Ordinanza collegiale 28 giugno 2022
Ordinanza collegiale 3 ottobre 2022
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/02/2023, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/02/2023
N. 00334/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00432/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2022, proposto da
Elilombarda S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Mendolia, Joseph Brigandì e Ilaria Placanica, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
AREU Agenzia, già Azienda Emergenza Urgenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna D'Andrea, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
nei confronti
ARIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras e Maurizio Tommasi, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
CK Mission Critical Services Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Pierallini e Lorenzo Sperati, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore , non costituita;
Elifriulia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2606/2021 emessa dal TAR per la Lombardia in data 25 novembre 2021, con la quale è stata annullata la delibera del Direttore Generale dell'Azienda Regionale di Emergenza Urgenza della Regione Lombardia - AREU n. 324/2020 del 13/10/2020 con cui l'AREU ha disposto di aderire alla Convezione “ARCA_2018_113 – Servizio di elisoccorso – Lotti 1 e 2” stipulata tra l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti – ARIA S.p.A. e l'operatore economico aggiudicatario della relativa gara, CK Mission Critical Services Italia S.p.A., contestualmente disponendo l'inversione del servizio H24, da svolgere presso la base di IA - Lotto 1, e il servizio H12 da svolgere presso la base di GA - Lotto 2;
e, in subordine,
per l'annullamento
- del provvedimento del Direttore Generale di AREU n. 303/2021 del 19/08/2021 nella parte in cui è stata disposta la proroga tecnica del precedente contratto avente ad oggetto il servizio di elisoccorso sulla base degli Spedali Civili di IA - e, contestualmente, in relazione alla Convenzione “ARCA_2018_113 – Servizio di elisoccorso – Lotti 1 e 2”, è stata attuata la delocalizzazione del servizio H24 dalla base di IA – Lotto 1, alla base di SO – Lotto 2;
- del provvedimento del Direttore Generale di AREU n. 328/2021 del 27/09/2021 nella parte in cui:
-- ha confermato la proroga tecnica del precedente contratto avente ad oggetto il servizio di elisoccorso sulla base degli Spedali Civili di IA;
-- ha disposto la proroga tecnica del precedente contratto avente ad oggetto il servizio di elisoccorso sulla base di Milano – Bresso;
-- con riferimento alla Convenzione “ARCA_2018_113 – Servizio di elisoccorso – Lotti 1 e 2”, ha confermato la delocalizzazione del servizio H24 dalla base di IA – Lotto 1, alla base di SO – Lotto 2;
- della determinazione del Direttore Generale di ARIA n. 725 del 30/08/2021;
- della nota AREU del 21/02/2022 avente ad oggetto ““Gara ARCA 2018_113 per l'affidamento del servizio di elisoccorso Lotti 1 e 2 per la Regione Lombardia. Sentenza n. 2606/2021 del TAR per la Lombardia. Istanza di annullamento/revoca in autotutela – Fascicolo 630/2022 – PROT. AREU 1860/2022”.
e, in ulteriore subordine,
per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da perdita di chance per mancata possibilità di partecipazione alla gara pubblica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AREU, di Aria S.p.A. e della controinteressata CK Mission Critical Services Italia S.p.A.;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 2606 del 25 novembre 2021 questo Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dalla odierna ricorrente, ha annullato la deliberazione n. 324 del 13 ottobre 2020 con cui AREU, nell’aderire alla convenzione ARIA per i servizi di elisoccorso, ha invertito la collocazione del servizio H24 prevista sulla base HEMS di IA, oggetto del lotto 1 della gara espletata, con il servizio H12 previsto sulla base HEMS di GA, oggetto del lotto 2, a causa della inidoneità della base di IA ad ospitare il nuovo aeromobile AW139.
Con il ricorso indicato in epigrafe – notificato in data 28 febbraio 2022 e depositato il successivo 9 marzo 2022 – la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla predetta sentenza, assumendo che AREU non vi avesse dato esecuzione.
