senso esiste una consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio detto dell'apparenza, cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta per come è stata compiuta dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione prescelta secondo il predetto criterio) e dalla qualificazione dell'azione data dall'opponente, o dalla parte che propone l'impugnazione: ss. uu. 17 febbraio 1992, n. 1914; 23 marzo 1998, n. 3069; 9 ottobre 1998, n. 10028; 16 novembre 1998, n. 3069; 16 novembre 1999, n. 12696, tra le più recenti.
4.3. L'opposizione proposta da IO TR e EL AV CC era stata qualificata dal giudice di primo grado come opposizione all'esecuzione.
Se ne ricavava che l'impugnazione della decisione doveva essere esperita con appello, come lo stesso tribunale di Roma ha dichiarato nella sentenza ora impugnata.
5.1. La corretta individuazione del mezzo di impugnazione attraverso il principio dell'apparenza ora indicato, tuttavia, non incide sul merito dell'impugnazione proposta.
Questo vuol dire che, rispettata l'ammissibilità del mezzo di impugnazione, il giudice di questa deve esaminarla nel merito. Il tribunale di Roma, cioè, doveva esaminare la questione della validità dell'atto di pignoramento non compiuto con le forme del pignoramento presso terzi, come è chiesto con il terzo motivo del ricorso.
5.2 La decisione del tribunale di Roma, di dichiarare che l'appello era inammissibile, perché erano stati proposti questioni attinenti l'opposizione agli atti esecutivi, alla luce di questo principio, quindi non è corretta.
Naturalmente, prima di esaminare la questione della validità dell'atto di pignoramento, il tribunale avrebbe dovuto verificare i presupposti dell'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, di cui era stata denunciata la tardività.
6. La questione che l'opposizione fu proposta tardivamente forma oggetto del secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla spa Leasing Roma.
La questione è fondata.
6.1. I TR AV hanno avuto conoscenza dell'atto di pignoramento in data 17 gennaio 1995.
Essi hanno proposto l'opposizione agli atti esecutivi contro il pignoramento con ricorso del 30 gennaio 1995, cioè oltre il termine di cinque giorni indicato dall'art. 617 cod. proc. civ. L'opposizione, quindi, è stata proposta fuori termine. In questo senso deve essere accolto il secondo motivo del ricorso incidentale.
Ne discende che la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. civ., in quanto la causa di opposizione non poteva essere iniziata.
6.2. L'altro motivo (il primo) dello stesso ricorso incidentale non è fondato, in quanto i TR AV avevano interesse a proporre l'opposizione in ragione della loro posizione di soggetti escussi.
L'esame del ricorso principale risulta assorbito quanto ai motivi secondo e terzo, mentre ne va rigettato il primo.
7. Conclusivamente, riuniti i ricorsi, deve essere accolto il ricorso incidentale, per quanto è stato indicato e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio perché l'opposizione proposta era inammissibile. L'esame del ricorso principale risulta assorbito.
Le spese di questo giudizio possono essere intera mente compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione non poteva essere iniziata, dichiara assorbito l'esame del ricorso principale per i motivi secondo e terzo. rigettandone il primo ed interamente compensate le spese di questo giudizio). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 20 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001