In via subordinata ha chiesto l’annullamento delle deliberazioni di AREU nn. 303/2021 e 328/2021 e della determinazione di ARIA n. 725/2021, nonché ha proposto domanda di risarcimento del danno per perdita di chance per non avere potuto prender parte a una gara regolare e nel rispetto dei principi dell’evidenza pubblica.
Si sono costituite in giudizio AREU e la controinteressata CK s.p.a. resistendo al ricorso di cui hanno contestato la fondatezza.
Si è costituita altresì ARIA, che ha eccepito la tardività e l’inammissibilità della domanda nonché la sua fondatezza.
Nelle more del giudizio, con sentenza n. 14 aprile 2022 n. 2826, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da AREU, confermando integralmente la sentenza di questo Tribunale. Il Consiglio di Stato ha precisato “ Quanto all’effetto conformativo dell’annullamento disposto dal T.A.R. va, da ultimo, precisato che esso consiste, anzitutto, nell’impossibilità per la stazione appaltante di adottare un provvedimento di “inversione” tra le prestazioni relative a due lotti distinti e, in secondo luogo, nel fatto che, per l’eventuale servizio di elisoccorso da svolgere nella sede di IA per sole h 12 (anziché h 24) l’Amministrazione dovrà stipulare un nuovo contratto, estraneo alla convenzione con ARIA S.p.a. e nel rispetto delle vigenti disposizioni ”.
Nel mentre della decisione del Tribunale AREU ha assunto i seguenti provvedimenti, impugnati con il ricorso in epigrafe e di cui la ricorrente ha chiesto l’annullamento in via subordinata:
- la deliberazione n. 303 del 19 agosto 2021 con cui, per quanto qui rileva, AREU ha dato atto che la delocalizzazione del servizio H24 da IA a GA, in adesione della convenzione ARIA, non è mai stata attuata, ritenendo quindi necessario procedere alla proroga tecnica della fornitura del servizio di elisoccorso dal 1° ottobre 2021 al 28 febbraio 2022 per la base HEMS di IA ma delocalizzando tale servizio sino appunto al 28 febbraio 2022 presso la base HEMS di SO Caiolo con conseguente sospensione del contratto in essere aggiudicato con la delibera 324/2020 per quella base; con la medesima deliberazione AREU ha stabilito la decorrenza del 1° marzo 2022 del servizio H24 della convenzione ARIA destinato alla base HEMS di IA, che però “ al momento dell’attivazione sarà dislocato presso il sedime aeroportuale di TI, sino al 29 giugno 2029 ”;
- la deliberazione n. 328 del 27 settembre 2021 con cui AREU ha rettificato parzialmente la precedente deliberazione n. 303/2021, stabilendo al 4 novembre 2021 anziché al 1° ottobre 2021 la decorrenza del servizio H24 destinato alla Base HEMS di IA, delocalizzato sulla base di SO, e prevedendo inoltre che lo stesso contratto sulla base di SO non venga sospeso ma a sua volta delocalizzato presso la Base HEMS di Milano – Bresso.
Successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2826 del 14 aprile 2022 AREU – in dichiarata presa d’atto della decisione giurisdizionale - ha adottato la deliberazione n. 142 del 28 aprile 2022 con cui ha confermato che l’inversione delle prestazioni tra i lotti 1 e 2 ovvero tra le Basi HEMS di IA e GA non è mai avvenuta e che quindi le attivazioni dei relativi servizi sarebbero conformi alle disposizioni della predetta sentenza.
Tale deliberazione è stata censurata dalla ricorrente con la memoria notificata e depositata in data 6 giugno 2022.
Con ordinanza n. 1519 del 28 giugno 2022 questo Tribunale ha disposto di acquisire da AREU una dettagliata e documentata relazione per dare conto della modalità con cui sono gestite le Basi di IA e GA a far data dal 28 febbraio 2022, termine di scadenza della disposta delocalizzazione presso la Base di SO del servizio di elisoccorso previsto presso la Base di IA, tenuto conto di quanto espressamente indicato dal Consiglio di Stato come effetto conformativo della sentenza di questo Tribunale, precisando che nella relazione AREU avrebbe dovuto indicare la modalità di affidamento del servizio in relazione alle due basi, la tipologia di servizio affidato (H12 ovvero H24) ed il numero di elicotteri previsti nonché la durata e il costo del servizio affidato.
In data 1° luglio 2022 AREU ha depositato una schematica relazione senza alcuna documentazione di supporto con cui ha dichiarato, in sintesi: “ L’attivazione del nuovo contratto aggiudicato da Arca/ARIA spa per le due sedi è stata diversa.
- GA lotto h12 - il nuovo contratto con l’aggiudicatario CK è stato attivato il 1° marzo 2021;
- IA operatività h24 il contratto in essere è stato oggetto di prosecuzione tecnica fino al 28 febbraio 2022 con attivazione del nuovo contratto con l’aggiudicatario CK dal 1° marzo 2022”, precisando che in relazione alla base di IA – operatività H24 fino al 28 febbraio 2022 “era attivo il vecchio contratto di elisoccorso antecedente alla gara regionale ARCA 2018_113 e di ciò è data evidenza anche nella delibera n. 303/2021 ”.
Nella camera di consiglio del 13 luglio 2022, alla domanda del Collegio il legale di AREU ha precisato che “ i contratti attivati rispettivamente sulla base di IA e di GA dal 1° marzo 2022 e dal 1° marzo 2021 di cui alla relazione depositata sono stati attivati nell'ambito della medesima gara ARIA di cui alle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato oggetto del giudizio di ottemperanza ”.
Con ordinanza n. 2175 del 3 ottobre 2022 il Tribunale ha disposto ulteriore istruttoria ordinando ad AREU il deposito della seguente documentazione:
“- il provvedimento con cui è stato attivato il contratto per la base di GA H12 a far tempo dal 1° marzo 2021;
- il provvedimento con cui è stato attivato il contratto per la base di IA H24 a far tempo dal 1° marzo 2022;
- le fatture di pagamento del servizio, quanto al lotto 1 a partire dal 1° marzo 2022 e quanto al lotto 2 a partire dal 1° marzo 2021;
- i rapporti riportanti gli interventi giornalieri svolti per singola base con indicazione dell’elicottero utilizzato e della tipologia di intervento (missione) effettuato, relativi al periodo decorrente dalle date sopra indicate;
- le fatture di pagamento del servizio relativo alla base di IA (delocalizzato a SO secondo quanto disposto con la deliberazione n. 303/2021) per il periodo 1° ottobre 2021 – 28 febbraio 2022 nonché i rapporti riportanti gli interventi giornalieri svolti con indicazione dell’elicottero utilizzato e della tipologia di intervento (missione) effettuato;
- qualunque altra documentazione ritenuta utile a supportare quanto affermato nella delibera n. 142/2022 (“alla data di adozione del presente provvedimento le attivazioni dei servizi inerenti la sopra richiamata convenzione ARIA ARCA _2018_113 –SERVIZIO DI ELISOCCORSO LOTTI 1 e 2” sono conformi alle disposizioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 2826/2022”) nonché nella relazione depositata il 1° luglio 2022 ”.
In relazione all’ordine istruttorio AREU ha depositato numerosa documentazione che, tuttavia, come si dirà in seguito, non è pienamente satisfattiva di quanto richiesto dal Tribunale e talvolta intrinsecamente non coerente.
Le parti hanno depositato scritti difensivi insistendo nelle rispettive conclusioni.
Indi la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione alla camera di consiglio del 23 novembre 2022.
Va preliminarmente evidenziato che con la sentenza del Consiglio di Stato del 14 aprile 2022 – intervenuta in pendenza del presente giudizio - l’effetto conformativo derivante dalla sentenza di questo Tribunale del 25 novembre 2021, di cui al ricorso per ottemperanza in epigrafe, è stato precisato ed esplicitato, seppure la sentenza del giudice di prime cure avesse già chiaramente affermato che “ l’inversione del servizio H24 afferente al lotto 1 con quello H12 afferente al lotto 2, con conseguente diversa individuazione delle basi di riferimento, determina una modifica sostanziale del servizio dedotto in gara, del contraente con la stessa individuato nonché, in ultima analisi, un’alterazione dell’assetto negoziale che ne è conseguito, addivenendosi nella sostanza ad un affidamento diretto, posto che, come appena rilevato, non può attribuirsi rilevanza all’accidentale circostanza che l’aggiudicataria sia identica per entrambi i lotti ” e che “ sotto l’apparente adesione “modificata” alla convenzione, in realtà AREU ha proceduto ad affidare il servizio di elisoccorso direttamente ad un operatore, individuato sì mediante gara ma per fornire un servizio diverso ”.
Il Consiglio di Stato, in termini conformativi, ha esplicitato:
- da un lato l’impossibilità per la stazione appaltante di adottare un provvedimento di “inversione” tra le prestazioni relative a due lotti distinti;
- dall’altro l’obbligo di AREU, per l’eventuale servizio di elisoccorso da svolgere nella sede di IA per sole h 12 (anziché h 24) di stipulare un nuovo contratto, estraneo alla convenzione con ARIA S.p.a. e nel rispetto delle vigenti disposizioni.
Nessuno dei due profili è stato osservato da AREU.
Va precisato che gli atti che la ricorrente ha impugnato, in via subordinata, con l’azione di annullamento, ovvero le deliberazioni di AREU n. 303/2021 e n. 328/2021 sono sì precedenti alla sentenza di questo Tribunale ma spiegano la loro efficacia, a quanto consta, fino ad oggi.
Tale convincimento del Collegio si fonda sulle seguenti concorrenti circostanze:
- con la deliberazione n. 142 del 28 aprile 2022 AREU, lungi dall’intervenire sugli effetti dei predetti provvedimenti, ha ritenuto e dichiarato che “ le attivazioni dei servizi inerenti la sopra richiamata convenzione ARIA ‘ARCA _2018_113 – SERVIZIO ELISOCCORSO – LOTTI 1 e 2” sono conformi alle disposizioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 2826/2022 ”.
La presa di posizione dell’ente era stata anticipata dal legale di AREU in sede difensiva, che aveva affermato che “ Stante l’avvenuto accertamento della insussistenza di adempimenti connessi all’esecuzione di quanto disposto in via programmatica da AREU nella delibera n. 324 del 2020 oggetto di ricorso al TAR, nessun adempimento deve assumere AREU in ragione di una disposizione di carattere negativo – un non fare - se non la presa d’atto della conclusione dell’iter giudiziale relativo all’impugnativa della delibera, provvedimento in fase di approvazione con cui si prende atto della sentenza del Consiglio di Stato e si conferma che alla data di adozione del provvedimento le attivazioni dei servizi inerenti la sopra richiamata convenzione ARIA “ARCA_2018_113 – SERVIZIO DI ELISOCCORSO – LOTTI 1 e 2” sono conformi alle disposizioni della sentenza del CdS n. 2826/2022 ”;
- a fronte della reiterata istruttoria del Tribunale, volta a conoscere i provvedimenti con cui è stato attivato, rispettivamente, il contratto per la base di GA H12 a far tempo dal 1° marzo 2021 e quello per la base di IA H24 a far tempo dal 1° marzo 2022, AREU ha depositato atti già conosciuti, ovvero la deliberazione n. 328/2021 (addirittura già oggetto dell’impugnazione della ricorrente) e la deliberazione 410/2020, con cui è stata disposta la proroga tecnica del precedente affidamento (ovvero degli affidamenti antecedenti all’adesione alla convenzione ARCA di cui alla deliberazione n. 324/2020 annullata dal Tribunale con la sentenza della cui ottemperanza si tratta).
Deve quindi ritenersi la perdurante efficacia di quanto disposto con le deliberazioni nn. 303/2021 e 328/2021 di AREU nonché con la determinazione n. 725/2021 di ARIA.
Gli effetti di tali provvedimenti sono peraltro confermati dalla deliberazione n. 142/2022, contestata dalla ricorrente con la memoria del 6 giugno 2022, previamente notificata.
Sicchè la circostanza che le delibere nn. 303/2021 e 328/2021 siano state assunte prima della decisione di questo Tribunale (sentenza 25 novembre 2021 n. 2606) non impedisce il loro scrutinio sotto la lente del giudizio di ottemperanza, dovendosi verificare se gli effetti che i provvedimenti in questione producono siano o meno conformi al giudicato formatosi, come ritenuto espressamente (ma, si anticipa, erroneamente) da AREU con la deliberazione n. 142/2022 di presa d’atto della sentenza del Consiglio di Stato.
Il Collegio non può che dare risposta negativa alla domanda.
E’ opportuno ricordate che:
- con la deliberazione n. 303/2021 AREU ha sì disposto la decorrenza del servizio presso la base di IA, ma delocalizzandolo presso la base di SO;
- con la determinazione n. 725/2021 ARIA ha esteso da h. 12 ad h. 24 il servizio presso la base di SO, con conseguente incremento del relativo importo complessivo;
- con la deliberazione n. 328/2021 AREU ha confermato tale impianto organizzativo del servizio stabilendo al 4 novembre 2021 anziché al 1° ottobre 2021 la decorrenza del servizio H24 destinato alla Base HEMS di IA, delocalizzato sulla base di SO fino al 28 febbraio 2022, e prevedendo inoltre che lo stesso contratto sulla base di SO non venga sospeso ma a sua volta delocalizzato presso la Base HEMS di Milano – Bresso. Dal 1° marzo 2022 sino al 29 giugno 2022 il servizio H24 della base di IA sarebbe stato “ al momento dell’attivazione ” dislocato presso il sedime aeroportuale di TI.
Deve ritenersi che l’esecuzione del servizio H24 della base di IA, dapprima delocalizzato a SO e poi “dislocato” presso l’aeroporto di TI, così come stabilito dai provvedimenti richiamati, costituisca violazione del giudicato sotto il duplice profilo della mancata indizione di una apposita gara per la base di IA, nonché della violazione del divieto di inversione delle prestazioni di due lotti distinti.
Va aggiunta un’ulteriore osservazione. Come precisato dal legale di AREU, a seguito della domanda posta dal Collegio nella camera di consiglio del 13 luglio 2022, “ i contratti attivati rispettivamente sulla base di IA e di GA dal 1° marzo 2022 e dal 1° marzo 2021 di cui alla relazione depositata sono stati attivati nell'ambito della medesima gara ARIA di cui alle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato oggetto del giudizio di ottemperanza ”.
Si conferma quindi la violazione del precetto derivante dal giudicato, come esplicitato chiaramente dalla pronuncia del Consiglio di Stato, quanto all’obbligo, per il servizio di cui alla sede di IA, di stipulare “ un nuovo contratto, estraneo alla convenzione con ARIA S.p.a. e nel rispetto delle vigenti disposizioni ”.
Non può non evidenziarsi l’opacità dell’azione di AREU e la contraddittorietà intrinseca dei provvedimenti assunti. Ed invero in relazione alla base di IA AREU ha dichiarato essere attivo fino al 28 febbraio 2022 “ il vecchio contratto di elisoccorso antecedente alla gara regionale ARCA 2018_113 e di ciò è data evidenza anche nella delibera n. 303/2021 ”. Tale affermazione assume contenuti non coerenti con quanto si dispone nella medesima deliberazione n. 303/2020, ovvero la “ decorrenza del 01.10.2021 del servizio H24 della convenzione ARIA destinato alla Base HEMS di IA temporaneamente delocalizzato presso la base HEMS di SO Caiolo sino a tutto il 28.02.2022 alle condizioni di cui alla deliberazione n. 324/2020… ”. Non si comprende quindi se sia stato “attivato” il contratto precedente la convenzione ARIA o tale convenzione.
Ed ancora, deve rilevarsi che per effetto della deliberazione di ARIA n. 725/2021, l’originaria previsione di operatività h. 12 della sede di SO (lotto 2) è stata estesa a h. 24 in quanto funzionale al servizio che avrebbe dovuto essere svolto dalla base di IA (lotto 1) e delocalizzato a SO.
Si è ancora una volta alterata l’organizzazione del servizio prevista per ciascun lotto, modificando sostanzialmente il servizio dedotto in gara, come già censurato da questo Tribunale con la sentenza n. 2606/2021 della cui ottemperanza si tratta (in proposito va detto che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di AREU e della controinteressata, la deliberazione 324/2020 annullata con la sopra richiamata sentenza non aveva affatto natura programmatica, come pure chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2826/2022, laddove ha precisato “ dovendosi piuttosto ritenere… che la “inversione” con esso stabilita avrebbe potuto essere in qualsiasi momento attivata ”).
L’affermazione di cui alla deliberazione di AREU n. 142/2022 di presa d’atto della sentenza del Consiglio di Stato secondo cui l’inversione delle prestazioni tra i lotti 1 e 2 e le Basi HEMS di IA e GA non sarebbe mai intervenuta, dovendosi quindi ritenere che le “attivazioni dei servizi” inerenti alla convenzione con ARCA siano conformi “ alle disposizioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 2826/2022” , è quanto meno una mistificazione della realtà: la così definita delocalizzazione del servizio da IA a SO e poi a TI altro non è che una inversione delle prestazioni di due lotti distinti, stigmatizzata da questo Tribunale come pure dal Consiglio di Stato, che ha posto in termini di effetto conformativo un preciso ed esplicito divieto in tal senso.
AREU, di contro, non ha compiuto alcuna azione volta a conformare la realtà giuridica al giudicato formatosi.
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso per ottemperanza proposto, va disposta la cessazione degli effetti delle deliberazioni nn. 303/2021 e 328/2021 di AREU e della determinazione n. 725/2021 di ARCA, nelle parti di interesse, nonché va dichiarata la nullità della deliberazione n. 142/2022.
Posto che dall’esame complessivo degli elementi dedotti in giudizio deve ritenersi la permanenza dell’interesse pubblico in relazione al servizio di elisoccorso della base di IA, va disposto che, in coerenza con quanto indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2826/2022, AREU dia corso ad una apposita procedura di gara per l’affidamento del servizio, tenendo conto delle effettive e attuali caratteristiche delle basi di riferimento.
Tale obbligo rende allo stato infondata la domanda di risarcimento per equivalente del danno da perdita di chance formulata dalla ricorrente, il cui bene della vita, in termini di possibilità di partecipare alla futura gara, sarà in tal modo soddisfatto in forma specifica.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso per ottemperanza e per l’effetto:
- dispone la cessazione degli effetti delle deliberazioni nn. 303/2021 e 328/2021 di AREU, per le parti di interesse;
- dispone la cessazione degli effetti della determinazione n. 725/2021 di ARCA, nelle parti di interesse;
- dichiara la nullità della deliberazione n. 142/2022.
Rigetta la domanda risarcitoria.
Condanna ARIA, AREU e la controinteressata al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila) ciascuno, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere la presente decisione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nonché alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Lombardia per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Santina Mameli | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO